n.157 del 17.06.2026 periodico (Parte Seconda)

LR 4/2018, art. 11: provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) per il progetto "Agrivoltaico Casemurate, impianto agrivoltaico avanzato ad inseguimento solare di 20,41 Mwp connesso a nuova stazione elettrica AT", localizzato nel comune di Ravenna, proposto dalla ditta Ravenna Multi Park S.r.l

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

(omissis)

ATTESTATO che il sottoscritto dirigente, responsabile del procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, e di interessi;

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente atto;

determina 

a) di escludere dalla ulteriore procedura di V.I.A., ai sensi dell’art. 11, comma 1, della legge regionale 20 aprile 2018, n. 4, il progetto denominato “Agrivoltaico Casemurate, impianto Agrivoltaico Avanzato ad inseguimento solare di 20,41 Mwp connesso a nuova stazione elettrica AT”, localizzato nel comune di Ravenna (RA) proposto da Ravenna Multi Park S.r.l.  sintetizzato nella scheda tecnica progettuale che costituisce l’ALLEGATO 1 parte integrante e sostanziale della presente determinazione, per le valutazioni espresse in narrativa, nel rispetto delle condizioni ambientali di seguito indicate: 

1. l'attivazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica è subordinata alla completa realizzazione dell'impianto agrivoltaico, includendo il fotovoltaico, la semina delle specie coltivate e la piantumazione relativa al progetto del verde. Il proponente, 30 giorni prima della messa in esercizio dell’impianto fotovoltaico, dovrà inviare ad Arpae Ravenna una relazione, corredata anche da documentazione fotografica, che attesti l'avvenuta esecuzione di tutte le opere previste (tra cui progetto del verde);

2. dopo i primi tre anni dalla piantumazione dovrà essere prodotta e trasmessa al Comune di Ravenna una relazione, supportata da adeguata documentazione fotografica, che certifichi l'effettivo attecchimento di tutta la vegetazione prevista dal progetto del verde;

3. dovrà essere effettuato il monitoraggio della componente aria come di seguito riportato:

fase di Ante Operam (A.O.): effettuare almeno n. 2 campagne di misurazione delle polveri (PM10), ciascuna della durata minima di 28 giorni, una da svolgersi nel semestre estivo e una in quello invernale. Tale cadenza temporale è in linea con le disposizioni del D.lgs. 155/2010 relative alle misure indicative della qualità dell'aria. Le concentrazioni di polveri rilevate in questo modo dovranno essere confrontate con i valori registrati in contemporanea da un'idonea stazione fissa della rete regionale gestita da Arpae. I dati, comprensivi di relazione, dovranno essere trasmessi ad Arpae di Ravenna entro 30 giorni dopo la conclusione del monitoraggio stesso e comunque prima dell’avvio dei lavori di cantiere;

fase di Cantiere (C.O.): effettuare un monitoraggio settimanale al mese delle polveri (PM10) con la registrazione delle bagnature delle piste effettuate nelle condizioni ambientali sfavorevoli (forte vento ed aridità). Dovrà essere trasmessa ad Arpae di Ravenna, entro 30 giorni, dopo la conclusione del monitoraggio stesso e comunque prima dell’avvio del periodo di monitoraggio successivo, una relazione di confronto dei dati raccolti nella fase di cantiere rispetto ai dati del periodo A.O. in condizioni stagionali simili. Alla fine della fase di cantiere dovrà essere trasmessa ad Arpae di Ravenna una relazione di confronto complessivo dei dati di monitoraggio nella fase di cantiere con i dati dell’A.O.;

