n.104 del 22.06.2012 (Parte Prima)
MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 10 GENNAIO 2000, N. 1 (NORME IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA)
L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA
la seguente legge:
INDICE
Art. 1 - Modifiche all’articolo 1 della legge regionale n. 1 del 2000
Art. 2 - Sostituzione dell’articolo 2 della legge regionale n. 1 del 2000
Art. 3 - Sostituzione dell’articolo 3 della legge regionale n. 1 del 2000
Art. 4 - Sostituzione dell’articolo 4 della legge regionale n. 1 del 2000
Art. 5 - Modifiche all’articolo 6 della legge regionale n. 1 del 2000
Art. 6 - Sostituzione dell’articolo 7 della legge regionale n. 1 del 2000
Art. 7 - Sostituzione dell’articolo 9 della legge regionale n. 1 del 2000
Art. 8 - Modifiche all’articolo 10 della legge regionale n. 1 del 2000
Art. 9 - Modifiche all’articolo 11 della legge regionale n. 1 del 2000
Art. 10 - Modifiche all’articolo 12 della legge regionale n. 1 del 2000
Art. 11 - Modifiche all’articolo 13 della legge regionale n. 1 del 2000
Art. 12 - Sostituzione dell’articolo 14 della legge regionale n. 1 del 2000
Art. 13 - Sostituzione dell’articolo 15 della legge regionale n. 1 del 2000
Art. 14 - Modifiche all’articolo 16 della legge regionale n. 1 del 2000
Art. 15 - Modifiche all’articolo 19 della legge regionale n. 1 del 2000
Art. 16 - Sostituzione dell’articolo 20 della legge regionale n. 1 del 2000
Art. 17 - Modifiche all’articolo 21 della legge regionale n. 1 del 2000
Art. 18 - Sostituzione dell’articolo 23 della legge regionale n. 1 del 2000
Art. 19 - Sostituzione dell’articolo 24 della legge regionale n. 1 del 2000
Art. 20 - Sostituzione dell’articolo 25 della legge regionale n. 1 del 2000
Art. 21 - Sostituzione dell’articolo 26 della legge regionale n. 1 del 2000
Art. 22 - Sostituzione dell’articolo 27 della legge regionale n. 1 del 2000
Art. 23 - Modifiche all’articolo 28 della legge regionale n. 1 del 2000
Art. 24 - Sostituzione dell’articolo 29 della legge regionale n. 1 del 2000
Art. 25 - Modifiche all’articolo 30 della legge regionale n. 1 del 2000
Art. 26 - Modifiche all’articolo 32 della legge regionale n. 1 del 2000
Art. 27 - Modifiche all’articolo 33 della legge regionale n. 1 del 2000
Art. 28 - Modifiche all’articolo 34 della legge regionale n. 1 del 2000
Art. 29 - Modifiche all’articolo 37 della legge regionale n. 1 del 2000
Art. 30 - Norme transitorie
Art. 31 - Entrata in vigore
Art. 1
Modifiche all’articolo 1 della legge regionale n. 1 del 2000
1. Al comma 3 dell’articolo 1 della legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia), le parole “Il Consiglio” sono sostituite dalle seguenti: “L’Assemblea legislativa”.
2. Al comma 3 bis dell’articolo 1 della legge regionale n. 1 del 2000 le parole “il Consiglio” sono sostituite dalle seguenti: “l’Assemblea legislativa”.
Art. 2
Sostituzione dell’articolo 2 della legge regionale n. 1 del 2000
1. L’articolo 2 della legge regionale n. 1 del 2000 è sostituito dal seguente:
“Art. 2
Nidi d’infanzia
1. I nidi d'infanzia sono servizi educativi e sociali di interesse pubblico, aperti a tutti i bambini e le bambine in età compresa tra i tre mesi e i tre anni, che concorrono con le famiglie alla loro crescita e formazione, nel quadro di una politica per la prima infanzia e della garanzia del diritto all'educazione, nel rispetto dell'identità individuale, culturale e religiosa.
