n.54 del 11.03.2026 periodico (Parte Seconda)
LR 4/2018, art. 11: provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) per il progetto "Impianto per la gestione di rifiuti da costruzione e demolizione" localizzato nel comune di Cervia (RA), proposto dalla Società Impresa Generale Torri S.r.l.
(omissis)
ATTESTATO che il sottoscritto dirigente, responsabile del procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, e di interessi;
ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente atto;
a) di assoggettare, ai sensi dell’art. 11, comma 1, della l.r. 4/2018 il progetto denominato “Impianto per la gestione di rifiuti da costruzione e demolizione” localizzato nel comune di Cervia (RA), proposto da Società Impresa Generale Torri S.r.l., sintetizzato nella scheda tecnica progettuale che costituisce l’ALLEGATO 1 parte integrante e sostanziale della presente determinazione, alla ulteriore procedura di VIA in quanto il progetto ha possibili effetti negativi e significativi sull’ambiente; in particolare:
- in merito al progetto presentato, le aree di stoccaggio dei rifiuti in ingresso, secondo operazione R13, aventi superficie totale di 2.433 m2, se utilizzate per lo stoccaggio in cumuli con la specifica configurazione geometrica descritta sembrerebbero fortemente sottodimensionate rispetto alla capacità istantanea dichiarata dal proponente, pertanto rimangono delle perplessità relativamente alla possibilità di una corretta gestione del quantitativo di rifiuti dichiarato in tale superficie, in relazione anche all’altezza dei cumuli, che non rende possibile un avvallo del progetto in mancanza di ulteriori approfondimenti. Si ritiene pertanto necessario rivalutare il quantitativo di rifiuti gestibili in impianto in relazione alla dimensione dell’area proposta e valutare, se necessario, alternative localizzative;
- l'area di futuro sedime dell’impianto sembra ricadere, differentemente da quanto dichiarato dal proponente, secondo le “Mappe di pericolosità alluvioni - terzo ciclo pianificazione (2027 – 2033)” di cui al Decreto SG 4/2026 per il Distretto idrografico del fiume Po, in aree soggette ad alluvioni frequenti con scenario H-P3 sia per il reticolo principale sia per il reticolo secondario di pianura. Si ritiene pertanto necessario un approfondimento teso ad una progettualità che tenga conto dell’evoluzione della pianificazione del Distretto idrografico e delle relative conseguenze normativo procedurali, che possono influire su modifiche progettuali;
- in merito agli impatti cumulativi poiché l'attività di lavorazione dei rifiuti inerti in esame si affiancherà all’attività di recupero rifiuti inerti dell’impianto proposto dalla società Valore Ambiente Soc. Cons. a r.l. già autorizzata, situato a circa 300 metri a sud-ovest nel medesimo comparto industriale, e in potenziale fase di realizzazione, si genera una sovrapposizione degli impatti generati dall’attività di entrambi gli impianti sia in fase di cantiere che di esercizio, i cui effetti si vanno a cumulare presso i ricettori sensibili esposti ad entrambi gli impianti determinando nel complesso un impatto significativo in particolare per le matrici emissioni polverulente e acustiche, traffico e viabilità;
- in merito all’impatto atmosferico sebbene l'impatto legato al cantiere per la realizzazione dell’impianto in esame risulti inferiore rispetto a quello dell'impianto limitrofo (Valore Ambiente), l'intervento in esame introduce un'ulteriore sorgente di emissioni polverulente rispetto allo scenario ante-operam, comportando un incremento dell’emissione di polveri;
attenendosi ai risultati riportati dal proponente, si ritiene che l’impatto sulla matrice emissioni in atmosfera sia negativo e significativo per il recettore sensibile (R1-VA) esposto ad entrambi gli impianti. Alla luce dell’evidenza di impatti negativi e significativi, considerata la non esaustività della valutazione presentata dal proponente, si ritiene che tale situazione di criticità andrebbe maggiormente indagata, anche mediante una valutazione modellistica di dispersione che consenta una valutazione esaustiva dell’impatto cumulativo sulle emissioni locali di polveri in atmosfera, ed eventualmente tramite la proposta di un piano di monitoraggio specifico per le polveri da effettuare presso i recettori maggiormente impattati (come anche proposto dalla Ditta nella controdeduzione all’osservazione ricevuta). L’approfondimento in fase di VIA consentirebbe inoltre di proporre modifiche progettuali, misure mitigative e compensative;
- rispetto all’impatto atmosferico dovuto al traffico, non risulta chiaro se il numero mezzi dichiarato consideri gli eventuali mezzi adibiti al trasporto in uscita dall’impianto degli aggregati recuperati e dei rifiuti prodotti nonché il numero di mezzi necessari per il rifornimento del frantoio che, in caso aggiuntivi, determinerebbe la sottostima del valore assunto nelle valutazioni. L’incidenza delle emissioni di progetto non è stata stimata in rapporto alle emissioni prodotte dai mezzi circolanti sulla viabilità interna all’area artigianale, più rappresentativa in termini di impatto rispetto alla viabilità provinciale e statale certamente caratterizzata da un traffico più consistente che determina un’incidenza del progetto meno significativa;
inoltre, il proponente non pare abbia considerato l’effetto cumulativo derivato dalla sovrapposizione delle fasi di esercizio dell’impianto in esame e dell’impianto di Valore Ambiente, il traffico cumulato che ne deriva, sarebbe > 100 transiti giornalieri, determinando un impatto in atmosfera da traffico indotto non trascurabile.
