n.301 del 13.10.2022 (Parte Seconda)

Istituzione delle zone di protezione della fauna selvatica del territorio di Reggio Emilia articolo 19, commi 1 e 2 della L.R. 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria"

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamate:

- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, ed in particolare, l’art. 10, comma 1, a norma del quale l'intero territorio agro-silvo-pastorale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive ed al contenimento naturale di altre specie e, per quanto riguarda le altre specie, al conseguimento della densità ottimale e alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio, nonché i seguenti commi del predetto articolo:

- il comma 3, secondo cui il territorio agro-silvo- pastorale di ogni regione è destinato, per una quota dal 20% al 30%, a protezione della fauna selvatica e che nelle predette percentuali sono ricompresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni;

- il comma 4, secondo il quale il territorio di protezione comprende, tra l’altro, le Oasi di protezione e le Zone di ripopolamento e cattura;

- i commi 7 e 10, secondo i quali, ai fini della pianificazione generale, compete rispettivamente alle Province la predisposizione dei relativi piani faunistico-venatori ed alle Regioni il coordinamento di detti piani, secondo criteri di omogeneità fissati dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, ora ISPRA;

- il comma 8, secondo il quale i piani faunistico-venatori comprendono, tra l'altro, le oasi di protezione e le zone di ripopolamento e cattura;

- il comma 9, il quale prevede che ogni zona vincolata dovrà essere indicata da tabelle perimetrali, secondo disposizioni impartite dalle Regioni, apposte a cura dell’ente, associazione o privato che sia preposto o incaricato alla gestione della singola zona;

- i commi da 13 a 16, che disciplinano l'iter amministrativo per la determinazione del perimetro delle zone da vincolare e la successiva istituzione;

- la Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria” e successive modifiche e integrazioni;

- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014, n. 56, ed, in particolare, l'art. 40, che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, stabilendo, fra l'altro, che la Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, che restano confermati alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;

Considerato che la modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed attività faunistico-venatorie, di cui alla citata Legge Regionale n. 13/2015, ha imposto una revisione dell'intero articolato della citata Legge Regionale n. 8/1994;

Vista la Legge Regionale 26 febbraio 2016, n. 1 “Modifiche alla Legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria” in attuazione della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” e della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”. Abrogazione della Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 3 “Disciplina dell’esercizio delle deroghe prevista dalla Direttiva 2009/147/CE”;

Richiamati in particolare della sopracitata Legge Regionale n. 8/1994, come modificata dalla predetta Legge Regionale n. 1/2016:

- l’art. 3, che attribuisce alla Regione la competenza all'esercizio di funzioni di programmazione e pianificazione ed individua, quali strumenti delle medesime, la Carta regionale delle vocazioni faunistiche del territorio, il Piano faunistico-venatorio regionale ed i piani, i programmi ed i regolamenti di gestione faunistica delle aree protette di cui alla Legge Regionale n. 6/2005;

- l’art. 5, il quale dispone:

- al comma 1, che l'Assemblea legislativa, su proposta della Giunta, approva il piano faunistico-venatorio regionale di durata quinquennale elaborato con riferimento alla Carta delle vocazioni faunistiche, ai contenuti indicati dall'art. 10, comma 8, della legge statale, nonché alla legge 6 febbraio 2006, n. 66 (Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa) e al piano territoriale regionale;

- al comma 2, lett. d), che il piano faunistico-venatorio regionale riguarda, tra l’altro, la destinazione ad uso faunistico-venatorio del territorio agro-silvo-pastorale regionale ed il limite minimo di superficie, comprendente anche le aree dei parchi regionali e nazionali, da destinare alle zone di protezione;

- l’art. 19, che attribuisce alla Regione le competenze in merito alle zone di protezione della fauna selvatica, con esclusione delle attività di vigilanza assicurate dalle Province e dalla Città metropolitana di Bologna, e definisce le finalità di dette zone, stabilendo in particolare:

