n.371 del 14.12.2016 periodico (Parte Seconda)

Legge n. 30/1991 "Disciplina della riproduzione animale" e D.M. 19 luglio 2000 n. 403. Approvazione disposizioni procedimentali e articolazione delle competenze in ordine all'esercizio di funzioni a livello territoriale

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

Richiamati:

  • la Legge 11 marzo 1974, n. 74 recante “Modificazioni ed integrazioni della legge 25 luglio 1952, n. 1009, e del relativo regolamento sulla fecondazione artificiale degli animali” e successive modifiche ed integrazioni;
  • la Legge 15 gennaio 1991, n. 30 recante "Disciplina della riproduzione animale” e successive modifiche ed integrazioni;
  • il Decreto del Ministero delle Risorse agricole, alimentari e forestali 13 gennaio 1994 n. 172 concernente “Regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, recante disciplina della riproduzione animale”;
  • la Legge 3 agosto 1999, n. 280 “Modifiche ed integrazioni alla Legge 15 gennaio 2001, n. 30 recante disciplina della riproduzione animale, anche in attuazione della Direttiva 94/28/CE del Consiglio del 23 giugno 1994”;
  • il Decreto del Ministero delle Politiche agricole e forestali di concerto con il Ministero della Sanità 19 luglio 2000 n. 403 recante “Approvazione del nuovo regolamento d’esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, concernente disciplina della riproduzione animale” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 2001, che ha modificato ed integrato il sopra richiamato Decreto Ministeriale n. 172/1994;
  • il Decreto del Ministero delle Politiche agricole e forestali 12 febbraio 2001,
  • pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2001, concernente l'approvazione dei moduli tipo previsti all’art. 42, comma 1, del suddetto D.M. n. 403/2000;

Richiamate altresì:

  • le Circolari del Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali del 21 dicembre 1994, n. 22 e del 24 febbraio 1995, n. 1 per quanto compatibili con il suddetto D.M. n. 403/2000;
  • la nota del Ministero della Sanità, prot. n. 600.7.10/24461/AG/149 del 19 febbraio 2001, con la quale si evidenzia che i requisiti sanitari prescritti dal richiamato Decreto 13 gennaio 1994, n. 172 e successive modifiche, possono costituire, in attesa di una nuova disciplina in materia, principi di riferimento, assicurando una valida attività di prevenzione nei controlli della diffusione delle malattie nell’ambito della riproduzione animale;
  • la nota del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali prot. n. 23559 del 13 novembre 2001 con la quale si ritiene che la normativa sanzionatoria prevista dalla Legge 15 gennaio 1991 n. 30 come modificata dalla Legge 3 agosto 1999, n. 280, debba ritenersi tuttora vigente;

Viste:

