n.163 del 14.06.2013 (Parte Seconda)

Disposizioni disciplinanti i criteri, le procedure e i termini per la prosecuzione dal 1 giugno 2013 del nuovo contributo per l’autonoma sistemazione dei nuclei familiari sgomberati dalle proprie abitazioni in conseguenza degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012”

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012

convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012

PREMESSO che:

- con delibera del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 è stato dichiarato lo stato di emergenza, per la durata di 60 giorni, ovvero fino al 21 luglio 2012, in conseguenza dell’evento sismico del 20 maggio 2012 che ha colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova;

- con delibera del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012 è stato dichiarato lo stato di emergenza per la durata di 60 giorni, ovvero fino al 29 luglio 2012, in conseguenza dell’evento sismico del 29 di maggio 2012 che ha colpito, oltre alle province sopra indicate, la province di Reggio Emilia e Rovigo;

RILEVATO che:

- con le ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 1 del 22 maggio 2012 e n. 3 del 2 giugno 2012 adottate ai sensi delle sopra richiamate delibere del Consiglio dei Ministri rispettivamente per gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, i Direttori alla protezione civile delle tre Regioni interessate, tra cui, per l’Emilia-Romagna, il Direttore dell’Agenzia regionale di protezione civile, sono stati nominati responsabili dell’attuazione degli interventi di assistenza alla popolazione;

- con l’OCDPC n. 1/2012 e l’OCDPC n. 3/2012 l’ambito delle iniziative d’urgenza per fronteggiare la fase di prima emergenza, ovvero la fase decorrente dagli eventi sismici fino al 29 luglio 2012, è stato circoscritto agli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione e agli interventi provvisionali urgenti;

- tra le spese di assistenza alla popolazione sono ricomprese quelle dei contributi per l’autonoma sistemazione erogabili per il periodo decorrente dagli eventi sismici sino al 29 luglio 2012 ai sensi dell’art 3 dell’OCDPC n. 1/2012 dai dirigenti regionali alla protezione civile ovvero, per l’Emilia-Romagna, dal Direttore dell’Agenzia regionale di protezione civile, per il tramite dei Sindaci dei Comuni interessati, ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità;

- con determinazione n. 506 del 18 giugno 2012 del Direttore dell’Agenzia regionale di protezione civile, pubblicata sul Bollettino Ufficiale Telematico Regionale n. 101 del 20 giugno 2012, è stata approvata un’apposita direttiva di dettaglio attuativa dell’art. 3 dell’OCDPC n. 1/2012;

VISTO il D.L. 6 giugno 2012, n. 74 “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 del 1° agosto 2012, con il quale lo stato di emergenza dichiarato con le richiamate delibere del Consiglio dei Ministri del 22 e del 30 maggio 2012 è stato prorogato fino al 31 maggio 2013 e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto sono stati nominati Commissari delegati per la ricostruzione, l’assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori colpiti, a favore dei quali è stata, peraltro, autorizzata l’apertura di apposite contabilità speciali su cui assegnare le risorse provenienti dal predetto Fondo;

VISTE le proprie ordinanze:

- n. 17 del 2 agosto 2012 “Disposizioni in merito alla prosecuzione delle attività di assistenza alla popolazione da parte del Commissario delegato ex D.L. 74/2012 a seguito della cessazione delle funzioni svolte dalla Di.Coma.C.

- n. 23 del 14 agosto 2012 “Azioni finalizzate alla realizzazione del Programma Casa per la transizione e l’avvio della ricostruzione”;

- n. 24 del 14 agosto 2012 “Criteri e modalità per l’erogazione del Nuovo contributo per l’autonoma sistemazione dei nuclei familiari sfollati dalla propria abitazione e per affrontare l’emergenza abitativa, in applicazione dal 1 agosto 2012”, come parzialmente rettificata e modificata con successiva ordinanza n. 32 del 30 agosto 2012, di seguito indicata come ordinanza n. 24/2012 e s.m., con la quale – avuto riguardo agli interventi di assistenza alla popolazione che i Commissari delegati devono assicurare ai sensi del richiamato D.L. n. 74/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2012 - sono stati stabiliti nuovi parametri per l’erogazione a decorrere dal 1 agosto 2012 del contributo a favore dei nuclei familiari sfollati dalla propria abitazione denominato “nuovo contributo per l’autonoma sistemazione”, di seguito per brevità indicato con l’acronimo NCAS, e sono state confermate, per tutto quanto non diversamente disciplinato dalla medesima ordinanza. 24/2012 e s.m., le disposizioni previste nella richiamata determinazione n. 506/2012;