4. in merito al monitoraggio acustico, le metodologie di monitoraggio dovranno essere conformi a quanto previsto dal DM 16/03/98, che specifica le tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico da effettuare, presso i ricettori R1, R2; R3; R4 e il Podere Murano in direzione delle sorgenti sonore e non sul fronte stradale, per un tempo di misura congruo e conforme a quanto previsto dal DM stesso;

per la Fase Ante-Operam: dovrà essere prevista n. 1 campagna di rilievi fonometrici (parametro LAeq diurno e notturno). I dati, comprensivi di relazione, dovranno essere trasmessi ad Arpae di Ravenna entro 30 giorni dalla conclusione del monitoraggio stesso e comunque prima dell’avvio dei lavori di cantiere;

per la Fase di Esercizio (Post Operam) dovrà essere prevista n. 1 campagna di rilievi fonometrici quando tutto l’impianto sarà in pieno regime e comunque entro 6 mesi dall’entrata in esercizio (parametro LAeq diurno e notturno). I dati, comprensivi di relazione, dovranno essere trasmessi ad Arpae di Ravenna entro 30 giorni dalla conclusione del monitoraggio stesso;

5. in sede di istanza di Autorizzazione Unica il progetto definitivo dovrà descrivere/rappresentare la risoluzione delle interferenze con i canali consorziali di bonifica presenti in loco. Tutte le opere di progetto dovranno essere collocate al di fuori della fascia di rispetto del canale consorziale Bevanaccio, avente larghezza di m. 10, misurati dal ciglio canale, ovvero dal limite di proprietà demaniale qualora più ampio.

Per quanto riguarda le interferenze con il reticolo di bonifica, quali ad esempio scarichi diretti all'interno del canale Bevanaccio, attraversamenti con linee elettriche ecc., la progettazione dovrà avvenire tenendo conto delle distanze minime indicate dal vigente Regolamento consorziale.

Per quanto riguarda le eventuali interferenze con la condotta Adduttrice Bevano-Fiumi Uniti dovranno essere indagate e risolte con il Consorzio di Bonifica di Secondo Grado per il Canale Emiliano Romagnolo (C.E.R.), cui compete la gestione dell’opera;

6. in sede di istanza di Autorizzazione Unica il progetto definitivo dovrà rispettare le dovute distanze dal confine stradale (S.P. n. 254R “Di Cervia”).

Per quanto riguarda gli accessi carrai sulla S.P. n. 254R "Di Cervia" l'apertura del nuovo accesso "A" è stata giudicata non accoglibile poiché non rispetta le distanze minime di 300 metri (o la deroga di 100 metri) previste dal Codice della Strada rispetto agli accessi limitrofi. L'unico punto di accesso ritenuto idoneo, sia per la fase di cantiere che di esercizio, è l'accesso esistente "B" (al Km 13+245), previa regolarizzazione amministrativa (autorizzazione o voltura). Pertanto, nella successiva fase autorizzativa il progetto definitivo dovrà essere aggiornato su tale aspetto;

7. a tutela della risorsa idrica, in sede autorizzativa il progetto definitivo dovrà relazionare in merito ad attività volte:

-   ad assicurare la pulizia periodica dei fossi di drenaggio e dei sistemi di laminazione per garantire il costante deflusso meteorico;

-   alla pulizia periodica dei moduli, finalizzata a mantenere l'efficienza. Si suggerisce di impiegare esclusivamente acqua vaporizzata trattata calda ad altissima pressione, evitando rigorosamente l'uso di qualsiasi tipo di detergente;

-   ad eseguire la manutenzione delle aree verdi (inclusa la siepe di mitigazione) tramite il regolare sfalcio, escludendo categoricamente l'uso di diserbanti o altri prodotti chimici.

