n. 206 del 10.10.2012 periodico (Parte Seconda)
Patto di stabilità territoriale della Regione Emilia-Romagna. prime applicazioni per l'anno 2012. Decreto legge 6 luglio 2012, n. 95
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamata la legge regionale 23 dicembre 2010, n. 12 “Patto di stabilità territoriale della Regione Emilia-Romagna”;
Richiamata, altresì, la deliberazione della Giunta regionale n. 1010 del 23 luglio 2012, con la quale sono stati declinati i criteri per la rimodulazione degli obiettivi programmatici del Patto di stabilità interno di Comuni e Province, per l’anno 2012, in coerenza con i principi e le finalità della L.R. 12/10 e delle disposizioni dettate dalla legge 13 dicembre 2010, n. 220 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)” in relazione agli istituti di compensazione orizzontale e verticale;
Considerato che in sede di conversione del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, in legge 7 agosto 2012, n. 135, sono state introdotte all’articolo 16, commi dal 12-bis al 12-sexies, specifiche disposizioni in materia di patto di stabilità regionale verticale. In particolare tali norme definiscono che:
- è attribuito alle Regioni, nell’anno 2012, un contributo nei limiti di un importo complessivo di 800 milioni di euro, destinato alla riduzione del debito;
- a ciascuna Regione viene assegnato il contributo indicato nella tabella riportata in allegato al decreto, a condizione che esso costituisca l’83,33% degli spazi finanziari valevoli in termini di obiettivo di patto, ceduti e attributi ai comuni ricadenti nel proprio territorio, per favorire i pagamenti dei residui passivi in conto capitale in favore dei creditori;
- parallelamente ciascuna regione provvederà a rimodulare, in senso peggiorativo, il proprio obiettivo di patto di stabilità interno in misura equivalente agli spazi finanziari ceduti;
- entro il termine perentorio del 10 settembre 2012, le Regioni sono tenute a comunicare al Ministero dell’Economia e delle Finanze, con riferimento a ciascun comune beneficiario, gli elementi informativi utili occorrenti per la verifica del mantenimento dell’equilibrio dei saldi di finanza pubblica;
Considerato, altresì, che il comma 12-ter prevede che gli importi indicati per ciascuna regione, nella tabella allegata al decreto, possano essere modificati, a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire entro il 6 agosto 2012, in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
Preso atto che, in data 3 agosto 2012, la suddetta Conferenza ha diversamente definito la distribuzione del contributo complessivo di 800 milioni e che pertanto la quota assegnata alla Regione Emilia-Romagna risulta pari ad Euro 60.808.495,24 e che, conseguentemente, la quota di obiettivo regionale da distribuire ai comuni del territorio, in termini di compensazione verticale con cessioni di spazi finanziari valevoli ai fini del Patto di stabilità interno per l’anno 2012, ammonta ad Euro 72.973.113,21, pari al 100% dell’importo di 60.808.495,24 a base 83,33%;
Considerato che, nelle more applicative del richiamato decreto legge 95/2012, con nota del Direttore generale alle Risorse Finanziarie e Patrimonio del 6 agosto 2012 (prot. PG 192230), è stato chiesto ai comuni assoggettati alle regole del Patto di stabilità interno, secondo quanto definito con il comma 1, dell’articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012)”, di comunicare e certificare l’ammontare dei residui passivi in conto capitale e l’ammontare dei residui per anticipazioni di credito (Intervento 10), risultanti dal conto consuntivo 2011;
Preso atto che, con il decreto legge 2 marzo 2012 n. 16, convertito con modificazioni in legge 26 aprile 2012, n. 44, è stato introdotto il cosiddetto Patto di stabilità interno orizzontale nazionale;
Dato atto che, la Ragioneria generale dello Stato, con proprio comunicato del 19 giugno 2012 ha escluso la possibilità per un comune di cedere spazi finanziari all’interno del Patto di stabilità interno orizzontale nazionale con la contestuale acquisizione degli stessi mediante il Patto regionale verticale, configurando tale eventualità come una potenziale forma elusiva delle regole del patto nazionale;
Considerato, tuttavia, che sempre in fase emendativa il comma 12, dell’articolo 16 del D.L. 95, citato, ha modificato i termini di comunicazione da parte di un singolo comune della volontà di cedere spazi finanziari nell’ambito del Patto di stabilità interno orizzontale nazionale, posticipando l’iniziale scadenza del 30 giugno 2012 al 20 settembre 2012;
Ritenuto che il termine del 10 settembre, previsto dal comma 12-quinquies, non consenta alle Regioni di disporre di un quadro esaustivo e certo delle eventuali cessioni deliberate da ciascun comune nel’ambito del Patto di stabilità interno orizzontale nazionale e che pertanto – ove non comunicato in modo esplicito - si possa procedere a distribuire, a favore dei comuni, la quota di obiettivo regionale di Euro 72.973.113,21, sulla base dei residui passivi in conto capitale, al netto dei residui per anticipazioni di credito, comunicati dai comuni interessati, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 16, comma 12-bis e seguenti del DL 95/2012;
