n.320 del 29.11.2017 periodico (Parte Seconda)
Concessione con procedura ordinaria di derivazione di acque sotterranee da pozzo ad uso zootecnico in Comune di Albinea località Botteghe - Pratica n. 1896 - Procedimento RE16A0017 - Concessionario Società Agricola Ferrarini S.P.A. (Determinazione della Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Reggio Emilia, N. DET-AMB-2017-3273 del 23 giugno 2017)
La Dirigente
(omissis)
determina
a) di assentire, fatti salvi i diritti di terzi, alla ditta Società Agricola Ferrarini S.P.A. C.F./P.IVA 00860480375 con sede in Reggio Emilia (RE) la concessione a derivare acqua pubblica dalle falde sotterranee in Comune di Albinea (RE) località Botteghe da destinarsi ad uso zootecnico;
b) di fissare la quantità d'acqua prelevabile pari alla portata massima di l/s 1,60 per un volume complessivo annuo non superiore a m3 33.000 nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel Disciplinare parte integrante e sostanziale del presente atto;
c) di stabilire che a norma della D.G.R. 787/2014 la durata della concessione sia valida fino al 31 dicembre 2021
(omissis)
Estratto del Disciplinare di concessione parte integrante della determinazione in data 23 giugno 2017 n. DET-AMB-2017-3273
(omissis)
7.1 Dispositivo di misurazione - il concessionario, qualora non avesse già provveduto, entro 30 giorni dal ritiro del presente provvedimento dovrà procedere all’istallazione di idoneo e tarato strumento per la misurazione della quantità d’acqua prelevata e comunicare l’avvenuta installazione a questa Struttura, nonché garantirne il buon funzionamento e comunicare, entro il 31 gennaio di ogni anno, i risultati delle misurazioni effettuate alle seguenti Amministrazioni:
- ARPAE - SAC di Reggio Emilia - Piazza Gioberti 4, 42121 Reggio Emilia;
- Regione Emilia-Romagna - Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici - Via della Fiera 8, 40127 Bologna;
- Autorità di Bacino del Fiume Po - Via Garibaldi 75, 43121 Parma;
Il mancato rispetto all’obbligo d’installazione di idoneo strumento di misura è causa di decadenza dal diritto a derivare e ad utilizzare l’acqua pubblica, ai sensi del comma 1 lettera b) dell’art. 32 del R.R. 41/2001.
7.2 Monitoraggio Falda - per i tre anni successivi al rilascio della presente concessione, il concessionario è tenuto ad effettuare, con cadenza semestrale, il monitoraggio piezometrico della falda acquifera intercettata, consistente nella misurazione, a pozzo fermo, della quota del pelo libero dell’acqua nella colonna pozzo dal piano di campagna, e comunicare tempestivamente i dati delle rilevazioni a questa Struttura concedente.
(omissis)