n.310 del 23.10.2013 periodico (Parte Seconda)
(OPCM 3835/2009-3904/2010-OCDPC 41/2013) Rimodulazione dei termini per l'esecuzione degli interventi e per la presentazione ai Comuni di Castell'Arquato (PC) Lugagnano Val D'Arda (PC) e Pianello Val Tidone (PC), da parte degli assegnatari di contributi, della documentazione necessaria alla liquidazione degli stessi relativamente alle abitazioni principali dichiarate inagibili in conseguenza degli eventi calamitosi del mese di aprile 2009
IL DIRETTORE
Visti:
- la Legge 24 febbraio 1992, n. 225 “Istituzione del Servizio nazionale di protezione civile”;
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- il decreto legge 7 settembre 2001 n. 343, convertito con modificazioni, dalla legge 9 Novembre 2001, n. 401 “Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile”;
- la Legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 "Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile";
Premesso che:
- nel mese di aprile 2009 il territorio della regione Piemonte e delle provincie di Piacenza, Parma e Pavia sono stati colpiti da fenomeni temporaleschi diffusi e di eccezionale gravità che hanno causato l’esondazione di fiumi e torrenti, allagamenti, gravi movimenti franosi, smottamenti, danni alle infrastrutture pubbliche e ad edifici pubblici e privati, nonché gravi danni alle attività produttive ed alle colture agricole, determinando una grave situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumità;
- nei giorni 26 e 27 aprile 2009 i territori delle provincie di Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini sono stati interessati da una violenta mareggiata che ha causato un’importante ingressione marina, perdita di materiale sabbioso, arretramento del fronte del mare ed abbassamento della spiaggia;
Visti i seguenti decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri:
- 15 maggio 2009, pubblicato in G.U. n. 118 del 23 maggio 2009, con cui per gli eventi in parola è stato dichiarato lo stato di emergenza fino al 30 aprile 2010;
- 26 Giugno 2009, pubblicato in G.U. n. 162 del 15 Luglio 2009, con il quale lo stato di emergenza di cui al DPCM del 15 maggio 2009 è stato esteso alle provincie di Lodi e Parma per le avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 26 al 30 aprile 2009;
- 30 aprile 2010, pubblicato in G.U. n. 114 del 18 maggio 2010, con cui lo stato di emergenza per tutti gli eventi in parola è stato prorogato sino al 30 aprile 2011;
- 5 maggio 2011 pubblicato in G.U. n. 109 del 12 maggio 2011, con cui si è dato luogo all’ulteriore proroga dello stato di emergenza sino al 30 aprile 2012;
Viste altresì:
- l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3835 del 29 dicembre 2009, pubblicata nella G.U. n. 6 del 9 gennaio 2010, con cui i Presidenti delle Regioni interessate dagli eventi in parola sono stati nominati Commissari delegati per il superamento dell’emergenza di cui trattasi per gli ambiti territoriali di rispettiva competenza, con il compito, tra gli altri, di provvedere, previa individuazione delle provincie e dei comuni colpiti da tali eventi, alla predisposizione, anche per stralci successivi, di un piano degli interventi a tal fine necessari;
- l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3863 del 31 marzo 2010 pubblicata in G.U. n. 82 del 9 aprile 2010 con cui, ai fini del superamento dell’emergenza di cui al DPCM del 15 maggio 2009, è stata assegnata al Presidente della Regione Emilia-Romagna – Commissario delegato, a valere sulle risorse stanziate ai sensi dell’art. 2, comma 242, della legge 23 dicembre 2009 n. 191, la somma di Euro 5.000.000,00 per il cui impiego è stata aperta ai sensi dell’art. 8, comma 4, dell’OPCM n. 3835/2009, apposita contabilità speciale n. 5419, intestata al Commissario delegato;
Preso atto che la citata ordinanza n. 3835/2009, in particolare agli artt. 4 e 5, autorizza i Commissari delegati ad erogare alle attività produttive e ad altri soggetti privati contributi per i danni subiti in conseguenza degli eventi in parola;
