n.204 del 29.07.2026 periodico (Parte Seconda)

Modifiche e integrazioni alla DGR n. 514/2009 in materia di accreditamento sociosanitario

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

Richiamati:

-        la legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” e ss.mm. e ii., ed in particolare l’articolo 38 “Erogazione dei servizi mediante accreditamento”;

-        il D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e in particolare gli articoli 8 bis “Autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali”, 8-quater “Accreditamento istituzionale” e 8-quinquies “Accordi contrattuali”, in base ai quali sia l’esercizio delle attività sanitarie che le attività socio sanitarie per conto del Servizio Sanitario Nazionale sono assoggettate, oltre che al rilascio delle autorizzazioni, anche all’accreditamento istituzionale nonché alla stipulazione degli accordi contrattuali;

Richiamate inoltre:

-   la DGR n. 514 del 20 aprile 2009 “Primo provvedimento della Giunta regionale attuativo dell'art. 23 della L.R. 4/08 in materia di accreditamento dei servizi sociosanitari” e ss.mm.ii.  con la quale sono stati in particolare definite:

  • le tipologie di prestazioni e servizi sociosanitari per la cui erogazione può essere concesso l’accreditamento, sulla base dell’elenco dei servizi soggetti al regime dell’accreditamento approvato con la DGR n. 772 del 2007;
  • i requisiti, i criteri, le procedure e i tempi per l’avvio dell’accreditamento definitivo di servizi e strutture sociosanitarie;

-   la DGR n. 2109 del 21 dicembre 2009 “Approvazione della composizione e delle modalità di funzionamento dell’organismo tecnico di ambito provinciale competente per la verifica dei requisiti per l’accreditamento, ai sensi dell’art.38 della L.R. 2/2003. Attuazione della DGR 514/09”;

-   la DGR 1018 del 7 luglio 2014 “Modifica DGR 2109/2009: composizione e modalità di funzionamento dell'OTAP”;

-   la legge regionale 10 aprile 1989, n. 12 “Disciplina dell'assistenza religiosa nelle strutture di ricovero delle unità sanitarie locali”; 

Visti:

-   il decreto del Ministero della salute 19 dicembre 2022 “Valutazione in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza delle attività erogate per l'accreditamento e per gli accordi contrattuali con le strutture sanitarie”;

-   l’art. 4, comma 7-bis del D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazione nella Legge 23 febbraio 2024 n. 18, che ha prorogato al 31 dicembre 2024 il termine per l'adeguamento dell'ordinamento delle regioni e delle province autonome alle disposizioni di cui agli articoli 8-quater, comma 7, e 8-quinquies, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502; 

Vista la DGR n. 1638 del 8 luglio 2024 “Approvazione del nuovo sistema di accreditamento sociosanitario e disposizioni transitorie” con la quale sono state – tra l’altro - adeguate le disposizioni regionali in materia di accreditamento sociosanitario alle norme di cui ai citati articoli 8-quater e 8-quinquies del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, nel rispetto del termine di cui al sopra citato D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, originariamente fissato al 31 dicembre 2024 e successivamente modificato come di seguito indicato;

Visti:

-   l’articolo 36, comma 1 “Sospensione dell'efficacia delle disposizioni in materia di accreditamento e di accordi contrattuali con il Servizio sanitario nazionale” della Legge 16 dicembre 2024, n. 193 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023”, che dispone che “Al fine di procedere a una revisione complessiva della disciplina concernente l'accreditamento istituzionale e la stipulazione degli accordi contrattuali per l'erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie per conto e a carico del Servizio sanitario nazionale, l'efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 8-quater, comma 7, e 8-quinquies, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonché del decreto del Ministro della salute 19 dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2022, adottato ai sensi del medesimo articolo 8-quater, comma 7, del decreto legislativo n. 502 del 1992, è sospesa fino agli esiti delle attività del Tavolo di lavoro per lo sviluppo e l'applicazione del sistema di accreditamento nazionale, istituito ai sensi dell'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 20 dicembre 2012 (Rep. atti n. 259/CSR), da sottoporre ad apposita intesa nell'ambito della medesima Conferenza permanente, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026.”;

-   la legge 23 febbraio 2025, n.15 di modifica e conversione del DL 202/2024 che ha allineato al 31 dicembre 2026 il termine alle Regioni per adeguare i propri ordinamenti agli articoli 8 quater comma 7 e 8 quinquies comma 1 bis D.lgs. 502/1992;

Richiamata la DGR n. 1110 del 7 luglio 2025 “Sospensione dell'efficacia della DGR 1638/2024 in attuazione delle norme di cui all'articolo 36 della legge 16 dicembre 2024, n. 193. indicazioni operative” con la quale si è provveduto a:

-   sospendere l’efficacia della DGR n. 1638/2024 nelle more della preannunciata revisione complessiva del sistema di accreditamento da parte del legislatore nazionale, prevista entro il 31/12/2026 e, comunque, fino all’eventuale nuovo termine, disposto da sopravvenute disposizioni normative e atti della competente Amministrazione statale, disponendo che trova applicazione la disciplina previgente di cui alla DGR 514/2009 e ss.mm.ii.;

-   confermare le sospensioni/postergazioni dei procedimenti di accreditamento ai sensi della DGR n. 1638/2024;

-   prevedere la proroga dei provvedimenti di accreditamento e dei contratti di servizio in essere per dare continuità ai servizi sociosanitari nel periodo interinale fino al 31/12/2026, o, comunque, fino all’eventuale nuovo termine, disposto da sopravvenute disposizioni normative e atti della competente Amministrazione statale.

Visti inoltre:

-   il Decreto Legislativo 15 marzo 2024, n. 29 “Disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane, in attuazione della delega di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 23 marzo 2023, n. 33

-   il Decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 “Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l’elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato”, in attuazione della legge 22 dicembre 2021, n. 227 “Delega al Governo in materia di disabilità”;

Considerato che:

-   l’articolo 31, comma 7, del citato decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29  prevede che, con decreto del Ministro della salute, si provveda all’individuazione ed aggiornamento di criteri condivisi ed omogenei a livello nazionale per l’individuazione dei requisiti minimi di sicurezza e dei requisiti ulteriori di qualità per l’autorizzazione e l’accreditamento delle strutture e delle organizzazioni pubbliche e private, anche appartenenti ad enti del terzo settore, che erogano prestazioni residenziali, semiresidenziali e domiciliari a carattere sanitario e sociosanitario di cui al comma 2, in coerenza con le previsioni di cui agli articoli 8-ter , 8-quater , 8-quinquies e 8-octies del decreto legislativo n. 502 del 1992;

-   l’articolo 27, comma 7 del Dlgs 29/2024 prevede che con decreto del Ministro della salute saranno altresì definite le “linee di indirizzo nazionali per l’integrazione operativa degli interventi sociali e sanitari previsti nei servizi di cura e assistenza domiciliari e per l’adozione di un approccio continuativo e multidimensionale della presa in carico della persona anziana non autosufficiente e della sua famiglia, anche attraverso strumenti digitali, di telemedicina e di supporto tecnologico alla cura, […]”;

-   la riforma di cui al D.lgs. n. 62 del 2024 sopra richiamato:

-        è ad oggi applicata sperimentalmente solo in alcune province italiane (per l’Emilia-Romagna quella di Forlì-Cesena dal 1° gennaio 2025 e quelle di Piacenza, Bologna, Rimini e Ravenna dal 1° marzo 2026), con previsione di applicazione a regime su tutto il territorio nazionale a decorrere dal 1° gennaio 2027;

-        ha il suo fulcro nel progetto di vita, diretto a realizzare gli obiettivi della persona con disabilità per migliorare le condizioni personali e di salute nei diversi ambiti di vita, facilitandone l'inclusione sociale e la partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, e che deve tendere a favorire la libertà della persona con disabilità di scegliere dove vivere e con chi vivere, garantendo il diritto alla domiciliarità delle cure e dei sostegni;

-        prevede un ampio percorso formativo curato sia dal livello nazionale che dal livello regionale, che si realizzerà nel corso dell’anno 2026 e 2027, che servirà anche a mettere meglio a fuoco esigenze e caratteristiche del sistema dei servizi sociali e sociosanitari che concorrono a realizzare gli obiettivi dei progetti di vita;

Ricordato che la cura presso il domicilio è la modalità privilegiata e da perseguire per favorire una migliore qualità della vita e contrastare il rischio di istituzionalizzazione delle persone anziane e delle persone con disabilità, e che a tal fine si intende promuovere un nuovo modello di intervento che superi le tradizionali logiche di carattere prestazionale, basate cioè sulla erogazione di singole prestazioni, per favorire invece interventi di rete, integrati e personalizzati, progettati sui bisogni specifici della persona assistita e di chi se ne prende cura al domicilio;

Ricordato inoltre che nell’ambito della programmazione nazionale e regionale per la non autosufficienza sono previsti i seguenti interventi/supporti in quanto Livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS) e obiettivi di servizio, da garantire/realizzare prioritariamente:

- i seguenti servizi sociali di sollievo volti a sostenere oltre alla persona non autosufficiente, anche la famiglia e il caregiver:

