n.256 del 22.07.2020 periodico (Parte Seconda)
Poliambulatorio privato C.F.T. Città di Vignola - Vignola (MO) - Superamento prescrizioni di cui alla propria determinazione n. 15468 del 26/9/2018
IL DIRETTORE
Visto l’art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, ai sensi del quale l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;
Richiamate:
la legge regionale n. 22 del 6 novembre 2019: “Nuove norme in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private. Abrogazione della legge regionale n. 34 del 1998 e modifiche alle leggi regionali n. 2 del 2003, n. 29 del 2004 e n. 4 del 2008” e in particolare l’art. 23 commi 3 e 4;
le deliberazioni di Giunta regionale:
- n. 327/2004, e successive modificazioni e integrazioni, relativamente ai requisiti generali e specifici per l’accreditamento delle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna;
- n. 293/2005 ”Accreditamento istituzionale delle strutture pubbliche e private e dei professionisti per l’assistenza specialistica ambulatoriale e criteri per l’individuazione del fabbisogno”;
- n. 1180/2010 “Percorso di accreditamento delle strutture ambulatoriali private territoriali eroganti assistenza specialistica per esterni a seguito degli adempimenti di cui alla L. 296/06 - fabbisogno anno 2010”;
- n. 53/2013 “Indicazioni operative per la gestione dei rapporti con le strutture sanitarie in materia di accreditamento”;
- n. 624/2013 “Indirizzi di programmazione regionale per il biennio 2013-2014 in attuazione della DGR 53/2013 in materia di accreditamento delle strutture sanitarie”;
- n. 865/2014 “Modifica deliberazioni 53/13 e 624/13 e ulteriori precisazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie”;
- n. 1311/2014 “Indicazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private”;
- n. 1056/2015 e n. 603/2019 relativamente al Piano regionale sulle indicazioni del contenimento dei tempi di attesa e alle modalità di semplificazione dell’accesso;
- n. 1314/2015 "Indirizzi di programmazione regionale in attuazione della DGR 53/2013 in materia di accreditamento delle strutture sanitarie";
- n. 1604/2015 "Recepimento Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Governo, le Regioni e le Province Autonome in materia di adempimenti relativi all'accreditamento delle strutture sanitarie. Indicazioni operative alle strutture sanitarie accreditate.";
- n. 1943/2017 “Approvazione requisiti generali e procedure per il rinnovo dell'accreditamento delle strutture sanitarie”;
- n. 973/2019 “Aggiornamento indirizzi di programmazione regionale in tema di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private e ulteriori disposizioni in materia”;
Vista la propria determinazione n. 15468 del 26/9/2018 con cui:
- è stato concesso al Poliambulatorio privato C.F.T. Città di Vignola, sito in Vignola (MO), viale Mazzini n. 5/2, già accreditato con atto n. 20626 del 22/12/2016, un ampliamento dell’accreditamento per alcune Attività di diagnostica per immagini;
- è stato confermato in accreditamento istituzionale l’accreditamento già concesso in via provvisoria per l’attività di Neurologia, mantenendo l’accreditamento in via provvisoria per la sola attività di elettromiografia;
con le seguenti prescrizioni da ottemperare entro 12 mesi dall’adozione dello stesso atto:
a) Fornire evidenza della formazione quinquennale obbligatoria in materia di radioprotezione dei medici radiologi e personale tecnico;
b) Documentare l’avvenuta introduzione della firma digitale;
c) Per l’attività di elettromiografia produrre:
- documento di acquisizione dell’attrezzatura corredata da un piano di manutenzione ordinario e straordinario;
- documento della valutazione della clinical competence del professionista che eseguirà le indagini;
dando mandato all’Agenzia sanitaria e sociale regionale di verificare l’avvenuto adeguamento alle prescrizioni di cui al citato atto entro il tempo stabilito;
Vista la nota prot. NP/2020/2801 del 17/1/2020, con cui l’Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale:
- comunica che, entro i tempi dovuti, la Struttura ha fornito evidenza documentale rispetto a quanto richiesto;
- evidenzia l’esito positivo della verifica delle prescrizioni rilevate;
- considera pertanto superate le criticità individuate e contenute nella citata determinazione n. 15468 del 26/9/2018;