DATO ATTO che l’Agenzia regionale della protezione civile della Regione Emilia-Romagna è stata individuata, ai sensi della propria ordinanza n. 17/2012 quale struttura a supporto dell’azione dello scrivente in qualità di Commissario delegato ed ai sensi della propria ordinanza n. 24/2012 e s.m., quale struttura preposta all’assegnazione e liquidazione delle risorse in parola a valere sulle somme rivenienti dal Fondo di cui all’art. 2 del D.L. n. 74/2012 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2012, nei limiti di quelle assegnate alla contabilità speciale intestata allo scrivente;

VISTO il D.L. 26 aprile 2013, n. 43, pubblicato nella G.U. n. 97 del 26 aprile 2013, che all’art. 6 dispone in riferimento agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 la proroga dello stato di emergenza fino al 31/12/2014;

CONSIDERATO che:

- ai sensi della propria ordinanza n. 24/2012 e s.m. il NCAS è riconosciuto fino alla data di ripristino dell’agibilità dell’abitazione e comunque non oltre la data di scadenza dello stato di emergenza;

- ai fini dell’accesso ai contributi per la riparazione, ripristino e ricostruzione delle unità immobiliari ad uso abitativo, con ordinanze dello scrivente n. 29/2012 e s.m.i. (per gli Esiti di agibilità B, C), n. 51/2012 e s.m.i.(per l’Esito E0) e n. 86/2012 e s.m.i. (per gli Esiti E1, E2, E3) sono state fissate per l’ultimazione dei lavori rispettivamente le scadenze di 8, 24 e 36 mesi decorrenti dalla data di concessione dei predetti contributi;

- essendo ancora aperti i termini per la presentazione delle domande di contributo per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione, è prevedibile che, fermo restando il rispetto delle scadenze di cui sopra, l’ultimazione dei lavori venga eseguita oltre la scadenza dello stato di emergenza del 31 dicembre 2014;

RITENUTO:

- di assicurare, pertanto, la prosecuzione del contributo per l’autonoma sistemazione anche oltre la scadenza del 31 dicembre 2014, al fine di scongiurare una nuova emergenza abitativa;

- necessario procedere, peraltro, in considerazione anche della variegata casistica emersa nel primo anno di gestione dei contributi per l’autonoma sistemazione e della durata che si viene a prospettare per gli stessi, alla definizione, fatte salve le decadenze intervenute, di un regime di regole con decorrenza dal 1 agosto 2013, come da allegato 1 parte integrante e sostanziale della presente ordinanza;

- necessario acquisire i dati utili alla verifica della sussistenza o permanenza dei requisiti prescritti, prevedendo la presentazione entro il 31 luglio 2013, a pena di inammissibilità, di apposita domanda di contributo.

RITENUTO opportuno procedere con successivo atto dello scrivente, al progressivo allineamento delle misure previste nell’ordinanza commissariale n. 23/2012 “Programma casa” con particolare riferimento agli alloggi in affitto, ai moduli prefabbricati temporanei, in termini di durata dell’assistenza, entità e forma del sostegno, modalità di gestione e rispetto di comuni regole per l’accesso e la fruizione delle predette forme di assistenza, prima tra tutte la necessità di accertare che ogni persona o nucleo familiare assistito provveda al ripristino dell’agibilità dell’abitazione;

RITENUTO, altresì, di programmare, a valere sul Fondo per la ricostruzione di cui all’art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012, e nei limiti delle risorse assegnate allo scrivente in qualità di Commissario delegato, una spesa di 55 milioni di Euro a copertura dei contributi per l’autonoma sistemazione di cui al presente provvedimento;

VISTO l'art. 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modifiche ed integrazioni ai sensi del quale i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di 7 giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti;

