n.340 del 20.11.2013 periodico (Parte Seconda)

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. Nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione dell'Assemblea legislativa - Regione Emilia-Romagna.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA 

Visti

- la legge regionale 31 marzo 2005, n. 13 “Statuto della Regione Emilia-Romagna” che all’art. 27 riconosce l’autonomia funzionale, organizzativa, finanziaria e contabile dell’Assemblea legislativa;

- la legge 6 novembre 2012, n. 190, concernente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della illegalità nella pubblica amministrazione”; 

Visti in particolare, all’art. 1 della L. 190/12, sopra citata:

- il comma 59 che stabilisce che «Le disposizioni di prevenzione della corruzione di cui ai commi da 1 a 57 del presente articolo, di diretta attuazione del principio di imparzialità di cui all'articolo 97 della Costituzione, sono applicate in tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni»;

- il comma 7, che prevede, al primo periodo, che «… l'organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione» (in seguito: “Responsabile”);

- il comma 8, che stabilisce che l’organo di indirizzo politico, su proposta del “Responsabile”, adotta annualmente il “Piano triennale di prevenzione della corruzione”, che, ai sensi del comma 5 lettera a), deve fornire una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indicare gli interventi organizzativi volti a prevenire il rischio medesimo;

- il comma 60, che subordina all’ adozione di apposite intese, da assumere in sede della Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, (in seguito “Intese”) gli adempimenti in materia, con indicazione dei relativi termini, da parte delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nonché degli enti pubblici e dei soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo, tra l’altro con riguardo anche alla definizione del Piano triennale di prevenzione della corruzione, a partire da quello relativo agli anni 2013-2015;

- il comma 61, che prevede apposite “Intese” per definire gli adempimenti attuativi delle disposizioni dei decreti legislativi previsti dalla legge 190/12, da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nonché degli enti pubblici e dei soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo;

Visto inoltre il comma 46 della L. 190/12, che introduce, nel corpo normativo del DLgs 30 marzo 2001, n. 165, l’art. 35-bis con rubrica “Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici”, che dispone che:

«1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;

b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;

c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari.».

Visto altresì il DLgs 8 aprile 2013, n. 39, che detta disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, adottato in base alle disposizioni legislative di delega al Governo di cui all'articolo 1, commi 49 e 50, della precitata legge 190/12;

Considerato che:

a) le “Intese”, previste dai commi 60 e 61, non sono state finora adottate;

b) il DLgs 39/13, in vigore dal 4 maggio 2013, individua, come ambito di diretta applicazione, all’art. 2, comma 1, gli incarichi conferiti nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compresi gli enti pubblici, nonché gli enti di diritto privato in controllo pubblico;

c) tra le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del DLgs 165/01, figurano le Regioni a statuto ordinario e gli enti non economici regionali;

d) il DLgs 39/13 prevede, in caso di inadempimento, un apparato sanzionatorio molto severo, sancendo infatti:

  • la nullità giuridica degli atti di conferimento di incarico, e dei relativi contratti, adottati in violazione delle norme del decreto medesimo (art. 17);
  • la responsabilità delle conseguenze economiche derivanti dal conferimento di incarichi che siano dichiarati nulli, a carico dei soggetti conferenti, con preclusione in capo ai medesimi del potere di attribuire, per tre mesi, ulteriori incarichi di loro competenza (art. 18, commi 1 e 2);
  • i poteri di vigilanza e di ispezione, oltre che di sospensione di singoli procedimenti di conferimento di incarichi, in capo all’Autorità Nazionale Anticorruzione, che, ai sensi dell’art. 1 comma 1 della L. 190/12, è identificata con la “Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche” (CIVIT), di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (art. 16);
  • la decadenza dagli incarichi, e la risoluzione del relativo contratto di lavoro, in caso di incompatibilità, decorso il termine perentorio di quindici giorni dalla contestazione all'interessato, da parte del “Responsabile”, dell'insorgere della causa di incompatibilità (art. 19);

Richiamata la delibera di Giunta n. 783 del 17 giugno 2013 recante “Prime disposizioni per la prevenzione e la repressione dell'illegalità' nell'ordinamento regionale. Individuazione della figura del responsabile della prevenzione della corruzione” con la quale sono state dettate linee guida per l’adeguamento dell’ordinamento regionale alle disposizioni del DLgs 39/13 e con la quale il dr. Lorenzo Broccoli è stato nominato Responsabile della Prevenzione della Corruzione (“Responsabile”) per le strutture della Giunta della Regione Emilia-Romagna, per due anni dalla data della delibera medesima;