- al comma 1, che le “Oasi di protezione” sono destinate alla conservazione degli habitat naturali, al rifugio, alla sosta ed alla produzione di specie selvatiche con particolare riferimento a quelle protette. Esse sono preferibilmente costituite lungo le rotte di migrazione della avifauna, nei terreni demaniali, secondo le esigenze di tutela individuate con il piano faunistico-venatorio regionale;

- al comma 2, che le “Zone di ripopolamento e cattura (ZRC)” sono destinate ad affermare e incrementare la riproduzione delle specie selvatiche autoctone, a favorire la sosta e la riproduzione delle specie migratorie, a determinare, mediante l’irradiamento naturale, il ripopolamento dei territori contigui, a consentire mediante la cattura di selvaggina stanziale immissioni integrative negli ATC o il reinserimento in altre zone di protezione;

- al comma 4, che l’estensione di ogni zona di protezione deve essere rapportata al ciclo biologico della specie di preminente interesse gestionale ed alle esigenze di attuazione della pianificazione faunistico-venatoria, entro i limiti complessivi di superficie indicati nel sopracitato art. 10, comma 3, della Legge n. 157/1992; nella percentuale di territorio destinata alla protezione della fauna sono comprese, tra l’altro, anche le Zone di Rifugio;

- ai commi 5 e 6, l'iter amministrativo che la Regione deve svolgere per formalizzare la proposta di istituzione, rinnovo e modifica delle zone di protezione, secondo il quale:

- la proposta di perimetrazione è notificata ai proprietari o conduttori dei fondi mediante deposito presso la sede dei Comuni territorialmente interessati, nonché mediante affissione di apposito manifesto nei Comuni e nelle frazioni o borgate interessati, su cui deve essere chiaramente specificata, a cura dei Comuni, la data di deposito. È altresì trasmessa alle organizzazioni professionali agricole provinciali e locali;

- avverso detto provvedimento i proprietari o conduttori interessati possono proporre opposizione motivata, secondo le modalità di cui all'art. 10, comma 14, della citata Legge n. 157/1992, entro settanta giorni dalla data di deposito. Decorso tale termine, ove non sia stata presentata opposizione motivata dei proprietari o conduttori costituenti almeno il quaranta per cento della superficie che si intende vincolare, la Regione provvede all'istituzione della zona di protezione. La Regione può destinare le zone non vincolate per l'opposizione dei proprietari o conduttori di fondi ad altro uso nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria del territorio;

- al comma 7, che la Regione provvede alla gestione delle zone di protezione della fauna mediante la tutela o il recupero degli habitat delle specie di interesse gestionale, l'assistenza tecnica, la protezione delle colture agricole ed il contributo per gli eventuali danni, gli interventi di promozione della conservazione o dell'incremento delle specie programmate e la disciplina per l'accesso;

- al comma 7 bis, che le attività di vigilanza sulle zone di protezione della fauna sono demandate alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;

- al comma 9, che il vincolo di destinazione delle zone di protezione non può essere revocato se non al termine della stagione venatoria e previo recupero della fauna selvatica presente, mediante la cattura ovvero l’allontanamento con mezzi ecologici;

- l’art. 24, il quale dispone che i confini delle zone di protezione della fauna selvatica sono delimitati con tabelle di colore giallo, recanti la specificazione in carattere nero dell’ambito di protezione;

- l’art. 51, il quale dispone che la Regione può vietare o ridurre la caccia in tutto il territorio o in parte di esso, per periodi stabiliti, a determinate specie di fauna selvatica per motivate ragioni connesse alla gestione faunistica;

Vista la “Carta delle Vocazioni Faunistiche della Regione Emilia-Romagna” di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 1036/1998, così come modificata con deliberazioni dell’Assemblea Legislativa n. 122 del 25 luglio 2007 e n. 103 del 16 gennaio 2013;

