n.1 del 02.01.2014 periodico (Parte Seconda)

Realizzazione di una rotatoria tra Via Giardini e Via Monzali e riorganizzazione dell'intersezione di Via Liandi e Via Giardini in comune di Formigine. Approvazione progetto definitivo e autorizzazione ai sensi dell'art. 60 del DPR 753/80

IL RESPONSABILE

(omissis)

determina:

1. di approvare il progetto presentato dalla Società Formigine Patrimonio srl con richiesta prot. n. 1582 del 24 luglio 2013 (prot. regionale n. PG.2013.0190989 del 30/07/13) di “Realizzazione di una rotatoria tra Via Giardini, Via Monzali e riorganizzazione dell’intersezione Via Liandi/Via Giardini”, in comune di Formigine nei modi e secondo le ipotesi progettuali che risultano dagli elaborati allegati all’istanza citata e archiviati presso il Servizio Ferrovie della Regione Emilia-Romagna;

2. di approvare il quadro economico del suddetto intervento nelle forme sotto indicate (IVA esclusa):

A) LAVORI A BASE D'ASTA

A1 Importo lavori e forniture a base di gara: € 265.285,82

A2 Importo per attuazione dei piani di sicurezza (non soggetta a ribassi d'asta): € 6.632,15

Totale A: € 271.917,97

B) SOMME A DISPOSIZIONE

B1 Imprevisti 5%: € 13.595,90

B2 Oneri per allaccio utenze e spostamenti reti: € 8.322,77

B3 Contributo autorità di vigilanza Lavori Pubblici (deliberazione 26/01/06): € 225,00

B4 Spese per pubblicità e opere artistiche: € 500,00

B5 Spese tecniche: € -

B5 Incentivo art.92 Dlgs 163/2006 (2%): € 5.438,36

Totale B: € 28.082,03

Totale Voci A+B (Importo Totale Lavori e Somme a disposizione): € 300.000,00

3. di dare atto che l’intervento rientra tra quelli previsti nell’“Intesa Preliminare” tra Regione Emilia-Romagna, Comune di Formigine, Ferrovie Emilia-Romagna Srl, Provincia di Modena e Agenzia per la Mobilità di Modena (aMo) ai fini della “Risoluzione di interferenze tra la viabilità locale e la ferrovia nella tratta ferroviaria ricadente nel Comune di Formigine” approvata dalla Giunta regionale con delibera n. 1449 del 14 ottobre 2013

4. di autorizzare l’intervento di cui al punto 1) del determinato anche ai sensi dell’art.60 del D.P.R.753/80 considerando le particolari circostanze locali e il miglioramento in merito alla sicurezza ferroviaria che assicura l’intervento stesso, derogando quindi da quanto previsto dall'art. 49 dello stesso DPR;

5. di dare atto che, assunta agli atti la c.d. dichiarazione “liberatoria” sottoscritta dal richiedente, il medesimo esprime;

a) la volontà di rispettare i vincoli e le prescrizioni del presente atto;

b) la consapevolezza, data la vicinanza alla linea ferroviaria delle opere autorizzate, di esporsi ai disagi derivanti in via diretta o indiretta anche a seguito di variazioni dell’esercizio e/o ampliamento della linea, rinunciando a qualsiasi futura pretesa d’indennizzi di sorta;

c) l’impegno di rendere edotti in ogni modo (pena il ripristino a proprio onere delle condizioni dei luoghi ex-ante) eventuali acquirenti, affittuari o aventi causa sull’immobile o sulle opere in oggetto, della presente autorizzazione, dei vincoli e delle prescrizioni in essa contenuta e dell’esistenza della dichiarazione liberatoria i cui impegni dovranno essere formalmente accettati dagli stessi;

6. di stabilire che il richiedente, pena la decadenza della presente autorizzazione dovrà ottemperare alle seguenti prescrizioni;

a) a protezione della linea ferroviaria, lungo tutta la tratta della via Giardini interessata all’intervento, il lato verso il binario dovrà essere munito di idoneo guard-raid antisfondamento da parte dei veicoli anche di tipo pesante, di altezza tale da inibire lo scavalcamento e con un corrente inferiore contro il passaggio di animali. Tale guard-raid dovrà essere posto in modo che il bordo esterno, dal lato della linea ferroviaria, non si trovi a meno di 3,60 dalla più vicina rotaia;

b) dovrà essere garantito lungo tutta la tratta interessata dai lavori, il libero deflusso delle acque provenienti sia dalla massicciata ferroviaria che dalla sede stradale, evitando tramite la costruzione di idonei drenaggi ristagni di acqua ai lati della ferrovia, ovvero che la piattaforma stradale riversi acqua dal lato ferroviario;

7. di stabilire inoltre quanto segue;

  • il richiedente dovrà dare comunicazione al Gestore dell’infrastruttura ferroviaria dell’inizio dei lavori in oggetto e successivamente, dell’avvenuta esecuzione degli stessi;

 eventuali danni e/o pregiudizi, diretti o indiretti, derivanti alla sede ferroviaria ed ai suoi impianti in conseguenza dell’opera in oggetto, dovranno essere immediatamente riparati o rimossi a cura del Gestore dell’infrastruttura ferroviaria a spese della proprietà o aventi causa della costruzione;

  • qualora non vengano rispettate le condizioni previste dal presente provvedimento, potrà essere disposta la revoca e/o la decadenza dello stesso in qualsiasi momento, da parte della Regione Emilia-Romagna, fatte salve le ulteriori sanzioni di legge;
  • al Gestore dell’infrastruttura ferroviaria in parola è affidata la verifica della corretta esecuzione dell’intervento, la sua corrispondenza agli elaborati presentati e il rispetto delle prescrizioni, sia in fase realizzativa che a conclusione lavori;
  • la presente autorizzazione dovrà essere conservata dalla/e proprietà attuale/i e futura/e ed esibita ad ogni eventuale richiesta di presa visione del personale delle Amministrazioni competenti alla sorveglianza e vigilanza della linea ferroviaria in oggetto;

8. di dare atto che sono fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi;

9. di pubblicare per estratto il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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