Ritenuto di applicare la delibera di Giunta citata relativamente all’adozione delle disposizioni per la prevenzione e la repressione dell'illegalita' nell'ordinamento regionale e, in particolare, per l’applicazione delle disposizioni contenute nel DLgs 39/13;

Considerato quindi necessario con il presente provvedimento:

  1. individuare in via preliminare la figura del “Responsabile” per l’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, esplicitando i relativi criteri di scelta;
  2. delimitare l’ambito di responsabilità del “Responsabile” nella fase attuale, in attesa delle “Intese”, che devono indicare anche i livelli di flessibilità in materia per le autonomie territoriali, per potere poi procedere alla implementazione delle idonee misure di contrasto al fenomeno corruttivo;
  3. delineare la procedura di contestazione, da parte del “Responsabile”, circa la sussistenza o insorgenza di cause di incompatibilità o inconferibilità in materia di incarichi, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all’art. 15 del DLgs 39/13;
  4. individuare le procedure e i soggetti competenti ad attribuire incarichi in sostituzione di quelli ordinariamente competenti, ma temporaneamente interdetti, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 18 “Sanzioni” del DLgs 39/13; 

Ritenuto inoltre opportuno rinviare la definizione del quadro normativo e organizzativo complessivo delle misure di contrasto al fenomeno corruttivo a un successivo provvedimento, da adottarsi in seguito alla assunzione delle “Intese”, ai sensi e per gli effetti di cui ai precitati commi 60 e 61 dell’art. 1 della L. 190/12, con riserva di rivedere, in tale sede, anche profili organizzativi e normativi approvati con il presente atto;

Richiamata la Circolare n. 1/2013 del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, ad oggetto “Legge n. 190 del 2012 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica amministrazione”, che fornisce alle pubbliche amministrazioni informazioni e prime indicazioni in particolare per individuare la figura del “Responsabile”;

Considerato che le indicazioni contenute nella richiamata circolare devono essere armonizzate con il sistema organizzativo, di poteri e di relazioni gerarchiche proprie dell’ordinamento regionale, quale tratteggiato, in particolare, dalla L.R. 26/11/2011, n. 43 e ss.mm.ii. recante “Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna”, nel rispetto peraltro, in via prioritaria, dell’autonomia organizzativa regionale, garantita costituzionalmente;

Ritenuto innanzitutto di stabilire che l’incarico di “Responsabile”, in ragione degli attuali vincoli legali alla spesa per il personale e al contenimento delle dotazioni organiche, sia attribuito a un dirigente già in servizio e che si debba configurare come incarico aggiuntivo a quello di cui il dirigente individuato risulti già titolare, senza che l’ulteriore funzione possa comportare alcuna modifica al suo incarico originario e al relativo contratto di lavoro;

Valutato inoltre, in riferimento alla previsione dell’art. 43 del DLgs 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, secondo cui il “Responsabile” svolge, di norma, anche le funzioni di “Responsabile della trasparenza”, di rimandare tale decisione al successivo provvedimento con cui verrà definito il quadro normativo e organizzativo complessivo delle misure di contrasto al fenomeno corruttivo;

Esplicitati di seguito i criteri seguiti per la scelta del “Responsabile”, secondo anche le indicazioni della circolare sopra richiamata, precisando sin d’ora che, in via generale, si intende privilegiare, per il futuro, quello di rotazione dell’incarico, ferma restando la sussistenza dei seguenti requisiti:

a) il prescelto non deve appartenere a strutture speciali, ai sensi dell’art. 63 dello Statuto regionale e degli artt. da 4 a 8 della L.R. n. 43 del 2001, ossia a uffici di diretta collaborazione politica;

b) l’incarico di “Responsabile” deve essere attribuito a un dirigente appartenente al ruolo regionale e quindi, che si trovi in una posizione di relativa stabilità; pertanto l’affidamento dell’incarico a dirigenti con contratto di lavoro a tempo determinato può essere operato solo in ipotesi eccezionali, previa adeguata motivazione;