Richiamato il decreto commissariale n. 137 del 10 giugno 2010, pubblicato sul BURERT n. 81 del 18 giugno 2010, con cui è stato approvato il “Piano degli interventi urgenti riguardante il territorio delle provincie di Piacenza e Parma e la costa regionale colpito dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di aprile 2009 (DPCM 15 maggio 2009 – OPCM 3835/2009 e OPCM 3863/2010)” che, al capitolo 10, riporta la direttiva commissariale – di seguito direttiva - disciplinante il procedimento per la concessione dei contributi ai soggetti privati e alle attività produttive danneggiati dagli eventi in parola e al capitolo 12 quantifica in Euro 500.000,00, a valere sulla somma assegnata di Euro 5.000.000,00, la somma destinata alla copertura dei contributi di cui sopra;
Dato atto che la direttiva prevede che l’assegnazione dei contributi è disposta secondo quattro classi di priorità: a), b), c) e d);
Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3904 del 10 novembre 2010, pubblicata nella G.U. n. 274 del 23 novembre 2010, ed in particolare, l’art. 9 il quale, a modifica dell’art. 5 dell’ ordinanza n. 3835/2009, prevede nuovi criteri di assegnazione dei contributi ai privati per l’abitazione principale distrutta o totalmente inagibile (classe di priorità a));
Richiamato il decreto commissariale n. 8 del 24 gennaio 2011 pubblicato nel BURERT n. 21 del 7 febbraio 2011, con cui, in attuazione dell’art. 9 dell’OPCM n. 3904/2010, su proposta del Comitato istituzionale:
- si è stabilito la finanziabilità, sulla base dei nuovi parametri fissati nell’ordinanza n. 3904/2010, in via prioritaria ed eventualmente, in base anche al numero di domande, in via esclusiva della sola classe di priorità a) di cui alla direttiva commissariale ed il finanziamento delle altre classi di priorità in misura proporzionale ai limiti percentuali ed entro i massimali ivi indicati, nel solo caso in cui residuassero risorse finanziarie;
- sono state approvate, a parziale modifica di quanto previsto dalla direttiva, disposizioni di dettaglio riportate nell’allegato 1) al medesimo decreto;
Evidenziato che dagli elenchi riepilogativi preliminari trasmessi all’Agenzia regionale di protezione civile dai Comuni interessati che hanno provveduto all’istruttoria delle domande di contributo - tra cui Castell’Arquato (PC), Lugagnano Val d’Arda (PC), Pianello Val Tidone (PC)e Piozzano (PC) nei quali sono state presentate domande di contributo per abitazioni principali distrutte o totalmente inagibili ascrivibili alla classe di priorità a) - è risultato un fabbisogno finanziario relativo alle sole domande in classe a) superiore alla disponibilità finanziaria di € 500.000,00 accantonata nel Piano, rendendo possibile il finanziamento della sola classe di priorità a), con la riduzione al 70,4% della percentuale massima del 75% prevista dalla direttiva commissariale;
Preso atto che:
- con Sentenza n. 2089/2011 reg. prov. coll depositata in segreteria l’8 marzo 2011, immediatamente esecutiva, il TAR del Lazio, in accoglimento del ricorso presentato dall’associazione Italia nostra onlus, ha annullato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (ordinanza) n. 3835/2009 avverso la quale, tra le altre, la Regione Emilia-Romagna ha proposto appello, avanti al Consiglio di Stato, chiedendone la riforma previa sospensione cautelare dell’efficacia esecutiva;
- con ordinanza n. 2896/2011 reg. prov. cau. del 6 luglio 2011, il Consiglio di Stato ha sospeso l’efficacia esecutiva della sentenza impugnata, impregiudicata ogni decisione nelle competente sede giurisdizionale sui profili pregiudiziali e di merito sollevati dalle parti;
Dato atto, quindi, che con decreto del Presidente della Giunta regionale - Commissario delegato n. 1 del 16 gennaio 2012, pubblicato nel BURERT n. 30 del 15 febbraio 2012 si è tra l’altro:
- provveduto ad assegnare ai seguenti Comuni dell’Emilia-Romagna, colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio delle provincie di Piacenza e Parma nel mese di Aprile 2009, un finanziamento complessivo di €. 499.888,67 come di seguito ripartito:
- Castell’Arquato Euro 71.331,72
- Lugagnano Val d’Arda Euro 99.634,43
- Pianello Val Tidone Euro 245.850,52
- Piozzano Euro 83.072,00
- disposto che l’assegnazione delle risorse viene effettuata fatti salvi ed impregiudicati gli effetti derivanti, conseguenti e dipendenti dalla decisione di merito del Consiglio di Stato nel procedimento di appello avverso sentenza del TAR Lazio n. 2089/2011 reg. prov. coll. dell’8 marzo 2011, compreso l’eventuale obbligo di restituzione dei contributi che nel frattempo venissero posti in pagamento nei limiti delle risorse assegnate con il presente atto;
