n.95 del 31.03.2020 (Parte Prima)

Disposizioni per lo svolgimento con modalità telematica delle sedute dell’Assemblea legislativa e delle Commissioni assembleari". (Delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 11 del 26 marzo 2020)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Richiamata la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza progr. n. 11 del 26 marzo 2020, recante ad oggetto “Proposta recante "Disposizioni per lo svolgimento con modalità telematica delle sedute dell’Assemblea legislativa e delle Commissioni assembleari". (Delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 11 del 26 marzo 2020)”;

Previa votazione palese, con modalità telematica, all’unanimità dei presenti,

delibera

- di approvare le proposte contenute nella deliberazione dell’Ufficio di Presidenza progr. n. 11 del 26 marzo 2020, sopra citata e qui allegata quale parte integrante e sostanziale;

- di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

DELIBERAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE 26 MARZO 2020, N.11Disposizioni per lo svolgimento con modalità telematica delle sedute dell’Assemblea legislativa e delle Commissioni assembleari. Proposta all’Assemblea legislativaL’UFFICIO DI PRESIDENZA

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, e 9 marzo 2020, ai sensi dei quali, al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sono estese a tutto il territorio nazionale, tra l’altro, le seguenti misure:

- evitare ogni spostamento delle persone fisiche, “salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute” (art. 1, comma 1, lett. a), secondo le modalità definite con direttiva del Ministero dell’Interno prot. 8 marzo 2020, n. 1406;

- “sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto (…)” (art. 1, comma 1, lett. a);

Visti, altresì: 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante “Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale”, ed in particolare, l’art. 1, comma 1, n. 6, secondo cui “le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente (…) e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza”;

- le “Linee guida Modalità svolgimento attività istituzionale in casi di emergenza e individuazione «attività indifferibili da svolgere in presenza» ai sensi del DPCM 11 marzo 2020”, approvate dal Tavolo dei Segretari generali delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome in data 12 marzo 2020;

Richiamato il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, ed in particolare l’art. 73, che detta disposizioni in ordine allo svolgimento delle sedute degli organi collegiali in videoconferenza; 

Considerato che, secondo consolidata giurisprudenza costituzionale, “le attribuzioni dei Consigli regionali, pur non esprimendosi a livello di sovranità, sono manifestazione «di autonomie costituzionalmente garantite»” (da ultimo, sentenza n. 22 del 2020; in tal senso, ex plurimis, ordinanza n. 15 del 2019 e sentenze n. 279 del 2008, n. 365 e n. 301 del 2007);

Vista la propria deliberazione 12 marzo 2020, n. 3 recante “Disposizioni organizzative per lo svolgimento con modalità telematica delle sedute dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa, ivi comprese quelle allargate ai Presidenti dei Gruppi assembleari, ai Presidenti delle Commissioni assembleari e al rappresentante della Giunta regionale”;

Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica e i rischi connessi alla diffusione del virus, in ottemperanza alle citate prescrizioni e in coerenza con quanto già previsto per lo svolgimento delle sedute degli altri organi assembleari ai sensi della citata deliberazione n. 3/2020, si ritiene necessario disporre misure organizzative in ordine alla gestione e allo svolgimento con modalità telematica delle sedute dell’Assemblea legislativa e delle Commissioni assembleari;

Richiamato l’art. 8 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 11 recante “Testo unico sul funzionamento e l'organizzazione dell'Assemblea legislativa: stato giuridico ed economico dei consiglieri regionali e dei gruppi assembleari e norme per la semplificazione burocratica e la riduzione dei costi dell'Assemblea”, che disciplina il rimborso del tragitto casa-lavoro;

Sottolineato che:

- nell’attuale contesto emergenziale, la gestione e lo svolgimento delle sedute dell’Assemblea e delle Commissioni con modalità telematica consente, da un lato di perseguire gli obiettivi di tutela della salute individuale e collettiva sottesi anche alla citata normativa nazionale, dall’altro di garantire la continuità nell’esercizio delle attribuzioni e il funzionamento degli organi stessi;

- in condizioni ordinarie non emergenziali, la disponibilità e l’utilizzabilità di un’infrastruttura hardware e software in grado di supportare lo svolgimento delle sedute di Assemblea e Commissione, nonché degli altri organi assembleari, risultano in linea con gli obiettivi di ammodernamento degli impianti assembleari e di rendere gli stessi funzionali allo svolgimento e alla gestione da remoto delle sedute, specie qualora si verificassero particolari eventi o esigenze, eventualmente anche prospettando una specifica previsione regolamentare;