-   ad assicurare il corretto attecchimento e la vitalità nel tempo delle opere di mitigazione vegetale, individuando le modalità di approvvigionamento idrico per l'irrigazione di soccorso che privilegino soluzioni a basso impatto ambientale, in coerenza con la disponibilità idrica locale;

8. in sede di istanza di Autorizzazione Unica il progetto del verde dovrà prevedere:

-   una distanza minima di 3 metri tra i pannelli e le sponde dei fossi per preservare quest'ultimi come elemento caratterizzante del paesaggio rurale;

-   un incremento delle larghezze delle fasce di mitigazione visiva, portandole ad almeno 4 metri, dove è attualmente previsto un semplice filare, e prevedere piantumazioni disposte a quinconce, al fine di aumentare la schermatura visiva del nuovo impianto;

-   la sostituzione della specie "marruca" con una più idonea, presente nel regolamento del Verde del Comune di Ravenna, che garantisca una maggiore e più rapida schermatura dell’impianto, caratterizzata da veloce attecchimento e crescita;

-   l’impiego di esemplari da piantumare con diametro del fusto e altezza adeguati a garantire un'efficace schermatura delle opere di progetto già a partire dai primi anni, in conformità con il regolamento del Verde del Comune di Ravenna;

-   un'adeguata irrigazione nei primi anni di attecchimento;

-   un aggiornamento degli elaborati relativi alle opere a verde, rendendoli più leggibili utilizzando colori nettamente differenti tra loro. Attualmente, la scelta di cromie simili rende difficile distinguere il posizionamento della siepe interna rispetto alla rete di confine, specie quando gli elementi sono sovrapposti la linea di proprietà non risulta visibile. Gli elaborati dovranno essere presentati con un livello di risoluzione sufficientemente alto da poter essere leggibile, ad esempio la tavola comparata che risulta sgranata e poco comparabile, in quanto le planimetrie mostrano due linguaggi grafici diversi tra lo stato di progetto e lo stato di fatto.

In merito alla caratterizzazione delle aree verdi si chiede di specificare nel dettaglio la composizione delle aree nell'elaborato grafico (tipologia di essenze, densità di piantumazione e stratigrafia), rendendo comprensibile cosa rappresenti ogni singolo retino utilizzato.

Si chiede di uniformare i render con le tavole di progetto, in quanto sono presenti alberature troppo vicine ai confini stradali o ai margini di manutenzione. Inoltre, le specie inserite nei render non rappresentano quelle selezionate a progetto. Si chiede inoltre di uniformare gli elaborati grafici alla relazione delle mitigazioni a verde;

-  ai fini di escludere il rischio di abbagliamento dei veicoli in transito sulla S.P. n 254R “Di Cervia”, una fascia di mitigazione verde perimetrale di adeguate dimensioni e spessore, tale da garantire la necessaria schermatura su tutti i lati (nord, nord-ovest e ovest) potenzialmente visibili dalla S.P. n. 254R “Di Cervia”;

9. in sede autorizzativa il progetto definitivo dovrà essere corredato da una valutazione previsionale di impatto acustico redatta da Tecnico Competente in Acustica. Tale documento dovrà considerare la configurazione aggiornata (presenza del rudere quale recettore) e la situazione più gravosa rispetto ai ricettori individuati, in modo da valutare correttamente il rispetto dei limiti e di valutare l’eventuale necessità di impiego di barriere mobili fonoassorbenti quali misure mitigative;

10.  si chiede di comunicare ad ARPAE Ravenna e alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni la data di fine lavori e la data di entrata in esercizio dell’impianto;

11.  al fine di monitorare l’eventuale effetto “Isola di calore” generato dall’impianto e misurare eventuali variazioni microclimatiche dell’area sul lungo periodo, si chiede che in fase di autorizzazione venga predisposto un monitoraggio dei parametri microclimatici, secondo quanto previsto dalla Linea Guida ARPAV “Monitoraggio impatto microclimatico da FVT e A-FVT” - ed. novembre 2023;

12.  in fase autorizzativa si chiede di presentare una proposta di monitoraggio di qualità biologica e di fertilità del suolo, al fine di monitorare durante il ciclo di vita dell’impianto le caratteristiche di qualità biologica e fertilità del suolo (umidità, tessitura e proprietà agronomiche).  Il monitoraggio dovrà essere calendarizzato, prevedendo controlli più frequenti durante la fase iniziale dell'attività di produzione energetica, per poi eventualmente ridurre gradualmente la frequenza nel corso degli anni fino alla dismissione dell'impianto; 