2. I nidi hanno finalità di:
a) formazione e socializzazione dei bambini, nella prospettiva del loro benessere psicofisico e dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali;
b) cura dei bambini che comporti un affidamento continuativo a figure diverse da quelle parentali in un contesto esterno a quello familiare;
c) sostegno alle famiglie nella cura dei figli e nelle scelte educative.
3. Per realizzare gli obiettivi di cui al comma 2, i soggetti gestori possono individuare moduli organizzativi e strutturali differenziati rispetto ai tempi di apertura dei servizi e alla loro ricettività, ferma restando l'elaborazione di progetti pedagogici specifici in rapporto ai diversi moduli organizzativi.
4. I nidi d'infanzia, anche a tempo parziale, garantiscono i servizi di mensa e di riposo dei bambini.”.
Art. 3
Sostituzione dell’articolo 3 della legge regionale n. 1 del 2000
1. L’articolo 3 della legge regionale n. 1 del 2000 è sostituito dal seguente:
“Art. 3
Altri servizi educativi
1. Al fine di garantire, anche nei luoghi di lavoro, risposte flessibili e differenziate alle esigenze dei bambini e delle famiglie, possono essere istituiti i seguenti servizi educativi per la prima infanzia:
a) servizi domiciliari, che privilegiano il rapporto personalizzato di piccolo gruppo;
b) servizi integrativi, che prevedono modalità strutturali, organizzative e di funzionamento diversificate, per l’accoglienza di bambini, anche accompagnati dai genitori o da altri adulti;
c) servizi sperimentali, per far fronte a emergenti bisogni o in particolari situazioni sociali e territoriali.
2. Fanno parte del sistema integrato dell’offerta di cui all’articolo 4 le iniziative autonome delle famiglie disponibili a stare in rete con i servizi di cui alla presente legge, anche tramite il coinvolgimento del coordinatore pedagogico.
3. La direttiva di cui all’articolo 1, comma 3, definisce le tipologie e le caratteristiche dei servizi di cui al presente articolo. La stessa direttiva stabilisce la procedura per il riconoscimento della sperimentalità dei servizi.”.
Art. 4
Sostituzione dell’articolo 4 della legge regionale n. 1 del 2000
1. L’articolo 4 della legge regionale n. 1 del 2000 è sostituito dal seguente:
“Art. 4
Sistema integrato e offerta diffusa di servizi educativi per la prima infanzia
1. I nidi d'infanzia e i servizi educativi di cui all’articolo 3, in quanto centri educativi territoriali, costituiscono il sistema educativo dei servizi per la prima infanzia, con l'obiettivo di garantire una pluralità di offerte, promuovere il confronto tra i genitori e l'elaborazione della cultura dell'infanzia, anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie e della comunità locale.
2. La Regione promuove azioni e programmi per la messa in rete dei servizi all’infanzia, per la stipula di convenzioni tra comuni limitrofi, in particolare quelli in zona montana, per l’utilizzo degli asili nido e che favoriscano la più ampia scelta di servizi e orari di apertura. Di tali azioni e programmi sarà tenuto conto nelle linee d’indirizzo e nei criteri generali di programmazione e di ripartizione delle risorse, di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a).
3. La Regione e gli enti locali perseguono l'integrazione tra le diverse tipologie di servizi per la prima infanzia e la collaborazione tra i soggetti gestori e garantiscono la qualità e la coerenza del sistema anche attraverso l'omogeneità dei titoli di studio del personale dei servizi, ivi compresi quelli sperimentali, nonché tramite quanto specificamente indicato agli articoli 6 e 8. La Regione e gli enti locali promuovono inoltre l’integrazione e la collaborazione con le università e gli enti di ricerca in materia.
4. La Regione e gli enti locali promuovono e realizzano la continuità di tutti i servizi educativi per la prima infanzia con le altre agenzie educative, in particolare con la scuola dell'infanzia, con i servizi culturali, ricreativi, sanitari e sociali, secondo principi di coerenza e di integrazione degli interventi e delle competenze.”.
