n.363 del 07.12.2022 periodico (Parte Seconda)

Autorizzazione all'allevamento dell'ostrica "Crassostrea gigas" nella Sacca di Goro, ai sensi delle direttive adottate con D.G.R. n.2285/2021

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Richiamati:

- il Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327 “Codice della Navigazione”;

- il Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 “Regolamento per l’esecuzione del Codice della navigazione”;

- il Decreto del Presidente della Repubblica del 2 ottobre 1968, n. 1639: “Regolamento per l’esecuzione della L. 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima”;

- il Decreto Ministeriale 7 agosto 1996 del Ministero dell’agricoltura: “Nuova disciplina della pesca del novellame da allevamento”;

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112: “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”, in particolare gli artt. 86 e 89 che conferiscono alle Regioni la gestione dei beni del Demanio idrico e l’art. 105, comma 2, lett. l), che conferisce alle Regioni le funzioni relative al rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia;

- il Decreto Legislativo 26 maggio 2004 n.153: “Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima”;

- il Decreto Legislativo 9 gennaio 2012 n.4: “Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell’articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96”, nella vigente formulazione, e nello specifico l’art. 3 (Acquacoltura) e l’art. 4 (Imprenditore ittico), commi 2 e 8;

- il Regolamento (CE) n. 708/2007 del Consiglio dell’11 giugno 2007 relativo all’impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti;

Viste:

- la Legge Regionale del 21 aprile 1999 n.3: “Riforma del sistema regionale e locale”, in particolare gli artt. 78 e 79 che prevedono l’esercizio diretto da parte della Regione delle funzioni concernenti la materia della pesca marittima, maricoltura e attività connesse, ivi comprese le funzioni amministrative statali conferite ai sensi del comma 2 dell’art.1 del D. Lgs. n.143 del 4/6/1997, nonché l’art. 141 che ha stabilito i principi per l’esercizio delle funzioni conferite e le modalità di gestione dei beni del demanio idrico decorrenti dal 21/02/2001;

- la Legge Regionale del 31 maggio 2002, n.9: “Disciplina dell’esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale”;

- la Legge Regionale del 14 aprile 2004, n.7: “Disposizioni in materia ambientale. Modifiche integrazioni a leggi regionali”, contenente norme in materia di conservazione degli habitat naturali e semi-naturali nonché della flora e della fauna selvatiche di cui alle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE inerenti la “Rete Natura 2000”, in attuazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997”;

- la Legge Regionale del 30 luglio 2015, n. 13:” Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni”;

Richiamate le deliberazioni della Giunta regionale dell’Emilia-Romagna:

- n. 1224 del 28 luglio 2008: “Recepimento D.M. n.184/07: “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS). Misure di conservazione gestione ZPS, ai sensi Direttiva 79/409/CEE, 92/43/CEE e D.P.R. 357/97 e ss.mm. e D.M. del 17/10/07”;

- n. 2285 del 27 dicembre 2021: "Modifiche ed integrazioni "Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale ai sensi dell'art. 3, comma 1 della L.R. 31/5/2002, n. 9.";

- n. 875 del 30 maggio 2022, recante “Disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime – proroga del divieto temporaneo di rilascio di nuove concessioni per attività di acquacoltura nella Sacca di Goro, previsto dalla deliberazioni di Giunta regionale n. 1969/2020 e n. 49/2021”;

Vista, inoltre, la Determinazione del Responsabile del Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica n. 3077 del 22 febbraio 2021: ”Classificazione delle acque marittime antistanti la costa dell'Emilia-Romagna e delle acque interne regionali per la produzione in allevamento e la raccolta dei molluschi bivalvi vivi.”;

