SUPPLEMENTO SPECIALE N.207 DEL 13.09.2013

Relazione

Il presente progetto di legge modifica la legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell’intervento pubblico nel settore abitativo). 

A dodici anni dall'entrata in vigore della L.R. 24/2001 si rendono opportune alcune modifiche alla legge regionale, che tendono a: 

1. ampliare l’ambito di intervento delle politiche abitative, cogliendo e recependo le innovazioni introdotte dal D.M. 22 agosto 2008 (“Definizione di alloggio sociale ai fini dell’esenzione dall’obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea.”), che definisce il sistema di edilizia residenziale sociale e dà la definizione di alloggio sociale; 

2. accrescere l’offerta di alloggi di edilizia residenziale sociale mediante interventi di recupero del patrimonio esistente, di sostenibilità ambientale, di riequilibrio territoriale, di sviluppo di Programmi di Riqualificazione Urbana; 

3. ridefinire in parte compiti e ruoli degli enti e dei soggetti interessati alle politiche abitative, anche alla luce del quadro istituzionale in profonda evoluzione; 

4. rispondere ad un pluralità di questioni relative alla gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, che si è andata delineando nell’applicazione della L.R. n. 24 del 2001;

Per quanto attiene al primo aspetto si deve sottolineare che nel progetto di legge viene stabilito che la disciplina delle politiche abitative attiene al sistema di edilizia residenziale sociale, di cui ne è parte la tradizionale edilizia residenziale pubblica (erp). L’obiettivo dell’Edilizia residenziale sociale (ERS) è quello di fare accedere ai servizi abitativi i soggetti che non sarebbero in grado di farlo alle condizioni ordinarie di mercato, grazie alla presenza di una contribuzione pubblica. Questo segmento del più generale mercato dell’edilizia residenziale ha le sue proprie peculiarità, in primo luogo, nelle condizioni economiche dell’offerta dei servizi abitativi, più accessibili di quelle di mercato e nella debolezza economica della domanda che con essa ci si propone di soddisfare. Di conseguenza è necessario un intervento finanziario pubblico, diretto o indiretto, per rendere compatibili le peculiari caratteristiche dell’offerta con le peculiari caratteristiche della domanda. È dunque la contribuzione pubblica che permette di abbassare i costi di realizzazione degli alloggi e conseguentemente i prezzi di erogazione dei servizi abitativi con essi offerti. La partecipazione del settore pubblico alla realizzazione di questo tipo di alloggi può tradursi anche nella messa a disposizione, attraverso la vendita o la concessione di diritto di superficie, di terreni edificabili o di edifici a condizioni molto più vantaggiose rispetto a quelle di mercato, ovvero in uno sconto praticato dal Comune sugli oneri di urbanizzazione e/o sul contributo sul costo di costruzione.

L’ERS è dunque costituita dall’insieme degli alloggi realizzati con il contributo pubblico, grazie al quale vengono erogati, a soggetti che versano in condizioni economiche disagiate, servizi abitativi a condizioni più favorevoli di quelle di mercato.

Per aggiornare l’ambito delle politiche abitative, e dunque l’oggetto della L.R. n. 24/2001, ci si è agganciati al decreto ministeriale del 22 aprile 2008 contenente la “Definizione di alloggio sociale ai fini dell’esenzione dall’obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea”. 

Il decreto ministeriale definisce il sistema di edilizia residenziale sociale, cui la legge si ispira, e nell’ambito di tale sistema definisce l’alloggio sociale. 

L’articolo 1 del decreto citato dà la seguente definizione di alloggio sociale: “l’unità immobiliare in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e di nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato. L’alloggio sociale si configura come elemento essenziale del sistema di edilizia residenziale sociale costituito dall’insieme dei servizi finalizzati al soddisfacimento delle esigenze primarie”. La disposizione continua affermando che rientrano nella definizione di alloggio sociale “gli alloggi realizzati o recuperati da operatori pubblici e privati, con il ricorso a contribuiti o agevolazioni – quali esenzioni fiscali, assegnazione di aree od immobili, fondi di garanzia, agevolazioni di tipo urbanistico – destinati alla locazione temporanea per almeno otto anni ed anche alla proprietà.”. 