Art. 5
Modifiche all’articolo 6 della legge regionale n. 1 del 2000
1. Il comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale n. 1 del 2000 è sostituito dal seguente:
“1. Nei nidi d'infanzia e nei servizi di cui all’articolo 3 pubblici e a finanziamento pubblico l'accesso è aperto ai bambini e alle bambine fino ai tre anni di età, senza distinzione di sesso, religione, etnia e gruppo sociale, anche se di nazionalità straniera o apolidi. Tali servizi favoriscono in particolare l'inserimento dei bambini disabili o in situazione di svantaggio sociale e culturale e promuovono la multiculturalità.”.
2. Al comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale n. 1 del 2000 dopo le parole “ai servizi integrativi” sono inserite le seguenti: “e sperimentali”.
3. Al comma 2 bis dell’articolo 6 della legge regionale n. 1 del 2000 le parole “indicati all’articolo 70 della legge 448/2001” sono sostituite dalle seguenti: “aziendali e interaziendali”.
Art. 6
Sostituzione dell’articolo 7 della legge regionale n.1 del 2000
1. L’articolo 7 della legge regionale n. 1 del 2000 è sostituito dal seguente:
“Art. 7
Integrazione dei bambini disabili e prevenzione dello svantaggio e dell'emarginazione
1. Nell’ambito di quanto previsto dalla legge regionale 28 luglio 2008, n. 14 (Norme in materia di politiche per le giovani generazioni) e, in particolare, dall’articolo 26 (Bambini e adolescenti disabili), i servizi educativi per la prima infanzia garantiscono il diritto all’integrazione dei bambini disabili, nonché di bambini in situazione di disagio relazionale e socio culturale, anche per prevenire ogni forma di svantaggio e di emarginazione.
2. I servizi educativi per la prima infanzia, le aziende USL e i comuni individuano forme specifiche di collaborazione al fine di garantire la piena integrazione dei bambini disabili e con disagio socio-culturale e di realizzare interventi di educazione alla salute, conformemente alle disposizioni contenute nelle direttive di cui all’articolo 1, comma 3.”.
Art. 7
Sostituzione dell’articolo 9 della legge regionale n. 1 del 2000
1. L’articolo 9 della legge regionale n. 1 del 2000 è sostituito dal seguente:
“Art. 9
Servizi ricreativi e di conciliazione
1. I servizi con finalità puramente ricreativa rivolti a bambini di età inferiore a tre anni che ne fruiscono occasionalmente sono soggetti esclusivamente alle norme vigenti relative alla sicurezza e alla salute.
2. A tal fine i soggetti gestori devono trasmettere al comune competente per territorio, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), la segnalazione certificata di inizio attività comprendente l'autocertificazione del possesso dei requisiti relativi alla sicurezza e alla salute previsti dalla normativa vigente.
3. In caso di mancata segnalazione, il comune competente può ordinare la sospensione dell’attività fino all’effettuazione dei necessari controlli.
4. I comuni dispongono controlli, anche a campione, sull'idoneità e la corretta utilizzazione dei servizi di cui al comma 1.
5. I servizi conciliativi, quali iniziative autonome delle famiglie di cui all’articolo 3, comma 2, possono essere sostenuti dai comuni anche tramite l’istituzione di appositi albi di personale.”.
Art. 8
Modifiche all’articolo 10 della legge regionale n. 1 del 2000
1. Al comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale n. 1 del 2000 le parole “Il Consiglio regionale” sono sostituite dalle seguenti: “L’Assemblea legislativa regionale”.
2. La lettera a) del comma 2 dell’articolo 10 della legge regionale n. 1 del 2000 è sostituita dalla seguente:
“a) adotta la delibera di programma per i finanziamenti in conto capitale e il relativo riparto;”.
Art. 9
Modifiche all’articolo 11 della legge regionale n. 1 del 2000
1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 11 della legge regionale n. 1 del 2000 è abrogata.
Art. 10
Modifiche all’articolo 12 della legge regionale n. 1 del 2000
1. Alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 12, dopo la parola “attuano” sono inserite le seguenti: “, con il coinvolgimento dei coordinatori pedagogici,”.
