n.103 del 13.04.2022 periodico (Parte Seconda)

Emergenza Ucraina - Individuazione della Comune di Bologna quale soggetto attuatore ex art. 4, c. 3, OCDPC n. 872/2022 e riconoscimento del concorso finanziario per le soluzioni alloggiative ed assistenziali temporanee con la procedura approvata con D.D. n. 1337/2021, sulla base del D.P.C.D. n. 35/2022

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

Visti:

- il D. Lgs. n. 112/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59” e ss.mm.ii.;

- la L.R. n. 1/2005 “Nuove norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell’Agenzia regionale di protezione civile” e s.m.i.;

- la L.R. n. 13/2015 recante “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni” e ss.mm.ii.;

- il D. Lgs. n. 1/2018 recante “Codice della protezione civile”;

Premesso che dalle prime ore del giorno 24 febbraio 2022 il territorio dell’Ucraina è stato oggetto di un intervento militare che, oltre a causare la tragica perdita di vite umane, sta determinando un afflusso massiccio di persone, in cerca di rifugio, nell’Unione europea;

Visti:

- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022, con la quale è stato dichiarato, sino al 31.12.2022, lo stato di emergenza in relazione all’esigenza di assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina, sul territorio nazionale, in conseguenza della grave crisi internazionale in atto;

- l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile (OCDPC) n. 872 del 04 marzo 2022, recante: “Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l’accoglienza, il soccorso e l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina”;

- l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile (OCDPC) n. 873 del 04 marzo 2022, recante: “Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l’accoglienza, il soccorso e l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina”;

- l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile (OCDPC) n. 876 del 13 marzo 2022, recante: “Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l’accoglienza, il soccorso e l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina” con cui si è provveduto a nominare il Commissario delegato per i minori non accompagnati ed a fornire disposizioni per i trasporti ed il trattamento dei dati personali;

Dato atto che l’OCDPC n. 872/2022 stabilisce, all’art. 2, comma 1, che i Presidenti delle Regioni, sono nominati Commissari Delegati, e che, in tale veste, debbano, per quanto qui rileva:

- coordinare l’organizzazione dei rispettivi sistemi territoriali di protezione civile, negli interventi e nelle attività di soccorso ed assistenza alla popolazione proveniente dall’Ucraina;

- provvedere alla definizione logistica per il trasporto delle persone, limitatamente al territorio di competenza;

- assicurare, in un rapporto di sussidiarietà con le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo, soluzioni urgenti di alloggiamento ed assistenza temporanee, nelle more dell’individuazione di soluzioni di accoglienza (CAS e SAI) da parte delle medesime Prefetture, nel quadro di un piano di distribuzione nazionale dei profughi;

- provvedere all’assistenza sanitaria e all’assistenza immediata degli ingressi nelle regioni di confine;

Dato atto, in particolare, che l’OCDPC n. 872/2022, all’art. 2, comma 3, prevede che le Regioni, possano utilizzare le strutture già allestite per l’emergenza COVID-19 e che, ove queste strutture non siano disponibili, possano reperire direttamente soluzioni di accoglienza temporanea presso le strutture alberghiere o ricettive del territorio o avvalersi degli Enti locali in qualità di Soggetti attuatori, ai sensi dell’art. 4, comma 1, della medesima Ordinanza;

Dato atto, altresì, che l’OCDPC n. 872/2022 dispone all’art. 4:

- comma 1, l’individuazione, da parte dei Commissari Delegati di “uno o più Soggetti Attuatori, in relazione ai rispettivi ambiti territoriali e a specifiche aree di coordinamento”;

- comma 2, l’apertura di apposite contabilità speciali intestate a ciascun Commissario Delegato o a uno dei Soggetti attuatori da lui individuato;

- comma 3, la rendicontazione delle spese, con cadenza bimestrale, al Dipartimento della Protezione civile, da parte dei Soggetti intestatari delle contabilità speciali per le attività svolte ai sensi dell’art. 3, comma 1, dell’Ordinanza medesima

Atteso che risultano adottati i propri decreti commissariali:

- n. 23/2022 che individua i primi Soggetti Attuatori nei Servizi dell’Agenzia Regionale rappresentati dai rispettivi Responsabili e/o dalle Posizioni Organizzative con delega di funzioni dirigenziali, per le attività e gli interventi di protezione civile che l’Agenzia regionale assicura, in base alla normativa regionale sopra richiamata, in situazioni di crisi e di emergenza;

- n. 35/2022 che stabilisce che possano essere individuati quali Soggetti Attuatori gli Enti Locali che, a supporto della gestione commissariale, si faranno promotori di soluzioni alloggiative ed assistenziali temporanee rendicontabili ai sensi dell’art. 4 comma 3 della citata OCDPC n. 872/2022;

Considerato che risultano acquisite agli atti con prot. n. 16101.E del 24.03.2022, prot. n. 16360.E del 25.03.2022 e prot. n. 16582.E del 25.03.2022, le comunicazioni della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Bologna, inviate al sottoscritto Commissario delegato e al Comune di Bologna, di richiesta di soluzioni di alloggiamento ed assistenza temporanee di cittadini provenienti dall’Ucraina ai sensi dell’art. 3 comma 4 dell’OCDPC n.872/2022 per una specifica esigenza non risolvibile con le modalità di cui ai commi 1 e 2 del medesimo art. 3;