Per quanto attiene al secondo aspetto nel progetto di legge si evidenzia che le politiche per la casa devono contribuire ad accrescere l’offerta di alloggi di edilizia residenziale sociale soprattutto attraverso il recupero del patrimonio esistente, contenendo in tal modo il consumo del suolo, ed anche attraverso la realizzazione di nuovi interventi localizzati soprattutto in aree oggetto di Riqualificazione Urbana. L’intervento pubblico deve contribuire a eliminare il degrado urbano ed edilizio, deve incentivare interventi che promuovono tecnologie innovative, materiali che rispettino l’ambiente, la bioarchitettura e l’applicazione di tecnologie che riducono il consumo di combustibile ed accrescono gli standard energetici degli edifici. Si valorizza inoltre la collaborazione fra soggetti pubblici e privati nella realizzazione degli interventi di edilizia residenziale sociale nell’ambito dei programmi attuativi delle politiche per la casa. 

Per quanto attiene al terzo aspetto, alla luce anche del quadro istituzionale in profonda evoluzione in cui si colloca il riordino territoriale regionale attuato con la legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza), ed altresì l’attuale disegno di legge costituzionale relativo all’abolizione delle Province, si è inteso concentrare le funzioni di coordinamento delle politiche sul territorio nel Tavolo territoriale di concertazione delle politiche abitative. Tale soggetto si configura quale interlocutore della Regione nella definizione e valutazione dei fabbisogni abitativi e nella indicazione delle priorità da perseguire con le politiche regionali abitative.

Un altro elemento rilevante è il ruolo delle Acer, che nel panorama dei soggetti coinvolti nel settore delle politiche abitative, si configura quale strumento operativo del Comune nel realizzare le politiche e gli interventi nel settore abitativo. Il Comune può avvalersi delle Acer per la gestione del patrimonio pubblico e per lo svolgimento delle funzioni tecniche-amministrative attinenti la gestione degli alloggi pubblici. Viene inoltre rafforzato e ribadito il principio dell’esercizio associato delle funzioni in capo ai Comuni, in coerenza con il sistema di riordino territoriale regionale attuato con la L.R. n. 21/2012. 

Per quanto attiene al quarto aspetto, si segnala che il progetto di legge modifica diverse disposizioni con la finalità complessiva di realizzare una migliore gestione ed utilizzazione degli alloggi erp. Tale risultato viene perseguito attraverso diversi meccanismi: si tende a rafforzare e valorizzare la partecipazione degli assegnatari alle scelte relative agli alloggi in modo da ottenere una maggiore responsabilizzazione degli stessi; si cerca di incentivare la mobilità d’ufficio per evitare la sottoutilizzazione degli alloggi, offrendo, compatibilmente con le caratteristiche del patrimonio abitativo comunale, soluzioni abitative che determinino il minor cambiamento possibile per l’assegnatario e d’altra parte aumentando il canone di affitto o dichiarando la decadenza se i rifiuti sono ingiustificati e ripetuti; si cerca di disincentivare quei comportamenti degli assegnatari che possono danneggiare il patrimonio, ad esempio non acconsentendo all’esecuzione di opere di manutenzione; si tende a limitare il diritto al subentro solo a coloro che vengono a far parte del nucleo originario per matrimonio, per convivenza more uxorio e per sopravvenienza di figli. Si sottolinea infine che viene rafforzato il profilo sanzionatorio, dettando una disciplina organica, ponendo in capo al Comune la possibilità di prevedere con apposito regolamento sanzioni da applicare nei casi in cui gli assegnatari mettano in atto comportamenti in violazione dei regolamenti d’uso degli alloggi e delle parti comuni. 

Infine si sottolinea che le modifiche apportate si svolgono nell’ottica della complessiva semplificazione del sistema amministrativo regionale, avviata con la L.R. n. 18 del 2011 (Misure per l’attuazione degli obiettivi di semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale. Istituzione della sessione di semplificazione.). Costituisce esempio di semplificazione la disciplina organica relativa alle modalità di svolgimento dell’attività di controllo e di ispezione prevista dall’art. 26 del progetto di legge che introduce l’art. 34 bis. 

