n.65 del 27.04.2011 periodico (Parte Seconda)

Istituzione zone tampone per Erwinia Amylovora. Anno 2011

IL RESPONSABILE

Visti:

- il D.M. 10 settembre 1999, n. 356, recante “Regolamento recante misure per la lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (Erwinia amylovora), nel territorio della Repubblica”;

- la direttiva del Consiglio 2000/29/CE del 08/05/2000 concernente “Misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità” e successive modifiche e integrazioni;

- la L.R. 20 gennaio 2004, n. 3, recante “Norme in materia di tutela fitosanitaria – Istituzione della tassa fitosanitaria regionale. Abrogazione delle leggi regionali 19 gennaio 1998, n. 3 e 21 agosto 2001, n. 31”, e in particolare l’art. 8, comma 1, lettera l), che prevede la prescrizione di tutte le misure ritenute necessarie ai fini della protezione fitosanitaria, in applicazione delle normative comunitarie e nazionali in materia;

- il DLgs 19 agosto 2005, n. 214, recante ”Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali”, e successive modifiche e integrazioni;

- il Regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione, del 4 luglio 2008, relativo al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità, e successive modifiche e integrazioni;

- la propria determinazione del 13 aprile 2010, n. 3799, relativa alla “Istituzione delle zone tampone per Erwiniaamylovora per l’anno 2010” e la propria determinazione del 20/12/2010, n. 14747, relativa alla “Istituzione di zone di sicurezza per Erwinia amylovora. Anno 2010”;

- la Direttiva 2010/1/UE della Commissione del 08 gennaio 2010, che modifica gli allegati II, III e IV della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità;

- il Regolamento (UE) n. 17/2010 della Commissione, del 8 gennaio 2010, che modifica il Regolamento (CE) n. 690/2008 per quanto concerne il riconoscimento della Provincia di Venezia come zona protetta con riguardo all’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.;

Considerato:

- che in base a quanto riportato nell’Allegato I, lettera b), punto 2, del citato Regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione, i territori delle province di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Ravenna, Reggio Emilia e Rimini non risultano fra quelli definiti “zone protette” nei confronti del batterio Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.;

- che l’introduzione e la circolazione nelle “zone protette” nei confronti del batterio Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. delle specie ospiti del patogeno elencate nell’Allegato V, Parte A, Sezione II, del D. Lgs. n. 214/2005 possono avvenire solo qualora siano soddisfatte le disposizioni particolari previste nell’Allegato IV, Parte B, Punto 21, del medesimo decreto;

- che l’Allegato IV, Parte B, Punto 21, del DLgs 214/05 prevede fra l’altro che per poter circolare nelle “zone protette” i vegetali ospiti di Erwinia amylovora devono essere originari delle “zone protette” espressamente elencate, oppure debbono essere «ottenuti o, nel caso siano stati introdotti in una «zona tampone», debbono essere stati conservati per almeno 7 mesi comprendenti il periodo dal 1° aprile al 31 ottobre dell’ultimo ciclo vegetativo completo in un campo: aa) situato ad almeno 1 chilometro all’interno del confine di una «zona tampone» delimitata ufficialmente e con un’estensione di almeno 50 km², dove le piante ospiti sono sottoposte ad un regime di lotta ufficialmente approvato e controllato, stabilito al più tardi prima dell’inizio del ciclo vegetativo completo precedente l’ultimo ciclo vegetativo completo, inteso a minimizzare il rischio di diffusione di Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. a partire dai vegetali ivi coltivati»;

- che è opportuno delimitare “zone tampone” nei territori della Regione Emilia-Romagna attualmente non considerate “zone protette”, al fine di consentire la produzione di piante ospiti di Erwinia amylovora idonee ad essere commercializzate con passaporto “ZP”;

Viste:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, recante “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna”, e successive modifiche;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 1057 del 24 luglio 2006, con la quale si è dato corso alla prima fase di riordino delle proprie strutture organizzative, e n. 1663 del 27 novembre 2006, di modifica dell’assetto delle Direzioni generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successiva modifica;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 1030 del 19 luglio 2010, concernente, fra l’altro, il conferimento della responsabilità del Servizio Fitosanitario, e in particolare la lettera F) della parte dispositiva;

- la determinazione n. 8224 del 28 luglio 2010, recante “Conferimento dell’incarico dirigenziale del Responsabile del Servizio Fitosanitario della Direzione generale Agricoltura”;

- la determinazione n. 3500 del 30 marzo 2011, recante “Prolungamento della durata dell’incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Fitosanitario della Direzione generale Agricoltura, Economia Ittica, Attività Faunistico-Venatoria”;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto,

determina:

1) di richiamare integralmente le considerazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante del presente dispositivo;

2) di istituire ufficialmente, per l’anno 2011, nei territori delle province di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Ravenna e Rimini, territori che non sono riconosciuti come “zona protetta” per Erwinia amylovora, n. 11 “zone tampone”, ciascuna con un’estensione non inferiore a 50 km², al fine di consentire la produzione di piante ospiti di Erwinia amylovora idonee ad essere commercializzate con passaporto “ZP”; 

3) di delimitare dette “zone tampone” così come schematicamente riportato nella mappa allegata alla presente determinazione, la quale evidenzia anche le aree incluse nelle “zone tampone” istituite nell’anno 2010 e confermate per l’anno corrente; la mappa è consultabile sul sito internet del Servizio Fitosanitario attraverso il seguente percorso: www.ermesagricoltura.it, link “Servizio Fitosanitario Emilia-Romagna”, link “Cartografia”, infine link “Zone tampone E.a.”);

4) di stabilire che per l’anno 2011 le zone tampone sono le seguenti:

- tre in provincia di Bologna (BO1, BO2 e BO3),

- due in provincia di Ferrara (FE1 e FE2),

- una nelle province di Forlì-Cesena e Rimini (FC1),

- due in provincia di Modena (MO1 e MO2),

- tre in provincia di Ravenna (RA1, RA2 e RA3);

5) di attuare nelle “zone tampone” di cui al punto precedente i controlli e le prescrizioni previsti nell’Allegato IV, Parte B, Punto 21, lettere cc) e dd), del DLgs 214/05 e quelle contenute nel D.M. 10 settembre 1999, n. 356;

6) di provvedere alla pubblicazione integrale della presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

Il Responsabile del Servizio

Alberto Contessi

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