n.236 del 09.11.2012 (Parte Seconda)

L.R. 22 dicembre 2011, n. 21, art. 5. Programma Operativo regionale - da attuare in regime de minimis secondo quanto previsto dal Reg. (CE) n. 1535/2007 - per la concessione di aiuti, in favore delle imprese agricole, per l'acquisto di riproduttori maschi delle razze di equidi autoctoni iscritti nei libri genealogici o nei registri anagrafici. Avviso pubblico per la presentazione delle domande

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso:

- che la Regione Emilia-Romagna sostiene e promuove la tutela delle varietà e razze locali di interesse agrario, anche attraverso interventi finalizzati al miglioramento del patrimonio genetico delle principali razze zootecniche allevate sul territorio regionale;

- che la salvaguardia delle razze autoctone ha tra i propri presupposti la riduzione della consanguineità attraverso l’introduzione nelle aziende di riproduttori iscritti a libri genealogici o registri anagrafici, tenuti dalle competenti Associazioni di razza;

Vista la L.R. 22 dicembre 2011, n. 21 "Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2012 e del bilancio pluriennale 2012-2014";

Visto, in particolare, l'art. 5 “Interventi per lo sviluppo del patrimonio zootecnico” della predetta legge che, al fine di favorire la salvaguardia ed il miglioramento genetico delle razze bovine autoctone da carne e delle razze di equidi autoctone:

- autorizza la Regione a concedere ad imprese agricole contributi per l'acquisto di riproduttori maschi, iscritti nei libri genealogici o nei registri anagrafici;

- rinvia ad atto della Giunta regionale la definizione dell’ammontare degli aiuti, delle razze da sostenere, dei criteri e delle modalità di erogazione, in conformità e secondo i limiti posti dal Regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli;

- dispone, per le finalità perseguite, una autorizzazione di spesa di Euro 40.000,00 a valere sul capitolo 10596 “Contributi a favore delle imprese agricole, ad indirizzo zootecnico, per la salvaguardia ed il miglioramento genetico delle razze bovine autoctone da carne e delle razze di equidi autoctone” afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6025 “Tutela delle varietà e razze locali di interesse agrario” del bilancio per l'esercizio finanziario 2012;

Atteso:

- che l’Associazione Nazionale del cavallo di razza agricola da Tiro Pesante Rapido e l’Associazione del Cavallo Bardigiano, rappresentative delle due principali razze equine autoctone da carne allevate in Emilia-Romagna, hanno evidenziato la necessità di un intervento finalizzato a ridurre il tasso di consanguineità e migliorare il patrimonio genetico regionale;

- che tra le razze autoctone di equidi diffuse sul territorio regionale rientrano l’Asino Romagnolo e il Cavallo dell’Appennino, di recente inserimento nel Registro anagrafico delle razze popolazioni equine riconducibili a gruppi etnici locali, per le quali si pone l’obiettivo di incrementare la consistenza di soggetti iscritti, favorendo l’introduzione nelle aziende di riproduttori maschi con idonee caratteristiche morfologiche;

Considerato:

- che il settore dell’allevamento delle razze equine autoctone da carne è caratterizzato da un numero molto elevato di piccoli allevamenti distribuiti in zone collinari e montane;

- che tale comparto riveste una rilevante importanza in termini socio-economici e produttivi in zone in via di spopolamento, e rappresenta un presidio di territori fragili dal punto di vista ambientale;

Ritenuto pertanto opportuno attivare specifico intervento contributivo finalizzato a favorire la salvaguardia ed il miglioramento genetico delle razze di equidi autoctone, attraverso l’adozione di apposito programma;

Rilevato che il citato Reg. (CE) n. 1535/2007 sugli aiuti de minimis disciplina l’assetto di incentivazione e di sostegno finanziario esclusivamente in favore delle imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli nel limite di Euro 7.500,00 quale valore complessivo degli aiuti concedibili ad una medesima impresa nell'arco di tre esercizi fiscali;

Vista la L.R. 30 maggio 1997, n. 15 “Norme per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di Agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto 1983, n. 34”, e successive modifiche, ed in particolare l’art. 2, comma 1, lett. l), che attribuisce alla competenza della Regione l'approvazione di programmi a dimensione o rilevanza regionale previsti dalla normativa comunitaria, da leggi statali e regionali nonché la concessione ed erogazione degli incentivi quando, ai fini dell'efficacia della scelta programmatoria, la dimensione regionale risulti, secondo quanto previsto dagli stessi programmi, la più idonea;

Atteso che - tenuto conto della esiguità delle risorse disponibili e, in relazione alle caratteristiche dell’intervento, del presunto numero limitato delle domande con possibile articolazione territoriale difforme - la dimensione regionale risulta essere la più rispondente all’efficace attuazione del programma;