  • la Legge Regionale 30 maggio 1997, n. 15 "Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto 1983, n.34" per quanto concerne le funzioni di competenza rispettivamente della Regione e delle Province nella materia di che trattasi ed in particolare:
    • l'art. 2, comma 1, lettere m) ed n) che riservava alla competenza della Regione le attività relative ai servizi di supporto per l'incremento ippico, ivi compresa l'applicazione delle norme sulla riproduzione del settore equino, nonché le autorizzazioni in materia di produzione e vendita di materiale seminale ed embrionale, fatto salvo quanto previsto dal seguente art. 3, comma 2, lettera g) della medesima L.R. n. 15/1997;
    • l'art. 3, comma 2, lettere f) e g), che riservava alla competenza delle Province la vigilanza sulla tenuta dei registri e dei libri genealogici e sull'attuazione dei relativi controlli funzionali, nonché il rilascio di autorizzazioni per la monta naturale pubblica e per l'abilitazione alla monta di riproduttori non iscritti a libri genealogici o registri anagrafici, la gestione degli elenchi dei veterinari e degli operatori praticanti la fecondazione artificiale, nonché dei centri aziendali di fecondazione artificiale per i suini;
  • la deliberazione di Giunta regionale n. 1803 del 7 ottobre 1997 recante “Stampa e distribuzione dei Certificati di intervento fecondativo (C.I.F.) e dei Certificati di impianto embrionale (C.I.E.): convenzione con l'Associazione regionale allevatori. Determinazione tariffa C.I.F. e C.I.E. in applicazione della Legge n. 30/1991 e del D.M. n. 172/94” con la quale veniva approvata apposita convenzione con l'Associazione Regionale Allevatori dell'Emilia-Romagna per l'affidamento dei compiti di stampa e distribuzione dei modelli di C.I.F. e C.I.E., rinviando ad uno specifico atto deliberativo gli analoghi adempimenti per il settore equino;
  • la determinazione del Direttore Generale Agricoltura del 27 luglio 2001, n. 7489 con la quale venivano definite le modalità attuative del citato D.M. n. 403/2000, nel rispetto delle competenze attribuite alle Province, così come disposto nella sopracitata L.R. n. n. 15/1997, nonché l'attribuzione dei compiti all’interno della Direzione Generale Agricoltura;
  • la deliberazione di Giunta regionale n. 287 del 14 marzo 2012 recante “Riordino delle attività connesse all’ippicoltura svolte presso il Centro Regionale di Incremento Ippico” con la quale, tra l'altro:
    • erano state approvate, a seguito della dismissione del Centro Regionale di Incremento Ippico, le nuove modalità organizzativo-gestionali nell’esercizio delle attività connesse all'ippicoltura;
    • era stato individuato il Servizio Sviluppo dell’economia ittica e delle produzioni animali della Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie quale struttura deputata a fornire supporto tecnico in materia di ippicoltura;
    • era stato previsto che il Responsabile del Servizio Sviluppo dell’economia ittica e delle produzioni animali provvedesse a ridisciplinare, con proprio atto, le modalità applicative della citata normativa in materia di riproduzione animale, confermando in capo al predetto Servizio tutte le altre attività istituzionali finalizzate a:
    • salvaguardare e favorire lo sviluppo, il miglioramento genetico e la valorizzazione economica delle produzioni equine, anche in collaborazione con le Associazioni di razza e le Associazioni Provinciali Allevatori;
    • sviluppare rapporti di collaborazione fra il settore pubblico e privato e promuovere collaborazioni scientifiche con Università, Associazioni, Istituti e Centri di ricerca sulle problematiche relative alla riproduzione equina, in particolare sulle metodologie della fecondazione artificiale;
    • era stato fissato in Euro 2,00 l’importo da esigere dagli utilizzatori per ogni certificato di intervento fecondativo per la specie equina, a copertura dei costi di stampa, distribuzione ed oneri vari, in attuazione dell'art. 34, comma 3, della del citato D.M. n. 403/2000;
  • le note del Responsabile del Servizio Sviluppo dell'economia ittica e delle produzioni animali 7 giugno 2015 con prot. n. PG/2015/0735427 e 20 ottobre 2015 con prot. n. PG/2015/0769988, trasmesse ai soggetti interessati, concernenti le condizioni per il rilascio dei documenti di fecondazione (C.I.F.) ed impianto embrionale (C.I.E.) per gli equidi;

Richiamate:

  • la Legge Regionale 12 dicembre 2011, n. 19 “Istituzione del Registro Unico dei Controlli (RUC) sulle imprese agricole ed agroalimentari regionali e semplificazione degli interventi amministrativi in agricoltura”;
  • la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitane di Bologna, province, comuni e loro unioni”;
  • le proprie deliberazioni:
    • n. 2185 del 21 dicembre 2015 con la quale si è provveduto, tra l'altro, ad istituire dal 1° gennaio 2016, presso la Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca, i Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca per ciascun ambito provinciale a fronte delle nuove funzioni di competenza regionale definite dagli artt. 36-43 della citata L.R. n. 13/2015;
    • n. 2230 del 28 dicembre 2015 con la quale, tra l'altro, è stata fissata al 1° gennaio 2016 la decorrenza delle funzioni amministrative oggetto di riordino ai sensi dell'art. 68 della predetta L.R. n. 13/2005 tra le quali quelle relative al settore “Agricoltura, protezione della fauna selvatica, esercizio dell'attività venatoria, tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne, pesca marittima e maricoltura”;

Dato atto che la citata deliberazione di Giunta regionale n. 2185/2015, nella declaratoria delle attività di cui all'allegato A, prevede, tra l'altro, che i Servizi Territoriali Agricoltura caccia e pesca:

  • provvedono alle attività di controllo sulla tenuta dei registri e dei libri genealogici e sull'attuazione dei relativi controlli funzionali ed al rilascio di autorizzazioni nel settore zootecnico e dell’apicoltura;
  • alimentano il Registro Unico dei Controlli e collaborano alle attività ad esso collegate;

Richiamate altresì le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

  • n. 2189 del 21 dicembre 2015, recante “Linee di indirizzo per la riorganizzazione della macchina amministrativa regionale”;
  • n. 270 del 29 febbraio 2016 recante “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
  • n. 622 del 28 aprile 2016 recante “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015” e successive modifiche, che dispone, tra l'altro, la soppressione a far data dal 1° maggio 2016 del Servizio Sviluppo dell'economia ittica e delle produzioni animali con attribuzione al Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera delle funzioni relative all'attuazione della disciplina inerente la riproduzione animale, nonché l'applicazione delle norme sulla riproduzione nel settore equino;

