n.213 del 02.07.2019 (Parte Seconda)

Esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva 2009/147/CE. Autorizzazione al prelievo di piccione per la stagione venatoria 2019/2020

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Viste:

- la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, ed in particolare l’art. 9, paragrafo 1, lettera a), in base al quale è consentito derogare al divieto di prelievo venatorio nei confronti di specie protette, al fine di prevenire gravi danni dalle stesse arrecati alle produzioni agricole;

- la "Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici", redatta dalla Commissione Europea, ultima stesura del febbraio 2008;

- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l’art. 19 bis nella parte in cui prevede:

- al comma 1 che le Regioni disciplinano l’esercizio delle deroghe, in conformità alle disposizioni contenute nella legge medesima, alle prescrizioni dell’art. 9 e ai principi e alle finalità degli artt. 1 e 2 della Direttiva 2009/147/CE;

- al comma 5 che nell’esercizio delle deroghe di cui all’art. 9, paragrafo 1, lettera a) della predetta Direttiva, le Regioni provvedono, ferma restando la temporaneità dei provvedimenti adottati, nel rispetto di linee guida emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, con atto amministrativo pubblicato nel BUR almeno 60 giorni dalla data prevista per l’inizio dell’attività di prelievo, solo in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, in via eccezionale e per periodi limitati, sentito l’ISPRA;

Vista, inoltre, la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014 n. 56, ed in particolare l'art. 40, che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, stabilendo, fra l'altro, che la Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, che restano confermati alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;

Viste, altresì:

- la propria deliberazione n. 2185 del 21 dicembre 2015 con la quale si è provveduto, tra l'altro, ad istituire dal 1 gennaio 2016, presso la Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie, i Servizi Territoriali agricoltura, caccia e pesca per ciascun ambito provinciale a fronte delle nuove funzioni di competenza regionale definite dagli artt. 36-43 della citata L.R. n. 13/2015;

- la propria deliberazione n. 2230 del 28 dicembre 2015 con la quale, tra l'altro, è stata fissata al 1 gennaio 2016 la decorrenza delle funzioni amministrative oggetto di riordino ai sensi dell'art. 68 della predetta L.R. n. 13/2015 tra le quali quelle relative al settore “Agricoltura, protezione della fauna selvatica, esercizio dell'attività venatoria, tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne, pesca marittima e maricoltura”;

Considerato che la modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed attività faunistico-venatorie di cui alla citata Legge Regionale n. 13/2015 ha imposto una revisione dell'intero articolato della Legge Regionale n. 8/1994 recante “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria”;

Vista la Legge Regionale 26 febbraio 2016, n. 1 “Modifiche alla Legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria” in attuazione della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” e della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”. Abrogazione della Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 3 “Disciplina dell’esercizio delle deroghe prevista dalla Direttiva 2009/147/CE” ed in particolare l'art. 58 con il quale viene abrogata la Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 3;

Richiamata la Legge Regionale 15 febbraio 1994 n. 8, ed in particolare l'art. 54 “Disciplina dell'esercizio delle deroghe”, come da ultimo sostituito dall'art. 48 della predetta Legge Regionale n. 1/2016, il quale stabilisce che:

- è consentito svolgere attività venatoria in deroga al divieto di prelievo previsto dalla citata Direttiva 2009/147/CE in relazione a quanto stabilito dal sopra richiamato art. 19 bis della Legge n. 157/1992;

- la deroga è un provvedimento di carattere eccezionale, di durata non superiore ad un anno, adottato caso per caso ed in base all'accertata sussistenza dei presupposti e delle condizioni di fatto stabiliti dall'art. 9 della predetta Direttiva;

- la Giunta regionale, dando attuazione alla predetta Direttiva 2009/147/CE e previo parere dell'ISPRA, a seguito di una analisi puntuale dei presupposti e delle condizioni relative alle colture danneggiate da ogni singola specie, all'importo dei danni accertati nell'anno precedente, alla localizzazione dei danni, al periodo di concentrazione dei medesimi e all'esito della messa in opera di sistemi preventivi di dissuasione o di controllo, autorizza il prelievo venatorio in regime di deroga indicando:

a) le specie che formano oggetto di prelievo;

b) i mezzi di prelievo autorizzati;

c) le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui il prelievo può essere effettuato;

d) il numero dei capi di ciascuna specie giornalmente e complessivamente prelevabili;

e) i soggetti abilitati al prelievo;

f) l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono soddisfatte, e a decidere quali mezzi o metodi possono essere utilizzati, entro quali limiti e da quali persone;

g) i controlli che saranno effettuati;

