n.9 del 11.01.2017 periodico (Parte Seconda)

Metodo standard della Regione Emilia-Romagna per la determinazione della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati ai sensi del D.M. Ambienta 26 maggio 2016, modifica della D.G.R. 2317/2009 e della D.G.R. 1238/2016

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;

- la legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali”;

- il Decreto del Ministero dell'Ambiente 26 maggio 2016, recante "Linee guida per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani" pubblicato sulla GU Serie Generale n. 146 del 24 giugno 2016;

- la delibera di Giunta regionale 31 luglio 2001, n. 1620 recante “Approvazione dei criteri ed indirizzi regionali per la pianificazione e la gestione dei rifiuti", in attuazione dell’ art. 130 della L.R. 21 aprile 1999, n.3;

- la delibera di Giunta regionale 28 dicembre 2009, n. 2317 recante “Approvazione dei criteri ed indirizzi regionali per la pianificazione e la gestione dei rifiuti. Modifica all’Allegato “A”: capitolo 4, allegato n. 2 e allegato n. 4”;

- la legge regionale 5 ottobre 2015, n. 16 recante “Disposizioni a sostegno dell’economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi);

- la delibera dell’Assemblea Legislativa 3 maggio 2016, n. 67 di approvazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR);

- la delibera di Giunta regionale 1 agosto 2016, n. 1238 recante “Il sistema Informativo Regionale: contenuti, frequenze e modalità di compilazione delle banche dati relative alla gestione dei rifiuti urbani e speciali della Regione Emilia-Romagna”;

- la delibera di Giunta regionale 1 agosto 2016, n. 1240 recante “Linee guida per il funzionamento dei centri comunali per il riuso”;

Premesso che:

- con la richiamata delibera di Giunta n. 1620 del 31 luglio 2001 sono stati approvati i criteri e gli indirizzi regionali per la pianificazione e la gestione dei rifiuti;

- la delibera di Giunta regionale n. 2317/2009 ha aggiornato l’Allegato “A” alla D.G.R. 1620/2001 e ne ha sostituito il Capitolo 4 (“Criteri per la valutazione dei risultati e dell’efficienza delle raccolte separate dei rifiuti urbani e speciali”), l’Allegato n. 2 (“Il Sistema Informativo Regionale sui Rifiuti”), e l’Allegato n. 4 (“Contenuti e modalità di compilazione dell’applicativo informatico denominato O.R.So. relativo alla raccolta dei dati di produzione e gestione dei rifiuti urbani”);

Rilevato che:

- i contenuti dei paragrafi 4.1, 4.2 e 4.3 dell’allegato A alla D.G.R. 2317/2009 riguardano i criteri per la valutazione dei risultati e dell’efficienza delle raccolte separate dei rifiuti urbani e speciali e rappresentano, per i Comuni della Regione Emilia-Romagna, l'attuale metodologia di calcolo della percentuale di raccolta differenziata;

- la delibera di Giunta regionale 1 agosto 2016, n. 1238 ha previsto che i contenuti di cui ai paragrafi 4.1, 4.2 e 4.3 dell’allegato A alla D.G.R. 2317/2009 venissero aggiornati a seguito dell'emanazione del Decreto Ministeriale previsto dall’articolo 205, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006 relativo alla metodologia ed ai criteri di calcolo delle rese di raccolta differenziata;

- la legge 28 dicembre 2015, n. 221 all'articolo 32, comma 1, prevede che "la Regione, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico del gestore del catasto regionale dei rifiuti o di altro organismo pubblico che già svolge tale attività, definisce, con apposita deliberazione, il metodo standard per calcolare e verificare le percentuali di RD dei rifiuti solidi urbani e assimilati raggiunte in ogni Comune, sulla base di linee guida definite, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare. La Regione individua i formati, i termini e le modalità di rilevamento e trasmissione dei dati che i Comuni sono tenuti a comunicare ai fini della certificazione della percentuale di RD raggiunta, nonchè le modalità di eventuale compensazione o di conguaglio dei versamenti effettuati in rapporto alle percentuali da applicare";

Preso atto che:

- con Decreto del Ministero dell'Ambiente del 26 maggio 2016 pubblicato sulla GU Serie Generale n. 146 del 24/6/2016, sono state approvate le "Linee guida per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani";

- le citate linee guida forniscono, ai sensi del richiamato articolo 32, comma 1 della legge n. 221/2015, indirizzi e criteri per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati raggiunta in ciascun Comune, al fine di uniformare tali metodologie sull’intero territorio nazionale e che i contenuti delle linee guida sono da intendersi come disposizioni alle quali le singole Regioni si attengono;

- la L.R. 16/2015, all'art. 3, comma 6 prevede che entro il 31 dicembre 2020, nelle more dell'emanazione del decreto previsto dall'articolo 205, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006, la Giunta, con propri atti, provveda ad uniformare il calcolo delle rese di raccolta differenziata alla metodologia di calcolo elaborata dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale (ISPRA);

