n.430 del 27.12.2019 periodico (Parte Seconda)
Demanio idrico acque, R.R. n.41/2001 artt. 5, 6 e 36 - Porcari Michele e Andrea Società Agricola - Domanda 8/3/2019 di concessione di derivazione d'acqua pubblica, per uso zootecnico e domestico, dalle falde sotterranee in comune di Fidenza (PR), loc. Fornio. Concessione di derivazione. PROC PR19A0011. SINADOC 8738 (Determina DET-AMB-2019-5502 del 29/11/2019)
Il Dirigente (omissis) determina
sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:
1. di assentire al sig./all’azienda PORCARI MICHELE E ANDREA SOCIETA' AGRICOLA, c.f. 00488680349, la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica PR19A0011, ai sensi dell’art. 5 e ss., r.r. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte:
– prelievo da esercitarsi mediante pozzo, avente profondità di m 50;
– ubicazione del prelievo: Comune di Fidenza (PR), località Fornio, su terreno di proprietà dei signori Porcari Michele – Porcari Andrea – Porcari Valentino – Molinari Giovanna, consenzienti, censito al foglio 50 mappale 217; coordinate UTM RER x 580472; y: 968831;
– destinazione della risorsa ad uso zootecnico e domestico;
– portata massima di esercizio pari a l/s 1,5; – volume d’acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 5991 di cui mc 5718 ad uso zootecnico e mc 273 per uso domestico;
2. di stabilire che la concessione sia valida fino al 31.12.2028;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario;
(omissis)
Estratto del Disciplinare di concessione, parte integrante della Determina DET-AMB-2019-5502 del 29/11/2019
(omissis)
Articolo 5 - Durata della Concessione/Rinnovo/Rinuncia
1. La concessione è valida fino al 31/12/2028.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell’obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all’Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all’Amministrazione concedente, fermo restando l’obbligo di pagare il canone fino al termine dell’annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all’Amministrazione concedente l’intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell’utenza, ai fini dell’archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale. (omissis)