- in merito alla barriera vegetale seppur apporti effetti benefici in termini di assorbimento degli inquinanti, si rileva che l’effetto mitigativo sulle polveri, stimato dal proponente, avrà una reale efficacia soltanto quando le piante saranno giunte a sviluppo completo e al raggiungimento di una certa altezza, trattandosi di piante a lento accrescimento. Il proponente non ha riportato nella documentazione informazioni sullo stato delle piante al momento della messa a dimora né un bilancio emissivo che dia conto, rispetto al periodo di esercizio dell'impianto, della variazione nel fattore di assorbimento degli inquinanti da parte della piantumazione. Poiché la capacità di abbattimento delle polveri è direttamente proporzionale alla superficie fogliare e alla dimensione della chioma, la mitigazione reale, al momento della messa in esercizio dell'impianto e per i primi anni successivi, sarà drasticamente inferiore a quella dichiarata, rendendo i tassi di efficienza di abbattimento indicati dal proponente non rappresentativi della fase iniziale di attività. Pertanto, al fine di poter considerare tale compensazione una ulteriore misura di contenimento dell’impatto in atmosfera, le valutazioni effettuate dovrebbero essere ricondotte con un bilancio emissivo che dia conto, rispetto al periodo di esercizio dell'impianto, della variazione nel fattore di assorbimento degli inquinanti da parte della piantumazione, anche alla luce della modifica a tale fascia in conseguenza di quanto prescritto dell’Ente Parco del Delta del Po nel proprio Provv. di VINCA, nonché rispetto alla volontà di "ispessimento" della barriera verde come indicato dallo stesso proponente nella controdeduzione all'osservazione presentata; ciò al fine di consentire una compiuta valutazione della reale capacità mitigativa di tale misura e di valutare l’eventuale adozione di altre misure mitigative che producano i propri effetti nell’immediato per compensare la non piena efficacia di tale fascia verde nei primi anni di esercizio dell’impianto;
- per quanto riguarda l’impatto acustico in fase di esercizio è stata prevista dal proponente una una barriera alta 3,5 metri e lunga circa 60 metri attorno all'area di frantumazione. L’Ente Parco del Delta del Po, nel proprio Provv. di VINCA, ha prescritto, al fine di ridurre al minimo la possibilità di impatto acustico verso il Sito Rete Natura 2000 “IT4070007 - ZSC-ZPS - Salina di Cervia”, il prolungamento della barriera, tale da coprire interamente la porzione di perimetro nord-orientale dell’impianto, inoltre lo stesso proponente nella controdeduzione all'osservazione pervenuta ha proposto l’innalzamento della barriera acustica da 3,5 m a 4 m per aumentare l’effetto di mitigazione acustica;
considerato quindi il livello di incertezza della valutazione, anche a seguito di proposte di aumento delle misure mitigative i cui effetti non sono stati indagati nonché dell'opportunità di valutare l’inserimento di sistemi di mitigazione alternativi, si ritiene non pienamente valutata la significatività dell’impatto e, conseguentemente, necessario un approfondimento;
l’impatto cumulativo per la matrice rumore, è sostenibile a condizione che sia presente la barriera mitigativa acustica attorno all'impianto di recupero. Tuttavia, in assenza dei dovuti aggiornamenti, si ritiene di non avere elementi sufficienti per determinare il reale impatto acustico dell’impianto in fase di esercizio, rimangono delle perplessità anche nella valutazione dell’effetto cumulativo in quanto il proponente ha utilizzato dei dati già elaborati da Valore Ambiente mentre sarebbe opportuno, per verificare la sostenibilità dell’impatto, effettuare verifiche aggiornate e un monitoraggio ante e post-operam con entrambi gli impianti in funzione presso i ricettori individuati dallo studio cumulativo. Pertanto, al fine di verificare la sostenibilità dell’impatto, con particolare riferimento all’effetto cumulativo, nonché l’efficacia delle misure di mitigazione di progetto proposte e di quelle eventualmente aggiuntive, si ritiene necessario approfondire la valutazione degli impatti, negativi e probabilmente significativi;
- in merito al traffico veicolare l’incremento determinato dalla sovrapposizione dei flussi generati dall’impianto in oggetto e dall’impianto della Ditta Valore Ambiente non può essere considerato trascurabile risulta pertanto necessario un ulteriore approfondimento;
b) di trasmettere copia della presente determina al Proponente Società Impresa Generale Torri S.r.l., al Comune di Cervia, alla Provincia di Ravenna, all'AUSL della Romagna, all'ARPAE di Ravenna, all’Ente di gestione per i parchi e la Biodiversità Delta del Po, ai Carabinieri per la Biodiversità - Ufficio di Punta Marina, al Consorzio di Bonifica della Romagna, alla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini;
c) di pubblicare, per estratto, la presente determina dirigenziale sul BURERT e, integralmente, sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna;
d) di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione sul BURERT;
e) di dare atto, infine, che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013.