n.327 del 16.10.2019 periodico (Parte Seconda)

Modalità di attuazione del corso-concorso unico per selezionare il personale di polizia locale, ai sensi dell'art. 16 bis della L.R. 24/2003 e ss.mm.ii.

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 recante "Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza" e, in particolare, il Capo III che disciplina l'esercizio delle funzioni in materia di polizia amministrativa locale nella Regione Emilia-Romagna, in conformità a quanto previsto dall'art. 117, comma secondo, lettera h) della Costituzione, ed in particolare i seguenti articoli:

- 12 comma 2 che prevede, tra l’altro, alla lettera b) che “La Giunta regionale promuove l'innovazione e la sperimentazione di nuovi modelli e strumenti ed esercita, in particolare, su parere del Consiglio delle Autonomie locali, previo parere del comitato tecnico di polizia locale, le funzioni di coordinamento e indirizzo in materia di: criteri e sistemi di selezione, anche a livello unico regionale, per l'accesso e per la relativa formazione iniziale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative”;

- 16 bis comma 1 recante “Nel rispetto dei principi di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e della normativa regionale in materia, la Regione Emilia-Romagna può bandire un corso-concorso unico per selezionare, sulla base dei fabbisogni individuati nella convenzione stipulata con gli Enti locali, il personale di polizia locale che gli stessi intendono assumere. Per lo svolgimento del corso-concorso unico, la Regione si avvale della Scuola interregionale di polizia locale di cui all'articolo 18.”;

- 16 bis comma 2 recante “Il corso-concorso consiste nell'ammissione, previa selezione, ad un percorso formativo con esame finale eventualmente abbinato alla valutazione di titoli o ad ulteriori prove selettive anche di abilità volte ad accertare l'idoneità allo svolgimento di specifiche mansioni. La graduatoria finale è utilizzabile dagli Enti locali di cui al comma 1 per la copertura dei propri fabbisogni assunzionali.”;

- 16 bis comma 4 ultimo periodo recante “Con delibera di Giunta regionale sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.”;

- 18 comma 1 recante “La Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 64 dello Statuto, è autorizzata a partecipare quale socio fondatore alla costituzione della fondazione denominata "Scuola interregionale di Polizia locale" delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Liguria, con sede a Modena";

- 18 comma 2, che prevede tra l’altro, alla lettera c) che “La Regione Emilia-Romagna, assumendo come propri fini la formazione e l'aggiornamento del personale della polizia locale, considerati imprescindibili condizioni per la qualificazione e l'omogeneizzazione su tutto il territorio regionale dei servizi di polizia locale, si avvale della Fondazione per realizzare altre iniziative di diretto interesse regionale finalizzate alla qualificazione degli appartenenti alla polizia locale.”; 

Vista la L.R. 30 luglio 2018, n. 13 recente “Modifiche alla legge regionale 4 dicembre 2003 n.24 (Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza)”;

Vista la L.R. 21 dicembre 2012, n. 21 concernente “Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà differenziazione ed adeguatezza”;

Rilevato che l'obiettivo fondamentale che la Regione Emilia-Romagna si è posta con le modifiche apportate alla L.R. 24/2003 è quello di consolidare il processo di qualificazione delle strutture di polizia locale su tutto il territorio regionale, come elemento portante di un rinnovato e qualificato sistema regionale di polizie locali incardinato nei Comuni, nelle Unioni di Comuni, nelle Province e nella Città Metropolitana di Bologna;

Riconosciuta l’opportunità e la convenienza di attivare azioni che consentano agli Enti Locale della Regione Emilia-Romagna di acquisire personale di polizia locale mediante svolgimento di un corso concorso unico, anche avvalendosi della Scuola Interregionale di Polizia Locale di cui al citato articolo, per più amministrazioni con possibilità di utilizzo delle graduatorie da parte degli Enti Locali della regione anche per assunzioni a tempo determinato;

Dato atto che i costi complessivi sostenuti per la procedura di selezione ed il percorso formativo saranno ripartiti tra la Regione Emilia-Romagna e gli Enti Locali partecipanti al presente accordo;

Visto l’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) che prevede che “le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” ed in particolare l’art. 35 “Reclutamento del personale”;

Richiamato il Regolamento Regionale del 2 novembre 2015, n. 3 “Regolamento in materia di accesso all'impiego regionale” ed in particolare l’art. 42 “Modalità di attuazione di concorsi unici tra la Regione ed altre amministrazioni” a mente del quale:” 1. La Giunta regionale disciplina, con convenzione, le modalità per l'attuazione di concorsi unici tra la Regione, gli enti del Sistema delle Amministrazioni Regionali e le altre Pubbliche Amministrazioni. 2. Sono elementi della convenzione: a) attribuzione, ad uno degli enti, della responsabilità della redazione del bando di concorso, della gestione del procedimento e delle relative controversie; b) oneri di spesa del concorso; c) modalità di assegnazione dei vincitori e degli idonei del concorso agli enti sottoscrittori della convenzione; d) durata della convenzione.”