Il presente progetto di legge regionale è composto da 36 articoli.

L’articolo 1 prevede la sostituzione dell’articolo 1 della L.R. 24/2001, ridefinendo l’oggetto della legge. Si amplia il campo delle politiche abitative, facendolo coincidere con il sistema dell’edilizia residenziale sociale, di cui ne è parte l’edilizia residenziale pubblica. 

L'articolo 2 prevede la sostituzione dell’articolo 2 della L.R. 24/2001, nel senso di valorizzare, quale finalità della programmazione degli interventi dell’edilizia residenziale sociale, la necessaria integrazione delle politiche abitative con le politiche sociali e la pianificazione urbanistica al fine di promuovere, con il concorso degli operatori privati, prioritariamente interventi di riqualificazione urbana e di rigenerazione del patrimonio esistente. In questo quadro la Regione ha il compito di programmare le politiche abitative indirizzando le risorse pubbliche disponibili in primo luogo per sostenere gli interventi di adeguamento del patrimonio pubblico di alloggi alle esigenze di risparmio energetico, sicurezza sismica e accessibilità ed in secondo luogo per contribuire all’innalzamento della qualità urbana e dei servizi complementari alla residenza. 

L'articolo 3, di modifica dell’articolo 3 della L.R. 24/2001, stabilisce che la materia della gestione del patrimonio erp e le funzioni amministrative inerenti, conferite ai Comuni, vengano esercitate in coerenza con il sistema di riordino territoriale regionale attuato con la L.R. 21/2012. 

L'articolo 4 prevede la sostituzione dell’articolo 4 della L.R. 24/2001, che disciplina le funzioni in capo alla Regione. Viene specificato che le proposte di atti di indirizzo di competenza della Giunta siano oggetto di previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul territorio regionale. 

L'articolo 5 prevede la sostituzione dell’articolo 5 della L.R. 24/2001, attribuendo le funzioni di coordinamento delle politiche abitative che erano in capo alle Province al Tavolo territoriale di concertazione delle politiche abitative. Il Tavolo viene istituito dalla Regione per ogni territorio provinciale e con successivo atto di Giunta regionale verranno definite composizione e modalità di funzionamento. Il Tavolo territoriale svolgerà anche le funzioni che nel testo originario della legge erano attribuite al Tavolo di concertazione. 

L’art. 6 prevede la sostituzione dell’articolo 6 della L.R. 24/2001, ribadendo che il Comune esercita le funzioni attribuite dalla legge in forma associata obbligatoria nei casi e secondo le modalità previste dall’articolo 7 della legge regionale n. 21 del 2012.

I Comuni (o le forme associative) possono avvalersi, tramite convenzione, delle Acer per lo svolgimento di compiti tecnici e delle funzioni amministrative relative alla assegnazione e gestione del patrimonio di alloggi pubblici. Viene quindi chiarito e rafforzato il concetto che le Acer operano quali strumenti operativi del Comune (o delle forme associative). Una ulteriore modifica riguarda la eliminazione dell’attribuzione all’Assemblea Legislativa della definizione degli ambiti ottimali per la gestione del patrimonio erp.

E’ inoltre previsto che, ai fini della semplificazione dei procedimenti, sono poste in essere le misure necessarie per il coordinamento tra la Regione ed i Comuni ai sensi e con le modalità di cui all’articolo 2 della legge regionale n. 18 del 2011. 

L’art. 7 prevede la sostituzione dell’articolo 8 della L.R. 24/2001, dedicato al programma regionale per le politiche abitative. Viene rafforzata la partecipazione al procedimento di approvazione del Programma, stabilendo da un lato che debbano essere sentiti i Tavoli territoriali di concertazione delle politiche abitative e dall’altro che verranno definite, con successivo atto di Giunta regionale, le modalità e le forme di partecipazione al procedimento da parte delle associazioni degli enti locali e delle associazioni economiche e sindacali maggiormente rappresentative sul territorio regionale.

Inoltre fra le priorità per l’assegnazione dei contributi viene introdotta la rigenerazione e l’adeguamento energetico e sismico del patrimonio esistente. 