Considerato quanto previsto dalla Delibera di Giunta Regionale n. 2285 del 27 dicembre 2021 “Modifiche ed integrazioni delle "Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 9", in particolare dall’art. 7 punto e. delle Direttive, nel quale si stabilisce che “nelle aree di cui alle precedenti lettere a), b) e c), la concessione per l’allevamento delle ostriche (famiglia Ostreidae) laddove ne sia ammesso l’allevamento, tenuto conto delle normative ambientali tempo per tempo vigenti, è consentito il rilascio di concessioni demaniali per il solo allevamento “in sospensione”, con espresso divieto di sabbiare le aree concesse, da riportare nel provvedimento concessorio. Inoltre, tenuto conto delle sperimentazioni in corso e fino alla conclusione delle stesse, in via prudenziale, per l’allevamento delle ostriche nelle aree di cui alle precedenti lettere a), b) e c) possono essere rilasciate solo ulteriori autorizzazioni sperimentali a Università ed Istituti scientifici riconosciuti ai sensi dell’art. 27 del D.P.R. n. 1639/1968, purché, se in aree omogenee, siano relative a metodologie diverse. All’esito delle sperimentazioni con determinazione del Responsabile del Servizio “Attività faunistico venatorie e pesca”, saranno definiti i criteri ed i limiti per l’allevamento e la coltura delle ostriche (famiglia Ostreidae) nelle aree di cui alle precedenti lettere a), b) e c), avendo a riferimento anche quanto previsto agli artt. 17 e 18 delle presenti direttive. Le disposizioni ivi previste non si applicano alle concessioni per gli impianti di allevamento in mare aperto”;

Richiamate le Autorizzazioni demaniali marittime n. 323/2018, n. 354/2019 e n. 384/2021 rilasciate all’ISTITUTO DELTA ECOLOGIA APPLICATA S.R.L. con sede a Ferrara (Fe) in Via Bela Bartok n.29 - Partita IVA n. 01542510381, per l’utilizzo dell’A.T.B. denominata “Spiaggina” a fini sperimentali, in particolare per svolgere attività tecnico-scientifiche relativamente ad aspetti della molluschicoltura;

Tenuto conto che tra le attività oggetto di autorizzazione vi era anche la definizione dei tempi e modalità di affinamento di ostriche di taglia adulta;

Considerato il Rapporto finale sulla sperimentazione di tecniche di molluschicoltura nell’Area di Tutela Biologica “Spiaggina” redatto in data 29/3/2022 dall’Istituto Delta Ecologia Applicata a firma del Dott. Edoardo Turolla, dal quale emerge che:

  • “l’ambiente lagunare presenta le condizioni ideali per le fasi di preingrasso e di finissaggio dell’ostrica concava e anzi presenta una valida alternativa al mare aperto in termini di efficienza colturale (crescita/sopravvivenza), di abbattimento dei costi e di riduzione dell’impatto ambientale;
  • Per la fase di ingrasso invece le condizioni lagunari diventano proibitive durante i mesi estivi come conseguenza dell’eccessivo sporcamento di attrezzature e prodotto; in particolare della frazione di taglia più grande i cui incrementi dimensionali sono minimi;
  • L’ipotesi che si possa sviluppare un’ostricoltura che comprenda tutte le fasi colturali (preingrasso, ingrasso e finissaggio) unicamente in laguna è quindi quanto mai improbabile, perlomeno nelle condizioni e con le tecniche finora testate;
  • La possibilità di abbinare un sito lagunare a uno off-shore in funzione delle esigenze e del periodo conferirebbe invece una grande competitività agli allevatori locali;”

Visto inoltre lo Studio di incidenza ambientale per l’allevamento di ostriche concave (Crassostrea gigas) in aree in concessione nella Sacca di Goro redatto in data 11/6/2022 dall’ISTITUTO DELTA ECOLOGIA APPLICATA S.R.L. a firma della dr.ssa Cristina Barbieri, sulla base del quale è stato richiesto il Nulla osta e la Valutazione d’incidenza al Parco Delta del Po – Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po e al Raggruppamento Carabinieri per la biodiversità – Reparto biodiversità di Punta Marina ai fini dell’introduzione dell’allevamento dell’ostrica Crassostrea Gigas nella Sacca di Goro, all’interno degli specchi acquei già oggetto di concessione e/o affidamento;