d) il dirigente prescelto non deve essere mai stato destinatario di sentenze penali di condanna, anche non definitive; di condanne da parte della Corte dei conti, anche non definitive, per illeciti amministrativo-contabili; di provvedimenti disciplinari oppure di sanzioni in materia di responsabilità dirigenziale;

e) il dirigente prescelto deve possedere una elevata preparazione professionale di natura giuridico-amministrativa, in ragione delle tematiche e dei problemi che il “Responsabile” deve istituzionalmente valutare;

f) nell’effettuare la scelta occorre tenere conto dell’esistenza di situazioni di potenziale conflitto di interesse evitando, per quanto possibile, la designazione di dirigenti incaricati di quei settori che sono considerati tradizionalmente più esposti al rischio della corruzione, quali il settore contratti o patrimonio, nonché il dirigente responsabile dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD);

Dato atto che:

- la dott.ssa Anna Voltan, responsabile del Servizio Segreteria e affari legislativi, risponde ai criteri di scelta di cui sopra come emerge dal curriculum vitae e dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, per il requisito di cui al punto d), acquisiti agli atti del procedimento;

Richiamata la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 173 del 24/7/2007 recante: “Parziali modifiche ed integrazioni agli indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali approvati con deliberazione 45/03”; 

Visto il parere di regolarità amministrativa allegato al presente atto; 

A voti unanimi 

delibera: 

1. di nominare la dirigente regionale dott.ssa Anna Voltan quale Responsabile della prevenzione della corruzione (“Responsabile”) per l’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, per due anni dalla data odierna; 

2. di stabilire, in relazione alla nomina di cui al punto A, che la dott.ssa Anna Voltan svolgerà la funzione di “Responsabile” in via aggiuntiva rispetto all’incarico di dirigente responsabile del Servizio Segreteria e affari legislativi, senza alcuna modifica a quest’ultimo incarico né al relativo contratto di lavoro;

3. di stabilire inoltre che le funzioni di “Responsabile”, in attesa dell’adozione delle “Intese”, di cui ai commi 60 e 61 dell’art. 1 della L. 190/12, sono di seguito precisate, al fine di chiarirne le responsabilità in questa prima fase applicativa delle misure di contrasto del fenomeno corruttivo:

  1. curare, anche tramite propri atti di indirizzo, che sia assicurato il rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al DLgs 39/13;
  2. vigilare sul rispetto, da parte delle strutture dell’Assemblea legislativa delle norme di cui al precedente alinea e curare le segnalazioni di cui all’art. 15 comma 2 del DLgs 39/13 o richiedere i pareri di cui all’art. 16, comma 3, del medesimo decreto;
  3. gestire la procedura di contestazione di esistenza o di insorgenza di situazioni di inconferibilità e di incompatibilità, richiamata all’art. 15 comma 1 del DLgs 39/13 e descritta all’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  4. esprimere un parere motivato e vincolante sulla possibilità di procedere egualmente al conferimento di un incarico ex DLgs 39/13, allorché l’Autorità Nazionale Anticorruzione abbia espresso rilievi, osservazioni e sospeso il procedimento di conferimento dell’incarico, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 16, commi 1 e 2 del DLgs 39/13;
  5. attivare tempestivamente la necessaria fase prodromica alla elaborazione e gestione del primo Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, attraverso:
  • la individuazione, in termini quantitativi e qualitativi, delle risorse umane e dei mezzi necessari di cui dotarsi per le funzioni a regime di “Responsabile”;
  • la implementazione di modalità di coinvolgimento delle strutture dell’Assemblea legislativa, anche attraverso la definizione di una rete di referenti organizzativi, al fine di creare corretti meccanismi di comunicazione e di informazione circolare, oltre che per assicurare che le misure di prevenzione della corruzione siano elaborate e monitorate secondo un processo partecipato, che offre maggiori garanzie di successo;
  • la definizione di una metodologia di analisi del rischio di esposizione alla corruzione nelle strutture dell’Assemblea legislativa; 

4. di rinviare, a fini di interpretazione univoca nell’ordinamento regionale, che sono ascrivibili, ai limitati fini delle cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al DLgs 39/13, tenuto conto dell’assetto organizzativo regionale, a quanto disposto dalla delibera di Giunta n. 783 del 17 giugno 2013 con le seguenti specificazioni:

  1. alla categoria “incarichi amministrativi di vertice”, come descritti all’art. 1 c.2 lett. i, del precitato decreto (“gli incarichi di livello apicale, quali quelli di Segretario generale, capo Dipartimento, Direttore generale o posizioni assimilate nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico, conferiti a soggetti interni o esterni all'amministrazione o all'ente che conferisce l'incarico, che non comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione”):
    • incarichi di direttore generale dell’Assemblea legislativa regionale;
    • incarichi di Capo di Gabinetto del Presidente dell’Assemblea legislativa regionale;
  2. alla categoria “incarichi dirigenziali interni” come descritti all’art. 1, c. 2 lett. j, del precitato decreto (“gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a dirigenti o ad altri dipendenti, ivi comprese le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, appartenenti ai ruoli dell'amministrazione che conferisce l'incarico ovvero al ruolo di altra pubblica amministrazione”):
    • incarichi di responsabile di Servizio affidati a personale, anche non dirigente, appartenente agli organici regionali o di altra Pubblica Amministrazione;
    • incarichi dirigenziali, sia di responsabilità di struttura che professional, nelle strutture speciali (uffici di diretta collaborazione politica) dell’Assemblea legislativa regionale affidati a personale, anche non dirigente, appartenente agli organici regionali o di altra Pubblica Amministrazione;
  3. alla categoria “incarichi dirigenziali esterni” come descritti all’art. 1, c. 2 lett. k, del precitato decreto (“gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a soggetti non muniti della qualifica di dirigente pubblico o comunque non dipendenti di pubbliche amministrazioni”):
  4. incarichi di responsabile di Servizio affidati a persone non appartenenti ad organici regionali o di altra Pubblica Amministrazione;
  5. incarichi dirigenziali, sia di responsabilità di struttura che professional, nelle strutture speciali (uffici di diretta collaborazione politica), dell’Assemblea legislativa regionale, affidati a persone non appartenenti agli organici regionali o di altra Pubblica Amministrazione; 

5. di precisare, altresì, ai predetti fini di interpretazione univoca nell’ordinamento regionale e per fornire al “Responsabile” i necessari parametri di valutazione - fatti salvi gli eventuali, differenti indirizzi interpretativi che l’Organismo individuato dal DLgs 39/13 potrà adottare e che lo stesso “Responsabile” provvederà a recepire con propri atti - che:

  1. il DLgs. 39/13, nel disciplinare i casi di inconferibilità ed incompatibilità, non effettua alcuna distinzione in ordine al titolo ed al regime giuridico di svolgimento delle attività precluse, fatto salvo quanto disposto in materia di aspettativa dall’art. 19, comma 2 del Decreto stesso;
  2. la verifica sulla sussistenza di casi di inconferibilità ed incompatibilità previsti dal DLgs 39/13 è operata anche con riferimento agli incarichi in corso di svolgimento, in conformità a quanto previsto dall’art. 20 del Decreto stesso sull’obbligo di presentazione – da parte degli interessati – di un’annuale dichiarazione sull’insussistenza e non sopravvenienza delle predette cause;
  3. con la locuzione “svolgimento stabile di attività di consulenza a favore dell’ente”, contenuta nell’art. 1, c. 2, lett. e) del DLgs 39/13 recante la definizione di “incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati”, si intendono i casi di stabile inserimento nell’organizzazione di un ente appartenente a detta tipologia, con svolgimento di attività continuativa, di norma accompagnata dall’utilizzo di locali, attrezzature e impianti tecnici messi a disposizione dall’ente stesso;
  4. all’interno della definizione di “enti di diritto privato regolati o finanziati” di cui all’art. 1, c. 2, lett. d) del DLgs 39/13, l’ipotesi indicata al n. 3 (finanziamento di attività attraverso rapporti convenzionali) si intende riferita ai casi in cui nella concessione del finanziamento sia possibile l’esercizio, in qualsiasi forma e misura, di poteri discrezionali;
  5. la definizione di “enti di diritto privato regolati o finanziati” di cui all’art. 1, c. 2, lett. d) del DLgs 39/13, si intende riferita, all’interno dell’organizzazione regionale, alla specifica Direzione nel cui ambito sono esercitati i suddetti poteri di regolazione o finanziamento, in coerenza sistematica con quanto stabilito nell’art. 4, c. 1, lett. c) del medesimo Decreto, nella parte in cui limita “allo specifico settore o ufficio dell’amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento” il divieto di conferimento di incarichi dirigenziali esterni a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall’amministrazione conferente o svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dalla medesima; 