Richiamata la propria deliberazione n. 1056 del 24 giugno 2019 “Esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva 2009/147/CE. Autorizzazione al prelievo di storno per la stagione venatoria 2019/2020 e determinazioni in merito alla specie piccione”, con la quale, in particolare:

- al fine di prevenire gravi danni alle produzioni agricole, si autorizza il prelievo in deroga della specie storno nelle stesse giornate e negli stessi orari previsti dal calendario venatorio regionale, per la stagione venatoria 2019/2020, secondo le modalità definite nella delibera medesima e nell’Allegato 1;

- si rinvia ad un proprio successivo atto, in attesa del parere ISPRA, l’approvazione del piano di contenimento dei danni provocati da piccione; 

Richiamate le valutazioni contenute nella citata deliberazione n. 1056/2019 relativamente alla specie piccione, ed in particolare in merito:

- ai risultati dell’istruttoria analitica compiuta dal Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca, schematicamente riassunti nelle tabelle relative alle colture danneggiate, alla distribuzione temporale dei danni e ai metodi preventivi di dissuasione e di controllo attuati nel periodo 2013-2018;

- all’analisi dettagliata delle aree territoriali in cui si sono verificati danni da piccione nel periodo citato, visualizzate nelle cartine provinciali;

Acquisito agli atti del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca, con prot. PG/2019/560883 del 25 giugno 2019 il parere dell’ISPRA favorevole al piano di contenimento dei danni provocati dal piccione per la stagione 2019/2020, a condizione che vengano rispettate le seguenti condizioni, ferme restando le prescrizioni e le valutazioni previste da VINCA e eventuali strumenti gestionali simili:

- il numero massimo dei capi abbattibili in tutto il territorio di competenza non dovrà superare le 20.000 unità;

- è necessario istituire un sistema di monitoraggio in tempo reale degli abbattimenti che consenta l’interruzione dei prelievi non appena raggiunta la quota massima concessa;

Rilevata quindi la necessità di procedere con l’approvazione del piano di contenimento dei danni provocati da piccione, come riportato all’Allegato 1 del presente atto quale parte integrante e sostanziale del medesimo, recependo le prescrizioni di ISPRA;

Ritenuto altresì di consentire l’uso di zimbelli e/o stampi (richiami comunque non vivi);

Ritenuto infine di autorizzare l’uso dei mezzi di prelievo di cui alla Legge n. 157/1992, art. 13, comma 1, utilizzando preferibilmente munizioni atossiche;

Dato atto che, in esecuzione di quanto richiesto dall’art. 9 paragrafo 2 della Direttiva 2009/147/CE, la Regione Emilia-Romagna risulta essere l’autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono soddisfatte sulla base dei mezzi e delle limitazioni individuate con la presente deliberazione;

Dato atto inoltre dell'esito positivo della valutazione d'incidenza espresso dal Servizio Aree protette, foreste e sviluppo della montagna con nota NP/2019/17756 del 24 giugno 2019 a seguito dell'espletamento della procedura di prevalutazione di incidenza di cui all'art. 5 della L.R. n. 7/2004, in attuazione dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 357/1997;

Richiamata la propria deliberazione n. 542 dell’8 aprile 2019, con la quale è stato approvato il Calendario venatorio regionale per la stagione 2019-2020, nonché la determinazione del Responsabile Attività faunistico-venatorie e pesca n. 11034 del 20 giugno 2019 con cui sono state apportate alcune modifiche collegate ad errori materiali;

Richiamati, in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l'art. 26, comma 1;

- la propria deliberazione n. 122 del 28 gennaio 2019 recante “Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021”, ed in particolare l’allegato D “Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021”;

Richiamate altresì:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche, ed in particolare l'art. 37 comma 4;

- le seguenti proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche, per quanto applicabile;

- n. 56 del 25 gennaio 2016 recante “Affidamento degli incarichi di direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001”;

