n.240 del 08.07.2020 periodico (Parte Seconda)

L.R. 4/2018, art. 11: provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) relativo al progetto denominato "Impianto di trattamento rifiuti ai sensi degli artt. 208 e 216, sito in via Bosco 48 in località Staggia nel comune di San Prospero (MO)", proposto da Global Costruzioni Srl

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

(omissis)

determina

a) di fare propria la Relazione Istruttoria redatta da ARPAE SAC di Modena, inviata alla Regione Emilia-Romagna con prot. n. 82099 del 8/6/2020 e acquisita agli atti regionali con PG.2020.420687 del 8/6/2020, che costituisce l’ALLEGATO 1 della presente determina dirigenziale e ne è parte integrante e sostanziale, nella quale è stato dichiarato che sono stati applicati i criteri indicati nell’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 per la decisione di non assoggettabilità a VIA;

b) di escludere, ai sensi dell’art. 11, comma 1 della Legge Regionale 4/2018, il progetto denominato “Impianto di trattamento rifiuti ai sensi degli artt. 208 e 216, sito in Via Bosco n.48 in località Staggia nel comune di San Prospero”, presentato da Global Costruzioni Srl, dalla ulteriore procedura di V.I.A., a condizione che vengano rispettate le prescrizioni di seguito indicate:

1) con la presentazione del progetto definitivo ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione all’esercizio dell’impianto, deve essere presentata una specifica proposta di monitoraggio della polverosità che preveda la rilevazione dei principali parametri meteorologici (temperatura, umidità relativa, precipitazioni, direzione e velocità del vento e pressione), secondo le seguenti specifiche:

  • il campionamento delle polveri PM10 deve essere eseguito secondo i metodi di riferimento indicati nel Dlgs 155/2010 per la valutazione della qualità dell’aria ambiente;
  • a durata del monitoraggio deve essere di almeno due settimane, con misure sia nel periodo invernale che in quello estivo, per avere un periodo statisticamente rappresentativo;
  • poiché tra gli obiettivi di qualità, viene richiesta una raccolta minima di dati del 90%, il periodo di monitoraggio previsto deve essere prolungato se i dati invalidi superano il 10% del tempo di misura;
  • per ogni campagna è necessario fornire l’esatta ubicazione del punto di misura su opportuna planimetria con relativa documentazione fotografica del monitoraggio svolto, al fine di poter valutare la correttezza della sua collocazione;
  • i dati del monitoraggio devono essere inviati via PEC all’autorità competente al termine dello svolgimento delle misure. I dati di monitoraggio devono essere forniti anche in formato file excel; tale file deve contenere il resoconto di tutti i dati misurati, secondo le rispettive frequenze di campionamento (concentrazioni orarie per i parametri meteo, medie giornaliere per PM10);
  • le misure devono essere svolte per almeno un anno meteorologico.

Nella proposta di piano di monitoraggio devono essere avanzate le azioni che si propone di realizzare nel caso dovessero emergere dei disagi per il disturbo prodotto dalla polverosità in fase di esercizio;

la verifica dell’ottemperanza della presente prescrizione compete ad ARPAE, in fase di progettazione definitiva e con la presentazione della domanda di Autorizzazione;

c) di stabilire che, ai sensi dell’art. 25 della l.r. 4/2018, la relazione di verifica di ottemperanza delle prescrizioni dovrà essere presentata alla Regione Emilia-Romagna e ad ARPAE di Modena;

d) di dare atto che la non ottemperanza alle prescrizioni sarà soggetta a sanzione come definito dall’art. 29 del d.lgs. 152/2006;

e) di trasmettere copia della presente determina al proponente, ad ARPAE, al Comune di San Prospero, all’A.U.S.L. Modena e alla Provincia di Modena;

f) di pubblicare, per estratto, la presente determina dirigenziale nel BURERT e, integralmente, sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna;

g) di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni;

h) di dare atto, infine, che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013.

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