Considerato che il Parco Delta del Po – Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po, con Provvedimento n. 2022/310 del 14/10/2022, ha provveduto a rilasciare Nulla osta e Valutazione di incidenza ambientale per l’avvio delle attività di allevamento di Crassostrea gigas, ostrica giapponese, esclusivamente in sospensione e in contenitori idonei ad evitare la dispersione del prodotto nell’ambiente, a condizione che vengano rispettate le prescrizioni di seguito integralmente richiamate:

“Per quanto riguarda la Valutazione di Incidenza Ambientale, si valuta che le stesse attività in oggetto non presentino incidenza negativa significativa, diretta o indiretta, sugli habitat, sulle specie animali e vegetali di interesse comunitario presenti nel sito Rete Natura 2000 interessato e, pertanto, risultino essere compatibili con la corretta gestione del sito coinvolto, a condizione che vengano rispettate le prescrizioni di seguito riportate.

Prescrizioni:

  • · l’allevamento dovrà avvenire esclusivamente in sospensione ed in contenitori idonei ad evitare la dispersione di seme di ostrica esotica nell’ambiente;
  • · il seme da utilizzare dovrà essere prodotto in loco da riproduttori selezionati della Sacca di Goro, annullando in questo modo il rischio di introduzione di altre specie alloctone, derivante dall’acquisto di seme da schiuditoi all’estero.

Per quanto riguarda la predisposizione degli impianti, data la mancanza di documentazione progettuale allegata all’istanza, essa dovrà essere specificatamente oggetto di nulla osta e valutazione di incidenza per ogni impianto da realizzarsi per l’allevamento delle ostriche concave nell’ambito delle aree di Parco e di sito Rete Natura 2000; le ditte che intendono avviare l’attività dovranno, pertanto, presentare specifica istanza di nulla osta presso l’Ente di Gestione scrivente, corredata da documentazione progettuale idonea a definire le caratteristiche degli impianti (localizzazione, dimensioni, materiali utilizzati, eventuale necessità di alimentazione di energia, in generale impiantistica necessaria, modalità di gestione-manutenzione degli stessi) ed il loro inserimento ambientale in relazione all’ambito interessato; a tale proposito, si ricorda e si evidenzia quanto esplicitato dalle Norme Tecniche di Attuazione:

- per le zone PP.MAR della Sacca di Goro “l’esercizio delle attività di venericoltura, mitilicoltura, ostreicoltura, allevamento di crostacei e di pesca secondo i metodi tradizionali e con modalità che consentano un basso impatto ambientale e garantiscano la conservazione della qualità ambientale e la salubrità e riproducibilità delle risorse da prelevarsi”;

- per tutte le zone B della Stazione Volano-Mesola-Goro “sono vietati … la costruzione di nuove opere edilizie, l'ampliamento di costruzioni esistenti e l'esecuzione di opere di trasformazione del territorio, salvo quanto specificato al successivo comma 3 e nelle norme delle diverse sottozone.”;

Considerato che il Raggruppamento Carabinieri per la biodiversità – Reparto biodiversità di Punta Marina ha rilasciato Nulla osta e valutazione di incidenza, in data 4/11/2022 ed assunti al prot. 04/11/2022.1130446.E, per l’avvio delle attività di allevamento di Crassostrea gigas nella Sacca di Goro, all’interno degli specchi acquei già oggetto di concessione e/o affidamento con le seguenti prescrizioni:

“Valutato che l’ipotesi prospettata di allevamento di Crassostrea gigas non nuoce a mantenimento in buono stato di conservazione degli habitat e delle specie rilevate nel SIC-ZPS IT 4060005, a condizione che siano rispettate le prescrizioni di seguito esplicitate.