Dato atto che con riferimento alla citata Carta delle Vocazioni Faunistiche della Regione Emilia-Romagna è stato elaborato il “Piano faunistico-venatorio regionale dell’Emilia-Romagna 2018-2023”, approvato con deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 179 del 6 novembre 2018, di seguito PFVR 2018-2023;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 1442 del 2 settembre 2019 “Proposta di perimetrazione ai fini dell'istituzione di zone di Protezione della fauna selvatica e oasi del territorio di Reggio Emilia (articolo 19 Legge Regionale 15 febbraio 1994 n. 8 e ss.mm.ii., "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria")” con la quale è stata proposta una revisione degli istituti di protezione su tutto il territorio provinciale, descritta nei punti che seguono:

- proposta di perimetrazione di n. 6 Oasi di Protezione denominate “Bruciati”, “Casse di espansione del Tresinaro”, “Celestina”, “Pantari”, “Sculazzo”, “Valle Re”;

- proposta di perimetrazione di n. 9 Zone di Ripopolamento e Cattura in ATC RE01 denominate “Barigazzo”, “Cella-Calerno”, “Cogruzzo”, “Ghiarole”, “Nocetolo”, “Ponte Alto”, “Reggio nordovest”, “San Martino”, “Santa Croce”;

- proposta di perimetrazione di n. 17 Zone di Ripopolamento e Cattura in ATC RE02 denominate “Aurelia”, “Barchessino”, “Bargianta”, “Boschi”, “Ca’ del Pino”, “Del Medico”, “Mandrio”, “Massenzatico”, “Ponte Forca”, “Prato”, “Riviera”, “San Genesio”, “San Tommaso”, “Sesso”, “Vergari”, “Viazzone”, “Zaccarella”;

Preso atto che il Settore Agricoltura, Caccia e Pesca - Ambiti Modena e Reggio Emilia, con nota trattenuta agli atti del Settore Attività faunistico–venatorie e sviluppo della pesca prot. n. 0497068.I del 25 maggio 2022 ha comunicato che:

- sono state effettuate le pubblicazioni previste dall’art. 19 della L.R. n. 8/1994, all’esito delle quali sono stati presentati ricorsi ai sensi del comma 6, con esito negativo; [CL1]

- successivamente sono pervenute da parte di ATC RE1 Pianura Ovest (prot. n. 101542 del 06/02/2020) e ATC RE2 Pianura Est (prot. n. 192340 del 25/02/2022 e prot. n. 295573 del 24/03/2022) delle proposte di modifica per alcuni istituti [CL2];

- per analizzare queste proposte è stata convocata una consulta venatoria territoriale i cui esiti sono rappresentati dal verbale acquisito al prot. n. 360639 dell’11/04/2022;

- l’istruttoria ha evidenziato la necessità di:

- non procedere all’istituzione della ZRC denominata “Ponte Forca” nel territorio dell’ATC RE02, in virtù della scarsa produttività dell’intera area, come evidenziato dai censimenti faunistici;

- ridurre l’estensione delle ZRC del territorio dell’ATC RE01 denominate “Cogruzzo”, “Nocetolo”, “Ponte Alto” e “Santa Croce” in virtù della scarsa produttività di porzioni del territorio proposto, come evidenziato dai censimenti faunistici;

- ridurre l’estensione delle ZRC del territorio dell’ATC RE02 denominate “Barchessino”, “Boschi”, “Riviera”, “San Tommaso” e “Zaccarella”, in virtù della scarsa produttività di porzioni del territorio proposto, come evidenziato dai censimenti faunistici;

Ritenuto, pertanto, di procedere:

- all’istituzione delle Zone di protezione nel territorio di Reggio Emilia di seguito specificate e rappresentate negli Allegati 1, 2 e 3, parti integranti e sostanziali del presente atto:

- n. 6 Oasi di Protezione denominate “Bruciati”, “Casse di espansione del Tresinaro”, “Celestina”, “Pantari”, “Sculazzo”, “Valle Re”;