VISTI:

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 “Istituzione del Servizio nazionale di protezione civile”;

- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

- il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 “Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile”;

- il decreto legge 15 maggio 2012, n. 59 “Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile”, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;

- il decreto legge 6 giugno 2012, n. 74 “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012” convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 1° agosto 2012;

- la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 "Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile"; 

DISPONE

Per le ragioni espresse in parte narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate

1. di regolamentare, come da allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, i criteri, le procedure e i termini per la prosecuzione dal 1 agosto 2013 del nuovo contributo per l’autonoma sistemazione dei nuclei familiari sgomberati dalle proprie abitazioni in conseguenza degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

2. di stabilire che i nuclei familiari che a tutto il 31 luglio 2013 percepiscono il contributo per l’autonoma sistemazione, ai fini della relativa prosecuzione dal 1 agosto 2013, devono presentare entro il 31 luglio 2013, a pena di inammissibilità, apposita domanda di contributo, utilizzando il modulo “Domanda per la prosecuzione del nuovo contributo per l’autonoma sistemazione” allegato quale parte integrante della presente ordinanza;

3. di programmare, a valere sul Fondo per la ricostruzione di cui all’art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012, e nei limiti delle risorse assegnate allo scrivente in qualità di Commissario delegato, una spesa di 55 milioni di Euro a copertura dei contributi per l’autonoma sistemazione di cui al presente provvedimento

4. di inviare la presente ordinanza alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità ai sensi della L. n. 20/1994;

5. di pubblicare la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT). 

Bologna, 6 giugno 2013

Il Commissario Delegato 

Vasco Errani

ALLEGATO 1

Disposizioni disciplinanti i criteri, le procedure e i termini per la prosecuzione dal 1 agosto 2013 del nuovo contributo per l’autonoma sistemazione (NCAS) dei nuclei familiari sgomberati dalle proprie abitazioni in conseguenza degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012

Art. 1

Data e luogo di presentazione della domanda di prosecuzione del contributo

1. Per la prosecuzione dal 1 agosto 2013 del nuovo contributo per l’autonoma sistemazione (NCAS), gli interessati - che alla data degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 avevano la residenza anagrafica o comunque dimoravano abitualmente nell’abitazione dichiarata inagibile dalla quale sono stati sgomberati con ordinanza sindacale - devono presentare entro il 
31 luglio 2013, a pena di inammissibilità, apposita domanda, utilizzando il modulo allegato alle presenti disposizioni.

2. La domanda deve essere presentata al Comune nel cui territorio è ubicata l’abitazione principale abituale continuativa, dichiarata inagibile.

3. La domanda di contributo può essere consegnata a mano o spedita a mezzo posta. In quest’ultimo caso fa fede la data risultante dal timbro dell’ufficio postale accettante. Qualora la domanda non sia sottoscritta dal richiedente il contributo davanti al pubblico ufficiale comunale autorizzato a riceverla ma venga presentata da terzi o spedita a mezzo posta, alla domanda deve essere allegata copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità.

4. La domanda di contributo trasmessa fuori termine è irricevibile, e di tale esito deve essere data comunicazione da parte del Comune al soggetto interessato all’indirizzo da questi indicato nella domanda di contributo. Nei casi in cui la domanda, presentata entro il termine, non sia integralmente compilata, il Comune ne richiede l'integrazione in sede di istruttoria, dando a tal fine un congruo termine, non superiore comunque a 20 giorni, decorso inutilmente il quale, la domanda è dichiarata inammissibile e di tale esito deve essere data comunicazione da parte del Comune al soggetto interessato all’indirizzo da questi indicato nella domanda di contributo.  

Art. 2

Abitazione principale abituale e continuativa dichiarata inagibile

1. Per abitazione principale abituale e continuativa, dichiarata inagibile, si intende quella in cui alla data degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 risultava stabilita la residenza anagrafica e la dimora abituale. Nei casi in cui alla data degli eventi sismici la residenza anagrafica e la dimora abituale non coincidessero, permane in capo al richiedente il contributo l’onere di dimostrare la dimora abituale nell’abitazione inagibile.

