n.168 del 23.06.2023 (Parte Seconda)

Ulteriori disposizioni per la disciplina delle modalità di presentazione delle domande del contributo di immediato sostegno per la popolazione colpita dagli eventi alluvionali del maggio 2023 e per la presentazione della perizia di ricognizione dei danni subiti, di cui agli articoli 1 e 2 dell'Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione civile n. 999 del 31 maggio 2023

IL PRESIDENTE

PREMESSO CHE:

- nei primi giorni di maggio 2023 il territorio della provincia di Bologna, di Forlì-Cesena, di Modena, di Ravenna, di Reggio Emilia e di Ferrara è stato interessato da eventi meteorologici di eccezionale intensità che hanno provocato l’esondazione di corsi d’acqua, lo smottamento di versanti, allagamenti, movimenti franosi, l'isolamento di alcune località, l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni, gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, alle opere di difesa idraulica ed alla rete dei servizi essenziali;

- con Decreto 3 maggio 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 109 dell’11 maggio 2023, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, per far fronte agli eventi descritti, ha disposto, ai sensi dell’art. 23, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018, la mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale di Protezione civile a supporto della Regione Emilia-Romagna;

- con Deliberazione del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023 è stato dichiarato per 12 mesi lo stato di emergenza nelle aree colpite dagli eventi;

- con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile (OCDPC) n. 992 del 8 maggio 2023 il sottoscritto è stato nominato Commissario delegato alla gestione dell’emergenza;

- a partire dal 16 maggio negli stessi territori e anche in quello della provincia di Rimini si è verificata un’ulteriore e più intensa ondata di eventi alluvionali e di esondazioni dei corsi d’acqua, con un aggravamento delle conseguenze sopra descritte, in particolare per quanto riguarda i danni agli edifici, alle infrastrutture, alle attività produttive, alla rete dei servizi essenziali, e i fenomeni franosi conseguenti

- con deliberazione del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2023, in conseguenza di tali ulteriori eventi, sono stati estesi gli effetti dello stato di emergenza, riguardando anche il territorio della provincia di Rimini, e individuate le prime risorse finanziarie da destinare alle attività necessarie;

DATO ATTO che la situazione emergenziale in atto, come evidenziato nelle deliberazioni del Consiglio dei Ministri sopra citate, richiedono l’utilizzo di poteri e mezzi straordinari;

RICHIAMATA l’OCDPC n. 992 dell’ 8 maggio 2023, ed in particolare l’art. 3, ai sensi del quale il Commissario delegato, ed i soggetti attuatori dal medesimo individuati, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle disposizioni normative statali elencate al medesimo art. 3 nonché in deroga alle leggi e alle disposizioni regionali e provinciali strettamente connesse alle attività previste dall’Ordinanza;

RICHIAMATO il decreto-legge n. 61 del 2023 recante “Interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 127 del 1 giugno 2023), presentato, come disegno di legge ordinario, alla Camera dei deputati per la conversione in legge (A.C. 1194);

RICHIAMATA l’OCDPC n. 999 del 31 maggio 2023 avente ad oggetto “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e Rimini”, e in particolare:

- l’Articolo 1 (Prima misura economica di immediato sostegno per la popolazione colpita, ai sensi dell’articolo 25, comma 2 lettera c, del decreto legislativo n. 1 del 2018) con cui si è disposto che il Commissario delegato, per il tramite dei Sindaci dei Comuni interessati, è autorizzato a riconoscere ai nuclei familiari aventi dimora principale, abituale e continuativa in un’unità abitativa che è risultata allagata o direttamente interessata da movimenti franosi o smottamenti che l’hanno resa non utilizzabile, un contributo fino a un massimo di 5.000,00 euro per gli interventi di ripristino, pulizia e sostituzione individuati dalla norma;

- l’Articolo 2 (Ricognizione dei danni subiti a seguito degli eventi alluvionali da parte del Commissario delegato) che dispone: “Allo scopo di accelerare la ricognizione complessiva dei danni subiti dai soggetti privati, ivi comprese le associazioni senza scopo di lucro, i cui beni mobili ed immobili sono stati interessati dalle conseguenze degli eventi di cui in premessa, da parte del Commissario delegato, i soggetti interessati possono provvedere, indipendentemente dalla richiesta del contributo di cui all’articolo 1, anche in previsione di eventuali ulteriori provvidenze – per importi eccedenti la misura di € 5.000,00 o fattispecie di danno non previste dalla presente ordinanza – a richiedere ad un professionista abilitato l’esecuzione, con ogni consentita urgenza, di una perizia completa dei danni, da redigersi sulla base dello schema tipo allegato alla presente ordinanza (allegato 8 – schema di perizia)”;

