SUPPLEMENTO SPECIALE N.231 DEL 01.06.2018

PROGETTO DI LEGGE

Art. 1

Oggetto

1. La Regione Emilia-Romagna, in conformità alla Legge 21 marzo 2001, n. 74 “Disposizioni per favorire l’attività svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico” e successive modificazioni riconosce e promuove l’attività del Soccorso alpino e speleologico Emilia-Romagna del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, di seguito denominato SAER- CNSAS, rivolta al soccorso, alla prevenzione e alla vigilanza della pratica delle attività alpinistiche, escursionistiche e degli sport in montagna, delle attività speleologiche e speleosubacquee e di ogni altra attività connessa alla frequentazione a scopo turistico, sportivo, ricreativo e culturale dell’ambiente montano, ipogeo e di ogni altro ambiente ostile ed impervio del territorio regionale, ivi comprese le attività professionali o lavorative. 

Art. 2

Soccorso ed Elisoccorso

1. La Regione Emilia-Romagna, ai sensi del comma 3 dell’articolo 2 della legge n. 74 del 2001, si avvale del SAER - CNSAS per l’attuazione degli interventi di soccorso, recupero e trasporto sanitario e non sanitario in ambiente montano, ipogeo e in ogni altro ambiente ostile ed impervio del territorio regionale. Il SAER - CNSAS opera in stretta collaborazione con il Sistema di urgenza ed emergenza medica (SUEM) delle aziende unità locali sociosanitarie appartenenti alle 3 macroaree regionali, attraverso il numero unico 118.

2. La Regione Emilia-Romagna, anche in osservanza del comma 2 dell’articolo 2 della legge n. 74 del 2001, assume ogni iniziativa atta a riconoscere il ruolo del SAER - CNSAS nelle centrali operative NUE 112 sia a valenza regionale sia a valenza provinciale o interprovinciale.

3. Per i servizi di elisoccorso a configurazione Search And Rescue (SAR), individuati dalla programmazione sanitaria regionale, le aziende sanitarie si avvalgono di personale SAER - CNSAS, tramite convenzione onerosa stipulata tra il SAER - CNSAS stesso, con l’ASL di Bologna che agisce in rappresentanza delle ASL delle 3 Macro aree del SUEM regionale. Tale convenzione disciplina anche la formazione, l’aggiornamento e la verifica del personale sanitario delle aziende sanitarie, ai sensi della Legge n. 74 del 2001.

4. L’attività di soccorso di carattere non sanitario del SAER - CNSAS nell’ambito regionale si svolge anche mediante l’utilizzo di aeromobili pubblici e privati con la stipula di specifiche convenzioni con enti pubblici e privati, autorizzati a svolgere servizi di volo aereo ed in possesso delle licenze ed autorizzazioni previste dalla normativa vigente. 

Art. 3

Scuole ed attività specialistiche

1. La Regione Emilia-Romagna sostiene le Scuole regionali e la Commissione tecnica regionale del SAER - CNSAS e si avvale del SAER - CNSAS quale soggetto di riferimento tecnico, scientifico e didattico per la individuazione di esperti nelle materie di cui alla presente legge da nominare in organismi regionali o in organismi di enti locali in cui la Regione è chiamata a designare propri rappresentanti. 

Art. 4

Rete Radio

1. La Regione Emilia-Romagna favorisce la dotazione in capo al SAER - CNSAS di una rete radio efficiente ed in grado di operare in condizioni di coordinamento funzionale con quella del SUEM 118 e delle centrali operative NUE 112, quando il SAER- CNSAS agisce in regime di convenzione ai sensi dell’articolo 8 della presente legge. A tal fine la Regione promuove altresì le opportune intese fra il SAER - CNSAS e gli enti locali e i soggetti privati gestori di servizi pubblici per la stipula di convenzioni per la concessione in comodato d’uso e in locazione dei rispettivi ponti radio, comprensivi di alloggiamento ed alimentazione. 

