n.15 del 24.01.2013 (Parte Seconda)

Modifica alla delibera di Giunta n. 123/2011 recante - Nuove disposizioni applicative della L.R. 7 aprile 2000, n. 24. Disciplina delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali per i prodotti agroalimentari - Riapprovazione disposizioni applicative

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la Legge regionale 7 aprile 2000, n. 24 "Disciplina delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali per i prodotti agroalimentari", modificata con Legge regionale 9 maggio 2001, n. 14;

Visti, altresì:

- il D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 102 "Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera e) della Legge 7 marzo 2003, n. 38";

- il Decreto Ministeriale 85/TRAV del 12 febbraio 2007, attuativo del predetto decreto legislativo;

Richiamata la propria deliberazione n. 123/2011 recante nuove disposizioni applicative della L.R. 7 aprile 2000, n. 24 "Disciplina delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali per i prodotti agroalimentari";

Dato atto che tale deliberazione disciplina, tra l’altro, la c.d. “fatturazione delegata” su contratto O.P., al fine di valutare la dimensione operativa complessiva delle O.P. considerando, a fini prevalentemente statistico-dimensionali, anche il volume di produzione commercializzata dalle stesse tramite i propri associati secondo tale modalità;

Atteso che la c.d. “fatturazione delegata” non incide sulla modalità di calcolo per il riconoscimento dei requisiti delle O.P. per l’iscrizione all’Elenco regionale e per il relativo mantenimento, nonché degli eventuali contributi, che restano disciplinati secondo le modalità consuete, già previste dalle precedenti deliberazioni applicative della Legge regionale n. 24/2000; 

Ritenuto, stante la scarsa rilevanza applicativa di eliminare la suddetta modalità, al fine di semplificare i meccanismi di verifica dei requisiti delle Organizzazioni sia all’atto del riconoscimento che del mantenimento dei medesimi;

Dato atto che la citata deliberazione n. 123/2011 prevede che le Organizzazioni siano costituite in forma di società di capitali, che raggruppano produttori singoli o associati in forma societaria;

Atteso che tale previsione limita le forme di associazione fra produttori agricoli a quelle societarie, non prevedendo pertanto forme diverse - spesso diffuse nella realtà - che comunque determinano la gestione associata fra produttori agricoli o la disciplina di fasi comuni dell’attività imprenditoriale;

Ritenuto opportuno ampliare il novero delle forme associative fra produttori agricoli, per favorire un’ulteriore aggregazione dell’offerta agricola, fermo restando quanto previsto in merito alla forma giuridica richiesta e disciplinata dall’art. 3 della richiamata Legge regionale n. 24/2000;

Considerato inoltre opportuno integrare la tabella dei prodotti o settori per i quali è possibile ottenere il riconoscimento, specificando - nell’ambito del settore lattiero-caseario - anche il prodotto “siero di latte vaccino”, in relazione allo sviluppo tecnologico che consente utilizzi più mirati, e quindi autonomi, di tale sottoprodotto;

Rilevato altresì:

- che nel corso dell’applicazione della disciplina della Legge regionale n. 24/2000 si sono verificate modificazioni di O.P. già riconosciute, per lo più determinate dall’adesione di soci a nuove organizzazioni;

- che tali cambiamenti, a volte, hanno riguardato O.P. che hanno beneficiato dei contributi concessi ai sensi delle richiamate disposizioni regionali;

Ritenuto necessario, in tali ipotesi:

- limitare la possibilità di accedere al contributo, al fine di evitare che le risorse pubbliche siano destinate a soggetti, che pur apparendo nuove forme aggregative, in realtà lo sono esclusivamente per la costituzione di nuove persone giuridiche;

- determinare tale limitazione, prevedendo che le O.P. la cui compagine sociale sia composta in prevalenza da soci già aderenti ad altre O.P. dello stesso settore, possano presentare il programma triennale di attività e la relativa domanda di contributo, limitatamente ai cicli di attività consentiti all’O.P., cui aderiva la maggioranza dei soci;

