n.317 del 09.12.2015 (Parte Seconda)

Modifica all'Ordinanza n. 6 del 10 luglio 2014 recante “Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo e degli impianti e strutture produttive agricole, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all’attività, di beni mobili registrati e per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti, in relazione agli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 e il 19 gennaio 2014, alla tromba d’aria del 3 maggio 2013 e agli eccezionali eventi atmosferici e alla tromba d’aria del 30 aprile 2014”, come modificata dall’Ordinanza n. 1 del 4 febbraio 2015, dall’Ordinanza n. 5 del 24 aprile 2015, dall’Ordinanza n. 9 del 26 giugno 2015 e dall’Ordinanza n. 12 del 30 settembre 2015

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L.n.74/2012

ed ai sensi dell’art.1 del D.L n.74/2014

Visto il decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74 “Misure urgenti in favore delle popolazioni dell’Emilia-Romagna colpite dal terremoto e dai successivi eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, nonché per assicurare l’operatività del Fondo per le emergenze nazionali” pubblicato nella G.U. n. 108 del 12 maggio 2014, convertito con modificazione con Legge 27 giugno 2014 n. 93, in seguito D.L. n. 74/2014, che all’articolo 1, comma 1, autorizza il Presidente della Regione Emilia-Romagna, Commissario delegato per la ricostruzione connessa al sisma del maggio 2012 ai sensi dell’art. 1 del decreto-legge n. 74/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2012, ad operare per l’attuazione degli interventi per il ripristino e la ricostruzione, l’assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori dei comuni dell’Emilia-Romagna interessati dagli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 e il 19 gennaio 2014, individuati dall’articolo 3 del decreto legge n. 4/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 50/2014, limitatamente a quelli già colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, nonché dalla tromba d’aria del 3 maggio 2013, individuati a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 9 maggio 2013 ed in attuazione dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 27 maggio 2013 n. 83 ed a garantire il coordinamento delle attività e degli interventi derivanti dalle predette emergenze e dagli eccezionali eventi atmosferici e dalla tromba d’aria del 30 aprile 2014, limitatamente a quelli nei quali venga dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell’art. 5, comma 1, della Legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell’art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

Visto l’art. 107.2.b del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea;

Visto l’art. 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 recante “Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile” (in seguito L. n. 225/1992);

Visto il D.L. 28 gennaio 2014, n. 4 recante disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all’estero nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi, convertito con modificazioni nella L. 28 marzo 2014 n. 50;

Visto, in particolare, l’art. 3, commi 1 e 4 del suddetto D.L. n. 4/2014 che individuano i territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi in Emilia-Romagna tra il 17 ed il 19 gennaio 2014;

Visto il comma 1 del citato art. 1 del D.L. n. 74/2014, ai sensi del quale agli interventi di cui al medesimo decreto provvede il Presidente della Regione Emilia-Romagna, Commissario Delegato ai sensi del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni nella L. n. 122/2012;

Richiamato il comma 3 del citato art. 1 del D.L. n. 74/2014, il quale prevede che il Presidente della Regione possa “avvalersi per gli interventi dei sindaci dei comuni interessati dagli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 e il 19 gennaio 2014 e individuati nell’art. 3 del decreto-legge 28 gennaio 2014 n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2014 n. 50, del Presidente e dell’Amministrazione provinciale della Provincia di Modena, nonché dell’Amministrazione della regione Emilia-Romagna, adottando idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi”;

Considerato che gli eventi alluvionali hanno prodotto danni ingenti al patrimonio edilizio ad uso produttivo ed alle attrezzature e scorte, inclusi i prodotti delle imprese;

Considerato altresì che gli eventi alluvionali hanno colpito un’area a forte presenza di attività produttive e che la ripresa del sistema produttivo locale assume particolare rilevanza anche per il contesto economico regionale e nazionale;

Visto il sopra citato D.L. n. 74/2014, che all’art. 1 comma 7, dispone che:

- con provvedimenti del Commissario delegato siano stabiliti, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, priorità, modalità e percentuali entro le quali possono essere concessi contributi necessari per la ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro dei privati cittadini e per la ripresa dell’operatività delle attività economiche;

- a tale fine siano stabiliti i requisiti soggettivi ed oggettivi e le modalità di asseverazione dei danni subiti, anche prevedendo procedure semplificate per i danni di importo inferiore alla soglia determinata dal Commissario ed estendendole, ai fini dell’armonizzazione dei comportamenti amministrativi, anche ai provvedimenti futuri relativi al sisma del 20 e 29 maggio 2012;

- i contributi siano concessi al netto di eventuali risarcimenti assicurativi;

Richiamata la propria Ordinanza n. 6 del 10 luglio 2014, così come modificata dall’Ordinanza n. 1 del 4 febbraio 2015, dall’Ordinanza n. 5 del 24 aprile 2015, dall’Ordinanza n. 9 del 26 giugno 2015 e dall’Ordinanza n. 12 del 30 settembre 2015, con la quale sono stati definiti i criteri e le modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo e degli impianti e strutture produttive agricole, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all’attività, di beni mobili registrati e per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti, in relazione agli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 e il 19 gennaio 2014, alla tromba d’aria del 3 maggio 2013 e agli eccezionali eventi atmosferici e alla tromba d’aria del 30 aprile 2014 ed in particolare:

  • l'art. 4 comma 3 che prevede che gli interventi relativi agli immobili, alle strutture ed impianti agricoli, ai terreni agricoli, agli impianti arborei produttivi e alle infrastrutture aziendali debbano concludersi entro il 31 maggio 2016, come confermato al comma 1 dell'art. 11;
  • l'art. 7 comma 1 che fissa al 31 ottobre 2015 il termine finale per la presentazione delle domande di contributo, tramite al compilazione e validazione della stessa sull'applicativo appositamente predisposto, considerando quale data di presentazione della domanda quella in cui la stessa è stata validata sul suddetto applicativo;
  • l'art. 12 commi 1 e 2 che prevedono rispettivamente che gli interventi relativi ai beni mobili strumentali, compresi impianti, macchinari e beni mobili registrati, e gli interventi relativi alla ricostituzione delle scorte, vive e morte, connesse all'attività di impresa debbano concludersi entro il 31 maggio 2016;

Visto l’art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss. mm. (in seguito L. n. 241/1990) e conseguentemente il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 123, recante “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59” (in seguito D. Lgs. n. 123/1998);

Considerato che:

  •  essendo scaduto il termine di presentazione delle domande fissato allo scorso 31 ottobre 2015, le istanze rigettate sia in fase di istruttoria formale che di merito successivamente al suddetto termine, non potrebbero essere ripresentate ai fini della concessione del contributo;
  • si ritiene, tuttavia, necessario prevedere per i beneficiari, che abbiano depositato la domanda nei termini, la cui istruttoria abbia avuto un esito negativo, anche parziale, la possibilità di potere ripresentare la domanda stessa per una sola volta, successivamente alla scadenza del 31 ottobre 2015;

Visto l’art. 3 bis del Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95, recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, convertito in Legge con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n. 135, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” (in seguito D.L. 95/2012);

Visto il Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159, recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136“ (in seguito D. Lgs. n. 159/2011);

Visti:

- il Reg. (UE) n. 651/2014della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;

- il Reg. (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;

Rilevato che la Direzione Generale dell’Agricoltura e dello Sviluppo Rurale della Commissione Europea ha richiesto con comunicazioni Rif. ARES (2014) D 2969963 del 13/8/2014 e Rif. ARES (2014) D 3866282 del 24/10/2014 di adeguare all’art. 30 del Reg. (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 i contenuti dell’Ordinanza, pubblicata ai sensi del art. 9 comma 2 del regolamento medesimo sul sito www.agricoltura.regione.emilia-romagna.it dal 6 novembre 2014, relativa ai tre regimi di Aiuto delle tre calamità in essa descritte SA.39179, SA.39188, SA.39189 e pubblicati nella forma di scheda sintetica sul sito della Commissione Europea in data 18/11/2014;

Ritenuto necessario procedere alla modifica dell’Ordinanza n. 6/2014 e s.m.i. al fine di attuare gli obiettivi in essa descritti;

Visto l’art. 13 comma 1 del D.L. n. 78 del 19 giugno 2015, convertito con modificazioni dalla Legge n. 125 del 06 agosto 2015, con il quale è stato prorogato al 31 dicembre 2016 lo stato di emergenza conseguente ai suindicati eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

Tutto ciò premesso e considerato 

DISPONE

1) di procedere alla modifica dell'Ordinanza Commissariale n. 6 del 10 luglio 2014 “Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo e degli impianti e strutture produttive agricole, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all’attività, di beni mobili registrati e per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti, in relazione agli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 e il 19 gennaio 2014, alla tromba d’aria del 3 maggio 2013 e agli eccezionali eventi atmosferici e alla tromba d’aria del 30 aprile 2014”, modificata dall’ordinanza 1 del 4 febbraio 2015, dall’ordinanza 5 del 24 aprile 2015, dall’Ordinanza n. 9 del 26 giugno 2015 e dall’Ordinanza n. 12 del 30 settembre 2015, così come segue:

- dopo l’art. 12 viene inserito il seguente art. 12bis  

Articolo 12 bis

(Domande rifiutate)

1. Le domande di concessione di contributo depositate entro la scadenza del termine stabilito al comma 1 del precedente art. 7 e concluse con esito istruttorio negativo, anche parziale, successivamente al suddetto termine, ma comunque aventi i presupposti normativi di ammissibilità, possono essere ripresentate, per una sola volta entro i 45 giorni successivi alla comunicazione sfavorevole da parte del RUP.

2) di allegare alla presente Ordinanza, quale parte integrante e sostanziale, il testo coordinato dell’Ordinanza n.6 del 10 luglio 2014 modificata dall’Ordinanza n.1 del 4 febbraio 2015, dall’Ordinanza n. 5 del 24 aprile 2015, dall’Ordinanza n. 9 del 26 giugno 2015 e dall’ordinanza n. 12 del 30 settembre 2015.

La presente Ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT)

Bologna, 4 dicembre 2015

Il Commissario Delegato

Stefano Bonaccini

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