Valutato pertanto di applicare, ai fini della distribuzione degli spazi finanziari regionali il coefficiente calcolato come rapporto tra i residui passivi del Titolo II, al netto delle concessioni di credito di cui all’Intervento 10, secondo i dati risultanti dal Rendiconto generale di ciascun comune per l’anno 2011, rispetto alla sommatoria di tali grandezze, così come certificati e acquisiti dall’insieme dei comuni;
Richiamata la precedente deliberazione di Giunta n. 540 del 2 maggio 2012, con la quale sono stati attribuiti ai comuni e alle province quote obiettivo di Patto regionale, per compensare ed annullare i peggioramenti derivanti, in applicazione della normativa statale, sugli obiettivi di patto degli enti locali beneficiari di spazi orizzontali nel 2011, per un importo complessivo di Euro 21.220.000,00;
Ritenuto che le norme introdotte dal DL 95/2012, articolo 16, comma 12-bis e seguenti, impongano modificazioni al quadro dei criteri, sui quali il Consiglio delle Autonomie locali ha espresso parere favorevole in data 18 luglio 2012, approvati successivamente con deliberazione di Giunta n. 1010 del 23 luglio 2012 e che inoltre, tali norme, rallentino un percorso che questa Amministrazione, unitamente al Sistema delle Autonomie, aveva delineato per una gestione più equa e razionale del Patto di stabilità interno;
Ritenuto, altresì, che le disposizioni sopra citate impongano la gestione di processi semi-paralleli, che lungi dall’introdurre elementi di semplificazione amministrativa, moltiplicano gli adempimenti a carico della Regione e dei Comuni, anche a causa del mancato allineamento delle scadenze temporali previste dal quadro normativo nazionale di riferimento;
Valutato tuttavia di dare applicazione alle norme richiamate e di procedere a distribuire gli spazi finanziari derivanti dall’obiettivo di Patto regionale a favore dei comuni, rimodulando altresì gli obiettivi di Patto di stabilità interno, anno 2012, come riportato nella tabella, Allegato A del dispositivo;
Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 e successive modifiche e integrazioni;
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e ss.mm.;
Dato atto del parere allegato;
Su proposta della Vicepresidente. Assessore Finanze, Europa. Cooperazione con il sistema delle autonomie. Valorizzazione della montagna. Regolazione dei servizi pubblici locali. Semplificazione e trasparenza. Politiche per la sicurezza;
a voti unanimi e segreti
delibera:
per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate
1. di dare applicazione alle disposizioni introdotte dal comma 12-bis e seguenti, dell’articolo 16, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, disponendo la cessione di spazi finanziari di Patto di stabilità regionale a favore dei Comuni riportati nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per un importo complessivo di Euro 72.973.113,21 corrispondente ad una quota equivalente al 100% dell’importo di 60.808.495,24 a base 83,33%, di cui alla tabella allegata al suddetto decreto, così come modificata a seguito di accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
2. di assumere, ai fini della distribuzione degli spazi finanziari regionali, il coefficiente calcolato come rapporto tra i residui passivi del Titolo II, al netto dei residui per concessioni di credito di cui all’Intervento 10, secondo i dati risultanti dal Rendiconto generale di ciascun comune per l’anno 2011, rispetto alla sommatoria di tali grandezze, secondo le informazioni certificate e acquisite dall’insieme dei comuni interessati;
3. di incaricare il Direttore generale alle Risorse Finanziarie e Patrimonio della Regione, dott. Onelio Pignatti, a comunicare, entro il 10 settembre, agli enti locali interessati dalla rimodulazione, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonché ad ANCI Emilia-Romagna, gli elementi informativi utili occorrenti per la verifica del mantenimento dell’equilibrio dei saldi di finanza pubblica;
4. di invitare i comuni dell’Allegato A, qualora ritenessero entro il 20 settembre 2012, nel rispetto del termine modificato dal D.L. 95, articolo 16, comma 12, di cedere spazi finanziari di proprie quote patto nell’ambito del Patto di stabilità interno orizzontale nazionale, di rinunciare all’assegnazione disposta con il presente provvedimento dandone comunicazione alla Regione Emilia-Romagna, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, entro il termine suddetto del 20 settembre 2012;
5. di trasmettere il presente provvedimento alla Commissione Bilancio Affari generali ed istituzionali dell’Assemblea legislativa;
6. di trasmettere, entro 10 giorni dalla data di adozione, il presente provvedimento al Consiglio delle Autonomie Locali della Regione Emilia-Romagna, ai sensi del comma 2, dell’articolo 14 della Legge regionale n. 12 del 2010;
7. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).