- n. 270 del 29 febbraio 2016 “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviate con Delibera 2189/2015”;

- n. 622 del 28 aprile 2016 "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";

- n. 1107 del 11 luglio 2016 "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";

- n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- n. 1059 del 3 luglio 2018, “Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del Responsabile della protezione dei dati (DPO)”;

Viste, infine, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni, predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto, inoltre, dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all’Agricoltura, Caccia e Pesca, Simona Caselli;

A voti unanimi e palesi

delibera

1. di richiamare le considerazioni formulate in premessa che costituiscono parte integrante del presente atto;

2. di autorizzare, al fine di prevenire i danni alle coltivazioni agricole, ai sensi della Direttiva 2009/147/CE, art. 9, paragrafo 1, lettera a) e per le motivazioni ampiamente esposte in premessa, i prelievi - di cui all’art. 19 bis della Legge n. 157/1992 e successive modifiche ed integrazioni - della specie piccione nelle stesse giornate e negli stessi orari previsti per l’esercizio venatorio e secondo periodi, luoghi e modalità specificatamente indicati nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3. di consentire per il prelievo del piccione l’uso di zimbelli e/o stampi (richiami comunque non vivi);

4. di autorizzare, per il suddetto prelievo, l’uso dei mezzi di cui alla Legge n. 157/1992, art. 13, comma 1, utilizzando preferibilmente munizioni atossiche;

5. di stabilire:

- che gli operatori individuati devono apporre nell'apposita sezione del tesserino regionale, nel primo spazio utile a fianco della sigla PC* una X all'interno dell'apposito spazio per ognuno dei capi abbattuti. L'annotazione di ogni singolo capo deve avvenire subito dopo l’abbattimento;

- che, al fine di monitorare i limiti di prelievo per la specie piccione, gli operatori interessati devono indicare i totali dei piccioni prelevati al 15 ottobre 2019 sulla scheda A riepilogativa prevista a pagina 75 del tesserino regionale, che dovrà essere inviata entro il termine ultimo del 20 ottobre 2019 al Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca competente per territorio, che dovrà elaborare e trasmettere le risultanze del suddetto monitoraggio entro il 25 ottobre 2019 al Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca;

- che gli operatori interessati dovranno riportare i totali dei piccioni prelevati nell’intero periodo di esercizio della deroga sulla apposita scheda B riepilogativa prevista a pagina 75 del tesserino regionale, che dovrà essere inviata al Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca competente per territorio, entro il termine ultimo del 31 marzo 2020;

- che i Servizi Territoriali Agricoltura, Caccia e Pesca devono elaborare e trasmettere detta documentazione finale entro il 15 aprile 2020 al Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca, che provvederà a predisporre la relazione finale di applicazione del presente provvedimento per i competenti Organi statali e l’ISPRA, ai fini dei controlli previsti dalla Direttiva 2009/147/CE;

6. di dare atto che il presente provvedimento è assunto nelle more dell’adozione delle linee guida ministeriali di cui all’art. 19 bis della Legge n. 157/1992 e successive modifiche ed integrazioni, e che si provvederà agli eventuali opportuni adeguamenti in relazione a provvedimenti/prescrizioni/indicazioni emanati a livello nazionale;

7. di dare atto inoltre che la vigilanza è esercitata ai sensi dell’art. 27 della Legge n. 157/1992 e degli artt. 58 e 59 della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche, nonché dell'art. 40, comma 1, della L.R. n. 13/2015;

8. di prevedere fin d’ora la possibilità di sospendere il prelievo in deroga della specie piccione, oggetto del presente atto deliberativo, qualora si possa presumere il superamento del tetto limite di prelievo anteriormente alla data del 31 gennaio 2020;

9. di prevedere, altresì, la possibilità di sospendere il prelievo in deroga della specie piccione, autorizzata con il presente atto deliberativo, su richiesta dell’ISPRA, qualora siano accertate gravi diminuzioni della loro consistenza numerica;

10. di dare atto infine che la Regione Emilia-Romagna risulta essere l’autorità abilitata a dichiarare che le condizioni previste dall’art. 9 paragrafo 2 della Direttiva 2009/147/CE sono realizzate;

11. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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