  • pronto intervento per le emergenze temporanee, diurne e notturne, gestito da personale qualificato;
  • servizio di sostituzione temporanea degli assistenti familiari in caso di ferie, malattia o maternità;
  • collaborazione con le risorse di prossimità, il volontariato e la solidarietà intergenerazionale;

-            i seguenti servizi sociali di supporto: messa a disposizione di strumenti qualificati orientati a favorire l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro degli assistenti familiari, in collaborazione con i Centri per l’impiego del territorio, e l’assistenza gestionale, legale e amministrativa per l’espletamento di adempimenti;

- attivazione e implementazione di servizi di comunità che operano secondo logiche di rete e di sussidiarietà orizzontale per contrastare l’isolamento relazionale e la marginalizzazione;

- forme di coabitazione sociale, adattamenti dell’abitazione e introduzione di soluzioni domotiche;

Ricordato inoltre che con proprie deliberazioni n. 1204 del 21 luglio 2025 e n. 2058 del 9 dicembre 2025 è stata approvata la programmazione regionale per l’utilizzo delle risorse nazionali destinate al sostegno del caregiver familiare e la programmazione dell’utilizzo delle risorse del Fondo regionale caregiver, che comprende le Linee di indirizzo per il servizio di sollievo al domicilio per caregiver familiari, per la cui sperimentazione a livello distrettuale è finalizzata una quota delle risorse;

Sulla base degli esiti del monitoraggio delle sperimentazioni previste dalle sopracitate Linee di indirizzo regionali verranno valutati gli eventuali e conseguenti interventi di implementazione dei requisiti di accreditamento sociosanitario, assicurando il confronto con gli enti locali, le AUSL, le Organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL ed i soggetti gestori;

Dato atto che:

-   in ottemperanza alla sopra richiamata DGR 1110/2025, in attesa della revisione complessiva della disciplina concernente l'accreditamento istituzionale e la stipulazione degli accordi contrattuali per l'erogazione di prestazioni sanitarie e sociosanitarie per conto e a carico del Servizio sanitario nazionale, trova applicazione la disciplina di cui alla DGR 514/2009 e ss.mm.ii.;

-   con la DGR n. 1045 del 30 giugno 2025 “Fondo regionale per la non autosufficienza. Programma e riparto risorse anno 2025” sono state previste le risorse aggiuntive ad incremento del FRNA, destinate alla sostenibilità dei servizi, in particolare agli adeguamenti tariffari dei servizi sociosanitari accreditati, nonché all’incremento dell’offerta dei servizi sociosanitari rivolti a persone non autosufficienti;

Ritenuto necessario, nelle more della preannunciata revisione complessiva nazionale in materia, oltreché intervenire ai fini dell’ampliamento dell’offerta dei servizi, garantire la governance regionale nella fase transitoria, anche in termini di potenziamento della qualità dei servizi stessi, attraverso azioni di miglioramento del sistema di accreditamento previsto dalla DGR 514/2009 e ss.mm.ii.;

Ritenuto pertanto opportuno intervenire con modifiche ed integrazioni della vigente DGR 514/2009 e ss.mm.ii. ai fini di:

-        promuovere una qualificazione del servizio di assistenza domiciliare nell’ottica di una presa in carico integrata e personalizzata, fondata sui bisogni specifici della persona assistita e di chi se ne prende cura al domicilio;

-        incrementare i livelli assistenziali da garantire nella CRA;

-        rafforzare la qualità e la sicurezza dei servizi accreditati con particolare riferimento alla formazione e aggiornamento degli operatori;

-        estendere anche alle CRA il servizio di assistenza religiosa ai sensi della L.R. 12/1989 nel rispetto delle diverse confessioni praticate dagli utenti;

-        definire modalità organizzative ed operative maggiormente strutturate ed omogenee in relazione agli inserimenti nelle strutture sociosanitarie accreditate e ai rapporti con i relativi soggetti gestori;

-        garantire una maggiore organicità della regolamentazione dell’OTAP;

-        recepire gli aggiornamenti normativi nazionali in relazione alla figura dell’educatore professionale;

-        qualificare maggiormente i servizi per le persone con gravissima disabilità acquisita prevedendo la figura del terapista occupazionale, definendone le competenze e i requisiti;

Ritenuto pertanto per le motivazioni sopra esposte di approvare le modifiche ed integrazioni all'allegato 1 della DGR 514/2009 come dettagliatamente riportato nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Preso atto che la Direzione Generale Cura della persona, Salute e Welfare ha provveduto a realizzare una specifica ricognizione in collaborazione con le AUSL per conoscere il fabbisogno formativo regionale di personale con qualifica di operatore sociosanitario (OSS) nei servizi sociosanitari accreditati, al fine di promuovere una maggiore disponibilità di tale figura professionale nel mercato del lavoro regionale;

