n.261 del 24.08.2016 periodico (Parte Seconda)

Ditta acquirente "La Fenice Società Agricola Cooperativa" applicazione della sentenza n. 396/2016 della Corte d'Appello di Bologna

IL RESPONSABILE

Visti, in relazione alla normativa di riferimento ratione temporis:

  • il Reg. (CE) del Consiglio n. 1234/2007 e il Reg. (CE) della Commissione n. 595/2004, relativi al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;
  • il Decreto Legge 28 marzo 2003 n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003 n. 119 recante “Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari”;
  • il Decreto Ministeriale 31 luglio 2003 recante “Modalità di attuazione della legge 30 maggio 2003 n. 119, concernente il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari”;
  • il Decreto Ministeriale 5 luglio 2007 recante “Modifiche al decreto 31 luglio 2003, recante modalità di attuazione della legge 30 maggio 2003, n. 119, concernente il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari”;

Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio Sviluppo dell'economia ittica e delle produzioni animali n. 15131 del 18 novembre 2013, con la quale è stata disposta, a seguito di violazione degli obblighi posti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di quote latte, la revoca del riconoscimento di Primo acquirente di latte bovino alla Ditta "La Fenice Società Agricola Cooperativa", con sede in Piazza Alpini d'Italia n.1 - P.Iva 02535470344, i cui effetti si sono tradotti nella cancellazione della predetta Ditta dall'Albo regionale degli acquirenti riconosciuti, operata con successiva determinazione del medesimo Responsabile n. 16240 del 6 dicembre 2013;

Premesso che:

  • con ordinanza del 31 dicembre 2013, il Tribunale di Parma - Sez. Civile - a seguito di opposizione proposta, ai sensi e per gli effetti della legge n. 689/1981, dalla citata Ditta “La Fenice” (R.G. n. 7763/2013) - sospendeva, in via cautelare, la predetta determinazione regionale n. 15131/2013;
  • con determinazione del Responsabile del Servizio Sviluppo dell'economia ittica e delle produzioni animali n. 3078 del 10 marzo 2014 si provvedeva, stante tale provvedimento cautelare e nelle more della definizione del giudizio ex R.G. n. 7763/2013, a sospendere, in via provvisoria, l'efficacia della determinazione n. 16240/2013, re-iscrivendo, conseguentemente, la Ditta di che trattasi nell'Albo regionale degli acquirenti riconosciuti;

Considerato che:

  • con sentenza n. 1427/2014 del 17 dicembre 2014 - 5 febbraio 2015, il Tribunale di Parma, pronunciandosi sulla causa civile R.G. n. 7763/2013, accoglieva il ricorso proposto dalla Ditta “La Fenice” ed annullava il provvedimento regionale di cui alla più volte citata determinazione n. 15131/2013;
  • con sentenza n. 396/2016 del 4 marzo - 15 aprile 2016, la Corte d'Appello di Bologna - a seguito dell'impugnazione proposta dalla Regione Emilia-Romagna - riformando la sentenza n. 1427/2014 pronunciata dal Giudice di prima istanza, dichiarava la carenza di giurisdizione del Giudice ordinario;
  • con sentenza n. 21/2015 del 15 - 20 gennaio 2015, il TAR Emilia-Romagna - Sezione di Parma - a seguito di ricorso proposto, anche avanti tale Giudice, dalla Ditta di che trattasi avverso la determinazione regionale n. 15131/2013 (R.G. n. 50/2014), dichiarava estinto il giudizio a seguito di rinuncia della ricorrente, accogliendo, nel contempo, le tesi difensive della Regione Emilia-Romagna, affermando la propria giurisdizione sulla controversia e riconoscendo l'infondatezza delle domande avversarie;

Richiamata la deliberazione di Giunta regionale n. 622 del 28 aprile 2016, avente ad oggetto “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”, con la quale è stata definita, tra l'altro, dal 1 maggio 2016, la nuova articolazione dei Servizi di questa Direzione Generale e le rispettive declaratorie, prevedendo, in particolare, che competono al “Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera” le attività collegate alla chiusura della gestione del sistema quote di produzione latte;

Preso atto degli esiti favorevoli all'Amministrazione dei ricorsi proposti dalla ditta “La Fenice” avanti sia il giudice ordinario sia il giudice amministrativo;

Ritenuto, pertanto, necessario, con il presente provvedimento, dare atto che la determinazione regionale n. 16240/2013, di cancellazione della Ditta “La Fenice” dall'Albo regionale degli acquirenti riconosciuti, può riprendere a produrre i propri effetti;

Visti:

  • il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
  • la deliberazione della Giunta regionale n. 66 del 25 gennaio 2016 recante “Approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e del programma per la trasparenza e l'integrità. Aggiornamenti 2016-2018.”;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifica zioni;

Viste, altresì, le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

  • n. 2416, in data 29 dicembre 2008, recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007." e successive modifiche;
  • n. 270 del 29 febbraio 2016 “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015” e n. 622 del 28 aprile 2016 recante “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

Richiamata, infine, la deliberazione di Giunta regionale n. 702 del 16 maggio 2016 recante “Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali - Agenzie - Istituto, e nomina dei Responsabili della prevenzione della corruzione, della trasparenza e accesso civico, della sicurezza del trattamento dei dati personali, e dell'anagrafe per la stazione appaltante”;

Attestata ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 2416/2008 la regolarità amministrativa del presente atto;

determina:

  1. di richiamare integralmente le considerazioni riportate in premessa che costituiscono parte integrante del presente dispositivo;
  2. di dare atto che la determinazione del Responsabile del Servizio Sviluppo dell'economia ittica e delle produzioni animali n. 16240 del 6 dicembre 2013, sospesa, in via provvisoria, con determinazione del medesimo Responsabile n. 3078 del 10 marzo 2014, riprende a produrre i propri effetti;
  3. di dare, altresì, atto che si provvederà all'aggiornamento dell'Albo regionale degli acquirenti riconosciuti, mediante conferma della cancellazione della Ditta "La Fenice Società Agricola Cooperativa", con sede in Piazza Alpini d'Italia, 1 - P.Iva 02535470344, a far data dalla data di adozione del presente provvedimento;
  4. di trasmettere il presente provvedimento alla Ditta "La Fenice Società Agricola Cooperativa";
  5. di dare comunicazione del presente provvedimento ad AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura – attraverso il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN);
  6. di dare, infine, atto che secondo quanto previsto dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, nonché secondo le disposizioni indicate nella deliberazione della Giunta regionale n. 66 del 25 gennaio 2016, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione secondo quanto previsto all’art. 23 del citato D.Lgs. 33/2013 e dall’art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012;
  7. di pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna la presente determinazione.

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