Considerata pertanto la necessità di procedere, per quanto attiene all'esercizio delle funzioni amministrative inerenti il settore della riproduzione animale, in un quadro di razionalizzazione e rivisitazione della gestione delle attività, ad una ridefinizione procedimentale delle competenze che, a seguito del riordino operato con la sopra richiamata L.R. n. 13/2015 ed i successivi provvedimenti attuativi, sono state poste in capo alla Direzione Generale Agricoltura Caccia e Pesca, così come definito nell'Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto opportuno al fine di garantire una gestione uniforme delle funzioni sul territorio regionale, demandare al Responsabile del Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera della Direzione Generale Agricoltura Caccia e Pesca l'approvazione della modulistica relativa ai procedimenti disciplinati con la presente deliberazione, nonché la definizione di istruzioni tecniche relative alla condivisione dei dati tra il Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera e i Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca;

Visti inoltre:

  • il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche;
  • la propria deliberazione n. 66 del 25 gennaio 2016 “Approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e del programma per la trasparenza e l'integrità. Aggiornamenti 2016-2018” nonché la determinazione dirigenziale n. 12096/2016 “Ampliamento della trasparenza ai sensi dell'art 7 comma 3 D. Lgs. 33/2013, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 25 gennaio 2016 n. 66”;

Viste, altresì:

  • la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 37, comma 4;
  • la deliberazione della Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali fra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modifiche;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Caccia e Pesca, Simona Caselli;

delibera:

1. di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa che costituiscono parte integrante del presente deliberato;

2. di approvare le disposizioni procedimentali e l'articolazione delle competenze che, a seguito del riordino operato con L.R. n. 13/2015 ed i successivi provvedimenti attuativi, sono state poste in capo alla Direzione Generale Agricoltura Caccia e Pesca, come riportate nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di stabilire che, per garantire una gestione uniforme delle competenze di che trattasi sul territorio regionale, il Responsabile del Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera della Direzione Generale Agricoltura Caccia e Pesca, provveda:

  • ad approvare, con proprio atto, la modulistica relativa ai procedimenti di cui alla presente deliberazione;
  • a definire istruzioni tecniche relative alla condivisione dei dati tra il Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera e i Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca;

4. di demandare ai Responsabili dei Servizi Territoriali ed al Responsabile del Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera, per quanto di competenza, l'individuazione dei Responsabili dei procedimenti relativi alle attività istruttorie di cui al presente atto, nonchè degli Uffici nei quali prendere visione degli atti;

5. di demandare, altresì, a successivo atto del Direttore Generale Agricoltura, caccia e pesca la costituzione della Commissione di cui all'art. 21, comma 2, del D.M. n. 403/2000 per l'esame dei casi di inadempienza in relazione agli obblighi previsti dall'art. 21, comma 3 e dall'art. 31, comma 4, del medesimo Decreto in capo ai veterinari ed agli operatori pratici di inseminazione artificiale al fine di procedere alla sospensione o revoca dell'iscrizione dei medesimi negli elenchi dei veterinari e degli operatori praticanti la fecondazione artificiale, secondo la composizione definita al punto 8 dell’Allegato 1;

6. di confermare l’importo fissato con la precedente deliberazione n. 287/2012 in Euro 2,00 da esigere dagli utilizzatori per ogni certificato di intervento fecondativo per la specie equina, a copertura dei costi di stampa, distribuzione ed oneri vari, in attuazione dell'art. 34, comma 3, del D.M. n. 403/2000, stabilendo che l'eventuale aggiornamento di detto importo sia disposto con specifico atto della Giunta regionale;

7. di stabilire che le disposizioni contenute nell'Allegato 1 al presente atto sostituiscono integralmente quanto disposto con determinazione del Direttore Generale Agricoltura n. 7489/2001 e con deliberazione di Giunta regionale n. 287/2012 per la parte relativa alla riproduzione animale;

8. di confermare la convenzione sottoscritta in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 1803/1997 con l'Associazione Regionale Allevatori dell'Emilia-Romagna per l'affidamento dei compiti di stampa e distribuzione dei modelli di C.I.F. e C.I.E. del settore bovino;

9. di stabilire che i procedimenti già attivati presso il Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera alla data di pubblicazione del presente atto saranno conclusi dal medesimo Servizio;

10. di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, dando atto che il Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera provvederà a darne la più ampia diffusione anche sul sito internet E-R Agricoltura e Pesca.

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