Art. 11
Modifiche all’articolo 13 della legge regionale n. 1 del 2000
1. Al comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale n. 1 del 2000 la parola “educativi” è abrogata.
2. Al comma 2 dell’articolo 13 della legge regionale n. 1 del 2000 le parole “di cui all’art. 7, comma 2.” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’articolo 7.”.
Art. 12
Sostituzione dell’articolo 14 della legge regionale n. 1 del 2000
1. L’articolo 14 della legge regionale n. 1 del 2000 è sostituito dal seguente:
“Art. 14
Interventi ammessi a contributo e beneficiari
1. La Giunta regionale, ai fini dell'attuazione del programma di cui all'articolo 10 e dei programmi provinciali di cui all'articolo 11, assegna alle province:
a) i fondi per il riparto di cui ai commi 2 e 5;
b) le risorse per il sostegno contributivo ai coordinamenti pedagogici provinciali di cui all'articolo 34.
2. I fondi regionali per spese di investimento relativi a interventi di manutenzione straordinaria, nuova costruzione, acquisto, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ripristino tipologico di edifici da destinare a servizi educativi per la prima infanzia, nonché arredo degli stessi, sono erogati dalle province:
a) ai comuni e agli altri soggetti gestori pubblici, sentito, per questi ultimi, il comune interessato;
b) a soggetti privati, sentito il comune interessato.
3. Gli edifici da ristrutturare o le aree sulle quali costruire devono risultare, all'atto della concessione del contributo, in proprietà, oppure in diritto di superficie, o in comodato d'uso, o in concessione dei richiedenti l'ammissione a contributo, con scadenza non antecedente al termine del vincolo di destinazione.
4. I finanziamenti concessi ai soggetti gestori privati indicati al comma 2, lettera b), sono revocati, con le modalità indicate all'articolo 28, se i relativi servizi non ottengono l'autorizzazione al funzionamento entro il termine stabilito dal Comune, oppure se l'autorizzazione è revocata.
5. Nell'ambito dei programmi provinciali i fondi regionali per spese correnti sono erogati dalle province ai soggetti gestori, singoli o associati, di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b), c) e d) per la gestione e la qualificazione dei servizi, il sostegno a figure di coordinamento pedagogico, la formazione degli operatori e degli stessi coordinatori pedagogici, nonché per la realizzazione di servizi sperimentali.
6. La Giunta regionale, con proprio atto, determina le modalità e le procedure per la concessione dei fondi di cui al presente articolo, nonché le aree di intervento dei progetti regionali di cui all'articolo 10, commi 3 e 3 bis.”.
Art. 13
Sostituzione dell’articolo 15 della legge regionale n. 1 del 2000
1. L’articolo 15 della legge regionale n. 1 del 2000 è sostituito dal seguente:
“Art. 15
Sistema informativo sui servizi educativi per la prima infanzia
1. La Regione, gli enti locali e i soggetti gestori dei servizi per la prima infanzia, sono tenuti a fornirsi reciprocamente e a richiesta informazioni, dati statistici ed ogni altro elemento utile allo sviluppo del sistema educativo integrato, anche ai fini dell’implementazione delle banche dati statali, nel rispetto delle condizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
2. Il sistema informativo sui servizi educativi per la prima infanzia, tramite l’osservatorio regionale per l’infanzia e l’adolescenza, garantisce alla Regione, agli Enti locali ed ai soggetti gestori dei servizi per la prima infanzia, il più ampio accumulo e scambio delle informazioni, per permettere l’effettuazione delle necessarie verifiche di efficacia e di efficienza degli interventi realizzati.”.
Art. 14
Modifiche all’articolo 16 della legge regionale n. 1 del 2000
1. Alla rubrica dell’articolo 16 della legge regionale n. 1 del 2000 sono aggiunte, in fine, le parole: “e segnalazione certificata d’inizio attività”.
2. Al comma 1 dell’articolo 16 della legge regionale n. 1 del 2000 le parole “indicati all’articolo 70 della legge 448/2001” sono sostituite dalle seguenti: “aziendali ed interaziendali”.