2. La dimora abituale è comprovata dalla produzione dei documenti, anche alternativi tra loro, di seguito indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo e di quelli ulteriori che il Comune valuterà di richiedere:

  • contratto di locazione o di comodato d’uso;
  • utenze e relativi consumi;
  • contratto di lavoro;
  • attestato di frequenza scolastica di ogni ordine e grado;
  • passaporto e permesso di soggiorno in corso di validità sin dalla data degli eventi sismici.

3. Nei casi in cui sussistano fondati dubbi circa l’effettiva dimora abituale nell’abitazione principale dichiarata inagibile in cui risulta stabilita alla data degli eventi sismici la residenza anagrafica, si applica la disposizione di cui al comma 2.  

Art. 3

Presupposti per la concessione del contributo

1. Il contributo spetta al nucleo familiare che provvede autonomamente in via temporanea alla propria sistemazione in altro alloggio.

2. La sistemazione temporanea corrisponde al periodo intercorrente fra la data di ordinanza di sgombero e la data di ripristino dell’agibilità.

3. Il richiedente il contributo deve dichiarare, tra l’altro, nella domanda il proprio impegno ad effettuare i lavori necessari al ripristino dell’agibilità dell’abitazione ai fini del rientro.

4. Nel caso in cui il richiedente il contributo occupasse l’abitazione sgomberata a titolo di locazione o comodato d’uso, la domanda deve essere sottoscritta anche dal proprietario che deve rendere una delle due dichiarazioni di cui alle seguenti lettere, ovvero:

a) il proprio impegno a fare eseguire i lavori necessari al ripristino dell’agibilità e conseguentemente a proseguire il contratto di locazione o comodato d’uso; in tal caso si applica quanto previsto all’articolo 8, comma 1.

b) la propria indisponibilità a proseguire il contratto di locazione o comodato d’uso al ripristino dell’agibilità; in tal caso si applica quanto previsto all’articolo 8, comma 2.

5. In assenza della dichiarazione del proprietario di cui al comma 4 si applica l’articolo 9, comma 1, lettera b).  

Art. 4

Istruttoria delle domande di contributo e attività di controllo da parte dei Comuni

1. Entro 30 giorni dalla scadenza del termine perentorio del 31 luglio 2013, i Comuni, previa verifica della presentazione delle domande entro il predetto termine perentorio, procedono alla relativa istruttoria e ad effettuare un controllo a campione circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e atto di notorietà rese nelle domande medesime.

2. Il controllo è eseguito nella misura stabilita da ciascun Comune in relazione al numero delle domande di contributo presentate e, comunque, nella misura non inferiore al 5% delle stesse. Per esigenze di celerità delle procedure di liquidazione dei contributi, il controllo può essere eseguito in una fase successiva e comunque entro il 31 dicembre 2013 e fatti salvi eventuali recuperi di somme non dovute. L’esito dell’attività di controllo è comunicato all’Agenzia regionale di protezione civile.

3. In tutti i casi in cui sussistano fondati dubbi circa la veridicità delle dichiarazioni rese in domanda, i Comuni procedono tramite i propri uffici o quelli di altra amministrazione (se l’amministrazione comunale procedente non coincide con quella certificante) ad accertare la sussistenza dei requisiti dichiarati ovvero, ove più funzionale all’accelerazione dell’attività di accertamento, richiedono all’interessato la produzione di documentazione a comprova; in caso di accertata insussistenza dei requisiti, provvedono a comunicare agli interessati l’inammissibilità delle domande agli indirizzi ivi indicati. 

Art. 5

Importo mensile del contributo

1. Il contributo è concesso nella misura di € 200,00 per ogni componente il nucleo familiare.

2. Ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unità, il contributo è concesso nella misura di € 350,00 mensili.

3. Il contributo è aumentato di € 100,00 mensili per ogni componente il nucleo familiare che risulti alla data degli eventi sismici:

  1. di età superiore a 65 anni;
  2. di età inferiore a 14 anni e fino al raggiungimento del 14° anno;
  3. portatore di handicap o disabile con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%.

4. La quota aggiuntiva di cui al precedente comma 3 rimane di importo pari ad € 100,00 mensili ancorché un componente il nucleo familiare presenti più di uno degli stati ivi previsti.