Rilevato inoltre che l'art. 205 comma 3 del decreto legislativo n. 152 del 2006 modificato dall’art. 32 comma 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 prevede che:

- nel caso in cui, a livello di ambito territoriale ottimale se costituito, ovvero in ogni Comune, non siano conseguiti gli obiettivi minimi previsti dal presente articolo, è applicata un’addizionale del 20 per cento al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica a carico dei Comuni che non abbiano raggiunto le percentuali di legge previste sulla base delle quote di raccolta differenziata raggiunte nei singoli Comuni;

- al fine di favorire la raccolta differenziata di rifiuti urbani e assimilati, la misura del tributo di cui all’articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è modulata in base alla quota percentuale di superamento del livello di raccolta differenziata (RD), fatto salvo l’ammontare minimo fissato dal comma 29 dell’articolo 3 della medesima legge n. 549 del 1995;

- per la determinazione del tributo si assume come riferimento il valore di RD raggiunto nell’anno precedente. Il grado di efficienza della RD è calcolato annualmente sulla base dei dati relativi a ciascun Comune;

Rilevato che ai fini della verifica di quanto previsto dall'art. 32 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, si intende per ambito territoriale ottimale il singolo bacino gestionale di affidamento come individuato ai sensi della legge regionale n. 23/2011 in coerenza con quanto previsto dall'art. 3-bis del decreto legge n. 138/2011;

Preso atto inoltre che la legge 28 dicembre 2015, n. 221 prevede all'articolo 29, comma 4, che:

- le Regioni assicurino, attraverso propria deliberazione, la pubblicazione annuale nel proprio sito web di tutte le informazioni utili a definire lo stato di attuazione dei piani regionali e dei programmi di cui allo stesso articolo 29;

- l’attività di vigilanza sulla gestione dei rifiuti è garantita almeno dalla fruibilità delle seguenti informazioni:

a) produzione totale e pro capite dei rifiuti solidi urbani suddivisa per ambito territoriale ottimale, se costituito, ovvero per ogni Comune;

b) percentuale di raccolta differenziata totale e percentuale di rifiuti effettivamente riciclati;

c) ubicazione, proprietà, capacità nominale autorizzata e capacità tecnica delle piattaforme per il conferimento dei materiali raccolti in maniera differenziata, degli impianti di selezione del multimateriale, degli impianti di trattamento meccanico-biologico, degli impianti di compostaggio, di ogni ulteriore tipo di impianto destinato al trattamento di rifiuti solidi urbani indifferenziati e degli inceneritori e coinceneritori;

d) per ogni impianto di trattamento meccanico-biologico e per ogni ulteriore tipo di impianto destinato al trattamento di rifiuti solidi urbani indifferenziati, oltre a quanto previsto alla lettera c), quantità di rifiuti in ingresso e quantità di prodotti in uscita, suddivisi per codice CER;

e) per gli inceneritori e i coinceneritori, oltre a quanto previsto alla lettera c), quantità di rifiuti in ingresso, suddivisi per codice CER;

f) per le discariche, ubicazione, proprietà, autorizzazioni, capacità volumetrica autorizzata, capacità volumetrica residua disponibile e quantità di materiale ricevuto suddiviso per codice CER, nonché quantità di percolato prodotto»;

Valutato che le informazioni acquisite attraverso il sistema informativo O.R.So. definite dalla D.G.R. 1238/2016 recante “Il sistema Informativo Regionale: contenuti, frequenze e modalità di compilazione delle banche dati relative alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati della Regione Emilia-Romagna” garantiscono il fabbisogno informativo richiesto dal suddetto articolo 29, comma 4 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 per l’attività di vigilanza sulla gestione dei rifiuti;

Considerato che:

- il compostaggio domestico secondo quanto indicato dalla decisione 2011/753/EU recante «Regole e modalità di calcolo per il rispetto degli obiettivi di riciclaggio e recupero dei rifiuti», può rientrare tra le operazioni di riciclaggio dei rifiuti;

- il Decreto del Ministero dell'Ambiente 26 maggio 2016, "Linee guida per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani" consente alle Regioni di computare nella quota di raccolta differenziata i rifiuti avviati a compostaggio domestico, di prossimità e di comunità;

- il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) approvato con delibera dell’Assemblea Legislativa 3 maggio 2016, n. 67 prevede che per il calcolo delle percentuali di riciclaggio, si utilizzi l metodologia numero 2 opzione b della Decisione 2011/753/UE comprensiva anche dei rifiuti avviati a compostaggio domestico e di comunità coerentemente con quanto indicato dal Ministero dell'Ambiente;

Considerato altresì che la L.R. 16/2015 all'art. 3, comma 9 e 10 prevede che la Regione promuova il compostaggio domestico e di comunità e che i Comuni incentivino il compostaggio domestico e di comunità a partire dalle utenze site in zone agricole o in case sparse;