3. Al comma 2 dell’articolo 16 della legge regionale n. 1 del 2000 dopo le parole “Commissione tecnica” è inserita la seguente: “distrettuale ”.
4. Al comma 3 dell’articolo 16 della legge regionale n. 1 del 2000 la parola “denuncia” è sostituita dalle seguenti: “segnalazione certificata”.
Art. 15
Modifiche all’articolo 19 della legge regionale n. 1 del 2000
1. Alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 19 della legge regionale n. 1 del 2000 le parole “direttive regionali in merito” sono sostituite dalle seguenti: “linee guida approvate dalla Giunta regionale”.
Art. 16
Sostituzione dell’articolo 20 della legge regionale n. 1 del 2000
1. L’articolo 20 della legge regionale n. 1 del 2000 è sostituito dal seguente:
“Art. 20
Registri provinciali dei servizi per la prima infanzia
1. Presso ciascuna Provincia sono istituiti i registri dei servizi educativi per la prima infanzia autorizzati, accreditati, e dei servizi ricreativi attivati mediante segnalazione certificata d’inizio attività.
2. A tal fine la Regione e i comuni trasmettono periodicamente alle province gli elenchi dei servizi di cui al comma 1.
3. L'elenco dei servizi registrati a livello provinciale è pubblicato annualmente nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione (BURERT).”.
Art. 17
Modifiche all’articolo 21 della legge regionale n. 1 del 2000
1. Il comma 2 dell’articolo 21 della legge regionale n. 1 del 2000 è sostituito dal seguente:
“2. Chiunque eroghi un servizio educativo per la prima infanzia senza avere ottenuto la preventiva autorizzazione al funzionamento, o gestisca un servizio ricreativo senza avere presentato la segnalazione certificata di inizio attività, è soggetto ad una sanzione amministrativa da Euro 2.000,00 a Euro 10.000,00, il cui importo è stabilito con regolamento o con ordinanza comunale. Entro tali limiti, il regolamento comunale stabilisce la sanzione da applicarsi per la mancanza o la perdita di ciascun requisito richiesto. Se la violazione persiste, il Comune assegna al soggetto gestore un termine per provvedere, trascorso inutilmente il quale, procede alla sospensione dell'autorizzazione o all’emanazione del divieto di prosecuzione dell’attività e alla chiusura del servizio fino all'introduzione o al ripristino del requisito mancante. Se, entro l'ulteriore termine indicato dal Comune, il requisito mancante non è ripristinato o il soggetto gestore non ha presentato domanda di autorizzazione o segnalazione certificata di inizio attività, il Comune stesso può procedere alla revoca dell'autorizzazione o alla conferma del divieto di prosecuzione dell’attività e alla chiusura del servizio.”.
Art. 18
Sostituzione dell’articolo 23 della legge regionale n. 1 del 2000
1. L’articolo 23 della legge regionale n. 1 del 2000 è sostituito dal seguente:
“Art. 23
Commissione tecnica distrettuale
1. Presso ciascun ambito distrettuale socio sanitario, è istituita la Commissione tecnica distrettuale con funzioni istruttorie, a supporto delle funzioni dei comuni previste all’articolo 12, comma 1, lettera a).
2. La Commissione viene nominata dall’ente locale capofila per distretto, su designazione deliberata a maggioranza dal Comitato di distretto, in base alle modalità di funzionamento stabilite dal suo regolamento.
3. All’interno della Commissione tecnica distrettuale sono rappresentate almeno le seguenti professionalità:
a) amministrativa con funzioni di presidente;
b) pedagogica, assicurando la rappresentanza paritetica del settore privato;
c) igienico-sanitaria, su designazione dell’azienda unità sanitaria locale competente;
d) edilizia, con specifica esperienza nei servizi educativi per l’infanzia.”.