5. Il contributo mensile, comprensivo della eventuale quota aggiuntiva, non può superare l’importo di € 900,00.

6. Per il periodo inferiore al mese, il contributo è determinato dividendo l’importo mensile per il numero dei giorni del mese di riferimento moltiplicato per i giorni di mancata fruibilità dall’abitazione.  

Art. 6

Composizione numerica del nucleo familiare e casi di riduzione e aumento del contributo

1. Il numero dei componenti il nucleo familiare che alla data degli eventi sismici risultava residente o dimorante abitualmente nell’abitazione inagibile è quello risultante dal certificato storico dello stato di famiglia, fermo restando un numero inferiore di componenti dichiarato dall’interessato o comunque accertato dal Comune e fatti salvi gli eventi successivi della nascita, del decesso e della costituzione di un nuovo nucleo familiare da parte di uno dei componenti.

2. Il contributo:

  1. fermo restando il massimale mensile di € 900,00 Euro è aumentato dalla data di nascita di un nuovo componente;
  2. è ridotto dal giorno successivo al decesso di un componente; il contributo non ancora percepito e maturato sino a tale giorno è erogato agli eredi; qualora il nucleo sia costituito da due componenti, dal giorno successivo al decesso di uno di essi il contributo è riconosciuto all’altro componente nella misura di € 350,00;
  3. è ridotto dalla data di costituzione di un nuovo nucleo familiare da parte di un componente che non farà rientro nell’abitazione, salvo il ricongiungimento di quest’ultimo al nucleo familiare originario prima del ripristino dell’agibilità dell’abitazione; qualora il nucleo sia costituito da due componenti, dal giorno successivo alla fuoriuscita di uno di essi il contributo è riconosciuto all’altro componente nella misura di € 350,00;
  4. è ridotto qualora ricorra una causa di decadenza o sospensione di cui all’articolo 9, riguardante uno o più dei componenti il nucleo familiare;

3. Le variazioni comportanti l’aumento o la riduzione del contributo devono essere comunicate al Comune entro 10 giorni dalla data in cui si verificano. 

Art. 7

Durata del contributo per i proprietari della propria abitazione principale inagibile

1. Il contributo spetta sino alla data di fine lavori riportata nella dichiarazione del direttore dei lavori, attestante la raggiunta piena agibilità dell’edificio nonché la sussistenza delle condizioni necessarie a garantire il rientro nelle abitazioni dei nuclei familiari ivi residenti o dimoranti alla data degli eventi sismici. Dalla suddetta data di fine lavori si intende automaticamente revocata l’ordinanza di sgombero.

2. La dichiarazione deve essere presentata al Comune entro 10 giorni dalla fine lavori. Tale termine è relativo alla sola dichiarazione di fine lavori finalizzata al calcolo del contributo per l’autonoma sistemazione; resta comunque valido il termine di 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori fissato dall’articolo 8 delle ordinanze commissariali n. 29/2012 e s.m.i. per gli Esiti di agibilità B, C; n. 51/2012 e s.m.i. per l’Esito E0; n. 86/2012 e s.m.i. per gli Esiti E1, E2, E3 per la presentazione di tutta la documentazione per l’ottenimento del saldo del contributo per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione delle unità immobiliari ad uso abitativo.

3. Se la data di effettivo rientro nell’abitazione comunicata dal beneficiario o comunque accertata dal Comune è antecedente alla dichiarazione del direttore dei lavori il contributo per l’autonoma sistemazione spetta fino a tale data.