- n. 9 Zone di Ripopolamento e Cattura in ATC RE01 denominate “Barigazzo”, “Cella-Calerno”, “Cogruzzo”, “Ghiarole”, “Nocetolo”, “Ponte Alto”, “Reggio nordovest”, “San Martino”, “Santa Croce”;

- n. 16 Zone di Ripopolamento e Cattura in ATC RE02 denominate “Aurelia”, “Barchessino”, “Bargianta”, “Boschi”, “Ca’ del Pino”, “Del Medico”, “Mandrio”, “Massenzatico”, “Prato”, “Riviera”, “San Genesio”, “San Tommaso”, “Sesso”, “Vergari”, “Viazzone”, “Zaccarella”;

Dato atto che:

- con l’istituzione delle zone protette, l'Ente persegue l'interesse pubblico di tutela della fauna selvatica;

- in ottemperanza ai disposti di cui all'art. 19, comma 4, della Legge Regionale n. 8/1994 ed in attuazione dei macro-obiettivi di pianificazione sopra indicati, è necessario mantenere costante la percentuale di aree protette, al fine di garantire una distribuzione omogenea su scala regionale del territorio tutelato e che, pertanto, la percentuale minima prevista dalla legge nazionale dovrà essere rispettata in ogni Unità Territoriale Provinciale;

Rilevato che tutte le aree del territorio di Reggio Emilia non ricomprese nel presente atto sono da intendersi non più soggette ad istituti di protezione di cui all’art. 19 della Legge Regionale n. 8/1994;

Ritenuto di dare mandato al Responsabile del Settore Attività faunistico–venatorie e sviluppo della pesca di provvedere alla pubblicazione sulle pagine web del Portale Agricoltura, Caccia e Pesca della cartografia di cui ai predetti Allegati 1, 2 e 3 elaborata in formato “shapefile”;

Ritenuto, inoltre, anche alla luce della Legge Regionale n. 13/2015 e dei provvedimenti di riordino sopra richiamati:

- di demandare al Responsabile del Settore Agricoltura, Caccia e Pesca - Ambiti Modena e Reggio Emilia l'attuazione delle attività gestionali previste dal citato art. 19, comma 7, della Legge Regionale n. 8/1994, nelle zone protette istituite con il presente provvedimento;

- di prevedere, in attuazione dei disposti di cui all'art. 19, comma 7 bis, della Legge Regionale n. 8/1994, che la Provincia di Modena assicuri, tramite il proprio personale, le attività di vigilanza sulle zone di protezione della fauna istituite o rettificate con il presente provvedimento;

- di stabilire che tali zone verranno considerate prioritarie nell’attuazione dei piani di controllo di cui all’art. 19 della Legge n. 157/1992, qualora autorizzati, al fine di limitare l’impatto della fauna sulle produzioni agricole;

Visto che il già menzionato art. 19 della Legge Regionale n. 8/1994 non stabilisce la durata del vincolo di destinazione delle zone di protezione, mentre, all’ultimo comma, dispone che possa essere revocato al termine della stagione venatoria e previo recupero della fauna selvatica presente mediante la cattura ovvero l'allontanamento con mezzi ecologici;

Ritenuto, pertanto, opportuno stabilire che il vincolo di protezione delle Oasi e delle ZRC in oggetto sia coerente e corrispondente a quello del PFVR 2018-2023, ovvero fino al termine della stagione venatoria 2023/2024;

Richiamati in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche e integrazioni;

- la propria deliberazione n. 111 del 31 gennaio 2022 "Piano Triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2022-2024, di transizione al Piano Integrato di attività e organizzazione di cui all'art. 6 del D.L. n. 80/2021";

- la determinazione dirigenziale n. 2335 del 9 febbraio 2022 del Servizio Affari Legislativi e Aiuti di Stato "Direttiva di Indirizzi Interpretativi degli Obblighi di Pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022";

