n.1 del 02.01.2014 periodico (Parte Seconda)

Consorzio Valorizzazione di Civago (ex ditta S.P.I.T.C.I.) - Dichiarazione di improcedibilità e archiviazione, ai sensi del R.R. n. 41/2001, del procedimento di concessione di derivazione acque pubbliche dal torrente Riaccio ad uso industriale in comune di Villa Minozzo (RE) località Ponte del Riaccio (Pratica n.193)

IL RESPONSABILE 

(omissis)

determina:

(omissis)

a) di dichiarare improcedibile, ai sensi dell’art. 7 del R.R. n. 41/01, l’istanza in data 22/09/1986 presentata dalla ditta S.P.I.T.C.I. C.F.00401580352, tendente ad ottenere la concessione di derivazione acque pubbliche dal Torrente Riaccio ad uso industriale, in comune di Villa Minozzo (RE) località Ponte del Riaccio, per la portata media di l/s 10 da destinare ad uso industriale per l’innevamento artificiale delle piste da sci ed installazione di una pompa di calore negli uffici della ex “Stazione Sciistica Appenninia”;

b) di rigettare tale istanza e disporre l’archiviazione della relativa pratica n. 193 agli atti del Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po - Sede di Reggio Emilia, senza l’adozione di ulteriori provvedimenti;

c) di dare atto che le pubblicazioni di avviso della presentazione dell’istanza, effettuate nella G.U. della Repubblica Italiana n. 260 del 8/11/1986, sono da intendersi prive di efficacia ai sensi del procedimento di concessione di derivazione di acqua pubblica di cui al R.R. 41/01 ed al T.U. 1775/1933;

d) di provvedere all’esecuzione del presente atto, notificandolo al Consorzio Valorizzazione di Civago subentrato di fatto alla società S.P.I.T.C.I. nella titolarità dell’istanza;

e) di dare atto che:

  • si provvederà alla pubblicazione per estratto della presente determina dirigenziale nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;
  • ai sensi dell’art. 3, della Legge 241/90, si potrà ricorrere contro il presente provvedimento dinanzi al Tribunale Superiore AA.PP. entro il termine perentorio di 60 giorni dalla pubblicazione del presente atto nel BURER o dalla notifica dello stesso, conformemente a quanto sancito dagli artt. 18, 143, 144 e 145 del R.D. n. 1775/1933.

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