L’art. 8 modifica l’articolo 9 della L.R. 24/2001 di disciplina dei procedimenti attuativi, eliminando il riferimento alla Provincia, in coerenza con l’art. 5 della legge. 

L’art. 9 modifica l’articolo 10 della L.R. 24/2001 dedicato all’inizi lavori, stabilendo che qualora i lavori da realizzare con i finanziamenti regionali non inizino entro i termini previsti, la Regione deve convocare, per valutare le ragioni del ritardo, non solo i Comuni e le altre amministrazioni interessate ma anche gli operatori privati interessati. 

L’art. 10 e l’art. 11 modificano rispettivamente l’articolo 12 e l’art. 13 della L.R. 24/2001, apportando una specificazione in coerenza con l’art. 1 che, come indicato in precedenza, ha ampliato l’oggetto della legge, dall’edilizia residenziale pubblica all’edilizia residenziale sociale. La disposizione prevede infatti che, al fine di aumentare l’offerta di alloggi pubblici destinati alla locazione e di promuovere la proprietà della prima casa, il programma regionale prevede la concessione di contributi per il recupero, l’adeguamento, la realizzazione e l’acquisto di alloggi di edilizia residenziale sociale. 

L’art. 12 sostituisce l’art. 14 della L.R. n. 24/2001 che detta la disciplina degli operatori. Viene specificato che i Comuni possono realizzare, recuperare o acquisire le abitazioni da destinare alla locazione permanente anche avvalendosi delle Acer, le quali quindi possono agire solo quali strumenti operativi del Comune non potendo essere destinatari dei finanziamenti regionali. Inoltre viene specificato che le imprese, o loro consorzi, che possono ricevere i contributi o le agevolazioni per il recupero o la realizzazione di abitazioni di edilizia residenziale sociale da cedere in locazione a termine debbano essere di costruzione. 

L’art. 13 modifica l’articolo 15 della L.R. 24/2001, che disciplina gli utenti, aggiungendo quale contenuto del programma regionale anche la definizione di criteri omogenei di formazione delle graduatorie. 

L’art. 14 modifica l’articolo 16 della L.R. 24/2001, il quale disciplina l’Osservatorio regionale del sistema abitativo. In coerenza con il precedente art. 5, la Provincia viene sostituita dai Tavoli territoriali di concertazione delle politiche abitative nella definizione ad opera della Regione dei compiti e obiettivi dell’Osservatorio. 

L’art. 15 sostituisce l’art. 17 della L.R. n. 24/2001, relativo all’anagrafe dell’intervento pubblico. Viene ampliato il contenuto dell’anagrafe, stabilendo che debbano essere raccolti i dati riguardanti il patrimonio pubblico destinato sia all’erp che alla locazione permanente e relativi utenti ed inoltre i dati relativi alle domande di assegnazione degli alloggi pubblici, sia quelle soddisfatte che quelle rimaste inevase. 

L’art. 16 modifica l’articolo 19 della L.R. 24/2001, relativo alla qualificazione degli operatori, specificando che come i Comuni neanche le Acer siano soggette alla qualificazione, in quanto operano quali strumenti operativi del Comune non potendo essere destinatari dei finanziamenti regionali. 

L’art. 17 modifica l’articolo 20 della L.R. 24/2001, per gli alloggi realizzati in attuazione della legge n. 52 del 1976 (ossia a favore del personale civile e militare della pubblica sicurezza, dell’Arma dei carabinieri ecc.) stabilendo che la disciplina dettata dalla stessa legge sulle modalità e sui criteri di assegnazione degli alloggi si applica limitatamente ad un periodo di 12 mesi dalla disponibilità di detti alloggi. 

L’art. 18 modifica l’articolo 22 della L.R. n. 24/2001, nel senso di rafforzare la partecipazione degli assegnatari alla gestione del patrimonio erp, da un lato in quanto viene stabilito che il soggetto gestore deve garantire agli assegnatari la stessa partecipazione che è assicurata dai Comuni, dall’altro viene previsto che i Comuni e i soggetti gestori devono garantire ai singoli utenti l’accesso a tutte le informazioni relative al proprio rapporto di locazione, all’alloggio occupato e alla relativa gestione favorendo la modalità di accesso on line. 