Si comunica parere positivo della Valutazione d’incidenza ritenendo la concessione proposta compatibile con il mantenimento in buono stati di conservazione degli habitat e delle specie rilevate nel sito a condizione che vengano rispettate le prescrizioni di seguito riportate:

  • l’allevamento dovrà avvenire esclusivamente in sospensione ed in contenitori idonei ad evitare la dispersione di seme di ostrica esotica nell’ambiente;
  • il seme da utilizzare dovrà essere prodotto in loco da riproduttori selezionati della Sacca di Goro.

Il parere positivo di valutazione di incidenza riguarda esclusivamente le aree del sito Natura 2000 ZSC-ZPS IT4060005 non comprese nella Riserva Naturale dello Stato “Dune e isole della Sacca di Gorino” e “Po di Volano”.

Per le aree della Sacca di Goro eventualmente ricadenti entro i confini delle Riserve Naturali dello Stato “Dune e isole della Sacca di Gorino” e “Po di Volano” e per le parti di sito Natura 2000 ZSC-ZPS IT4060005 sopra queste incidenti NON SI RILASCIA NULLA OSTA per le attività di allevamento ipotizzate – anche in caso di concessioni già esistenti – in quanto la modalità di allevamento “in sospensione” appare non compatibile con il regime di “Riserva Naturale dello Stato” in termini paesaggistici, per la messa in opera di strutture emerse, per le verosimili interferenze con avifauna ivi presente in conseguenza del posizionamento di dette strutture, nonché per l’introduzione di una specie esotica (ancorché localmente già utilizzata) e per le conseguenti modificazioni all’attività di pesca “tradizionalmente” svolta.

In caso di richiesta di rilascio di autorizzazione di nuovi impianti, in aree esterne alle Riserve Naturali gestite ma comunque a queste ultime adiacenti/limitrofe, le prescrizioni precedenti si integrano con le seguenti:

  • vengano messe in atto tutte le precauzioni al fine di minimizzare l’impatto sugli ecosistemi ed in particolare evitare qualsiasi forma di perturbazione/disturbo o danneggiamento all’avifauna presente;
  • vengano recuperati e smaltiti in modo idoneo tutti i rifiuti prodotti in fase di avvio della concessione e di esercizio;
  • è vietata qualsiasi occupazione di habitat – parzialmente e temporalmente emersi – ancorché temporanea.”;

Ritenuto di emanare il presente atto di determinazione contenente le linee guida per l’allevamento dell’ostrica Crassostrea gigas all’interno della Sacca di Goro negli specchi acquei già oggetto di concessione e/o affidamento, alla luce di quanto previsto dalla D.G.R. n. 2285/2021 e dei nulla osta e valutazioni di incidenza pervenute;

Richiamati in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 111 del 31 gennaio 2022 “Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2022-2024, di transizione al piano integrato di attività e organizzazione di cui all’art. 6 del D.L. n. 80/2021”;

- la determinazione del Responsabile - Servizio Affari Legislativi e Aiuti Di Stato n. 2335 del 9 febbraio 2022, recante “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;

- la delibera di Giunta regionale n. 468 del 10 aprile 2017: “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Viste altresì le deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008: “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modifiche, per quanto applicabile;

- n. 324 del 7 marzo 2022 “Disciplina Organica in materia di organizzazione dell’Ente e gestione del personale”, con la quale si approva la disciplina organica in materia di organizzazione dell’Ente e gestione del personale, a decorrere del 1/4/2022”;

- n. 325 del 7 marzo 2022 “Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale”;

- n. 426 del 21 marzo 2022 “Riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai direttori generali e ai direttori di agenzia”;

Viste:

- la determinazione dirigenziale del Direttore generale Agricoltura Caccia e Pesca n. 5643 del 25/3/2022 “Riassetto organizzativo della direzione generale agricoltura, caccia e pesca, conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di posizione organizzativa, in attuazione della deliberazione di giunta regionale n. 325/2022”;

- la determinazione del Responsabile del Settore Attività faunistico-venatorie e sviluppo della pesca n. 6318 del 5/4/2022 di nomina, ai sensi degli articoli 5 e seguenti della L. n. 241/90 e degli articoli 11 e seguenti della L.R. n. 32/93, dei Responsabili di Procedimento;