- precisare che nell’ipotesi in cui la compagine sociale sia costituita da soci provenienti da più O.P., i limiti della spesa ammissibile siano determinati in relazione allo stesso ciclo di attività dell’O.P. da cui proviene la maggioranza dei soci;

Considerato da ultimo necessario aggiornare alcuni riferimenti normativi, precisare alcuni aspetti in merito alle spese ammissibili ed ampliare le attività delle O.P. con riferimento alle azioni di sostenibilità ambientale;

Atteso che le esigenze sopra rappresentate, oggetto del presente atto, determinano diverse modifiche dell’allegato alla citata deliberazione n. 123/2011, in particolare per quel che concerne:

- l’eliminazione della “fatturazione delegata”;

- la precisazione delle modalità di commercializzazione;

- l’ampliamento delle forme associative fra produttori;

- la specificazione, nell’ambito del settore lattiero-caseario, anche del prodotto “siero di latte vaccino”;

- l’introduzione di limitazioni per la presentazione del programma triennale di attività per O.P. che sono interessate da operazioni di modificazione o di trasformazione;

- l’introduzione di alcuni aggiornamenti normativi e di alcune specificazioni in merito alle spese;

- l’ampliamento delle azioni ammissibili in riferimento alla sostenibilità ambientale;

Ritenuto pertanto opportuno:

- riapprovare integralmente le “Disposizioni applicative della Legge regionale n. 24/2000 "Disciplina delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali per i prodotti agroalimentari"”, nella formulazione allegata al presente atto del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

- stabilire che tali disposizioni trovino applicazione dalla data del 1° gennaio 2013;

Visti, inoltre:

- il Regolamento (CE) del 14 marzo 2012, n. 261/2012, Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 per quanto riguarda i rapporti contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

- il Decreto Ministeriale n. 15164 del 12 ottobre 2012 “Recante norme di applicazione del Regolamento (CE) n. 1234/2007 per quanto riguarda le organizzazioni di produttori e loro associazioni, le organizzazioni interprofessionali, le relazioni contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e i piani di regolazione dell’offerta dei formaggi a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta”;

Considerato:

- che tali disposizioni prevedono una nuova figura di O.P. per il settore lattiero-caseario, con funzione di negoziazione del prodotto, anche senza proprietà del medesimo;

- che la realtà produttiva regionale - nel settore lattiero-caseario - è già fortemente organizzata in O.P. con proprietà del prodotto, secondo la disciplina previgente alle modifiche introdotte dal Regolamento (CE) n. 261/2012;

Ritenuto, pertanto, di non inserire nelle disposizioni applicative ulteriori modifiche a questo fine e di rinviare alla disciplina nazionale la disciplina di eventuali domande di riconoscimento di O.P. di questa natura;

Ritenuto, infine, opportuno demandare ad atto formale del Responsabile del Servizio Percorsi di qualità, relazioni di mercato e integrazione di filiera l’approvazione di modifiche ed integrazioni alla modulistica nonché l’eventuale proroga alle scadenze disciplinate con il presente atto deliberativo;

Viste:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche, ed in particolare l'art. 37, comma 4;

- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore Agricoltura, Tiberio Rabboni;

A voti unanimi e palesi

delibera:

1) di richiamare le considerazioni formulate in premessa che costituiscono pertanto parte integrante del presente dispositivo;

2) di riapprovare integralmente le “Disposizioni applicative della Legge regionale n. 24/2000 "Disciplina delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali per i prodotti agroalimentari"”, nella formulazione allegata al presente atto del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

3) di stabilire contestualmente che tali disposizioni trovino applicazione dalla data del 1° gennaio 2013;

4) di rinviare alle disposizioni applicative previste dalla normativa nazionale, la disciplina di eventuali domande di riconoscimento di Organizzazioni di produttori nel settore del latte o dei prodotti lattiero-caseari;

5) di demandare ad atto formale del Responsabile del Servizio Percorsi di qualità, relazioni di mercato e integrazione di filiera, l’approvazione di modifiche ed integrazioni alla modulistica nonché l’eventuale proroga delle scadenze disciplinate con il presente atto;

6) di disporre che la presente deliberazione venga integralmente pubblicata nell Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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