6. di approvare la procedura di contestazione da parte del “Responsabile”, circa la sussistenza o insorgenza di cause di incompatibilità o inconferibilità in materia di incarichi, come delineata all’allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all’art. 15 del DLgs 39/13;

7. di stabilire che in caso di applicazione, a uno dei soggetti conferenti incarichi ex D.Lgs. n. 39/2013, della sanzione di cui all’art. 18, commi 2 e 3, del DLgs 39/13 (temporanea interdizione del potere di conferimento di ulteriori incarichi), si proceda alla sua sostituzione, nell’esercizio di tale potere, nel rispetto delle seguenti regole:

  1. la preclusione temporanea al conferimento di incarichi deve intendersi totale, ossia con riferimento a qualsiasi tipo di incarico anche non contemplato nel D.Lgs. n. 39/2013, compresi quelli di livello non dirigenziale (esempio: conferimento di responsabilità di Posizione Organizzativa);
  2. il dirigente gerarchicamente superiore sostituisce quello temporaneamente interdetto (es.: il direttore generale sostituisce il responsabile di Servizio interdetto);
  3. il direttore generale dell’Assemblea legislativa regionale, temporaneamente interdetto è sostituito dal Capo di Gabinetto del Presidente dell’Assemblea legislativa;
  4. il Capo di Gabinetto del Presidente dell’Assemblea legislativa regionale, temporaneamente interdetto, è sostituito dal direttore generale dell’Assemblea legislativa;
  5. in caso di sanzione interdittiva che colpisca organi di indirizzo politico (Ufficio di Presidenza, Presidente di Commissione, Presidente dell’Assemblea legislativa), non si provvederà al conferimento di incarichi di loro competenza per tutta la durata della interdizione (tre mesi), salvo che non intervengano esigenze eccezionali e improrogabili, a fronte delle quali si provvederà alla rivalutazione della presente decisione e a individuare le modalità di sostituzione; 

8. di stabilire in via provvisoria, per dare applicazione concreta a quanto sancito dall’art. 35 bis comma 1 lettera B del DLgs 165/001 e dall’art. 3, comma 4, del DLgs. 39/12, in attesa delle delimitazioni che saranno indicate dal “Responsabile” in occasione della presentazione della proposta di primo “Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione” per l’Assemblea legislativa regionale, che i soggetti pubblici e privati, comunque denominati. Si evidenzia che le tipologie da ultimo richiamate sono tutte caratterizzate dal fatto di costituire generiche attribuzioni di un “vantaggio economico” riconducibile all’articolo 12 della legge n. 241 del 1990, ove la locuzione “vantaggio economico” deve intendersi riferita a qualunque attribuzione che migliora la situazione economica di cui il destinatario disponedipendenti che sono condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, fermo restando quanto previsto da leggi specifiche come la L. 97/01, non possono essere assegnati, a qualunque categoria o qualifica appartengano, alle seguenti strutture organizzative regionali:

  1. per “uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie” si intendono: Servizio Organizzazione, Bilancio e Attività contrattuale; 
  2. per “uffici preposti all’acquisizione di beni, servizi e forniture”, si intendono: Servizio Organizzazione, Bilancio e Attività contrattuale; 
  3. per quanto riguarda le attività inerenti a “concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati”, oppure il divieto di conferire incarichi “di vigilanza e controllo”, in quanto trattasi di funzioni diffuse trasversalmente in tutto l’assetto organizzativo regionale, sarà cura del Direttore generale dell’Assemblea legislativa (o del Capo di Gabinetto, per le relative strutture speciali) accertarsi, sotto la loro responsabilità, del rispetto di tali prescrizioni, provvedendo a che non siano conferiti incarichi o fatte assegnazioni a persone condannate, anche in via non definitiva, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, nelle strutture organizzative o aree lavorative deputate alle erogazioni di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari, attribuzioni di vantaggi economici a senza che vi sia una controprestazione verso il concedente (per cui sono automaticamente escluse le attribuzioni che hanno carattere di corrispettivo a fronte di una prestazione);
  4. il “Responsabile” dell’Assemblea legislativa regionale è incaricato di vigilare sulla osservanza di quanto sopra, a elaborare indirizzi applicativi di dettaglio, se ritenuto necessario, ed è tenuto ad esprimere pareri alle strutture dell’Assemblea legislativa che li richiedano;

9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna e sul sito web istituzionale.

