n.18 del 28.01.2015 periodico (Parte Seconda)

Prosecuzione di interventi di cui alla delibera di Giunta regionale 2091/13 in materia di compartecipazione alla spesa per l'accesso alle prestazioni sanitarie nei territori emiliano-romagnoli colpiti dal sisma

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Viste le proprie deliberazioni:

  • n. 747 del 6 giugno 2012 recante “Interventi straordinari in materia sanitaria, socio-sanitaria e sociale a seguito dei recenti episodi sismici in Emilia-Romagna”
  • n. 2091 del 30 dicembre 2013 recante “ Prosecuzione di interventi di cui alla Delibera di Giunta Regionale 1154/12 in materia di compartecipazione alla spesa per l’accesso alle prestazioni di specialistica ambulatoriale, farmaceutica e assistenza termale nei territori colpiti dal sisma”;

Tenuto conto del persistere di condizioni di particolare disagio, a causa degli eventi tellurici che hanno colpito alcuni Comuni della regione nel corso del 2012;

Atteso che, in tale contesto, si rende necessario prorogare il diritto all’esenzione del ticket relativamente alle prestazioni specialistiche ambulatoriali presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, all’assistenza termale e all’assistenza farmaceutica relativamente ai farmaci di fascia A nonché ai farmaci in fascia C, compresi nei Prontuari Aziendali e in distribuzione diretta (con modalità definite dalle singole Aziende USL);

Atteso, inoltre, che tale diritto all’esenzione si applica:

  • alle persone residenti nei Comuni dell’Emilia-Romagna (coinvolti dai recenti episodi sismici, individuati nell’allegato alla propria deliberazione 747/12), che si trovino in situazioni di particolare disagio a seguito di ordinanza del Sindaco di inagibilità/sgombero del proprio luogo di abitazione, studio professionale o azienda;
  • ai componenti del nucleo anagrafico o comunque ai parenti di primo grado del soggetto deceduto a causa degli eventi sismici;

Ritenuto che il diritto all’esenzione debba rimanere in vigore relativamente ai soggetti con ordinanza di inagibilità del proprio luogo di abitazione, studio professionale o azienda, non oltre la data di revoca dell’ordinanza di inagibilità/sgombero;

Ritenuto che le esenzioni previste dalla propria deliberazione n. 1826/2013 e ss.mm. siano da applicare anche ai lavoratori dipendenti dalle aziende che operano nelle zone colpite dal sisma, anche se non residenti nei comuni colpiti dal terremoto;

Preso atto che con L.R. 18 novembre 2014 n. 25 “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l’anno 2015” è stato autorizzato l’esercizio provvisorio del bilancio di previsione dal 1 gennaio 2015 fino al momento dell’entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2015 e, comunque, non oltre il 30 aprile 2015;

Considerato che viene quantificato l’onere per il mancato gettito del ticket in euro 166.665,00, quale somma stimata per il mancato gettito del ticket per le prestazioni specialistiche ambulatoriali, (prevista sulla base dell’attuale andamento dell’assistenza specialistica ambulatoriale) e per l’assistenza farmaceutica (farmaci di fascia A) per un periodo massimo di quattro mesi (in sede di autorizzazione all’esercizio provvisorio e, comunque, non oltre il 30 aprile 2015);

Richiamata la deliberazione della Consulta di Garanzia Statutaria regionale n. 2 del 28/7/2014 con la quale sono state esplicitate le modalità di amministrazione ordinaria della Regione Emilia-Romagna durante il periodo della prorogatio ai sensi dell'articolo 69, comma 1, lett. a) dello Statuto regionale, a decorrere dalla data delle dimissioni volontarie del Presidente della Regione;

Preso atto che la sopra citata delibera della Consulta di Garanzia chiarisce che permane in capo alla Giunta il potere di adottare “gli atti di ordinaria amministrazione nonché gli atti urgenti e indifferibili che rientrano nella propria competenza dovuti o legati ad esigenze di carattere imprescindibile”;

Considerato, in definitiva, di poter legittimamente adottare il presente atto, pur nell’attuale assetto istituzionale caratterizzato dall’affievolimento dei poteri della Giunta regionale, poiché trattasi di atto indifferibile, necessitato ed urgente in quanto trattasi di provvedimenti a favore di fasce deboli della popolazione;

 Viste:

  • la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche, ed in particolare l'art. 37, comma 4;
  • la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali fra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/07” e successive modifiche;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore alle Politiche per la Salute

A voti unanimi e palesi

delibera:

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

  1. di approvare la prosecuzione degli interventi di cui alla DGR 2091/13, in materia di compartecipazione alla spesa per l’accesso alle prestazioni di specialistica ambulatoriale, farmaceutica e assistenza termale ne territori colpiti dal sisma;
  2. di stabilire che le misure di cui al punto precedente vengono prorogate dal 1° gennaio 2015 fino al momento dell’entrata in vigore della Legge di approvazione del Bilancio di previsione per l’anno 2015 e comunque, relativamente ai soggetti con ordinanza di inagibilità del proprio luogo di abitazione, studio professionale o azienda, non oltre la data di revoca dell’ordinanza di inagibilità/sgombero;
  3. di dare atto che l’onere, relativo agli interventi di cui trattasi, non è a carico del Fondo Sanitario Nazionale e troverà copertura nell’ambito dell’equilibrio complessivo del Servizio Sanitario Regionale del medesimo anno;
  4. di stabilire, inoltre, che le esenzioni previste dalla propria deliberazione n. 1826/2013 e ss.mm. siano da applicare anche ai lavoratori dipendenti dalle aziende che operano nelle zone colpite dal sisma, anche se non residenti nei comuni colpiti dal terremoto;
  5. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nel B.U.R.E.R.T.

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