- la determinazione dirigenziale del Direttore generale Agricoltura Caccia e Pesca n. 13814 del 18/7/2022 “Conferimento incarichi di posizione organizzativa nell’ambito della Direzione generale Agricoltura, Caccia e Pesca”;

Dato atto che il presente provvedimento contiene esclusivamente dati personali comuni la cui diffusione è prevista dall’art. 11 co.5 del Regolamento regionale n. 2 del 31 ottobre 2007 e ss.mm.ii.;

Attestato che la Responsabile del procedimento non si trova in alcuna situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

determina

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1) di stabilire che, ai sensi dell’art.7 punto e. delle Direttive approvate con D.G.R. n.2285/2021, dalla data di adozione del presente atto le imprese già titolari di licenza di concessione e/o autorizzazione all’affidamento per molluschicoltura all’interno della Sacca di Goro possono presentare istanza di autorizzazione per l’attività di allevamento di ostrica “Crassostrea gigas” negli specchi acquei in concessione;

2) di stabilire che l’attività di ostreicoltura della specie Crassostrea gigas potrà avvenire nella totalità degli specchi acquei in concessione al richiedente oppure su una superficie parziale opportunamente delimitata, previo rilascio di apposito titolo autorizzativo rilasciato da parte del Settore attività faunistico-venatorie e sviluppo della pesca;

3) di prevedere che, ai sensi dell’art.17 delle Direttive approvate con D.G.R. n.2285/2021, potranno essere rilasciate autorizzazioni per l’allevamento di tipo estensivo o semintensivo. Nello stesso specchio acqueo potranno essere allevate più specie ittiche. L’allevamento e la coltura di più specie di organismi acquatici può essere autorizzata purché si tratti di specie simpatriche. L’allevamento della Crassostrea gigas, anche laddove prevedesse l’adozione di attività aggiuntive o l’uso di nuove attrezzature, non deve modificare in nessun modo, arrecare disturbo o creare interferenze sull’ecosistema marino. Inoltre, sarà consentito il rilascio di autorizzazioni demaniali per il solo allevamento “in sospensione”, con espresso divieto di sabbiare le aree concesse;

4) di stabilire che, al fine del rilascio di autorizzazione per l’allevamento di Crassostrea gigas, il richiedente dovrà presentare apposita istanza di autorizzazione, in regola con la disciplina dell’imposta di bollo, contenente l’indicazione delle metodologie di allevamento, unitamente a:

a. Relazione tecnico-scientifica di un Istituto scientifico riconosciuto ai sensi dell’art. 27 del D.P.R. n. 1639/1968, comprovante l’idoneità e la produttività, almeno potenziale, dell’area per le finalità produttive indicate nella domanda e la descrizione delle modalità e tecniche di allevamento o coltivazione che si intendono applicare. La Relazione dovrà altresì specificare la provenienza del seme e gli schiuditoi di provenienza dello stesso;

b. Planimetria con evidenziata l’area oggetto di allevamento della Crassostrea gigas;

c. Eventuale progetto di opere necessarie per la nuova tipologia di allevamento o coltura;

d. Documentazione necessaria ai fini dell’acquisizione del Nulla osta e della Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA) da parte dell’ente gestore dell’area protetta, secondo le modalità previste dal Regolamento per il rilascio del Nulla osta da parte dello stesso ente gestore;

5) di prevedere che, al fine del monitoraggio dell’andamento dell’allevamento di Crassotrea gigas nella Sacca di Goro, a fini conoscitivi e statistici, l’impresa ittica titolare dell’attività di allevamento dovrà presentare annualmente Relazione scientifica redatta da un Istituto scientifico riconosciuto ai sensi dell’art. 27 del D.P.R. n. 1639/1968 attestante i risultati dell’attività svolta;