Art. 5

Prestazioni

1. Gli interventi di soccorso ed elisoccorso di carattere sanitario, comprensivi di recupero e trasporto, devono considerarsi come prestazioni a carico del servizio sanitario nazionale se effettuati nei limiti di quanto disposto dall’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica del 27 marzo 1992 “Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza”. Le centrali operative dei SUEM 118 verificano e certificano la sussistenza o meno del carattere sanitario degli interventi.

2. Gli interventi di soccorso ed elisoccorso di carattere non sanitario, comprensivi di recupero e trasporto, devono considerarsi come prestazioni onerose a carico dell’utente quando siano richiesti da quest’ultimo o riconducibili ad esso in ragione delle decisioni assunte dalla centrale operativa del SUEM 118.

3. La Giunta regionale, sentito il SAER- CNSAS per la parte di competenza, aggiorna annualmente il proprio tariffario per i servizi di soccorso il cui onere è a carico dell’utente. Le tariffe per gli interventi di carattere non sanitario sono ridotte del venti per cento per i residenti nella Regione Emilia-Romagna.

4. I proventi di cui al comma 3, introitati da ciascuna macroarea sociosanitaria della Regione Emilia-Romagna sede di SUEM 118, sono destinati al potenziamento dei SUEM 118 e dei servizi ad essi collegati, con particolare riferimento all’area montana. 

 Art. 6

Segni distintivi

1. Il SAER - CNSAS è tenuto ad apporre e pubblicizzare sui propri automezzi, sulle attrezzature e su ogni altra tipologia di materiale informativo curato e diffuso il numero unico 118 del SUEM e il Numero unico di emergenza europeo (NUE) 112, in conformità a quanto stabilito dalla direttiva n. 2002/22/CE e successive modificazioni e dalla normativa nazionale di recepimento. 

Art. 7

Comitato di indirizzo e controllo

1. La Giunta regionale, sulla base delle relazioni rese dalle strutture regionali competenti per materia, riferisce a cadenza annuale alle competenti commissioni consiliari.

2. La Giunta regionale nomina un comitato di indirizzo e controllo composto da un massimo di quattro membri, costituito dai dirigenti, o loro delegati, delle strutture regionali competenti nelle materie di cui alla presente legge. Alle riunioni del comitato possono partecipare i consiglieri regionali che compongono la Commissione consiliare competente per materia.

3. La partecipazione ai lavori del Comitato, di cui al comma 2, non comporta oneri per il bilancio regionale.

Art. 8

Finanziamento delle attività

1. La Giunta regionale autorizza la convenzione con l’ASL di Bologna quale rappresentante di tutte le ASL delle 3 macroaree SUEM regionali, diretta al rimborso delle spese, l’erogazione dei servizi garantiti dal SAER - CNSAS e le spese di funzionamento della struttura ad essi direttamente collegate, secondo i contenuti e le modalità definiti nella convenzione e nei relativi protocolli operativi di cui al comma 2. In particolare, sono oggetto di finanziamento le spese per: a) l’attività formativa, l’attività di soccorso e per le correlate attività organizzative, tecniche e logistiche; b) l’attività direttiva, amministrativa, organizzativa, tecnica e per l’attività del personale dipendente e del personale SAER - CNSAS; c) l’attività di adeguamento, ammodernamento e manutenzione delle dotazioni strumentali; d) le attività rivolte alla prevenzione degli incidenti e degli infortuni nelle attività di cui all’articolo 1 della presente legge e per la diffusione e conoscenza delle funzioni e delle attività svolte in ambito regionale dal SAER - CNSAS.

2. La Giunta regionale delega l’ASL di Bologna quale rappresentante di tutte le ASL delle 3 macroaree SUEM regionali a regolare i rapporti con il SAER - CNSAS mediante convenzioni a valenza triennale e relativi protocolli operativi da stipularsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, tenuto anche conto di quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992 e dal comma 39 dell’articolo 80, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 recante la legge finanziaria per l’anno 2003. 

Art. 9

Norme finanziarie

1. Per gli esercizi 2018, 2019 e 2020, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con le risorse stanziate per i trasferimenti alle AUSL destinati a finanziare le convenzioni per le attività di soccorso in zone impervie per i servizi di urgenza ed emergenza sanitaria. Nell'ambito di tali risorse la Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.

2. Per gli esercizi successivi al 2020, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42).

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina