n.21 del 29.01.2025 periodico (Parte Seconda)

LR 4/2018, art. 11: provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) relativo al progetto "Modifica dell'impianto di recupero e stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi", localizzato a Cà Fornacetta nel comune di Ozzano dell'Emilia (BO), proposto da G2 Servizi S.r.l.

IL DIRIGENTE FIRMATARIO 

(omissis)   

determina

a) di escludere dalla ulteriore procedura di V.I.A., ai sensi dell’art. 11, comma 1, della legge regionale 20 aprile 2018, n. 4, il progetto denominato “modifica dell’impianto di recupero e stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi”, localizzato a Cà Fornacetta nel comune di Ozzano dell'Emilia (BO) proposto da G2 Servizi S.r.l., per le valutazioni espresse in narrativa, nel rispetto delle condizioni ambientali di seguito indicate:

1. in merito alla matrice aria: alla prima campagna utile di frantumazione (ossia della durata di almeno 3 giorni), sia relativa all'operazione R5 che alla nuova operazione R3, si dovrà effettuare il monitoraggio delle polveri (PTS e PM10). Tale monitoraggio dovrà essere avviato un giorno prima e concluso un giorno dopo alla campagna e dovrà essere concomitante all’intero periodo così individuato, comprensivo dell’intera campagna. I giorni di campionamento dovranno essere completi;

gli esiti del monitoraggio dovranno essere presentati in occasione della prima relazione annuale utile di monitoraggio dell'impianto. Successivamente il monitoraggio dovrà proseguire con le condizioni individuate dall’autorità competente all’AU, in funzione dei primi risultati ottenuti;

2. in considerazione della nuova operazione proposta R3 e dall’attivazione delle campagne di triturazione nella nuova configurazione (in R3 oltre che in R5), dovranno essere eseguite le misure strumentali tese a verificare il rispetto dei limiti di immissione differenziale, di cui al D.P.C.M. 14/11/1997. Tali misure condotte in conformità al D.M. 16/03/1998 dovranno essere orientate a certificare la conformità acustica presso i ricettori R1 e R3. Il tempo di misura e il periodo della giornata in cui si effettuano i monitoraggi dovrà permettere la verifica secondo il principio del maggior disturbo (con riferimento sia all’operazione di recupero inerti che di recupero di materiale legnoso), in relazione alla rappresentatività di funzionamento delle sorgenti sonore più impattanti. I risultati delle misure dovranno essere presentati all'interno di apposita documentazione che, oltre a contenere i requisiti minimi di cui al D.M. 16/03/1998, dovrà contenere una dettagliata descrizione delle sorgenti sonore e della loro modalità di funzionamento durante lo svolgimento delle misure;

gli esiti del monitoraggio dovranno essere presentati in occasione della prima relazione annuale utile di monitoraggio dell'impianto. Successivamente il monitoraggio dovrà proseguire con le condizioni individuate dall’autorità competente all’AU, in funzione dei primi risultati ottenuti;

b) di disporre che la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali di cui alla lettera a), punti 1 e 2, dovrà essere effettuata da ARPAE;

c) di disporre che il progetto dovrà essere attuato coerentemente a quanto dichiarato nello studio ambientale preliminare e che dovrà essere comunicata ad ARPAE AACM e alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni l’entrata in esercizio della nuova configurazione;

d) di dare atto che dovrà essere trasmessa la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento verifica di assoggettabilità a VIA ad Arpae AACM per la relativa verifica ai sensi dell’art. 28, comma 3, del d.lgs. 152/2006 e per conoscenza alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni ai fini della pubblicazione nella banca dati delle valutazioni ambientali. Si specifica che è disponibile apposita modulistica per agevolare l’invio della documentazione. L’Ente preposto alla verifica dovrà trasmetterne l’esito alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni;

e) di dare atto che la non ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA sarà soggetta a diffida e ad eventuale sanzione, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 152/2006;

f) di stabilire l’efficacia temporale del presente provvedimento in 5 anni per la richiesta delle autorizzazioni necessarie per l’attuazione del progetto presentato; decorso tale periodo senza che sia stata presentata la richiesta di autorizzazione, il provvedimento di screening dovrà essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell’autorità competente;

g) di trasmettere copia della presente determina al Proponente G2 Servizi S.r.l., al Comune di Ozzano dell’Emilia; alla Città Metropolitana di Bologna, all'AUSL di Bologna – Dipartimento di Sanità Pubblica – Area Est, al Consorzio della Bonifica Renana, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Bologna, all'ARPAE di Bologna – AACM;

h) di pubblicare, per estratto, la presente determina dirigenziale sul BURERT e, integralmente, nella banca dati delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna;

i) di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione sul BURERT;

j) di dare atto, infine, che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013.

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