Valutato quindi di prendere atto del superamento degli aspetti critici evidenziati nel citato atto n. 15468/2018 di accreditamento del Poliambulatorio privato C.F.T. Città di Vignola, viale Mazzini n. 5/2, Vignola (MO), in considerazione dell’esito positivo della verifica delle prescrizioni effettuata dall’Agenzia sanitaria e sociale regionale;
Rilevato che, ai sensi del citato art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;
Richiamato:
- l’art. 23, comma 2, della l.r. n. 22/2019, che sancisce la validità dei provvedimenti di autorizzazione all’esercizio adottati in attuazione della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 4, e ne fa salvi gli effetti;
- il D.Lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la DGR n. 468/2017 inerente il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna e le relative circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/779385 del 21 dicembre 2017;
- la DGR n. 83/2020 “Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022”;
Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Su proposta del Responsabile del Servizio assistenza territoriale;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
determina
1. di prendere atto delle azioni intraprese dal Poliambulatorio privato C.F.T. Città di Vignola, sito in Vignola (MO), Viale Mazzini n. 5/2, per la risoluzione delle problematiche evidenziate in premessa, e degli esiti della verifica documentale effettuata dall’Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale ai fini del superamento delle criticità riscontrate;
2. di ritenere assolte pertanto le prescrizioni stabilite nel citato atto di accreditamento n. 15468 del 26/9/2018;
3. di stabilire quindi che l'accreditamento della struttura di cui trattasi, quale Poliambulatorio, riguarda:
- le seguenti attività (visite e prestazioni correlate alle stesse, erogabili in ambulatorio medico, che non prevedano l'applicazione di ulteriori requisiti specifici rispetto a quelli già verificati ed elencati negli atti citati):
- Angiologia;
- Cardiologia;
- Dermosifilopatia (Dermatologia);
- Medicina fisica riabilitativa (Recupero e riabilitazione funzionale);
- Medicina generale;
- Neurologia (visita e Attività di elettromiografia);
- Oculistica;
- Odontoiatria;
- Ortopedia (Ortopedia e traumatologia);
- Ginecologia (Ostetricia e ginecologia);
- Otorinolaringoiatria;
- Presidio ambulatoriale di medicina fisica e riabilitazione;
- Attività di diagnostica per immagini: Radiologia tradizionale, Ortopanoramica delle arcate dentarie, Teleradiografia del cranio, Mammografia, MOC, Ecografia, Ecocolordoppler e attività di Risonanza Magnetica Nucleare, ad eccezione della Risonanza Magnetica Nucleare dell’encefalo e delle altre prestazioni di neuroradiologia, in quanto la struttura non dispone della tecnologia idonea (almeno 0.5, possibilmente 1.5 Tesla);
confermando quindi in accreditamento istituzionale l’accreditamento già concesso in via provvisoria per l’attività di elettromiografia;
4. di precisare che l’accreditamento di cui al punto 3., concesso per gli effetti previsti dalla normativa vigente richiamata in premessa, ai sensi dell’art. 23, comma 3, della l.r. n. 22/2019, ha validità quinquennale a far data dal citato atto di accreditamento n. 20626 del 22/12/2016 (scadenza 21/12/2021);
5. in attuazione di quanto stabilito dall’art. 18, comma 1, della l.r. 22/2019, l’eventuale domanda di rinnovo dovrà essere presentata almeno novanta giorni prima della data di scadenza dell’accreditamento;
6. di dare atto che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;
7. è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla denominazione, alla sede di erogazione, alla titolarità, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate;
8. di precisare che, nel periodo di vigenza dell’accreditamento, ai sensi della DGR 53/2013, punto 3.1, la struttura può erogare in regime di accreditamento tutte le prestazioni riconducibili alla tipologia di struttura e/o disciplina e/o le tipologie di prestazioni per la quale è accreditata, a condizione che non esistano requisiti specifici ulteriori, rispetto a quelli già verificati;
9. di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa;
10. di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.