n.36 del 21.02.2018 periodico (Parte Seconda)

Declassificazione della strada Castagnolo - Fondi da strada comunale a strada vicinale e sdemanializzazione di tratti di strade vicinali della Caibana, del Casalino e del Budriolo

Richiamato l'art. 2 - Definizione e classificazione delle strade del D.Lgs. 30-4-1992 n. 285Nuovo codice della strada, che:

  • al comma 6 definisce comunali le strade con le seguenti caratteristiche: “ quando congiungono il capoluogo del comune con le sue frazioni o le frazioni fra loro, ovvero congiungono il capoluogo con la stazione ferroviaria, tranviaria o automobilistica, con un aeroporto o porto marittimo, lacuale o fluviale, con interporti o nodi di scambio intermodale o con le località che sono sede di essenziali servizi interessanti la collettività comunale ”;
  • al comma 9 recita: “q uando le strade non corrispondono più all'uso e alle tipologie di collegamento previste sono declassificate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dalle regioni, secondo le rispettive competenze...”

Analizzata la situazione del reticolo stradale presente fra la località Castagnolo e il podere I Fondi, come risulta dall'elaborato cartografico allegato sub lettera A) con stralcio catastale e foto aerea, nel quale si evidenzia:

  • che nel foglio catastale n. 59 risulta ancora il vecchio reticolo stradale catastale di tratti delle strade vicinali della Caibana, del Casalino e del Budriolo, individuate con velatura gialla nella planimetria catastale allegata sub. Lettera B), oggetto di cancellazione declassificazione/sdemanializzazione, in quanto da tempo immemorabile non più esistenti in loco e quindi non più utilizzate per il passaggio pubblico in quanto sostituiti dall'attuale strada Castagnolo-Fondi;
  • che la strada Castagnolo-Fondi è stata classificata strada comunale con deliberazione di consiglio comunale n. 119 del 14/11/1984, per una lunghezza di mt. 2.000;
  • che l'attuale strada presente in loco non risulta però frazionata ed individuata al catasto terreni, né ha le caratteristiche di strada comunale come definita dal codice della strada, in quanto di accesso a sole proprietà private (poderi Fondi, Belvedere, Bellaria, Caigola, Casalino);

Rilevato opportuno procedere:

  • alla declassificazione della strada Castagnolo-Fondi, da comunale a vicinale in quanto non presenta le caratteristiche previste dal Codice della Strada per la definizione di strada comunale;
  • alla declassificazione e sdemanializzazione/cancellazione del vecchio reticolo stradale catastale non più presente in loco da tempo immemorabile, in quanto sostituito dalla strada Castagnolo-Fondi, per cui si ritiene opportuno addivenire alla assegnazione del terreno di sedime alle proprietà frontiste, previo frazionamento dell'attuale tracciato stradale esistente;

Visti:

  • l’art. 2, comma 9, del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 che attribuisce alle regioni la competenza alla declassificazione delle strade qualora queste non presentino più i requisiti tecnici e funzionali;
  • l’art. 3, comma 3, del D.P.R. 16.12.1992, n. 495, che subordina il provvedimento di declassificazione ad una proposta in tal senso deliberata dall’ente proprietario della strada;
  • la legge regionale 19.08.1994, n. 35, recante: “Norme per la classificazione delle strade provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico”, con la quale la regione Emilia – Romagna ha delegato ai comuni la competenza ad adottare i provvedimenti di classificazione e declassificazione delle strade di loro competenza;

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 21/11/2017 è stato disposto: di declassificare la strada Castagnolo-Fondi, da comunale a vicinale in quanto non presenta le caratteristiche previste dal Codice della Strada per la definizione di strada comunale;di dare atto che il tratto di strada in argomento viene meglio individuato nello stralcio planimetrico, che si allega alla presente deliberazione sotto la lettera A);di sdemanializzare e declassificare i tratti di strade vicinali “della Caibana, del Casalino e del Budriolo” individuati con velatura gialla nella planimetria catastale allegata sub lettera B) alla presente deliberazione;di pubblicare, ai sensi dell’art. 4, comma 1, della L.R. n. 35/1994, il presente provvedimento all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dando atto che, entro il termine di trenta giorni successivi alla scadenza del suddetto periodo di pubblicazione, gli interessati possono presentare opposizione a questo comune avverso il presente provvedimento; sulle opposizioni deciderà in via definitiva la giunta ai sensi dell'art. 4 della LR 35/1984;di dare atto che si provvederà a notificare ai proprietari dei terreni frontisti della strada di cui al punto 1), contestualmente alla pubblicazione all'albo pretorio, la presente deliberazione, oltra all'affissione di apposito avviso all'inizio della strada in prossimità dell'intersezione con la strada comunale Castagnolo; di pubblicare nel BUR, ai sensi dell’art. 4, comma 3, della citata L.R. 35/1994, il presente provvedimento e di trasmetterlo al ministero dei lavori pubblici ispettorato generale per la sicurezza e la circolazione, una volta conclusi il procedimento di cui al precedente punto;di dare atto che, ai sensi dell’art. 4, comma 5, della L.R. n. 35/1994 il presente provvedimento ha effetto all’inizio del secondo mese successivo a quello nel quale esso è pubblicato nel bollettino regionale; Si da atto che la deliberazione nr. 79/2017 è stata pubblicata all'Albo pretorio informatico del comune dal 5/12/2017 per quindici giorni consecutivi; contestualmente la delibera è stata notificata ai proprietari dei terreni frontisti della strada ed è stata affisso apposito avviso all'inizio della strada in prossimità dell'intersezione con la strada Castagnolo. Nei trenta giorni successivi alla scadenza del suddetto periodo non sono pervenute opposizioni a questo comune avverso il provvedimento in oggetto.

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