6) di recepire le prescrizioni contenute nel Nulla osta e Valutazione di incidenza ambientale per l’avvio delle attività di allevamento di Crassostrea gigas, ostrica giapponese, rilasciati dal Parco Delta del Po – Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po con Provvedimento n. 2022/310 del 14/10/2022 nel quale è previsto che l’allevamento avvenga esclusivamente in sospensione ed in contenitori idonei ad evitare la dispersione del prodotto nell’ambiente, a condizione che vengano rispettate le prescrizioni di seguito integralmente richiamate:

“Per quanto riguarda la Valutazione di Incidenza Ambientale, si valuta che le stesse attività in oggetto non presentino incidenza negativa significativa, diretta o indiretta, sugli habitat, sulle specie animali e vegetali di interesse comunitario presenti nel sito Rete Natura 2000 interessato e, pertanto, risultino essere compatibili con la corretta gestione del sito coinvolto, a condizione che vengano rispettate le prescrizioni di seguito riportate.

Prescrizioni:

  • · l’allevamento dovrà avvenire esclusivamente in sospensione ed in contenitori idonei ad evitare la dispersione di seme di ostrica esotica nell’ambiente;
  • · il seme da utilizzare dovrà essere prodotto in loco da riproduttori selezionati della Sacca di Goro, annullando in questo modo il rischio di introduzione di altre specie alloctone, derivante dall’acquisto di seme da schiuditoi all’estero.

Per quanto riguarda la predisposizione degli impianti, data la mancanza di documentazione progettuale allegata all’istanza, essa dovrà essere specificatamente oggetto di nulla osta e valutazione di incidenza per ogni impianto da realizzarsi per l’allevamento delle ostriche concave nell’ambito delle aree di Parco e di sito Rete Natura 2000; le ditte che intendono avviare l’attività dovranno, pertanto, presentare specifica istanza di nulla osta presso l’Ente di Gestione scrivente, corredata da documentazione progettuale idonea a definire le caratteristiche degli impianti (localizzazione, dimensioni, materiali utilizzati, eventuale necessità di alimentazione di energia, in generale impiantistica necessaria, modalità di gestione-manutenzione degli stessi) ed il loro inserimento ambientale in relazione all’ambito interessato; a tale proposito, si ricorda e si evidenzia quanto esplicitato dalle Norme Tecniche di Attuazione:

- per le zone PP.MAR della Sacca di Goro “l’esercizio delle attività di venericoltura, mitilicoltura, ostreicoltura, allevamento di crostacei e di pesca secondo i metodi tradizionali e con modalità che consentano un basso impatto ambientale e garantiscano la conservazione della qualità ambientale e la salubrità e riproducibilità delle risorse da prelevarsi”;

- per tutte le zone B della Stazione Volano-Mesola-Goro “sono vietati … la costruzione di nuove opere edilizie, l'ampliamento di costruzioni esistenti e l'esecuzione di opere di trasformazione del territorio, salvo quanto specificato al successivo comma 3 e nelle norme delle diverse sottozone”.

7) di recepire, altresì, le prescrizioni contenute nel Nulla osta e Valutazione di incidenza ambientale per l’avvio delle attività di allevamento di Crassostrea gigas, ostrica giapponese, rilasciato dal Raggruppamento Carabinieri per la biodiversità – Reparto biodiversità di Punta Marina Nulla in data 4/11/2022 e assunti al prot. 04/11/2022.1130446.E per l’avvio delle attività di allevamento di Crassostrea gigas con le seguenti prescrizioni:

“Valutato che l’ipotesi prospettata di allevamento di Crassostrea gigas non nuoce a mantenimento in buono stato di conservazione degli habitat e delle specie rilevate nel SIC-ZPS IT 4060005, a condizione che siano rispettate le prescrizioni di seguito esplicitate.