- stabilito - in considerazione della pendenza del procedimento davanti al Consiglio di Stato - in 36 mesi, in luogo dei 24 mesi previsti dalla direttiva commissariale, decorrenti dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del medesimo decreto di assegnazione, il termine entro cui gli aventi titolo dovranno, a pena di decadenza dal contributo, presentare al Comune interessato copia conforme all’ originale della documentazione prescritta, compresa quella valida ai fini fiscali comprovante la spesa effettivamente sostenuta per gli interventi ammessi a contributo;
Dato atto che con propria determinazione n. 563 del 10 luglio 2012 è stata liquidata al Comune di Piozzano (PC) la somma di Euro 83.072,00 assegnata con il richiamato decreto commissariale n. 1/2012, a copertura del contributo spettante ad un soggetto privato per l’abitazione principale in classe di priorità a);
Visto il D.L. n. 59 del 15 maggio 2012 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 100 del 12 luglio 2012 ed in particolare l’art. 3, comma 2, ultimo periodo, dove si prevede che le gestioni commissariali che operano, ai sensi della L. 225/92, e successive modificazioni, alla data di entrata in vigore dello stesso, non sono suscettibili di proroga o rinnovo, se non una sola volta e comunque non oltre il 31 dicembre 2012 e che per la prosecuzione degli interventi attivati durante le gestioni commissariali ancora operanti trova applicazione l’art. 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima L. 225/92;
Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile (OCDPC) n. 41 del 23 gennaio 2013, adottata in applicazione del citato art. 5, commi 4-ter e 4-quater della L. 225/992 e pubblicata nella G.U. n. 26 del 31 gennaio 2013, ed in particolare l’art 1:
- comma 1, che individua la Regione Emilia-Romagna quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi per il superamento dell’emergenza determinatasi a seguito degli eventi calamitosi descritti in premessa;
- comma 2, che individua il Direttore dell’Agenzia regionale di protezione civile della Regione Emilia-Romagna, per i fini di cui al comma 1, quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima Regione nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle attività già approvati dal Commissario delegato alla data di adozione della medesima ordinanza n. 41/2013, autorizzandolo a porre in essere le attività occorrenti per la prosecuzione in regime ordinario delle iniziative in corso finalizzate al superamento del contesto critico, provvedendo alla ricognizione ed accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai Soggetti ordinariamente competenti;
- comma 5, che stabilisce che il Direttore dell’Agenzia regionale di protezione civile della Regione Emilia-Romagna provvede fino al completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, con le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 5419 che viene allo stesso intestata per 24 mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della medesima ordinanza n. 41/2013 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
Preso atto che con Sentenza depositata in segreteria il 26 settembre 2013 (n. 4817/2013 reg. prov. coll) il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, ha accolto il ricorso in appello avverso la Sentenza del TAR Lazio n. 2089/2011 proposto, tra gli altri, dalla Regione Emilia-Romagna e, in riforma della sentenza impugnata, ha respinto il ricorso promosso dall’Associazione Italia nostra onlus, confermando così la piena validità ed efficacia dell’OPCM n. 3835/2009;
Ritenuto necessario, in considerazione della chiusura della contabilità speciale n. 5419, reintestata allo scrivente, prevista per il 31 gennaio 2015:
- rimodulare i termini stabiliti al punto 3. del dispositivo del decreto commissariale n. 1/2012, stabilendo che gli interventi sugli immobili inagibili ascritti alla classe di priorità a) devono essere eseguiti e comprovati dagli assegnatari dei contributi presentando al Comune interessato, a pena di decadenza, entro il termine perentorio del 30 ottobre 2014 copia conforme all’originale della documentazione prevista dalla direttiva commissariale, approvata con decreto commissariale n. 137 del 10 giugno 2010 così come modificata ed integrata con decreto commissariale n. 8 del 24 gennaio 2011, compresa quella valida ai fini fiscali comprovante la spesa effettivamente sostenuta per gli interventi ammessi;