Acquisita, con nota prot. n. 16805.E del 28.03.2022, la disponibilità del Comune di Bologna ad accogliere alcuni cittadini ucraini presso strutture ricettive all’uopo individuate, con una stima di spesa prevista pari ad € 54.000,00 (cinquantaquattromila/00) I.V.A. inclusa, relativamente a spese di natura corrente esigibili nel 2022;

Ritenuto necessario individuare, sulla base del sopra citato D.P.C.D. n. 35/2022, il Comune di Bologna quale Soggetto Attuatore, ai sensi dell’art. 4, comma 1, della citata OCDPC n. 872/2022;

Verificata la necessaria disponibilità finanziaria sul Bilancio di previsione 2022-2024 dell’Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, a cura della competente Struttura dell’Agenzia, fatto salvo il successivo rimborso a valere sulla Contabilità Speciale n. 6348, aperta ai sensi dell’art. 4, comma 2, dell’OCDPC n. 872/2022 e intestata al Presidente, in qualità di Commissario Delegato;

Dato atto che, con riguardo alle modalità di riconoscimento del concorso finanziario, troverà applicazione la procedura prevista e approvata a seguito dell’adozione della D.G.R. n. 361/2021, con D.D. n. 1337/2021, con riferimento ai soli punti 3, 4, 5 e 6 dell’allegato 1 alla medesima;

Ritenuto necessario procedere con il trasferimento del complessivo importo di € 54.000,00 (cinquantaquattromila/00) in favore del Comune di Bologna, rinviando a successivo atto amministrativo a cura del SSTPC di Bologna dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, già individuato soggetto attuatore giusto D.P.C.D. n. 23/2022, l’impegno e la liquidazione e fatto salvo il successivo rimborso a valere sulla Contabilità Speciale n. 6348;

Visti:

- il D. Lgs. n. 33/2013, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

- la Deliberazione di Giunta regionale n. 111/2022 “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024, di transizione al piano integrato di attività e organizzazione di cui all’art. 6 del D.L. n. 80/2021” ed in particolare il relativo allegato D;

- la D.D. n. 2335/2022 “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;

Dato atto dei pareri allegati;

decreta:

1. di assicurare, ai sensi dell’art. 3, comma 2, dell’OCDPC. 872/2022, in un’ottica di sussidiarietà con le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo, soluzioni di alloggiamento ed assistenza temporanee delle persone provenienti dall’Ucraina, come da comunicazioni della Prefettura - UTG di Bologna prot. n. 16101.E del 24.03.2022, prot. n. 16360.E del 25.03.2022 e prot. 16582.E del 25.03.2022, ai sensi dell’art. 3 comma 4 dell’OCDPC n.872/2022 per una specifica esigenza non risolvibile con le modalità di cui ai commi 1 e 2 del medesimo art. 3;

2. di individuare, sulla base del D.P.C.D. n. 35/2022 ed in ragione della comunicazione nota prot. n. 16805.E del 28.03.2022 quale Soggetto Attuatore il Comune di Bologna, in quanto promotore di iniziative volte ad assicurare soluzioni alloggiative ed assistenziali temporanee, rendicontabili ai sensi dell’art. 4, comma 3, della OCDPC n. 872/2022 con una stima di spesa prevista pari ad € 54.000,00 (cinquantaquattromila/00), relativamente a spese di natura corrente esigibili nel 2022, come da tabella di seguito riportata;

Codice TR - 17464

Soggetto Attuatore -Comune di Bologna

Titolo intervento - Contributo finalizzato a un’assistenza specifica e temporanea ai sensi dell’art. 2 comma 1 lettera b) e dell’art. 3 comma 4 dell’ocdpc n.872/2022

- 54.000

3. di evidenziare che, sulla base del D.P.C.D. n. 35/2022, alla copertura degli oneri finanziari si potrà provvedere, nelle more del trasferimento delle risorse statali sulla contabilità speciale n. 6348, con le risorse iscritte negli appositi capitoli di spesa del bilancio di previsione 2022-2024 dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, fatto salvo successivo rimborso a valere sulla suddetta contabilità speciale;

4. di stabilire che, con riferimento alle modalità di riconoscimento del concorso finanziario, troverà applicazione la procedura prevista e approvata a seguito dell’adozione della delibera di Giunta regionale n. 361/2021, con determinazione dirigenziale n. 1337/2021, con riferimento ai soli punti 3, 4, 5 e 6 dell’allegato 1 alla medesima;

5. di rinviare a successivo atto amministrativo a cura del SSTPC di Bologna dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, già individuato soggetto attuatore giusto D.P.C.D. n. 23/2022, l’impegno e la liquidazione in favore del Comune di Bologna, del complessivo importo di € € 54.000,00 (cinquantaquattromila/00), con imputazione sul Bilancio di previsione 2022-2024 dell’Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, fatto salvo successivo rimborso a valere sulla Contabilità Speciale n. 6348;

6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico e nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Interventi straordinari e di emergenza”, ai sensi dell’articolo 42, del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii..

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