n.236 del 09.09.2015 periodico (Parte Seconda)

L.R. N. 28/99 - Modifica alla lettera E punto 8. Del dispositivo della deliberazione n. 640/2000, già sostituito con deliberazione n. 1692/2004

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamata la legge regionale 28 ottobre 1999, n. 28 recante “Valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche rispettose dell'ambiente e della salute dei consumatori. Abrogazione delle leggi regionali n. 29/92 e n. 51/95” che prevede l'adozione di un marchio certificativo concesso in uso alle imprese che si impegnano a rispettare gli appositi disciplinari;

Considerato che, ai sensi dell’art. 2 della predetta legge regionale n. 28/1999, la Regione ha istituito il marchio collettivo regionale “Qualità Controllata – Produzione integrata rispettosa dell’ambiente e della salute – Legge regionale dell’Emilia-Romagna 28/99”;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 640 del 1° marzo 2000, avente per oggetto “L.R. 28/1999 concernente valorizzazione prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche rispettose dell’ambiente e della salute. Criteri e modalità di richiesta e di concessione dell’uso del marchio collettivo di controllo sui prodotti, di comminazione delle sanzioni” e successive modifiche approvate con le deliberazioni n. 840 del 22 maggio 2001 e n. 1692 del 30 luglio 2004;

Atteso che:

  • l'uso del marchio “Qualità Controllata” - delineato dalla richiamata legge regionale n. 28/1999 - si basa su un sistema di certificazione volontaria del processo produttivo;
  • fra gli adempimenti ricadenti sul concessionario è previsto anche quello di presentare, al termine della campagna di valorizzazione, una relazione finale sulle attività realizzate;

Visto in particolare, il punto 8. della lettera E del dispositivo della deliberazione n. 640/2000, così come integralmente sostituito con deliberazione n. 1692/2004, che individua i casi per cui i concessionari del marchio di che trattasi possono incorrere nel provvedimento di decadenza, tra i quali la mancata presentazione, al termine della campagna di valorizzazione, della relazione finale sulle attività realizzate;

Richiamato, in particolare, l'art. 7, comma 3 della legge regionale n. 28/1999, laddove prevede che alla prima violazione compiuta corrisponde il semplice richiamo, a meno che la stessa violazione non sia qualificata grave dal provvedimento di concessione;

Dato atto che la mancata presentazione della relazione finale non rientra fra le condotte per le quali la legge regionale prevede le ipotesi di decadenza immediata né tale omissione è connotatata come grave dal provvedimento di concessione;

Considerato, anche alla luce dell'esperienza maturata negli anni di attuazione della legge regionale n. 28/1999, che:

  • la mancata presentazione della relazione finale non incide sul sistema di certificazione, consistendo nella violazione di un obbligo formale, imposto per rispondere ad un bisogno informativo della Regione;
  • il disvalore della condotta è limitato, anche perché spesso dovuta a mera dimenticanza;
  • la sanzione della decadenza è prevista per condotte ben più gravi, quali ad esempio la frode, il mancato rispetto della normativa sanitaria riguardante i prodotti agricoli ed alimentari, l'uso del marchio per produzioni per le quali non è stata ottenuta la concessione, l'impedire o il rendere artificiosamente difficoltoso lo svolgimento dei controlli oppure la pubblicità ingannevole;

Rilevato che l'art. 7 comma 3 prevede più tipologie di sanzioni (dal richiamo, alla sospensione, alla decadenza), in relazione alla gravità della condotta, qualora non rientranti nell'ipotesi di cui al comma 4 del medesimo art. 7;

Dato atto che, seppur non esplicitato nelle previsioni delle deliberazioni soprarichiamate, la legge regionale n. 28/1999, tranne nelle ipotesi di decadenza immediata, prevede la sanzione del richiamo per la prima violazione compiuta;

Atteso, inoltre, che è in corso un'analisi per la revisione di tutta la disciplina applicativa della richiamata legge regionale n. 28/1999, ivi compresi gli aspetti sanzionatori;

Ritenuto necessario, nelle more di tale revisione e nel rispetto del principio di proporzionalità, applicabile alle sanzioni amministrative, che per le ipotesi di mancata presentazione della relazione finale sia comminata la sanzione della decadenza solo a seguito della violazione del termine fissato con il provvedimento di richiamo, conseguente alla prima violazione dell'obbligo di presentazione della relazione annuale;

Ritenuto, pertanto, di modificare conseguentemente il punto 8. della lettera E della deliberazione di Giunta regionale n. 640/2000, come modificata dalla deliberazione n. 1692/2004, sostituendo la lettera l) dello stesso punto 8.;

Viste:

  • la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche, ed in particolare l'art. 37, comma 4;
  • la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modifiche;
  • la deliberazione di Giunta regionale n. 1950 del 13 dicembre 2010, recante “Revisioni della struttura organizzativa della Direzione Generale Attività produttive, Commercio e Turismo e della Direzione Generale Agricoltura;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Caccia e Pesca, Simona Caselli

A voti unanimi e palesi

delibera:

  1. di richiamare le considerazioni formulate in premessa che costituiscono pertanto parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
  2. di modificare il punto 8. della lettera E del dispositivo della deliberazione di Giunta regionale n. 640/2000, così come ridefinito con deliberazione n. 1692/2004, sostituendo la lettera l) del secondo capoverso con la seguente previsione: “l) mancata presentazione della relazione finale sulle attività realizzate, entro il termine fissato con il provvedimento di richiamo, conseguente alla prima violazione del relativo termine di scadenza”;
  3. di dare atto che la modifica approvata con la presente deliberazione trova applicazione anche per i procedimenti in corso;
  4. di disporre, infine, che la presente deliberazione venga integralmente pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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