13.  a seguito della recente adozione del “progetto di Variante al PAI Po” (CIP 13/2025), il progetto in fase autorizzativa dovrà tener conto delle Mappe Terzo ciclo di pianificazione del PGRA (2027-2033) pubblicate il 19/01/2026, dove le perimetrazioni aggiornate delle aree allagabili comprendono anche le aree inondabili a seguito di scenari di tracimazione e rottura arginale. In particolare, si chiede di verificare in fase autorizzativa le possibili interferenze del progetto con le aree allagabili aggiornate e valutare l’adozione di eventuali misure di salvaguardia secondo quanto indicato dal Decreto 4/2026 (articoli da 6 a 10) e dalla Delibera 11/2025 dell’AdB Po, tenuto conto inoltre che la Regione non ha ancora provveduto a fornire specifiche disposizioni riguardanti limitazioni e/o prescrizioni in tali aree, al fine di perseguire la riduzione della vulnerabilità delle opere e interventi previsti dal progetto e il non aumento della pericolosità nelle aree circostanti considerando i parametri e tiranti idraulici aggiornati delle Mappe di pericolosità del PGRA – III ciclo. Ai fini di tali ulteriori verifiche idrauliche si rimanda alle mappe del PGRA (in particolare ai dati vettoriale relativi a tiranti idrici e velocità) pubblicate dall’AdB Po e disponibile a questo link: https://pianoalluvioni.adbpo.it/mappe-della-pericolosita-e-del-rischio-di-alluvione-2027/;

b) di disporre che la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali di cui alla lettera a), punti 1 e da 3 a 9, dovranno essere effettuate da Arpae; punto 2 dovrà essere effettuata dal Comune di Ravenna, punti da 10 a 13 dalla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni;

c) di disporre che il progetto dovrà essere realizzato coerentemente a quanto dichiarato nello studio ambientale preliminare e che dovrà essere trasmessa ad ARPAE Ravenna e alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, entro sessanta (60) giorni dalla data di fine lavori, la certificazione di regolare esecuzione delle opere, ai sensi dell’art. 28, comma 7-bis, del d.lgs. 152/06, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte;

d) di dare atto che dovrà essere trasmessa la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento verifica di assoggettabilità a VIA all’Ente individuato al precedente punto b) per la relativa verifica ai sensi dell’art. 28, comma 3, del d. lgs. 152/2006. Si specifica che è disponibile apposita modulistica per agevolare l’invio della documentazione reperibile al seguente link: Verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali (art.28 del d.lgs.152/2006) - Valutazioni ambientali e autorizzazioni - Ambiente (regione.emilia-romagna.it).  L’Ente preposto alla verifica dovrà trasmetterne l’esito alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, ai fini della pubblicazione nella banca dati delle valutazioni ambientali;

e) di dare atto che la non ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA sarà soggetta a diffida e ad eventuale sanzione, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 152/2006;

f) di stabilire l’efficacia temporale per la realizzazione del progetto in 5 anni dalla data di approvazione del presente provvedimento; decorso tale periodo senza che il progetto sia stato realizzato, il provvedimento di screening dovrà essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell’autorità competente così come previsto dall’art. 19, comma 10 del d.lgs. 152/06;

g) di trasmettere copia della presente determina al Proponente Ravenna Multi Park S.r.l., al Comune di Ravenna, alla Provincia di Ravenna, all'AUSL della Romagna, all'ARPAE di Ravenna, al Consorzio di Bonifica della Romagna, alla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini e ad Anas S.p.a.;

h) di pubblicare, per estratto, la presente determina dirigenziale sul BURERT e, integralmente, nella banca dati delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna;

i) di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione sul BURERT;

j) di dare atto, infine, che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013.

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