L’art. 19 modifica l’articolo 23 della L.R. n. 24/2001, stabilendo per gli edifici di proprietà mista che il Comune o il soggetto gestore o l’amministratore, nei casi previsti dalla normativa vigente, provveda alla necessaria convocazione dell’assemblea del condominio. 

L’art. 20 modifica l’articolo 24 della L.R. n. 24/2001, relativo ai requisiti per l’accesso agli alloggi erp. La regola secondo la quale per avere diritto all’accesso occorre una convivenza instaurata almeno due anni prima della presentazione della domanda non si applica qualora dalla medesima convivenza ne sia derivata la nascita di figli. 

L’art. 21 sostituisce l’art. 25 della L.R. n. 24/2001, che disciplina l’assegnazione e la gestione degli alloggi. Viene stabilito che non possono presentare istanza di assegnazione di un alloggio di erp né gli occupanti abusivi né i componenti del nucleo assegnatario di un alloggio erp; viene previsto che il regolamento definisca un termine entro il quale l’assegnatario deve comunicare l’accettazione dell’assegnazione, se non vuole incorrere nella decadenza e che il regolamento può anche inibire, per un determinato periodo di tempo, la partecipazione ai bandi per l’assegnazione degli alloggi di erp ai soggetti per i quali sia stata dichiarata la decadenza per i motivi appena indicati. Viene anche ribadito che il Comune non può prevedere ulteriori o diversi requisiti per l’assegnazione degli alloggi erp rispetto a quelli già richiesti ai sensi dell’art. 15, commi 1 e 2. Infine il Comune è tenuto promuovere l’istituto della mediazione sociale per prevenire i conflitti tra gli assegnatari. 

L’art. 22 sostituisce l’art. 27 della L.R. n. 24/2001, relativo al subentro, ospitalità temporanea e coabitazione. In particolare circoscrive il diritto al subentro nell’alloggio per ampliamento del nucleo solo a favore di coloro che sono venuti a far parte del nucleo originario a seguito di matrimonio, convivenza more-uxorio (di cui sia data comunicazione al Comune almeno due anni prima della richiesta del subentro), nascita, ricongiungimento di figli minori, adozioni e affidamenti stabiliti con provvedimento giudiziario, nonché per accoglienza nell'abitazione degli ascendenti o degli affini in linea ascendente, purché ultrasessantacinquenni o disabili. 

L’art. 23 sostituisce l’art. 28 della L.R. n. 24/2001 relativo alla mobilità, con l’obiettivo di migliorare l’utilizzo del patrimonio erp. Viene disincentivato il rifiuto non giustificato da gravi motivi della mobilità d’ufficio, mediante un meccanismo di aumento del canone di affitto al primo rifiuto o di decadenza al secondo rifiuto. Viene anche stabilito qualora il Comune attivi una mobilità d’ufficio per sottoutilizzazione degli alloggi che debba proporre all’assegnatario soluzioni abitative che possibilmente garantiscano di rimanere nella stesso edificio o quartiere. Inoltre viene stabilito che in caso di mobilità per ristrutturazione dell’alloggio le spese di trasloco sono a carico del Comune limitatamente a favore degli assegnatari cha abbiano un reddito inferiore ai valori determinati per l’accesso all’erp. 

L’art. 24 modifica l’art. 30 della L.R. n. 24/2001 relativo alla decadenza dall’assegnazione dell’alloggio erp. Tra le cause di decadenza viene aggiunto:

  • il caso del rifiuto da parte dell’assegnatario di acconsentire l’accesso all’alloggio degli agenti accertatori e della polizia municipale per periodiche verifiche;
  • il caso del rifiuto all’esecuzione di opere di manutenzione che comporti danni gravi all’alloggio.

Infine viene stabilito che nel caso di decadenza dall’assegnazione per superamento dei limiti di reddito per la permanenza negli alloggi erp il Comune è tenuto ad applicare il canone concordato ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo) e non il canone maggiorato come nelle altre ipotesi di decadenza. 

L’art. 25 modifica l’art. 33 della L.R. n. 24/2001 relativo all’accertamento periodico dei requisiti, dando la possibilità al Comune di prevedere per l’assegnatario l’aggiornamento della propria condizione reddituale al fine della anticipata rideterminazione del canone qualora abbia subito una riduzione del reddito per difficoltà lavorativa, in misura da stabilirsi con regolamento comunale. 

