n.387 del 23.12.2013 (Parte Prima)

REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI (ARTICOLI 20 E 21 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196 DEL 2003 (CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI)) DI CUI È TITOLARE L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO

con deliberazione n. 150 del 17 dicembre 2013

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE EMANA

con decreto n.239 del 20 dicembre 2013

il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento, ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), di seguito denominato Codice, individua, nei casi in cui non siano specificati dalla legge, i tipi di dati trattati e le operazioni eseguibili presso l’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna con riferimento ai trattamenti di dati sensibili e giudiziari effettuati per il perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico individuate dal Codice o da altre disposizioni di legge.

Art. 2

Disposizioni generali

1. Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari è effettuato nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dell'interessato ed è compiuto quando, per lo svolgimento delle finalità di rilevante interesse pubblico perseguite nei singoli casi, non è possibile il trattamento dei dati anonimi oppure di dati personali non sensibili o giudiziari.

Art. 3

Tipi di dati e di operazioni eseguibili

1. Nelle schede allegate numerate da 1 a 12, che costituiscono parte integrante del presente regolamento, sono individuati i dati sensibili e giudiziari oggetto di trattamento, le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite nonché le operazioni eseguibili.

Art. 4

Aggiornamento

1. L’individuazione dei tipi di dati sensibili e giudiziari e delle operazioni di trattamento eseguibili è aggiornata periodicamente con apposito regolamento dell’Assemblea legislativa.

Art. 5

Pubblicazione nel Bollettino Ufficiale e diffusione su Internet

1. Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna ed è altresì reso disponibile nel sito internet istituzionale dell’Assemblea legislativa.

Art. 6

Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione.

2. È abrogato il regolamento regionale 13 febbraio 2006, n. 2 (Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna (artt. 20 e 21 del decreto legislativo n. 196 del 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”)).

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 20 dicembre 2013 VASCO ERRANI

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