Si comunica parere positivo della Valutazione d’incidenza ritenendo la concessione proposta compatibile con il mantenimento in buono stati di conservazione degli habitat e delle specie rilevate nel sito a condizione che vengano rispettate le prescrizioni di seguito riportate:

  • l’allevamento dovrà avvenire esclusivamente in sospensione ed in contenitori idonei ad evitare la dispersione di seme di ostrica esotica nell’ambiente;
  • il seme da utilizzare dovrà essere prodotto in loco da riproduttori selezionati della Sacca di Goro.

Il parere positivo di valutazione di incidenza riguarda esclusivamente le aree del sito Natura 2000 ZSC-ZPS IT4060005 non comprese nella Riserva Naturale dello Stato “Dune e isole della Sacca di Gorino” e “Po di Volano”.

Per le aree della Sacca di Goro eventualmente ricadenti entro i confini delle Riserve Naturali dello Stato “Dune e isole della Sacca di Gorino” e “Po di Volano” e per le parti di sito Natura 2000 ZSC-ZPS IT4060005 sopra queste incidenti NON SI RILASCIA NULLA OSTA per le attività di allevamento ipotizzate – anche in caso di concessioni già esistenti – in quanto la modalità di allevamento “in sospensione” appare non compatibile con il regime di “Riserva Naturale dello Stato” in termini paesaggistici, per la messa in opera di strutture emerse, per le verosimili interferenze con avifauna ivi presente in conseguenza del posizionamento di dette strutture, nonché per l’introduzione di una specie esotica (ancorché localmente già utilizzata) e per le conseguenti modificazioni all’attività di pesca “tradizionalmente” svolta.

In caso di richiesta di rilascio di autorizzazione di nuovi impianti, in aree esterne alle Riserve Naturali gestite ma comunque a queste ultime adiacenti/limitrofe, le prescrizioni precedenti si integrano con le seguenti:

  • vengano messe in atto tutte le precauzioni al fine di minimizzare l’impatto sugli ecosistemi ed in particolare evitare qualsiasi forma di perturbazione/disturbo o danneggiamento all’avifauna presente;
  • vengano recuperati e smaltiti in modo idoneo tutti i rifiuti prodotti in fase di avvio della concessione e di esercizio;
  • è vietata qualsiasi occupazioni di habitat – parzialmente e temporalmente emersi – ancorché temporanea.”;

8) di dare atto che la Crassostrea Gigas rientra nell’elenco di cui all’Allegato IV del “REGOLAMENTO (CE) N. 708/2007 DEL CONSIGLIO dell’11 giugno 2007 relativo all’impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti” per cui le prescrizioni dello stesso regolamento, ad eccezione dell’articolo 3, dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), non si applicano alla suddetta specie, così come non si applica la valutazione del rischio di cui all’articolo 9, salvo che gli Stati membri desiderino limitare l’impiego nel loro territorio delle specie interessate;

9) di chiarire, pertanto, onde evitare contraddittorie interpretazioni, che la prescrizione di cui al precedente punto 6) in forza della quale “l’allevamento dovrà avvenire esclusivamente in sospensione ed in contenitori idonei ad evitare la dispersione di seme di ostrica esotica nell’ambiente” necessariamente non si applica alla successiva prescrizione per cui “il seme da utilizzare dovrà essere prodotto in loco da riproduttori selezionati della Sacca di Goro, annullando in questo modo il rischio di introduzione di altre specie alloctone, derivante dall’acquisto di seme da schiuditoi all’estero” e che, pertanto quest’ultima tipologia di seme non debba essere considerata “esotica” in sede di applicazione della prescrizione che precede;

10) di stabilire che le autorizzazioni alle singole imprese richiedenti saranno rilasciate unicamente nei limiti dei diritti che competono al Pubblico Demanio Marittimo, anche in considerazione di quanto stabilito dall’art. 24 del Cod.Nav., non esimendo dal possesso di altri titoli, in particolare, non esimendo dal rispetto delle normative di carattere sanitario;

11) di prevedere la pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (BURERT) – Parte Seconda periodico;

12) di dare pubblicità e trasparenza al presente atto secondo quanto previsto dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. e dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

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