Vista la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 37, comma 4;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- n. 324 del 7 marzo 2022 "Disciplina organica in materia di organizzazione dell’Ente e gestione del personale";

- n. 325 del 7 marzo 2022 "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale";

- n. 426 del 21 marzo 2022 "Riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di Agenzia";

Viste, infine, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni, predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto inoltre dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all’Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e Pesca Alessio Mammi;

A voti unanimi e palesi

delibera

1. di provvedere, per il territorio di Reggio Emilia, all'istituzione delle Zone di protezione descritte e rappresentate negli Allegati 1, 2 e 3 del presente atto, del quale costituiscono parte integrante e sostanziale ed in particolare:

- n. 6 Oasi di Protezione denominate “Bruciati”, “Casse di espansione del Tresinaro”, “Celestina”, “Pantari”, “Sculazzo”, “Valle Re”;

- n. 9 Zone di Ripopolamento e Cattura in ATC RE01 denominate “Barigazzo”, “Cella-Calerno”, “Cogruzzo”, “Ghiarole”, “Nocetolo”, “Ponte Alto”, “Reggio nordovest”, “San Martino”, “Santa Croce”;

- n. 16 Zone di Ripopolamento e Cattura in ATC RE02 denominate “Aurelia”, “Barchessino”, “Bargianta”, “Boschi”, “Ca’ del Pino”, “Del Medico”, “Mandrio”, “Massenzatico”, “Prato”, “Riviera”, “San Genesio”, “San Tommaso”, “Sesso”, “Vergari”, “Viazzone”, “Zaccarella”;

2. di dare atto che le aree del territorio di Reggio Emilia non ricomprese nel presente provvedimento sono da intendersi non più soggette ad istituti di protezione di cui all’art. 19 della Legge Regionale n. 8/1994;

3. di dare atto che i confini delle zone di protezione di che trattasi dovranno essere delimitati con tabelle, esenti da tasse, di colore giallo, recanti in carattere nero la specificazione dell’ambito di protezione, collocate secondo le modalità di cui all'art. 24 della Legge Regionale n. 8/1994;

4. di demandare al Responsabile del Settore Agricoltura, caccia e pesca - Ambiti Modena e Reggio Emilia l'attuazione di tutte le attività gestionali previste dal citato art. 19, comma 7 della Legge Regionale n. 8/1994, nelle zone protette istituite con il presente provvedimento;

5. di dare atto che le attività di vigilanza sulle zone di protezione della fauna selvatica, così come previsto all'art. 19, comma 7 bis, della Legge Regionale n. 8/1994, sono assicurate dalla Provincia di Reggio Emilia tramite il proprio personale;

6. di stabilire, inoltre, che la durata del vincolo di protezione delle zone indicate al precedente punto 1) sia corrispondente a quella del Piano faunistico-venatorio regionale 2018-2023, ovvero fino al termine della stagione venatoria 2023/2024;

7. di stabilire, altresì, in ottemperanza ai disposti di cui all'art. 22, comma 2 della Legge Regionale n. 8/1994, che tali zone, finalizzate, tra l’altro, alla tutela straordinaria di fauna selvatica, verranno considerate prioritarie nell’attuazione dei piani di controllo di cui all’art. 19 della Legge n. 157/1992, qualora autorizzati, al fine di limitare l’impatto della fauna sulle produzioni agricole;

8. di dare mandato al Responsabile del Settore Attività faunistico–venatorie e sviluppo della pesca di provvedere alla pubblicazione sulle pagine web del Portale Agricoltura, Caccia e Pesca della Regione Emilia-Romagna della cartografia di cui ai predetti Allegati 1, 2 e 3 elaborata in formato “shapefile”;

9. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa;

10. di disporre, infine, la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, dando atto che il Settore Attività faunistico-venatorie e sviluppo della pesca provvederà a darne la più ampia diffusione anche sul sito internet E-R Agricoltura, Caccia e Pesca.

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