Ritenuto di dover avviare un percorso di analisi e valutazione tecnico-scientifica relativamente al fabbisogno di assistenza infermieristica nelle CRA, sulla base del monitoraggio dei parametri attualmente garantiti dalle strutture accreditate nel territorio regionale, ed anche con riferimento ai parametri previsti dalle linee guida elaborate dalle società scientifiche, dalle agenzie e dagli istituti nazionali di riferimento;

Considerato inoltre che tale valutazione dovrà essere svolta in coordinamento e coerenza con le prospettive di articolazione della rete delle cure intermedie e in particolare degli Ospedali di Comunità, in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e di quanto previsto dal Decreto ministeriale 23 maggio 2022, n. 77 “Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale”;

Ritenuto infine opportuno, ai fini di garantire le massime tutele al personale impiegato nei servizi accreditati, e in assenza di una specifica normativa, di prendere a riferimento anche per il sistema di accreditamento sociosanitario i principi previsti dall’art. 11 del D.lgs. n. 36/2023, inerente all’applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore, secondo le modalità applicative che saranno definite, a seguito dell’approfondimento giuslavoristico in corso a cura della Direzione Generale Cura della persona, Salute e Welfare, con successivo atto che approverà anche il nuovo sistema di remunerazione dei servizi sociosanitari accreditati;

Richiamati

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna";

- il D. Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

- la determinazione dirigenziale n. 2335/2022 “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 2077 del 27 novembre 2023 “Nomina del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza”; 

- la deliberazione di Giunta regionale n. 101 del 30 gennaio 2026 ad oggetto “Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028. Approvazione”;

Richiamati inoltre i seguenti provvedimenti in tema di organizzazione interna dell’Ente e di disciplina del personale:

- la delibera di Giunta regionale n. 2224 del 22 dicembre 2025 ad oggetto “XII Legislatura. Riorganizzazione dell'Ente in vigore dal 1° marzo 2026. Prima fase”;

- la delibera di Giunta regionale n. 100 del 30 gennaio 2026 ad oggetto “XII Legislatura. Riorganizzazione dell'Ente in vigore dal 1° Marzo 2026. Seconda fase” come modificata con delibera di Giunta regionale n. 171 del 9 febbraio 2026;

- la delibera di Giunta regionale n. 278 del 27 febbraio 2026 in oggetto “Disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° marzo 2026”, e alle circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/779385 del 21 dicembre 2017 inerenti al sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna;

- la delibera di Giunta regionale n. 279 del 27 febbraio 2025, recante “Conferimento incarico di Direttore Generale Cura della Persona, Salute e Welfare a dirigente regionale”;

- la determina n. 2272 del 5 febbraio 2026 ad oggetto “Microorganizzazione della Direzione Generale Cura della persona, salute e welfare”;

- la determina n.4297 del 27 febbraio 2026 ad oggetto “Conferimento di incarichi dirigenziali nell'ambito della Direzione Generale Cura della persona, salute e welfare”;

Dato atto del confronto con le OO.SS. CGIL, CISL e UIL;

Dato atto del confronto in sede di Cabina di regia regionale per le politiche sanitarie e sociali in data 16 aprile 2026;

Dato atto che il dirigente responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessora a Welfare, Terzo settore, Politiche per l’infanzia, Scuola, Isabella Conti 

A voti unanimi e palesi

delibera 

per le ragioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate 

1) di approvare le modifiche ed integrazioni dell’allegato 1 della DGR 514/2009 come dettagliatamente riportato nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di definire che i soggetti gestori e gli enti committenti (AUSL ed Enti Locali) dovranno adeguarsi a quanto previsto dall’allegato 1 secondo le decorrenze e tempistiche definite nel medesimo allegato;

3) di dare mandato alla Direzione Generale Cura della persona, Salute e Welfare di avviare un percorso di analisi e valutazione tecnico-scientifica relativamente al fabbisogno di assistenza infermieristica nelle CRA;

4) di prevedere che, nella deliberazione della Giunta Regionale che approverà il nuovo sistema di remunerazione dei servizi sociosanitari accreditati, verranno definite le modalità di applicazione dei principi richiamati all’articolo 11 del D.lgs. 36/2023;

5) di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi dell’t. 7-bis del D.lgs. 33/2013 e della Direttiva in materia di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione di cui alla determinazione dirigenziale n. 2335/2022;

6) di pubblicare la presente delibera nel B.U.R.E.R.T. (Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna).

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