Vista la determina n. 177 del 24 marzo 2020, con cui è stato istituito un Gruppo di lavoro interdirezionale Assemblea legislativa – Giunta regionale finalizzato all’organizzazione delle sedute degli organi regionali in videoconferenza, nonché per valutare congiuntamente le possibili soluzioni tecniche e giuridiche;

Valutato di demandare ai Servizi competenti lo svolgimento delle procedure preordinate all’acquisizione delle prestazioni necessarie allo svolgimento e alla gestione da remoto delle sedute dell’Assemblea e delle Commissioni, nonché al perseguimento dei citati obiettivi;

Visti:

- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e di diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, ed in particolare l’art. 7 bis, comma 3, ai sensi del quale “Le pubbliche amministrazioni possono disporre la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti che non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi del presente decreto o sulla base di specifica previsione di legge o regolamento, nel rispetto dei limiti indicati dall'articolo 5-bis, procedendo alla indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti”;

- la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 8 gennaio 2020, n. 2 recante “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna (PTPCT 2020-2022)”, ed in particolare l’Allegato B) recante “Direttiva di indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2020 - 2022”, nella parte in cui precisa che la Regione ritiene opportuno garantire livelli di trasparenza ulteriori avvalendosi della facoltà prevista dal citato articolo 7-bis e ha pertanto disposto la pubblicazione ulteriore delle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa (par. 34);

Attestato che il sottoscritto Direttore, anche in qualità di responsabile del procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Visto il parere di regolarità amministrativa, di legittimità e di merito, allegato;

A voti unanimi

DELIBERA

1) di proporre all’Assemblea legislativa di deliberare le seguenti disposizioni per lo svolgimento con modalità telematica delle sedute dell’Assemblea legislativa stessa e delle Commissioni assembleari:

«Art. 1

Svolgimento con modalità telematica delle sedute dell’Assemblea legislativa e delle Commissioni assembleari 

1. Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19, in coerenza con l’art. 73 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, su decisione dell’Ufficio di Presidenza, sentiti i Presidenti dei Gruppi assembleari, le sedute dell’Assemblea legislativa e delle Commissioni assembleari possono tenersi anche con modalità telematica, con identificazione certa di tutti i partecipanti, per garantire la continuità nell’esercizio delle attribuzioni e il funzionamento degli organi assembleari.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo sono adottate in attuazione delle “Linee guida Modalità svolgimento attività istituzionale in casi di emergenza e individuazione «attività indifferibili da svolgere in presenza» ai sensi del DPCM 11 marzo 2020”, approvate dal Tavolo dei Segretari generali delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome in data 12 marzo 2020, nonché dell’Ordine del Giorno n. 1/2020 recante “Orientamenti in merito al possibile svolgimento dell’attività istituzionale in modalità telematica in casi di emergenza e individuazione delle «attività indifferibili da svolgere in presenza» ai sensi del DPCM 11 marzo 2020 e del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 «Cura Italia»”, approvate dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome riunita in Assemblea plenaria il 24 marzo 2020.

3. Ai Consiglieri regionali partecipanti in modalità telematica sono garantiti gli stessi diritti e prerogative dei Consiglieri presenti in sede.

4. I Consiglieri sono tenuti a mantenere attiva la telecamera del proprio dispositivo per la durata del loro intervento.

5. Le votazioni sono palesi.

6. Le sedute svolte, in tutto o in parte, con modalità telematica sono valide a tutti gli effetti.

7. Il Consigliere che partecipa ai lavori con modalità telematica è computato tra i presenti ai fini dei lavori dell’organo assembleare, mentre è considerato assente ai fini del rimborso delle spese per il tragitto casa-lavoro di cui all’articolo 8 della L.R. 26 luglio 2013, n. 11 recante “Testo unico sul funzionamento e l'organizzazione dell'Assemblea legislativa: stato giuridico ed economico dei consiglieri regionali e dei gruppi assembleari e norme per la semplificazione burocratica e la riduzione dei costi dell'Assemblea.”»; 

2) di demandare ai Servizi competenti lo svolgimento delle procedure preordinate all’acquisizione delle prestazioni necessarie all’attuazione delle disposizioni di cui al punto 1), nonché al perseguimento degli obiettivi di ammodernamento degli impianti assembleari, al fine di rendere gli impianti stessi funzionali allo svolgimento e alla gestione da remoto delle sedute;

3) di stabilire che la presente deliberazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’articolo 7 bis, comma 3, del D.Lgs. n. 33/2013, secondo le indicazioni definite dalla “Direttiva di indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2020 - 2022”, Allegato B) alla delibera dell’Ufficio di Presidenza n. 2 del 2020. 

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