RILEVATO che il comma 17 dell’art. 1 dell’ordinanza n. 999/2023 prevede che “il Commissario delegato, d’intesa con il Dipartimento della protezione civile, ove necessario, adotta le eventuali ulteriori disposizioni per la disciplina delle modalità di presentazione delle domande, di rendicontazione e di erogazione del contributo, avendo cura di assicurare la necessaria semplificazione e celerità del procedimento attesa l’urgenza delle esigenze presupposte”;

VISTO l’“Allegato 8 – Schema tipo di perizia asseverata dei danni subiti” di cui all’art. 2 della OCDPC n. 999/2023 e, in particolare, le sezioni 3 (identificazione dell’unità immobiliare distrutta o danneggiata e stato di legittimità), 4 (danni all’unità immobiliare e valutazione degli interventi necessari) e 5 (sintesi quantificazione economica degli interventi) dell’Allegato, ove è richiesto al professionista incaricato della ricognizione dei danni di asseverare lo stato di legittimità dell’immobiliare danneggiato e di quantificare l’ammontare dei costi degli interventi di ripristino già eseguiti;

CONSIDERATO che le asseverazioni richieste al professionista presuppongono:

- quanto allo stato legittimo, una complessa attività anche di accesso agli archivi storici delle pratiche edilizie comunali non compatibile, dato il numero di immobili coinvolti, con i tempi di consentita urgenza previsti dalla stessa OCDPC n. 999/2023;

- quanto alle attestazioni relative alle opere di ripristino, l’avvenuto svolgimento dei relativi interventi;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di consentire ai soggetti danneggiati di predisporre, con la necessaria speditezza, la perizia di ricognizione di cui all’art. 2 della stessa OCDPC n. 999/2023 anche riservandosi di predisporre successivamente le attestazioni sopra richiamate, senza che tale omissione possa in alcun modo pregiudicare il futuro accesso ai contributi ulteriori o alle eventuali fattispecie di danno non già previste dalla richiamata ordinanza;

RICHIAMATA l’ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile, numero 1010 del 22 giugno 2023 ed in particolare l’articolo 1 (Interventi edilizi urgenti e opere temporanee) che, “al fine di favorire il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro”, prevede specifiche disposizioni per l’avvio degli interventi edilizi necessari per il ripristino degli immobili danneggiati;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 1/2018 “Codice della protezione civile”;

- la L.R. n. 1/2005 “Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell’Agenzia regionale di protezione civile”;

RICHIAMATI inoltre:

- il Decreto legislativo n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

- la propria deliberazione n. 380 del 13 marzo 2023 “Approvazione Piano Integrato delle attività e dell’organizzazione 2023-2025”;

- la propria deliberazione n. 719 dell’8 maggio 2023 “Piano integrato delle attività e dell'organizzazione 2023-2025 – Aggiornamento”;

- la Determinazione dirigenziale n. 2335/2022, “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;

ACQUISITA l’intesa del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

DATO ATTO dei pareri allegati;

ORDINA

1) di precisare che la causa di esclusione dall’accesso al contributo di cui all’art. 1 della OCDPC n. 999 del 31 maggio 2023, stabilita dalla lettera c) dell’allegato 1 alla medesima ordinanza (Modulo A1) e dalla lettera c) dell’allegato 7 (Modulo B1) non trova applicazione e, di conseguenza, non va accertata nei controlli a campione, per gli interventi di ripristino che non richiedano la presentazione di una pratica edilizia;

2) di specificare che sono esclusi dal rimborso delle spese sostenute per gli interventi di ripristino previsti dall’ OCDPC n. 999 del 31 maggio 2023 i fabbricati o loro porzioni che siano stati realizzati in assenza o totale difformità dal titolo edilizio, salvo che alla data dell’evento calamitoso siano stati conseguiti i necessari titoli in sanatoria. Le eventuali sanatorie per le parziali difformità e le attestazioni delle tolleranze costruttive possono essere presentate nell’ambito dei titoli abilitativi richiesti per gli interventi di ripristino;

3) di specificare altresì che la verifica dello stato legittimo degli immobili danneggiati si riferisce esclusivamente alle parti degli edifici per le quali si richiede il contributo;

4) di precisare che la completa compilazione della sezione 3 dell’allegato 8 all’ordinanza n. 999/2023, limitatamente alla ricognizione dello stato di legittimità dell’immobile, nonché delle parti delle sezioni 4 e 5 del medesimo allegato 8 che si riferiscono agli interventi di ripristino già eseguiti potrà avvenire entro i termini che saranno indicati negli eventuali provvedimenti che prevedano ulteriori provvidenze;

5) che la presente ordinanza ha efficacia per il periodo corrispondente a quello dello stato di emergenza salvo diversa indicazione ed è pubblicata integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico e comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministro delle imprese e del Made in Italy, alle Prefetture, ai Comuni, alla Città metropolitana di Bologna e alle Province;

6) che si provvederà agli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 42, del D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.

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