Art. 19
Sostituzione dell’articolo 24 della legge regionale n. 1 del 2000
1. L’articolo 24 della legge regionale n. 1 del 2000 è sostituito dal seguente:
“Art. 24
Compiti della Commissione tecnica distrettuale
1. La commissione di cui all’articolo 23 ha i seguenti compiti:
a) esprime parere obbligatorio in relazione alle richieste di autorizzazione al funzionamento e di accreditamento dei servizi privati, nonché parere vincolante in relazione all'accreditamento di servizi pubblici;
b) svolge attività di consulenza a favore dei comuni e degli altri soggetti interessati in merito alle procedure autorizzatorie e di accreditamento dei servizi educativi.
2. Per l'espressione del parere in relazione all'accreditamento, la commissione è costituita esclusivamente dal Presidente e dalla componente pedagogica, di cui all’articolo 23, comma 3, lettere a) e b), e può essere integrata da coordinatori pedagogici esterni alla commissione, in relazione al numero delle richieste di parere.”.
Art. 20
Sostituzione dell’articolo 25 della legge regionale n. 1 del 2000
1. L’articolo 25 della legge regionale n. 1 del 2000 è sostituito dal seguente:
“Art. 25
Caratteristiche generali dell’area
1. Nella predisposizione degli strumenti di pianificazione urbanistica i comuni programmano il fabbisogno e individuano le aree da destinare ai servizi per la prima infanzia, avendo come riferimento il quadro conoscitivo e le ipotesi di sviluppo contenute nel documento preliminare di cui all’articolo 32 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio).
2. I servizi educativi devono essere ubicati in aree accessibili, soleggiate, idonee morfologicamente, adeguatamente protette da fonti di inquinamento, di norma caratterizzate dalla presenza di zone verdi. I servizi devono essere dotati di uno spazio esterno attrezzato per i bambini, salvi casi particolari individuati nella direttiva di cui all’articolo 1, comma 3.”.
Art. 21
Sostituzione dell’articolo 26 della legge regionale n. 1 del 2000
1. L’articolo 26 della legge regionale n. 1 del 2000 è sostituito dal seguente:
“Art. 26
Integrazione tra servizi
1. Negli ambiti per i nuovi insediamenti e in quelli da riqualificare devono essere favoriti interventi per l’integrazione e la continuità tra servizi educativi per la prima infanzia, scuole dell’infanzia e primarie, e servizi sociali e sanitari, ponendo particolare attenzione all’accessibilità al servizio, al sistema della mobilità, sicurezza e delle aree verdi, alla qualità architettonica e alla sostenibilità edilizia.”.
Art. 22
Sostituzione dell’articolo 27 della legge regionale n. 1 del 2000
1. L’articolo 27 della legge regionale n. 1 del 2000 è sostituito dal seguente:
“Art. 27
Criteri per la progettazione delle strutture
1. La progettazione delle strutture e degli spazi aperti che ospitano servizi educativi per la prima infanzia si realizza prendendo a riferimento il progetto pedagogico dalle fasi iniziali fino all’attivazione del servizio.
2. Le parti strutturali e gli elementi di finitura di tutti gli spazi dei servizi educativi per la prima infanzia devono rispondere a requisiti di fruibilità, sicurezza, igiene, salute e benessere, protezione dal rumore, risparmio energetico e sostenibilità ambientale previsti dalla legislazione statale, regionale, e negli strumenti di pianificazione urbanistica.”.
Art. 23
Modifiche all’articolo 28 della legge regionale n. 1 del 2000
1. Al comma 5 dell’articolo 28 della legge regionale n. 1 del 2000 le parole “dell’articolo 14, comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “dell’articolo 14, comma 4”.
Art. 24
Sostituzione dell’articolo 29 legge regionale n. 1 del 2000
1. L’articolo 29 della legge regionale n. 1 del 2000 è sostituito dal seguente:
“Art. 29
Personale
1. Nel rispetto dei requisiti fissati dallo Stato per la determinazione dei profili professionali, il funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia è assicurato dal personale educatore e dal personale addetto ai servizi generali. La direttiva di cui all’articolo 32 prevede per gli educatori di tutti i servizi educativi per la prima infanzia titoli di studio omogenei anche al fine di garantire la fungibilità delle prestazioni e la mobilità tra i servizi.”.