4. Il presupposto per continuare a percepire il contributo per l’autonoma sistemazione è l’impegno al ripristino dell’agibilità dell’abitazione sgomberata; pertanto:

a) per coloro che presentano la domanda di contributo per la riparazione ed il rafforzamento locale ai sensi dell’ordinanza commissariale n. 29/2012 e s.m.i. (Esiti di agibilità B, C) entro la scadenza ivi prevista del 30 giugno 2013, salvo proroghe, i lavori devono essere ultimati entro 8 mesi dalla data di concessione del contributo, fatte salve le proroghe e le sospensioni nei casi previsti; l’inutile decorso di tale termine per l’ultimazione dei lavori determina, alla relativa scadenza, la decadenza dal contributo per l’autonoma sistemazione.

b) per coloro che presentano la domanda di contributo per la riparazione ed il ripristino con miglioramento sismico ai sensi dell’ordinanza commissariale n.51/2012 e s.m.i. (Esito di agibilità E0) entro la scadenza ivi prevista del 31 dicembre 2013, salvo proroghe, i lavori devono essere ultimati entro 24 mesi decorrenti dalla data di concessione del contributo, fatte salve le proroghe e le sospensioni nei casi previsti; l’inutile decorso di tale termine per l’ultimazione dei lavori determina, alla relativa scadenza, la decadenza dal contributo per l’autonoma sistemazione.

c) per coloro che presentano la domanda di contributo per il ripristino con miglioramento sismico o la demolizione e ricostruzione dell’edificio ai sensi dell’ordinanza commissariale n 86/2012 e s.m.i. (Esiti di agibilità E1, E.2, E,3) entro la scadenza ivi prevista del 31 dicembre 2013, salvo proroghe, i lavori devono essere ultimati entro 36 mesi decorrenti dalla data di concessione del contributo, fatte salve le proroghe e le sospensioni nei casi previsti; l’inutile decorso di tale termine per l’ultimazione dei lavori determina, alla relativa scadenza, la decadenza dal contributo per l’autonoma sistemazione.

d) per coloro che non presentano domanda di contributo per la riparazione, ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione entro i termini previsti dalle richiamate ordinanze del Commissario delegato, ovvero entro il 30 giugno 2013, salvo proroghe per gli esiti B,C, ed entro il 31 dicembre 2013, salvo proroghe, per gli esiti E0, E1, E2, E3, i lavori devono iniziare entro i 30 giorni successivi alla scadenza di tali termini ed essere ultimati entro i termini, fatte salve eventuali proroghe e sospensioni, previsti nelle precedenti lettere a), b), c), ovvero entro 8, 24 o 36 mesi. Entro 10 giorni dall’inizio dei lavori l’interessato ne deve dare comunicazione al Comune. L’inutile decorso dei termini per l’inizio e l’ultimazione dei lavori determina, comunque, alla rispettiva scadenza, la decadenza dal contributo per l’autonoma sistemazione.

e) per coloro che hanno iniziato e non ancora ultimato i lavori alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, si applicano i termini per l’ultimazione, fatte salve eventuali proroghe e sospensioni, previsti nelle precedenti lettere a), b), c), ovvero entro 8, 24 o 36 mesi decorrenti dalla data di inizio lavori. L’inutile decorso dei termini in parola determina comunque, alla loro scadenza, la decadenza dal contributo per l’autonoma sistemazione.

5. Qualora siano inutilmente decorsi i termini previsti al comma 4 per l’ultimazione dei lavori e questi non siano ultimati comunque entro l’anno successivo, il contributo per l’autonoma sistemazione deve essere restituito per l’intero importo percepito dal 1 agosto 2013. 

Art. 8

Durata del contributo per i titolari di contratto di locazione o comodato d’uso dell’abitazione principale inagibile

1. Per i titolari di contratto di locazione o comodato d’uso in corso alla data degli eventi sismici, per i quali il proprietario dichiara, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, lettera a), il proprio impegno a far eseguire i lavori necessari al ripristino dell’agibilità e conseguentemente a proseguire il contratto, il contributo spetta per la durata e secondo le modalità previste all’articolo 7.

2. Per i titolari di contratto di locazione o comodato d’uso in corso alla data degli eventi sismici, per i quali il proprietario dichiara, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, lettera b), l’indisponibilità a proseguire il contratto di locazione al ripristino dell’agibilità, il contributo spetta sino al 31/12/2013. 