L’art. 26 introduce l’art. 34 bis della L.R. n. 24/2001, dettando una disciplina organica per l’attività di ispezione, di controllo e delle sanzioni amministrative. Viene previsto che il Comune o il soggetto gestore esercita l’attività di ispezione e di controllo del patrimonio, di contestazione delle violazioni dei regolamenti d’uso degli alloggi e delle parti comuni nonché l’applicazione delle relative sanzioni amministrative. Con apposito regolamento il Comune stabilisce le sanzioni amministrative ed altresì individua i soggetti incaricati delle attività di ispezione, controllo e irrogazione delle sanzioni. A tali soggetti è riconosciuta la qualifica di agenti accertatori, secondo la disciplina dell’art. 6 della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21, recante “Disciplina dell’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale.”.

L’art. 27 sostituisce l’art. 35 della L.R. n. 24/2001 relativo ai canoni di locazione. Il canone di locazione è determinato dal Comune sulla base di parametri oggettivi definiti dall’Assemblea legislativa, tendo conto del valore dell’immobile, del reddito del nucleo dell’assegnatario, della necessità di una fascia di protezione per le famiglie meno abbienti. L’Assemblea legislativa definisce i parametri oggettivi previo parere del Consiglio delle Autonomie locali e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul territorio regionale. I Comuni con propri regolamenti definiscono l’applicazione di tali canoni tenendo conto delle condizioni economiche degli assegnatari.

L’art. 28 modifica l’art. 36 della L.R. n. 24/2001, introducendo in relazione alla destinazione dei proventi dei canoni la possibilità da parte dei Comuni di destinare tali proventi al finanziamento di ogni iniziativa volta a facilitare l’accesso alle abitazioni in locazione ai nuclei in attesa di assegnazione di alloggi di erp o che versano in particolari situazioni di disagio economico e sociale individuate dai Comuni.

L’art. 29 modifica l’art. 37 della L.R. n. 24/2001 relativo all’alienazione degli alloggi erp, introducendo la disposizione secondo cui se a seguito di alienazione dell’alloggio viene attivata la mobilità dell’assegnatario le spese di trasloco sono a carico del Comune nei casi in cui l’assegnatario abbia un reddito inferiore ai valori determinati per l’accesso all’erp.

L’art. 30 modifica l’art. 41 relativo alle attività delle Acer. Per quanto riguarda lo svolgimento da parte delle Acer dei compiti amministrativi inerenti la gestione degli alloggi erp per conto dei Comuni, si rinvia al commento dell’art. 6 in cui si tratta delle funzioni che i Comuni possono far svolgere alle Acer, quali strumenti operativi degli stessi. Inoltre è stata eliminata la possibilità per le Acer di costituire o partecipare a società di scopo.

L’art. 31 modifica l’art. 43 della L.R. n. 24/2001 relativo alla Conferenza degli enti, eliminando, in coerenza con l’art. 41 appena citato, tra le competenze della Conferenza quella della costituzione o partecipazione alle società di scopo. 

L’art. 32 modifica l’art. 47 della L.R. n. 24/2001, relativo al Collegio dei revisori dei conti richiamando la normativa attualmente vigente in materia. 

L’art. 33 modifica l’art. 50 della L.R. n. 24/2001 eliminando, in coerenza con l’art. 41 sopra citato, il riferimento al personale delle ACER interessato dalla costituzione delle società di scopo. 

L’art. 34 modifica l’art. 57 della L.R. n. 24/2001, relativo alle norme finanziarie richiamando la normativa attualmente vigente in materia di ordinamento contabile della Regione. 

L’art. 35 modifica l’art. 58 della L.R. n. 24/2001, eliminando il riferimento ad una legge regionale ora abrogata. 

L’art. 36, contenente le norme transitorie, prevede che fino all’istituzione dei nuovi Tavoli territoriali di concertazione delle politiche abitative, di cui all’art. 5 della legge regionale, le funzioni ad essi assegnati sono svolte dai Tavoli di concertazione.

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