Art. 25
Modifiche all’articolo 30 della legge regionale n. 1 del 2000
1. Al comma 1 dell’articolo 30 della legge regionale n. 1 del 2000 le parole “comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “comma 1, lettera b)”.
2. Al comma 3 dell’articolo 30 della legge regionale n. 1 del 2000 le parole “del personale” sono sostituite dalle seguenti: “di tutto il personale”.
Art. 26
Modifiche all’articolo 32 della legge regionale n. 1 del 2000
1. Al comma 1 dell’articolo 32 della legge regionale n. 1 del 2000 le parole “Il Consiglio” sono sostituite dalle parole “L’Assemblea legislativa”.
2. Il comma 2 dell’articolo 32 della legge regionale n. 1 del 2000 è sostituito dal seguente:
“2. L’Assemblea legislativa regionale con la stessa direttiva definisce altresì il rapporto numerico tra personale e bambini all'interno dei servizi domiciliari, integrativi e sperimentali di cui all’articolo 3, in relazione alle caratteristiche specifiche del servizio offerto.”.
Art. 27
Modifiche all’articolo 33 della legge regionale n. 1 del 2000
1. Il comma 2 dell’articolo 33 della legge regionale n. 1 del 2000 è sostituito dal seguente:
“2. I coordinatori pedagogici hanno il compito di assicurare l’organizzazione del personale e il funzionamento dell’équipe sul versante pedagogico e gestionale. I coordinatori pedagogici svolgono, in particolare, compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, anche in rapporto alla loro formazione permanente, di promozione e valutazione, nonché di monitoraggio e documentazione delle esperienze, di sperimentazione, di raccordo tra i servizi educativi, sociali e sanitari. Supportano inoltre il personale per quanto riguarda la collaborazione con le famiglie e la comunità locale, anche al fine di promuovere la cultura dell'infanzia e della genitorialità, in un’ottica di comunità educante.”.
Art. 28
Modifiche all’articolo 34 della legge regionale n. 1 del 2000
1. Il comma 2 dell’articolo 34 della legge regionale n. 1 del 2000 è sostituito dal seguente:
“2. Ciascuna Provincia istituisce un Coordinamento pedagogico provinciale, formato dai coordinatori pedagogici dei servizi per l’infanzia accreditati, con compiti di formazione, confronto e scambio delle esperienze, promozione dell’innovazione, sperimentazione e qualificazione dei servizi, nonché supporto al monitoraggio e alla valutazione del progetto pedagogico, in coerenza con l’attività programmatoria della Provincia in materia di servizi per l’infanzia. Il Coordinamento pedagogico provinciale cura altresì i rapporti con istituti di ricerca e il raccordo con i centri per le famiglie.”.
Art. 29
Modifiche all’articolo 37 della legge regionale n. 1 del 2000
1. I commi 1, 2, 4, 5 e 6 dell’articolo 37 della legge regionale n. 1 del 2000 sono abrogati.
Art. 30
Norme transitorie
1. Ai procedimenti attivati a seguito di denuncia di inizio attività o di segnalazione certificata di inizio attività di servizi ricreativi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le norme in vigore al momento della presentazione della domanda. È fatta salva la facoltà del richiedente di presentare nuova segnalazione certificata di inizio attività.
2. Ai procedimenti di autorizzazione al funzionamento in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le norme in vigore al momento della presentazione della domanda. È fatta salva la facoltà del richiedente di presentare una nuova domanda.
3. Le commissioni provinciali istituite prima dell’entrata in vigore della presente legge continuano validamente ad operare per i procedimenti in corso e, comunque, fino all’insediamento delle commissioni tecniche distrettuali previste all’articolo 23, da istituire entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge.
4. I fondi già erogati alle province ai sensi dell’articolo 14, comma 2, possono essere utilizzati anche per gli interventi di manutenzione straordinaria.
Art. 31
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione (BURERT).
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 22 giugno 2012 VASCO ERRANI