Ritenuto opportuno procedere con le amministrazioni interessate alla sottoscrizione di uno specifico accordo finalizzato a perseguire i seguenti principali obiettivi:

- attivare meccanismi di collaborazione istituzionale e promuovere l’instaurarsi di rapporti sinergici nell’esercizio della funzione di reperimento delle risorse umane miranti ad una migliore allocazione delle risorse nonché all’innalzamento della qualità del servizio;

- realizzare economie di scala attraverso la concentrazione delle procedure concorsuali;

- ridurre i tempi occorrenti per la copertura dei posti vacanti e riscontrare l’esigenza temporanea da parte di Enti Locali che necessitino di personale a tempo determinato mediante utilizzo della graduatoria finale là dove ciò si renda possibile;

- offrire ai candidati possibilità d’impiego più ampie attraverso la partecipazione ad un’unica selezione;

- promuovere, attraverso l’uniformità della selezione e della prima formazione, la crescita complessiva del sistema regionale di polizia locale; 

Preso atto di quanto disposto dal Decreto-Legge n. 4/2019 “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni” convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26, e in particolare:

- l’art. 14 bis, comma 5-septies che dispone che i vincitori dei concorsi banditi dalle regioni e dagli enti locali, anche se sprovvisti di articolazione territoriale, sono tenuti a permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni e che tale disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi;

- l’art. 14 ter che integra il comma 361 dell’art. 1 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145, prevedendo la possibilità di utilizzare le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche per la copertura dei posti messi a concorso nonché di quelli che si rendono disponibili, entro i limiti di efficacia temporale delle graduatorie medesime, fermo restando il numero dei posti banditi e nel rispetto dell'ordine di merito, in conseguenza della mancata costituzione o dell'avvenuta estinzione del rapporto di lavoro con i candidati dichiarati vincitori;

Preso atto:

- dell’apporto garantito da parte del Comitato tecnico di polizia locale che ha espresso le proprie considerazioni nel corso delle sedute del 14/9/2018 e del 5/9/2019;

- delle informazioni fornite sulla presente disciplina alle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della Polizia Locale (CGIL FP, CISL FP, UIL FPL, DICCAP), in data 31/7/2019 e 4/9/2019;

- del parere favorevole espresso dal Consiglio delle Autonomie locali, nella seduta del 23/9/2019; 

Visti altresì:

  • L.R. 26 novembre 2001, n. 43 e successive modifiche;
  • il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e succ. mod.;
  • la propria deliberazione n. 122 del 28 gennaio 2019 “Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione 2019 -2021”, ed in particolare l’allegato D “Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021;

Richiamate:

  • la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e succ. mod., per quanto applicabile;
  • la propria deliberazione n. 468 del 10 aprile 2017 recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;
  • le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;
  • le proprie deliberazioni n. 53/2015, n. 2184/2015, n. 270/2016, n. 622/2016, n. 1107/2016 e il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 242/2015;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta del Presidente della Giunta regionale;

A voti unanimi e palesi

delibera:

1) di approvare, all’Allegato A quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, la Direttiva che definisce le modalità di svolgimento del corso-concorso unico regionale per l’assunzione di operatori di polizia locale da parte degli Enti locali; 

2) di approvare l’allegato B, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che definisce lo schema di accordo da sottoscrivere con gli Enti Locali interessati ad aderire alla procedura, dando atto che alla sua sottoscrizione provvederà il Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta della Regione il quale potrà apportare le eventuali modifiche ed integrazioni non sostanziali di carattere che si rendessero necessarie in sede di sottoscrizione dello stesso; 

3) di prevedere che il Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale possa, nell’ambito degli accordi di cui al presente atto, riconoscere particolari condizioni di favore, anche di tipo economico, agli Enti Locali che hanno fornito un contributo di rilievo allo sviluppo della procedura qui regolamentata, in termini di messa a disposizione di beni, servizi, personale e professionalità;

4) di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;

5) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina