n.170 del 23.11.2011 periodico (Parte Seconda)

Procedure in materia d’impatto ambientale L.R. n. 9 del 18 maggio 1999 – Decisione in merito alla procedura di valutazione d’impatto ambientale relativa al progetto del Piano di coltivazione e di sistemazione della cava di arenaria “Ponte Rosso”, loc. Pietra dell’Uso di Sogliano al Rubicone (FC), presentato dalla Società Cooperativa Braccianti Riminese (CBR)

L’Autorità competente: Comune di Sogliano al Rubicone – U.D.P. Ambiente-Territorio-Edilizia Privata comunica la decisione in merito alla procedura di valutazione d’impatto ambientale relativa al progetto del Piano di coltivazione e di sistemazione della cava di arenaria “Ponte Rosso”, loc. Pietra dell’Uso di Sogliano al Rubicone (Fc), procedura i cui termini sono iniziati a decorrere dal 4/6/2010, giorno in cui il soggetto proponente ha presentato l’istanza di VIA al Comune, mentre l’avviso di deposito è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 86 del 7/7/2010.

Il progetto è stato presentato dalla ditta Cooperativa Braccianti Riminese, avente sede legale in Via Emilia n. 113 - Rimini.

Il progetto interessa il territorio del comune di Sogliano al Rubicone e della provincia di Forlì-Cesena.

Il progetto rientra tra le categorie da sottoporre a procedura di verifica di compatibilità ambientale ai sensi della normativa vigente ovvero rientra nella categoria A3.2 “Cave e torbiere con più di 500.000 mc/anno di materiale estratto o di un’area superiore ai 20 Ha” della L.R. 9/99 e s.m.i.

Ai sensi del Titolo III della Legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 e s.m.i., l’Autorità competente: Comune di Sogliano al Rubicone, con atto di Giunta comunale n. 114 del 21/10/2011, ha assunto la seguente decisione: 

LA GIUNTA COMUNALE

(omissis)

delibera:

1. di decidere, ai sensi della L.R. 9/99 e s.m.i., come integrata dal DLgs 152/06 e 4/08, in merito alla procedura di valutazione d’impatto ambientale (VIA) come di seguito riportato:

a) la valutazione d’impatto ambientale positiva, ai sensi dell’art. 16 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e s.m.i. sul progetto del Piano di coltivazione ed il progetto di sistemazione del Polo estrattivo n. 34, Ponte Rosso, sito nel comune di Sogliano al Rubicone, presentato dalla ditta Soc. Cooperativa Braccianti Riminese, poiché secondo gli esiti dell’apposita Conferenza dei Servizi conclusasi il giorno 13/10/2011 il progetto in esame è nel complesso ambientalmente compatibile;

b) di ritenere quindi, possibile la realizzazione del progetto in esame a condizione che siano rispettate le prescrizioni di seguito sinteticamente elencate e riportate al punto 3 del “Rapporto sull’Impatto Ambientale del progetto del polo estrattivo n. 34 sito in Comune di Sogliano al Rubicone” che costituisce l’Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. tutte le prescrizioni presenti nelle autorizzazioni o pareri espressi dagli Enti partecipanti alla Conferenza dei Servizi per il progetto in oggetto (allegati da F a Q) hanno valore di prescrizioni del Rapporto Ambientale;

2. di verificare in corso d’opera la stabilità del versante con cadenza indicativa annuale, compatibilmente con l’avanzamento dei lavori;

3. qualora si presentasse la necessità di migliorare la staticità del sito, sia durante la fase estrattiva, sia ad escavazione avvenuta, dovranno essere realizzate adeguate opere di sistemazione e consolidamento previa consulta del competente Ufficio Cave provinciale e su indicazione del Direttore Lavori.

4. debba essere predisposto un piano di monitoraggio con cadenza annuale da presentare all’Ufficio Cave ed all’Ufficio VIA della Provincia di Forlì-Cesena, sulla stabilità dei cumuli di stoccaggio.

5. siano realizzate su tutta l’area interessata adeguate opere provvisorie, valutate sulla base delle trasformazioni reali della morfologia della cava in corso d’opera, di regimazione idrica atte a prevenire infiltrazioni, ristagni e fenomeni erosivi, idoneamente dimensionate e raccordate agli impluvi naturali e alle vasche di laminazione;

6. si prescrive di mettere in atto l’impianto di depurazione delle acque provenienti dal dilavamento del piazzale, prima che queste raggiungano il corso d’acqua di destinazione, come indicato nelle tavole presentate dal proponente.

7. si prescrive per evitare possibili fenomeni di inquinamento dell’area, che il materiale proveniente dall’esterno sia idoneo all’uso previsto.

8. in merito all’intervento di sistemazione del versante “posto più a sud” che ricorre all’interno dell’area demaniale, si ritiene opportuno che il suddetto intervento di messa in sicurezza, così come proposto, venga realizzato anche in previsione del percorso naturalistico (sentiero) da realizzare;

9. in fase di coltivazione e lavorazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e gestione necessarie ad evitare un peggioramento della qualità dell’aria nella zona legato alla dispersione di polveri sospese e inquinanti atmosferici prodotti dal funzionamento dei mezzi d’opera e dalle attività previste in tale fase, al fine di garantire il rispetto dei limiti di qualità dell’aria stabiliti dalla normativa vigente e garantire la salute pubblica. In particolare, al fine di limitare le emissioni diffuse e puntuali di polveri derivanti dalla coltivazione e lavorazione e dalla movimentazione dei mezzi si prescrive quanto segue:

- prima dell’inizio attività l’intero impianto costituito da frantumazione, vagli, tramogge dovrà essere dotato in determinate parti di adeguato sistema di getti di acqua nebulizzata che dovrà essere in funzione continuativamente nei periodi secchi di funzionamento di tali macchinari. Nello specifico gli ugelli nebulizzatori dovranno essere ubicati indicativamente nei seguenti punti sulle base della verifica delle aree a maggior emissione: tramoggia di alimentazione, sgrossatore a rulli iniziale, vaglio per materiale 0/50 mm, frantoio primario, frantoi secondari, con l’esclusione dei nastri trasportatori. I 3 nastri trasportatori finali dovranno essere, nella parte finale, dotati di canaletta di convogliamento di materiale sul cumulo al fine di limitare l’impatto della caduta sui cumuli;

- si dovrà prevedere la periodica e completa bagnatura con getto d’acqua dei cumuli di materiale non commercializzabile, e la copertura degli eventuali depositi di materiale commercializzabile presente nell’area impianti, nei periodi secchi;

- le vie di transito dei camion e dei mezzi operatori, i piazzali di carico e di manovra, l’intero piazzale di lavorazione e comunque tutte le aree operative non pavimentate interne all’area di cava, dovranno essere adeguatamente e periodicamente umidificate mediante l’installazione di un impianto fisso di umidificazione ed innaffiatura o idoneo sistema mobile a terra. Le operazioni di innaffiamento dovranno avere cadenza oraria durante le ore di lavoro, compresa la pausa pranzo e i quantitativi di acqua utilizzati per unità di superficie dovranno essere tali da mantenere e garantire una costante ed efficiente umidificazione di tali aree;

- i cassoni dei camion dovranno essere ricoperti con teloni;

- i camion, all’interno della cava, dovranno mantenere il motore spento durante le operazioni di carico;

10. Alla luce di quanto evidenziato nello studio presentato e dei risultati delle simulazioni effettuate, nonché di quanto sopra esposto, si ritiene necessario pianificare e predisporre un programma di monitoraggio della qualità dell’aria della zona, a carico della ditta proponente, seguendo le indicazioni operative di seguito riportate:

- è necessario prevedere una campagna di monitoraggio della qualità dell’aria in fase di non attività della cava (ante operam) di durata pari a 7 giorni consecutivi e in periodo estivo (luglio-agosto) in modo da poter verificare il livello di qualità dell’aria in assenza di attività nei periodi monitorati presso il ricettore maggiormente prossimo;

- è necessario prevedere un piano di monitoraggio della qualità dell’aria in fase di esercizio della durata di un anno caratterizzato da due campagne di monitoraggio stagionali, una estiva (giugno-luglio) e una invernale (febbraio-marzo), della durata di 15 giorni consecutivi ciascuna, in modo da poter verificare il livello di qualità dell’aria nei periodi monitorati presso il ricettore maggiormente prossimo;

- le campagne di monitoraggio dovranno essere effettuate in prossimità del ricettore maggiormente prossimo considerato nelle valutazioni previsionali presentate, e precisamente presso il ricettore R1 indicato negli elaborati allegati al SIA;

- dovranno essere monitorati i parametri PM10 e PTS mediante mezzo mobile, o attraverso altra metodologia di campionamento ritenuta maggiormente significativa e utile allo scopo prefissato;

- durante ciascuna campagna di monitoraggio dovranno essere monitorate anche direzione e velocità del vento;

- in caso di previsione di mancanza di attività di cava durante i mesi invernali indicati nell’anno di monitoraggio previsto, lo stesso dovrà essere esteso anche ai mesi di dicembre e gennaio e, in caso di assenza di attività anche nei suddetti mesi il monitoraggio invernale dovrà essere ripetuto nei medesimi mesi della stagione invernale dell’anno seguente, o comunque nella prima stagione invernale utile in termini di presenza di lavorazioni;

- il monitoraggio da promuovere in corso di esercizio dovrà essere iniziato durante il primo anno di attività nella prima stagione invernale o estiva utile. La comunicazione di inizio attività dovrà essere effettuata a cura del proponente, al Comune, ad ARPA ed all’Amministrazione provinciale di Forlì-Cesena, Servizio Pianificazione territoriale;

- i risultati di ogni campagna, iniziale e stagionali, di monitoraggio dovranno essere presentati, sotto forma di relazione tecnica, alla Amministrazione provinciale di Forlì-Cesena, al Comune e ad ARPA entro un mese dal termine di ogni singola campagna;

- in caso di verifica di situazioni di criticità dovute all’attività oggetto di valutazione, anche nel corso dell’anno monitorato, in termini di concentrazioni di PTS e PM10 rilevate, dovranno tempestivamente essere messe in atto dal proponente, a proprio carico, idonee misure di mitigazione e abbattimento al fine di garantire il rispetto di tutti i limiti vigenti nell’area e presso i singoli ricettori, e sarà valutata, da parte delle amministrazioni citate, la necessità di effettuare, con oneri a carico della società proponente, ulteriori e più approfondite campagne di monitoraggio successive e/o di applicare ulteriori misure di mitigazione/gestione;

11. al termine dei primi 5 anni il previsto spostamento dell’area impianti (con relativi impianti di frantumazione e vagliatura) nell’area indicata in linea di massima dalla tavola S6b va rivisto in funzione della progressione estrattiva e dell’efficienza dell’impianto, previa concertazione e verifica del raggiungimento dei requisiti previsti con Provincia di Forlì-Cesena e Comune di Sogliano prima della presentazione della successiva richiesta di autorizzazione;

12. prima di iniziare le attività relative al rilascio della nuova autorizzazione, dovranno essere realizzate le seguenti mitigazioni acustiche:

- foderare le parti metalliche, soggette a urti da materiale in lavorazione, dell’impianto nelle sezioni di caricamento materiale, con specifico riferimento alle canale di conferimento ai mulini, con uno strato di materiale elastico al fine di attenuare il rumore dovuto agli urti del materiale grossolano sulle superfici metalliche, e sostituire i rulli delle tramogge con rulli rivestiti in gomma;

- insonorizzare i vagli presenti e l’impianto di frantumazione, ricoprendo gli stessi mediante pannelli fonoassorbenti, in modo che i lati degli impianti rivolti verso R1 siano interamente pannellati.

13. dovrà essere svolto un accurato piano di monitoraggio acustico conformandosi ai seguenti criteri:

- oltre che ai ricettori R1, R3 e R4, il monitoraggio va effettuato anche presso R2;

- le misurazioni vanno effettuate in una giornata rappresentativa del funzionamento a pieno regime delle attività di cava, per una durata continuativa di 16 h nel periodo diurno;

- il primo monitoraggio dovrà essere svolto entro 1 mese dall’inizio dell’attività relativa al rilascio della nuova autorizzazione; la documentazione con i risultati dovrà pervenire all’Ufficio VIA della Provincia di Forlì-Cesena entro 15 giorni dal termine della campagna di monitoraggio e devono essere presentati seguendo le indicazioni del decreto 16/3/1998. Nel caso in cui i suddetti risultati evidenziassero il mancato rispetto dei limiti di legge, il proponente dovrà già indicare nella documentazione le ulteriori procedure gestionali/mitigative che intende attuare per garantire il rispetto dei limiti; il proponente dovrà quindi attuare tali procedure nel più breve tempo possibile, e ripetere il monitoraggio entro il mese successivo dalla realizzazione delle stesse e fornirne i risultati nelle stesse modalità già descritte;

- una volta comprovato, attraverso il monitoraggio di cui al punto precedente, che le mitigazioni garantiscono il rispetto dei limiti di legge, i monitoraggi successivi e i risultati delle misurazioni devono pervenire all’Ufficio VIA della Provincia di Forlì-Cesena entro 15 giorni dal termine della campagna di monitoraggio e i risultati devono essere presentati seguendo le modalità descritte ai punti precedenti;

14. il risarcimento delle fallanze, le ripuliture tramite sfalcio delle erbe infestanti e l’irrigazione di soccorso da effettuare nel periodo estivo ogni qualvolta se ne presenti la necessità andranno estese ai primi cinque anni successivi l’impianto, sia per quanto concerne gli interventi di ripristino quinquennale e decennale che di mitigazione; si specifica, inoltre, che al termine dei cinque anni previsti sarà necessario prolungare gli interventi fino alla completa e più possibile definitiva riuscita dell’impianto, nel caso in cui si presentino situazioni di criticità/sofferenza, legati sia alla carenza idrica, che alla presenza di elementi non sufficientemente sviluppati, che, ancora, alla presenza ulteriore di infestanti che limitano la crescita e lo sviluppo degli elementi arborei e arbustivi presenti;

15. l’intervento identificato nelle tavole di progetto con la lettera C, deve essere effettuato entro il termine del primo quinquennio autorizzativo;

16. con cadenza annuale e limitatamente ai primi cinque anni dall’impianto, dovrà essere redatta, dalla ditta, una verifica dell’evoluzione della copertura vegetale delle varie aree previste. Tale verifica, corredata da relazione descrittiva e fotografie, dovrà essere inviata entro il 30 novembre di ogni anno al Servizio Pianificazione territoriale della Provincia di Forlì-Cesena;

17. il transito delle materie e dei mezzi legati all’attività estrattiva in oggetto deve evitare l’attraversamento dell’abitato di Stradone in comune di Borghi;

18. la prospettata costruzione del nuovo asse stradale (risolutiva degli effetti e degli impatti ambientali complessivamente gravanti sull’abitato di Stradone), riferibile al prossimo quinquennio, consente di ritenere sostenibile in subordine alla precedente prescrizione n. 16, la non preclusione del transito sulla SP 13 a condizione che la C.B.R. di Rimini (al pari degli altri soggetti economici coinvolti nelle medesime problematiche e per questo prese a riferimento) partecipi fattivamente alla realizzazione della nuova viabilità attualmente in discussione presso un tavolo di concertazione appositamente costituito dagli enti territorialmente competenti. La partecipazione è prevista in termini economici con un contributo di sostenibilità territoriale ed ambientale una tantum. Sulla base delle considerazioni svolte al punto 2.2.8 del Rapporto Ambientale si ritiene che, indicativamente, tale contributo di sostenibilità possa essere stimato in circa 205.000 Euro. Le modalità dell’erogazione di tale contributo verranno definite in sede di convenzione tra il Comune di Sogliano al Rubicone e la ditta proponente. Queste dovranno essere determinate sulla base della definizione e validazione da parte delle Amministrazioni locali interessate circa le modalità mediante le quali tutti gli operatori economici previsti al punto 2.2.8 del rapporto ambientale, saranno chiamati a conpartecipare economicamente alla realizzazione della viabilità alternativa. Tale accordo dovrà garantire ed assicurare l’equità del contributo richiesto ai singoli operatori privati in relazione alle diverse tipologie di attività svolta. Il suddetto contributo di sostenibilità ambientale e territoriale sarà riconsiderato qualora allo scadere dell’autorizzazione comunale all’attività estrattiva non si sia provveduto all’effettivo avvio dei lavori per la costruzione della viabilità alternativa.

2. di esprimersi in merito alle osservazioni presentate e alle controdeduzioni della Ditta proponente conformemente a quanto valutato e deciso negli Allegati B, C, E del Rapporto sull’Impatto Ambientale che costituisce l’Allegato 1 del presente atto;

3. di dare atto in particolare che gli Enti convocati in Conferenza dei Servizi si sono espressi con i seguenti atti:

- l’Ufficio Inquinamento atmosferico, acustico, Energia della Provincia di Forlì-Cesena ha inviato, con B.M. N126 del 12/4/2011 valutazioni in merito all’istruttoria in oggetto, contenute all’Allegato F del Rapporto sull’Impatto Ambientale e successivamente ha emesso l’Autorizzazione n. 430 del 14/10/2011 prot. prov. 102187/1 “Art. 269, DLgs 152/06 e s.m.i. – Autorizzazione alle emissioni in atmosfera Allegato R del Rapporto sull’Impatto Ambientale”;

- l’ARPA ha formalizzato il proprio parere in data 6/7/2011, con nota acquisita al prot. prov. n. 74378 dell’11/7/2011, nel quale attesta che, per quanto di competenza, nulla osta alla realizzazione del progetto; Allegato G del Rapporto sull’Impatto Ambientale;

- l’Ufficio Infrastrutture fognarie della Provincia di Forlì-Cesena ha inviato, con nota prot. Prov. n. 72272/11 del 5/7/2011 l’autorizzazione allo scarico in acque superficiali, riportata nell’Allegato H del Rapporto sull’Impatto Ambientale;

- La Commissione infraregionale per le Attività estrattive ha espresso il proprio parere che è riportato all’Allegato I del Rapporto sull’Impatto Ambientale;

- l’Azienda USL ha trasmesso, con nota acquisita al prot. Prov. n. 96368 del 29/9/2011 il proprio parere di competenza, riportato all’Allegato L del Rapporto sull’Impatto Ambientale;

- la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici ha espresso parere con nota acquisita al prot. Prov. n. 96380 del 29/9/2011, riportato all’Allegato M del Rapporto sull’Impatto Ambientale;

- il Servizio Tecnico di Bacino della Romagna ha inviato in data 6/5/2011 (prot. Prov. n. 52694 del 16/5/2011), il proprio parere riportato all’Allegato N del Rapporto sull’Impatto Ambientale;

- la Comunità Montana dell’Appennino Cesenate ha formalizzato il proprio parere con nota acquisita al prot. Prov. n. 40279 del 13/4/2011, riportato all’Allegato O del Rapporto sull’Impatto Ambientale;

- il Comune di Sogliano al Rubicone ha formalizzato il proprio contributo con nota 70333 del 30/6/2011 riportato complessivamente agli Allegati P Procedura Valutazione d’Incidenza (delibera della Giunta regionale 1191/07) e Q Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del DLgs 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. del Rapporto sull’Impatto Ambientale;

4. di precisare che l’efficacia temporale degli atti autorizzativi o degli atti di assenso comunque denominati ricompresi nella presente procedura di VIA, ai sensi dell’art. 17, comma 1 della L.R. 9/99 e s.m.i., è specificata nei relativi allegati all’Allegato 1 Rapporto sull’Impatto Ambientale

5. di stabilire, ai sensi dell’art. 17, comma 7 della L.R. 9/99 e s.m.i., come integrata dal DLgs 152/06 e s.m.i., che l’efficacia temporale della presente valutazione di impatto ambientale è di 10 anni.

6. di quantificare in Euro 320,00 le spese istruttorie, che ai sensi dell’art. 28 della L.R. 9/99 e s.m.i., sono a carico del proponente, pari allo 0,04% del valore complessivo del progetto previsto dalla presente VIA, come determinato nella parte narrativa della presente deliberazione;

7. di pubblicare, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell’art. 10, comma 3 della L.R. 9/99 e s.m.i. il presente partito di deliberazione;

8. di trasmettere copia della presente deliberazione all’Ufficio VIA del Servizio Pianificazione territoriale e al Servizio Ambiente della Provincia di Forlì-Cesena;

9. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del TUEL 267/00.

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