Art. 9

Casi di decadenza e sospensione del contributo

1. Fatte salve le decadenze o sospensioni dell’erogazione del contributo già intervenute, il contributo dal 1 agosto 2013 non prosegue per:

  1. il nucleo familiare che non presenti domanda di prosecuzione del contributo per l’autonoma sistemazione entro il 
31 luglio 2013;
  2. il nucleo familiare occupante, alla data degli eventi sismici, l’abitazione inagibile a titolo di locazione o comodato d’uso, per il quale il proprietario non sottoscriva la dichiarazione di cui alla lettera a) o alla lettera b) del comma 4 dell’articolo 3;
  3. il nucleo familiare che dichiari nel modulo di domanda di prosecuzione del contributo per l’autonoma sistemazione di non voler effettuare i lavori e di non prevedere il rientro nell’abitazione inagibile;
  4. il nucleo familiare che dichiari di essere rientrato nell’abitazione sgomberata senza aver effettuato i lavori o comunque i lavori previsti dalle ordinanze commissariali n. 29/2012 e s.m.i. (Esito di agibilità B, C), n. 51/20212 e s.m.i. (Esito di agibilità E0), n. 86/20112 e s.m.i. (Esiti di agibilità E1, E2, E3) e dichiari che non intende effettuarli;
  5. il nucleo familiare assegnatario di un prefabbricato modulare abitativo rimovibile (PMAR), in applicazione dell’ordinanza commissariale n. 85/2012; l’eventuale rinuncia al PMAR non comporta né ripristina il diritto al contributo per l’autonoma sistemazione da cui si è decaduti con l’assegnazione; il contributo non prosegue per eventuali componenti non trasferiti nel PMAR;
  6. il nucleo familiare assegnatario o il singolo assegnatario di un prefabbricato modulare rimovibile rurale (PMRR) in applicazione dell’ordinanza commissariale n. 85/2012; l’eventuale rinuncia al PMRR già assegnato non comporta né ripristina il diritto al contributo per l’autonoma sistemazione da cui si è decaduti con l’assegnazione; nel caso di assegnazione del PMRR per una sola parte dei componenti il nucleo familiare, il contributo può proseguire, sussistendo i presupposti e le condizioni di cui alle presenti disposizioni, per l’importo commisurato ai restanti componenti in autonoma sistemazione;
  7. il nucleo familiare assegnatario di in un alloggio in affitto con oneri a carico della pubblica amministrazione, in applicazione dell’ordinanza commissariale n. 25/2012; l’eventuale rinuncia all’alloggio in affitto già assegnato non comporta né ripristina il diritto al contributo per l’autonoma sistemazione da cui si è decaduti con l’assegnazione; solo nel caso in cui i periodi massimi, compresi eventuali rinnovi, di permanenza in tale alloggio, scadano in data antecedente alla scadenza dei termini previsti all’articolo 7 per l’ultimazione dei lavori e, prima del ripristino dell’agibilità, si provveda all’autonoma sistemazione, il contributo, ricorrendo i presupposti e le condizioni di cui alle presenti disposizioni, può essere riconosciuto dalla data di autonoma sistemazione dietro presentazione di apposita domanda secondo le modalità di cui al comma 3;
  8. il nucleo familiare trasferito in una struttura alberghiera con oneri a carico della pubblica amministrazione, fatto salvo il caso in cui, prima del ripristino dell’agibilità dell’abitazione, provveda all’autonoma sistemazione; in tal caso il contributo, ricorrendo i presupposti e le condizioni di cui alle presenti disposizioni, può essere riconosciuto dalla data di autonoma sistemazione, dietro presentazione di apposita domanda secondo le modalità di cui al comma 3;
  9. il nucleo familiare trasferito da un alloggio ACER inagibile ad un altro alloggio ACER;
  10. il componente del nucleo familiare trasferito da una casa di riposo inagibile o da una struttura socio-sanitaria inagibile ad altra struttura di riposo o socio-sanitaria;
  11. il componente del nucleo familiare trasferito dall’abitazione inagibile ad una struttura socio-sanitaria con oneri, anche parziali, a carico della pubblica amministrazione, fatto salvo il caso in cui, prima del ripristino dell’agibilità dell’abitazione, provveda all’autonoma sistemazione; in tal caso il contributo, ricorrendo i presupposti e le condizioni di cui alle presenti disposizioni, può essere riconosciuto dalla data di autonoma sistemazione, dietro presentazione di apposita domanda secondo le modalità di cui al comma 3;
  12. il nucleo familiare che abbia sciolto (risolto/rescisso) il contratto di locazione o di comodato d’uso e non intenda rientrare nell’abitazione anche se il proprietario si impegna ad effettuare i lavori per il ripristino dell’agibilità;
  13. il lavoratore – compreso eventualmente il suo nucleo familiare - che alla data degli eventi sismici abitava nella stessa abitazione sgomberata del suo datore di lavoro, prestando la sua opera, in modo continuativo, esclusivamente per le necessità ed il funzionamento della vita familiare di quest’ultimo con contratto di lavoro a servizio intero (es. puericultrice, infermiere generico, chef, autista personale, giardiniere, custode, colf, badante, domestico, etc.) comprendente, oltre alla retribuzione, la fruibilità di vitto e alloggio, e che continui sulla base del medesimo contratto a prestare la propria opera presso lo stesso datore di lavoro ovvero che presti in base a tale tipologia di contratto la propria opera presso un diverso datore di lavoro;
  14. il nucleo familiare che abbia la disponibilità di altra abitazione libera ed agibile nel territorio del comune di residenza o di dimora abituale, o in un comune confinante, a titolo - anche pro quota - di proprietà o di altro diritto reale di godimento (es. usufrutto, uso); per abitazione agibile si intende quella immediatamente utilizzabile, con impianti a norma, allacciamenti ed arredi, e per abitazione libera si intende quella per la cui disposizione sussista il consenso di eventuali altri contitolari del diritto reale di godimento non facenti parte dello stesso nucleo familiare o che alla data di entrata in vigore dell’ordinanza commissariale n. 24/2012 non fosse già oggetto di un preliminare di vendita o di un mandato per la vendita o per la locazione;
  15. il nucleo familiare che abbia provveduto alla vendita dell’abitazione sgomberata in data antecedente al ripristino dell’agibilità. 