Ritenuto pertanto di provvedere con il presente atto, ai sensi del predetto art. 5 della L.R. 21/2011, all’adozione di uno specifico Programma Operativo regionale – da attuare in regime de minimis - per la concessione di aiuti per l’acquisto di riproduttori maschi delle razze di equidi autoctone iscritti nei libri genealogici o nei registri anagrafici, nella formulazione di cui all'Allegato A parte integrante della presente deliberazione, nel quale sono definiti l’ammontare degli aiuti nonché i criteri e le modalità applicative, che costituisce al contempo Avviso pubblico per la presentazione delle domande di accesso agli aiuti previsti;

Ritenuto altresì opportuno:

- prevedere che le risorse disponibili siano ripartite tra due distinte graduatorie, come di seguito indicato:

graduatoria A per le istanze relative all’acquisto di stalloni delle razze agricola da Tiro pesante rapido e Cavallo Bardigiano: € 25.000,00;

graduatoria B per le istanze relative all’acquisto di stalloni delle razze Asino romagnolo e Cavallo dell’Appennino: € 15.000,00;

- stabilire che:

- ogni graduatoria sia formulata, tenuto conto dei criteri di priorità fissati nell’allegato Programma, alternando le istanze relative agli stalloni di ciascuna razza;

- siano finanziati gli acquisti realizzati nei termini prescritti nell’allegato Programma fino ad esaurimento delle risorse assegnate a ciascuna graduatoria come sopra formulata;

Considerato, inoltre:

- che non è possibile determinare a priori né quali né quanti richiedenti, tra quelli che saranno inseriti in graduatoria, procederanno effettivamente all’acquisto;

- che, infatti:

- l’acquisto dei capi richiesti deve avvenire entro otto mesi successivi alla data di pubblicazione della graduatoria delle domande ammesse a contributo nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna;

- tale acquisto è condizionato alla disponibilità sul mercato di riproduttori in possesso dei requisiti genealogici definiti nell’allegato Programma e rispondenti alle specifiche esigenze di selezione del patrimonio zootecnico dei potenziali acquirenti;

- l’aiuto è condizionato, oltre che alla presentazione di tutta la documentazione rendicontativa probatoria dell’avvenuto acquisto, anche alla trascrizione del passaggio di proprietà sul passaporto dell’equide;

- che, inoltre, l’importo dell’aiuto effettivamente riconoscibile è soggetto, in sede di liquidazione, a possibile ridefinizione in diminuzione con riferimento agli eventuali ulteriori aiuti de minimis percepiti dal soggetto beneficiario rispetto a quelli dichiarati in sede di domanda;

Valutato conseguentemente opportuno - al fine di ottimizzare l’utilizzo della dotazione finanziaria destinata all’attuazione dell’intervento, assicurando al contempo il raggiungimento delle finalità perseguite dall’art. 5 della L.R. 21/2011 - stabilire che il Responsabile del Servizio Sviluppo dell’Economia Ittica e delle Produzioni animali, con propri atti formali, ai sensi di quanto previsto dalla propria deliberazione n. 2416/2008 e ss.mm. nonché dalla L.R. 40/2011, provvederà:

- ad approvare, a conclusione dell’istruttoria sulle domande presentate ed impegnando contestualmente le relative risorse, le citate graduatorie A e B contenenti le domande ritenute ammissibili nonché l’elenco delle domande ritenute non ammissibili;

- all’effettivo finanziamento delle domande ammesse concedendo e contestualmente liquidando, in unica soluzione a saldo, l’aiuto spettante con le seguenti modalità:

- per i soggetti collocati in posizione utile al finanziamento in relazione alle risorse disponibili come individuati in sede di approvazione delle graduatorie, a presentazione della rendicontazione degli acquisti effettuati che dovrà pervenire al Servizio Sviluppo dell’Economia Ittica e delle Produzioni animali entro trenta giorni dalla data di trascrizione del passaggio di proprietà sul passaporto dell’equide acquistato, pena la decadenza dall’aiuto;

- per ulteriori soggetti finanziabili con le eventuali economie di spesa realizzate ed accertate sulle posizioni in graduatoria che precedono, a presentazione della rendicontazione degli acquisti effettuati che dovrà pervenire al predetto Servizio Sviluppo dell’Economia Ittica e delle Produzioni animali entro il termine fissato nella specifica richiesta trasmessa dal Responsabile del medesimo Servizio, pena la decadenza dall’aiuto;

- ad acquisire, in sede di concessione dell’aiuto, il Codice Unico di Progetto (CUP) previsto dall’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione";

Viste:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche, ed in particolare l’art. 37, comma 4;

- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche;

Richiamate, infine, le proprie deliberazioni:

- n. 1057 del 24 luglio 2006, con la quale si è dato corso alla prima fase di riordino delle proprie strutture organizzative, e n. 1663 del 27 novembre 2006 con la quale è stato modificato l'assetto delle Direzioni Generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente;

- n. 1950 del 13 dicembre 2010 recante “Revisione della struttura organizzativa della Direzione Generale Attività produttive, commercio e turismo e della Direzione Generale Agricoltura”;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Tiberio Rabboni;

A voti unanimi e palesi

delibera

1) di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa che costituiscono parte integrante del presente dispositivo;

2) di attivare, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 21/2011, un programma di intervento in favore delle imprese agricole - da attuare in regime de minimis secondo quanto previsto dal Reg. (CE) n. 1535/2007 - finalizzato alla concessione di aiuti per l’acquisto di riproduttori maschi delle razze di equidi autoctone, iscritti nei libri genealogici o nei registri anagrafici;

3) di adottare, a tal fine, uno specifico Programma Operativo regionale nella formulazione di cui all'Allegato A, parte integrante della presente deliberazione, nel quale sono definiti l’ammontare degli aiuti, le razze da sostenere nonché i criteri e le modalità applicative, dando atto che tale Programma costituisce al contempo Avviso pubblico per la presentazione delle domande di accesso agli aiuti previsti;

4) di destinare al finanziamento del Programma Operativo la somma di Euro 40.000,00 stanziata sul Capitolo 10596 “Contributi in favore delle imprese agricole, ad indirizzo zootecnico, per la salvaguardia ed il miglioramento genetico delle razze bovine autoctone da carne e delle razze di equidi autoctone” afferente alla Unità Previsionale di Base 1.3.1.3.6025 "Tutela delle varietà e razze locali di interesse agrario” del bilancio per l'esercizio finanziario 2012;

5) di ripartire la somma di cui al punto 4) tra due distinte graduatorie, come di seguito indicato:

graduatoria A per le istanze relative all’acquisto di stalloni delle razze agricola da Tiro pesante rapido e Cavallo Bardigiano: € 25.000,00;

graduatoria B per le istanze relative all’acquisto di stalloni delle razze Asino romagnolo e Cavallo dell’Appennino: € 15.000,00;

6) di stabilire che:

- ogni graduatoria sia formulata, tenuto conto dei criteri di priorità fissati nell’allegato Programma, alternando le istanze relative agli stalloni di ciascuna razza;

- siano finanziati gli acquisti realizzati nei termini prescritti nell’allegato Programma fino ad esaurimento delle risorse assegnate a ciascuna graduatoria come sopra formulata;

7) di stabilire, inoltre, che il Responsabile del Servizio Sviluppo dell’Economia Ittica e delle Produzioni animali, con propri atti formali, ai sensi di quanto previsto dalla propria deliberazione n. 2416/2008 e ss.mm. nonché dalla L.R. 40/2011, provvederà:

- ad approvare, a conclusione dell’istruttoria sulle domande presentate ed impegnando contestualmente le relative risorse, le citate graduatorie A e B contenenti le domande ritenute ammissibili nonché l’elenco delle domande ritenute non ammissibili;

- all’effettivo finanziamento delle domande ammesse concedendo e contestualmente liquidando, in unica soluzione a saldo, l’aiuto spettante con le seguenti modalità:

- per i soggetti collocati in posizione utile al finanziamento in relazione alle risorse disponibili come individuati in sede di approvazione delle graduatorie, a presentazione della rendicontazione degli acquisti effettuati che dovrà pervenire al Servizio Sviluppo dell’Economia Ittica e delle Produzioni animali entro trenta giorni dalla data di trascrizione del passaggio di proprietà sul passaporto dell’equide acquistato, pena la decadenza dall’aiuto;

- per ulteriori soggetti finanziabili con le eventuali economie di spesa realizzate ed accertate sulle posizioni in graduatoria che precedono, a presentazione della rendicontazione degli acquisti effettuati che dovrà pervenire al predetto Servizio Sviluppo dell’Economia Ittica e delle Produzioni animali entro il termine fissato nella specifica richiesta trasmessa dal Responsabile del medesimo Servizio, pena la decadenza dall’aiuto;

- ad acquisire, in sede di concessione dell’aiuto, il Codice Unico di Progetto (CUP) previsto dall’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione";

8) di disporre la pubblicazione in forma integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, dando atto che il Servizio Sviluppo dell’Economia Ittica e delle Produzioni Animali provvederà a darne la più ampia diffusione anche attraverso il portale ErmesAgricoltura.

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application/pdf Allegato 1 - 18.3 KB
application/pdf Allegato 2 - 25.0 KB
application/pdf Informativa - 13.9 KB

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