Ritenuto pertanto opportuno computare nei quantitativi dei rifiuti differenziati anche i rifiuti avviati a compostaggio domestico e di comunità nel rispetto delle indicazioni riportate nell'Allegato 1 alla presente deliberazione;

Considerato inoltre che:

- le "Linee guida per il funzionamento dei centri comunali per il riuso“ approvate con DGR 1240/2016 istituiscono presso il Servizio giuridico dell’ambiente, rifiuti, bonifica siti contaminati e servizi pubblici ambientali della Direzione generale cura del territorio e dell'ambiente dell'Emilia-Romagna l'“Elenco regionale dei centri del riuso“;

- che in tale elenco sono inseriti, previa richiesta da parte del soggetto gestore, i centri comunali del riuso nuovi o esistenti, una volta verificato il possesso dei requisiti previsti dalle linee guida approvate con DGR 1240/2016;

Ritenuto quindi superata la necessità di riportare l‘informazione obbligatoria riferita ai centri comunali del riuso prevista dall'Allegato della D.G.R. 1238/2016; 

Ritenuto pertanto necessario:

- approvare il "Metodo standard della Regione Emilia-Romagna per la determinazione della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati" formulato sulla base di quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Ambiente del 26 maggio 2016 recante le "Linee guida per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani", in ottemperanza all'articolo 32, comma 1 della legge n. 221/2015 ed all'articolo 3, comma 6 della L.R. 16/2015;

- modificare conseguentemente i contenuti previsti ai paragrafi 4.1, 4.2 e 4.3 dell’allegato A alla D.G.R. 2317/2009 prevedendone la sostituzione con quanto indicato nell'Allegato 1 "Metodo standard della Regione Emilia-Romagna per la determinazione della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati" alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

- modificare conseguetemente alcune delle informazioni richieste dalla D.G.R. 1238/2016 secondo le disposizioni indicate nell'Allegato 2 alla presente deliberazione "Modificazioni dell'Allegato alla D.G.R. 1238/2016 per effetto dell'adozione del metodo standard di determinazione della percentuale di raccolta differenziata" che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

- eliminare, secondo le disposizioni riportate nell’Allegato 3 alla presente deliberazione, l‘informazione obbligatoria riferita ai centri comunali del riuso prevista dall'Allegato della D.G.R. 1238/2016 per effetto dell'adozione delle "Linee guida per il funzionamento dei centri comunali per il riuso” di cui alla DGR 1240/2016 e dello specifico elenco regionale;

- assicurare la pubblicazione annuale sul sito web della Regione Emilia-Romagna delle informazioni relative allo stato di attuazione dei piani regionali e all’attività di vigilanza sulla gestione dei rifiuti così come previsto dalla legge 28 dicembre 2015, n. 221 all'articolo 29, comma 4, utilizzando le informazioni acquisite attraverso il sistema informativo O.R.So. definite dall'Allegato alla D.G.R. 1238/2016;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore alla difesa del suolo e della costa, protezione civile e politiche ambientali e della montagna; 

A voti unanimi e palesi

delibera:

1. di approvare il "Metodo standard della Regione Emilia-Romagna per la determinazione della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati" formulato sulla base di quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Ambiente del 26 maggio 2016 recante le "Linee guida per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani", in ottemperanza all'articolo 32, comma 1 della legge n. 221/2015 ed all'articolo 3, comma 6 della L.R. 16/2015;

2. di disporre che a partire dal 1° gennaio 2017 e quindi con riferimento ai dati consuntivi della medesima annualità, trovino efficacia le disposizioni indicate nell'Allegato 1 alla presente deliberazione "Metodo standard della Regione Emilia-Romagna per la determinazione della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati" che ne costituisce parte integrante e sostanziale e che contestualmente cessino di avere efficacia le disposizioni previste ai paragrafi 4.1, 4.2 e 4.3 dell’allegato A alla D.G.R. 2317/2009;

3. di disporre che a partire dal 1° gennaio 2017 e quindi con riferimento ai dati consuntivi della medesima annualità, trovino efficacia le disposizioni indicate nell'Allegato 2 alla presente deliberazione "Modificazioni dell'Allegato alla D.G.R. 1238/2016 per effetto dell'adozione del metodo standard di determinazione della percentuale di raccolta differenziata" e all’Allegato 3 "Modifiche all'Allegato della D.G.R. 1238/2016 per effetto dell'adozione delle Linee guida per il funzionamento dei centri comunali per il riuso di cui alla DGR 1240/2016" che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

4. di assicurare la pubblicazione annuale sul sito web della Regione Emilia-Romagna delle informazioni relative allo stato di attuazione dei piani regionali e alla vigilanza sulla gestione dei rifiuti, così come previsto dalla legge 28 dicembre 2015, n. 221 all'articolo 29, comma 4, utilizzando le informazioni acquisite attraverso il sistema informativo O.R.So. definite dall'Allegato alla D.G.R. 1238/2016;

5. di pubblicare integralmente il testo del presente atto deliberativo nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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