n.266 del 22.10.2025 periodico (Parte Seconda)
L.R. n. 43/1997 e ss.mm.ii - Programma operativo 2025 per la concessione, tramite gli Organismi di garanzia, di aiuto a favore delle imprese agricole approvato che hanno stipulato finanziamenti bancari per la stipula di polizza assicurativa approvata con deliberazione 942/2025 - Ridefinizione valore massimo finanziamento bancario
Visti:
- la L.R. 12 dicembre 1997, n. 43 "Interventi a favore di forme collettive di garanzia nel settore agricolo. Abrogazione della L.R. 14 aprile 1995, n. 37", ed in particolare:
- l'art. 1, comma 2, lett. b), che prevede il concorso nel pagamento degli interessi sui finanziamenti concessi alle imprese agricole socie;
- l'art. 3, comma 5, che stabilisce che l'aiuto finanziario regionale interviene:
a) sul credito a breve termine, per una durata massima di dodici mesi nel rispetto delle condizioni fissate dalla normativa comunitaria vigente all'atto della concessione;
b) sul credito a medio - lungo termine, per una durata massima di cinque anni e nel rispetto dei criteri di ammissibilità, delle limitazioni e delle esclusioni previste dalla normativa comunitaria che disciplina gli aiuti agli investimenti delle aziende agricole;
- il Reg. (UE) n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013 “relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo”;
- il Reg. (UE) n. 3118/2024 del 10 dicembre 2024 “che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo”;
- gli Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea C 204 del 1° luglio 2014;
Considerato che il citato Reg. (UE) n. 1408/2013 sugli aiuti “de minimis” prevede espressamente:
- l'applicazione del regime alle sole imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli;
- l'attivazione degli aiuti senza l'obbligo di notifica alla Commissione;
Dato atto:
- che con Deliberazione di Giunta regionale n. 942 del 16 giugno 2025, “L.R. N. 43/1997 E SS.MM.II. - PROGRAMMA OPERATIVO 2025 PER LA CONCESSIONE, TRAMITE GLI ORGANISMI DI GARANZIA, DI UN AIUTO SOTTO FORMA DI CONCORSO INTERESSI A FAVORE DELLE IMPRESE ATTIVE NELLA PRODUZIONE PRIMARIA DI PRODOTTI AGRICOLI CHE HANNO STIPULATO FINANZIAMENTI BANCARI PER LA STIPULA DI POLIZZA ASSICURATIVA CONTRO I DANNI ALLE PRODUZIONI, STRUTTURE, INFRASTRUTTURE E IMPIANTI PRODUTTIVI , DERIVANTI DA CALAMITA' NATURALI O EVENTI ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFERICHE” è stato adottato un programma per la concessione del contributo in conto interessi sui finanziamenti bancari di scopo, per la stipula di una polizza assicurativa contro i danni alle produzioni, alle strutture, alle infrastrutture e agli impianti produttivi, derivanti da calamità naturali e eventi eccezionali o da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali o eventi di portata catastrofica, da epizoozie, da organismi nocivi e vegetali, nonché per i danni causati da animali protetti, contratti con il sistema bancario dalle imprese agricole attive nella produzione primaria, attuabile attraverso un pacchetto di azioni finanziarie facenti leva sulla riduzione del costo del denaro e sulle garanzie consortili;
- che i termini di presentazione domande sono state prorogati dal 15 settembre 2025 al 6 ottobre 2025 con determinazione 12 settembre 2025 n. 17232;
- che il paragrafo 3. “Imprese beneficiarie” dell’allegato della citata deliberazione n. 942/2025, punto 4. è così definito:
“4. richiedano un finanziamento bancario, per il pagamento della polizza di cui al precedente punto 3., della durata di 12 mesi non inferiore a Euro 5.000,00. L’importo sul quale calcolare il concorso all’interesse non può superare 50.000,00 euro, anche a fronte di un importo del finanziamento più elevato”;
Rilevato, che le imprese agricole emiliano-romagnole:
- continuano ad essere impegnate nella ristrutturazione dei processi produttivi conseguenti ai danni e ai mancati redditi causati da numerose avversità;
- evidenziano problematiche per l’accesso ai finanziamenti bancari di scopo, con riferimento alle condizioni, alle garanzie richieste ed ai tempi di erogazione;
Considerato, inoltre, che, anche a seguito dell’impatto sulle colture da parte di sempre più frequenti avversità atmosferiche, che impongono la stipula di polizze assicurative sempre più onerose, le imprese agricole si trovano maggiormente esposte economicamente;
Ritenuto, pertanto, opportuno provvedere alla modifica del punto 4. del paragrafo 3. “Imprese beneficiarie” dell’allegato 1 della citata deliberazione 942/2025, come di seguito evidenziato:
“4. richiedano un finanziamento bancario, per il pagamento della polizza di cui al precedente punto 3., della durata di 12 mesi non inferiore a Euro 5.000,00. L’importo sul quale calcolare il concorso all’interesse non può superare 75.000,00 euro, anche a fronte di un importo del finanziamento più elevato”;
Ritenuto, altresì, di confermare quant’altro stabilito dalla deliberazione di Giunta regionale n. 942/2025;
Richiamati, in ordine agli obblighi di trasparenza:
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche e integrazioni;
- la determinazione n. 2335 del 9 febbraio 2022 del Responsabile del Servizio Affari legislativi e Aiuti di Stato in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Giunta regionale avente ad oggetto “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;
- la propria deliberazione n. 1440 dell’8 settembre 2025, recante “PIAO 2025-2027. Aggiornamento a seguito di approvazione della legge regionale 25 luglio 2025 n. 7 "Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2025-2027";
Vista la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche e integrazioni ed in particolare l’art. 37, comma 4;
Richiamate altresì le proprie deliberazioni:
- n. 2319 del 22 dicembre 2023 “Modifica degli assetti organizzativi della Giunta regionale. Provvedimenti di potenziamento per far fronte alla ricostruzione post alluvione e indirizzi operativi”;
- n. 2376 del 23 dicembre 2024 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell'ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° gennaio 2025”;
- n. 1187 del 16 luglio 2025 “XII Legislatura. Affidamento degli incarichi di direttore generale e di direttore di alcune agenzie regionali ai sensi degli artt. 43 e 18 della R.R. n. 43/2001”;
Viste, infine le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni;
Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e Pesca, Rapporti con l’UE, Alessio Mammi;
1) di ridefinire il punto 4. del paragrafo 3. “Imprese beneficiarie” dell’allegato 1 della citata deliberazione n. 942/2025, come di seguito evidenziato:
“4. richiedano un finanziamento bancario, per il pagamento della polizza di cui al precedente punto 3., della durata di 12 mesi non inferiore a Euro 5.000,00. L’importo sul quale calcolare il concorso all’interesse non può superare 75.000,00 euro, anche a fronte di un importo del finanziamento più elevato”;
2) di confermare quant’altro stabilito dalla deliberazione di Giunta regionale n. 942 del 16 giugno 2025;
3) che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa;
4) di disporre che il presente atto venga pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.