- stabilire che, ai fini del trasferimento delle somme nei limiti degli importi assegnati con il decreto commissariale n. 1/2012, i Comuni, entro 30 giorni dalla presentazione da parte degli assegnatari dei contributi della documentazione comprovante l’esecuzione degli interventi di cui sopra, trasmettono all’Agenzia regionale di protezione civile gli atti di liquidazione dei contributi spettanti adottati dal competente organo comunale con cui danno atto della documentazione presentata, specificandone gli estremi e i termini di presentazione, quantificano l’importo del contributo da liquidare agli aventi titolo, rideterminandolo in diminuzione rispetto a quello assegnato ove l’ammontare delle spese sostenute e documentate sia inferiore all’importo dei danni ammessi a contributo, come di seguito evidenziato;
- evidenziare che, in applicazione di quanto previsto dalla direttiva commissariale, qualora il costo effettivo per la costruzione, ricostruzione od acquisto di una nuova abitazione principale e per la demolizione - comprovata da documentazione di spesa valida ai fini fiscali - sia inferiore all’importo ammesso a contributo, la percentuale del 70.4% sarà applicata al costo effettivamente sostenuto, fermi i massimali previsti alla lett. B.1 della direttiva commissariale;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
determina:
Per le ragioni espresse in parte narrativa che qui si intendono integralmente richiamate:
- 1. di prendere atto che con Sentenza depositata in segreteria il 26 settembre 2013 (n. 4817/2013 reg. prov. coll) il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, ha accolto il ricorso in appello avverso la Sentenza del TAR Lazio n. 2089/2011 proposto, tra gli altri, dalla Regione Emilia-Romagna e, in riforma della sentenza impugnata, ha respinto il ricorso promosso dall’Associazione Italia nostra onlus, confermando così la piena validità ed efficacia dell’OPCM n. 3835/2009;
- 2. di rimodulare i termini stabiliti al punto 3. del dispositivo del Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario delegato n. 1/2012 stabilendo che gli interventi sugli immobili inagibili ascritti alla classe di priorità a) devono essere eseguiti e comprovati, dagli assegnatari dei contributi, presentando al Comune interessato, a pena di decadenza, entro il termine perentorio del 30 ottobre 2014, copia conforme all’originale della documentazione prevista dalla direttiva approvata con decreto commissariale n. 137 del 10 giugno 2010 così come modificata ed integrata con decreto commissariale n. 8 del 24 gennaio 2011, compresa quella valida ai fini fiscali comprovante la spesa effettivamente sostenuta per gli interventi ammessi;
- 3. di stabilire che, ai fini del trasferimento delle somme nei limiti degli importi assegnati con il decreto commissariale n. 1/2012, i Comuni, entro 30 giorni dalla presentazione, da parte degli assegnatari dei contributi, della documentazione comprovante l’esecuzione degli interventi di cui sopra, trasmettono all’Agenzia regionale di protezione civile gli atti di liquidazione dei contributi spettanti, adottati dal competente organo comunale con cui danno atto della documentazione presentata, specificandone gli estremi e i termini di presentazione, quantificano l’importo del contributo da liquidare agli aventi titolo, rideterminandolo in diminuzione rispetto a quello assegnato ove l’ammontare delle spese sostenute e documentate sia inferiore all’importo dei danni ammessi a contributo, come di seguito evidenziato;
- 4. di evidenziare che, in applicazione di quanto previsto dalla direttiva commissariale, qualora il costo effettivo per la costruzione, ricostruzione od acquisto di una nuova abitazione principale e per la demolizione - comprovata da documentazione di spesa valida ai fini fiscali - sia inferiore all’importo ammesso a contributo, la percentuale del 70.4% sarà applicata al costo effettivamente sostenuto, fermi i massimali previsti alla lett. B.1 della direttiva commissariale
- 5. di dare atto che con propria determinazione n. 563 del 10 luglio 2012 è già stata liquidata al Comune di Piozzano (PC) la somma assegnata con il decreto commissariale n. 1/2012 di Euro 83.072,00 a copertura del contributo spettante ad un soggetto privato per l’abitazione principale posta in classe di priorità a);
- 6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.