n.203 del 26.06.2019 periodico (Parte Seconda)
Oggetto: Reg. N. 41/01 art. 5 e seguenti – Consorzio per la tutela dell'ecosistema del Monte Alfeo – Campi concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea da due punti di presa in comune di Ottone (PC), loc. Campi - Uso consumo umano e domestico - PROC. PC18A0049 – SINADOC 26441/2018 (Determina n. 2593 del 30/05/2019)
La Dirigente Responsabile (omissis) determina
- di assentire a l Consorzio per la tutela dell'ecosistema del Monte Alfeo – Campi, CF 01365570330 fatti salvi i diritti di terzi, la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica PC18A0049, ai sensi dell’art. 5 e ss, r.r. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte:
- prelievo da esercitarsi mediante n. 2 punti di presa ubicati in Comune di Ottone (PC), Loc. Campi;
(omissis)
- destinazione della risorsa ad ad uso acquedottistico per consumo umano e domestico;
- portata media di esercizio pari a 0,5 l/s;
- volume d’acqua concesso pari a 10,232 m 3/anno;
(omissis)
- di stabilire che la concessione è valida fino al 31/12/2028;
- di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, (omissis);
Estratto disciplinare (omissis)
articolo 7 - Obblighi del concessionario
- Dispositivo di misurazione – Il concessionario, dovrà provvedere, a norma dell’art. 19 comma 2 lett. n) del RR 41/01 e come disposto dal punto 3.2.1(D) dell’allegato N5, alle norme del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), approvato con atto del Consiglio Provinciale di Piacenza n. 69 del 2/7/2010, dal Consiglio Provinciale di Piacenza alla “ installazione e la manutenzione di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua prelevata”: I dati così rilevati dovranno essere tenuti a disposizione dell'autorità deputata al controllo ed eventualmente trasmessi alla medesima secondo modalità che verranno in seguito rese note (omissis)
articolo 8 - Prescrizioni e condizioni particolari espresse dall’AUSL
- Dovrà essere presentato all’AUSL un programma di controllo e manutenzione della struttura;
- Dovrà prima dell’utilizzo a scopi potabili, essere stilato un piano di autocontrollo analitico interno;
- Dovranno essere istituite e mantenute le zone di tutela assoluta e relativa previste dal D.lgs 152/2006 art. 94.
articolo 9 - Prescrizioni e condizioni derivanti dal nulla osta idraulico
- Saranno a carico del concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalla competenti Autorità idrauliche) che in dipendenza della concessione siano opportune o necessarie per la conservazione dei beni concessi e la salvaguardie del buon regime idraulico dei corsi d’acqua;
- Sarà a totale ed esclusivo carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, ion dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali ambiante e cose, restando le Autorità idraulica e concedente espressamente sollevati ed indenni da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.
- La concessione potrà essere revocata in ogni momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse ai sensi dell’art. 198 della L.R 7/2004 e per motivazioni di competenza e sicurezza idraulica qualora l’occupazione/utilizzo in essere risulti incompatibile con lavori o modifiche che il servizio dovesse apportare ai corsi d’acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze.
- La revoca della concessione, mentre non creerà nel concessionario nessun diritto, comporterà l’obbligo di rimettere a sua totale cura e spese, ogni cosa allo stato pristino, ovvero ad apportare le modifiche necessarie all’opera, nel termine che gli verrà fissato dalle Autorità idraulica e concedente.
(omissis)