2. Qualora le condizioni previste al comma 1 sopravvengano oltre il 1 agosto 2013, la decadenza o la sospensione del contributo opera al verificarsi delle condizioni medesime.

3. Nei casi di cui al comma 1, lettere g), h), k), il contributo è riconosciuto dalla data di autonoma sistemazione, dietro presentazione entro i successivi 20 giorni di apposita domanda, a pena di inammissibilità della stessa; nella domanda, che deve essere presentata al Comune in cui è ubicata l’abitazione sgomberata, il richiedente il contributo deve dichiarare, tra l’altro, l’impegno a rientrare nell’abitazione alla data di ripristino dell’agibilità ed allegare, qualora la occupasse a titolo di locazione o comodato d’uso, la dichiarazione del proprietario attestante l’impegno a proseguire il contratto al ripristino dell’agibilità. Qualora la cessazione della causa di sospensione del contributo riguardi un solo componente del nucleo familiare in autonoma sistemazione che ha presentato la domanda di prosecuzione dal 1 agosto 2013 del contributo, occorre darne semplice comunicazione scritta al Comune entro i successivi 10 giorni.  

Art. 10

Comunicazione variazioni

1. Il richiedente il contributo è tenuto a comunicare al Comune in cui è ubicata l’abitazione sgomberata, entro 10 giorni dal suo verificarsi, ogni variazione dei dati dichiarati nella domanda di contributo.

Art. 11

Modalità di rendicontazione e liquidazione del contributo

1. Le risorse a copertura dei contributi per l’autonoma sistemazione sono trasferite dall’Agenzia regionale di protezione civile ai Comuni secondo le modalità previste dal decreto commissariale n. 73 del 29 settembre 2012, ovvero per quanto riguarda il bimestre giugno - luglio 2013 dietro trasmissione da parte dei Comuni entro il 10 agosto 2013, unitamente alla richiesta di trasferimento di tali risorse, dell’elenco riepilogativo ERNAS di rendicontazione a conguaglio del bimestre considerato contenente altresì la previsione del fabbisogno finanziario stimato per il bimestre successivo, ovvero agosto - settembre 2013, calcolato sulla base dei criteri previsti dalle presenti disposizioni, fermo restando l’eventuale recupero di somme non dovute. Per i bimestri successivi, si procede con le medesime modalità.

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