Allegato A) 

Poteri di vigilanza del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione dell’Assemblea legislativa regionale. Delineazione della procedura di contestazione di cui all’art. 15, comma 1, del D.Lgs. n. 39/2013

Art. 1- Contestazione

1. Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (“Responsabile”) dell’Assemblea legislativa regionale, quando viene a conoscenza, d’ufficio o su segnalazione, della sussistenza o insorgenza di una situazione di incompatibilità o di sopravvenuta inconferibilità, a carico di un dirigente regionale titolare di un “incarico amministrativo di vertice” o di un “incarico dirigenziale”, quali definiti dal D.Lgs. n. 39/2013 e dalla normativa applicativa regionale, deve provvedere tempestivamente alla contestazione del fatto all’interessato, a seguito degli accertamenti istruttori preliminari ritenuti necessari, che dovranno esaurirsi comunque entro il termine massimo di quindici giorni di calendario dal momento in cui ha avuto notizia della causa di sopravvenuta inconferibilità o incompatibilità.

2. La contestazione deve essere effettuata per iscritto e comunicata formalmente al dirigente, a cura del “Responsabile” attraverso lettera, da consegnare a mano e di cui il dirigente deve rilasciare apposita ricevuta. La lettera di contestazione può essere consegnata attraverso il servizio postale (raccomandata con avviso di ricevimento) solo in caso di assenza dal servizio del dirigente. In ogni caso è sempre possibile l’inoltro all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) personale del dirigente, se ufficialmente comunicata o nota al “Responsabile”.

3. Il “Responsabile” trasmette copia della contestazione anche al superiore gerarchico dell’interessato. 

Art. 2 - Difesa del dirigente

1. Con la lettera di contestazione il “Responsabile” deve assegnare cinque giorni (di calendario), dalla data del ricevimento della contestazione, al dirigente per presentare eventuali argomentazioni a difesa circa la insussistenza della causa di incompatibilità o di sopraggiunta inconferibilità dell’incarico.

2. Il dirigente, in caso di incompatibilità, può anche comunicare, entro il termine di cui sopra, che intende rimuovere la causa esterna di incompatibilità, conservando l’incarico.

Art. 3 - Chiusura del procedimento

1. Se il “Responsabile” ritiene esaustive e accoglibili le argomentazioni del dirigente, il procedimento viene chiuso con nota formale e motivata, indirizzata all’interessato entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di ricevimento della contestazione.

2. Se le argomentazioni sostenute dal dirigente non sono accolte o se il medesimo non fornisce alcun riscontro, il “Responsabile” informa, entro il termine di cui al punto 1, l’interessato confermandogli la incompatibilità o la sopraggiunta inconferibilità dell’incarico di cui è titolare, permanendo comunque in capo al medesimo la facoltà di dimettersi.

3. In ogni caso, per non decadere dall’incarico, il dirigente interessato, deve comunicare, dandone prova documentale, entro il termine perentorio di 14 giorni dal ricevimento della contestazione, di avere rimosso la causa esterna di incompatibilità.

4. Nel caso di cui al punto 2 e nel caso comunque che entro il 14° giorno dalla data di ricevimento della contestazione non giunga la comunicazione di cui al punto 3, il “Responsabile” informa le strutture competenti dell’Amministrazione, per l’adozione dei provvedimenti previsti dal DLgs 39/13 (ad esempio: adozione dell’atto dichiarativo di decadenza dall’incarico, ai sensi dell’art. 19 DLgs 39/13, oppure, in caso di inconferibilità sopravvenuta per condanna penale, per l’adozione dei provvedimenti e delle misure organizzative di cui all’art. 3 del decreto medesimo).

5. Ai fini del rispetto dei termini del presente procedimento si tiene conto delle date di registrazione al Protocollo informatico dell’Amministrazione.

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