n.184 del 30.06.2014 (Parte Prima)

NOTE

Nota all’art. 4

Comma 1

1) il testo del comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale n.12 del 21 febbraio 2005, che concerne Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 - legge-quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26), ora modificato, era il seguente:

«Art. 1 - Finalità e oggetto

(omissis)

2. La presente legge, ispirandosi ai principi della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato) ed ai principi fondanti la Carta dei Valori del Volontariato, adottata dalle rappresentanze nazionali del volontariato il 4 dicembre 2001 a conclusione dell'Anno internazionale del volontario, disciplina i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato, nonché l'istituzione e la tenuta del registro regionale e dei registri provinciali delle organizzazioni stesse.».

Nota all’art. 5

Comma 1

1) il testo dell’articolo 2 della legge regionale n.12 del 21 febbraio 2005, che concerne Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 - legge-quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26), ora sostituito, era il seguente:

«Art. 2 - Registri delle organizzazioni di volontariato.

1. Sono istituiti il registro regionale ed i registri provinciali delle organizzazioni di volontariato. L'iscrizione in detti registri è condizione necessaria per poter usufruire dei benefici previsti dalla legge n. 266 del 1991 e per poter accedere alle forme di sostegno e valorizzazione previste dalla presente legge, nonché dalle altre leggi regionali

2. Nel registro regionale vengono iscritte le organizzazioni aventi rilevanza regionale le cui caratteristiche verranno determinate da un'apposita direttiva di Giunta, sentita la competente Commissione consiliare.

3. Nei registri provinciali sono iscritte le organizzazioni di volontariato non aventi rilevanza regionale, nonché i loro organismi di coordinamento e collegamento cui aderiscono organizzazioni di volontariato prevalentemente iscritte.».

Note all’art. 6

Comma 1

1) il testo del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale n.12 del 21 febbraio 2005, che concerne Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 - legge-quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26), ora sostituito, era il seguente:

«Art. 3 - Requisiti per l'iscrizione.

1. Possono richiedere l'iscrizione nel registro regionale e nei registri provinciali di cui all'articolo 2 le organizzazioni dotate di autonomia, liberamente costituite a fini di solidarietà e di impegno civile, qualunque sia la forma giuridica assunta, aventi sede ed operanti nel territorio regionale da almeno sei mesi.».

Comma 2

2) il testo del comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale n.12 del 21 febbraio 2005, che concerne Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 - legge-quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26), ora sostituito, era il seguente:

(omissis)

«3. L'iscrizione nei registri regionale e provinciali di cui alla presente legge è incompatibile con l'iscrizione nel registro di cui alla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 "Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo"). Tale incompatibilità deve essere superata entro tre anni dalla pubblicazione della presente legge.».

Nota all’art. 7

Comma 1

1) il testo del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale n.12 del 21 febbraio 2005, che concerne Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 - legge-quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26), ora modificato, era il seguente:

«Art. 4 - Procedure per l'iscrizione, la cancellazione e la revisione.

1. Le modalità di iscrizione, cancellazione e revisione del registro regionale sono stabilite dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale regionale.».

Comma 2

2) il testo del comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale n.12 del 21 febbraio 2005, che concerne Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 - legge-quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26), ora sostituito, era il seguente:

«2. Relativamente ai registri provinciali, le Province con propri atti disciplinano le modalità di iscrizione, cancellazione e revisione, nel rispetto di criteri minimi di uniformità delle procedure stabiliti entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge dalla Giunta regionale con proprio atto da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale regionale.».

Comma 3

3) il testo del comma 4 dell’articolo 4 della legge regionale n.12 del 21 febbraio 2005, che concerne Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 - legge-quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26), ora sostituito, era il seguente:

(omissis)

4. L'elenco delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionale e provinciali è pubblicato annualmente nel Bollettino Ufficiale della Regione e trasmesso annualmente all'Osservatorio nazionale ai sensi dell'articolo6, comma 6 , dellalegge n. 266 del 1991.».

Nota all’art. 8

Comma.1.

1) il testo dell’articolo 5 della legge regionale n.12 del 21 febbraio 2005, che concerne Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 - legge-quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26), ora sostituito, era il seguente:

«Art. 5 -Attività di controllo.

1. Al fine di verificare l'effettiva esistenza e permanenza dei requisiti per l'iscrizione, la Regione, previo parere della competente commissione consiliare, e le Province stabiliscono i criteri e le modalità di controllo diretto sulle attività delle organizzazioni di volontariato iscritte. Il controllo dovrà in particolare verificare la trasparenza di bilancio, la democrazia di gestione, il radicamento territoriale delle organizzazioni e le modalità con cui le stesse usufruiscono delle forme di sostegno e di valorizzazione previste dalle leggi di riferimento.

2. Le Province disciplinano con propri atti i criteri e le modalità di controllo, nel rispetto di criteri minimi di uniformità delle procedure stabiliti entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e previo parere della competente commissione consiliare, dalla Giunta regionale con proprio atto da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale regionale.».

Nota all’art. 9

Comma1

1) il testo dell’articolo 6 della legge regionale n.12 del 21 febbraio 2005, che concerne Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 - legge-quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26), ora modificato, era il seguente:

«Art. 6 - Accesso alle strutture e ai servizi pubblici o privati convenzionati.

1. Gli aderenti alle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale e nei registri provinciali hanno titolo ad accedere alle strutture ed ai servizi pubblici o privati convenzionati con enti pubblici, operanti nei settori di loro interesse, per lo svolgimento delle loro attività, purché queste siano compatibili con le disposizioni degli statuti e dei regolamenti degli enti stessi. L'eventuale diniego all'accesso deve essere motivato.

2. L'accesso è in ogni caso subordinato ad accordi tra la struttura od il servizio e l'organizzazione di volontariato, in ordine alle modalità di presenza del volontariato ed alle modalità di rapporto tra i volontari ed il personale della struttura o servizio.

3. Gli accordi devono prevedere tra l'altro:

a) la riconoscibilità del volontario e dell'organizzazione di appartenenza;

b) il rispetto da parte del volontario della normativa specifica riguardante l'attività svolta, nonché il rispetto delle norme per l'utilizzo delle attrezzature della struttura o servizio;

c) il rispetto della libertà, dignità personale, diritti, convinzioni e riservatezza degli utenti, compresa la libertà per questi ultimi di rifiutare l'attività del volontario.».

Nota all’art. 10

Comma 1

1) il testo dell’articolo 7 della legge regionale n.12 del 21 febbraio 2005, che concerne Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 - legge-quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26), ora sostituito, era il seguente:

«Art. 7 - Diritto di partecipazione e di informazione.

1. Le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale o nei registri provinciali:

a) possono partecipare alle fasi istruttorie della programmazione pubblica nei settori cui si riferisce la loro attività;

b) possono proporre alla Regione ed agli Enti locali, ciascuna per il proprio ambito territoriale di attività, programmi ed iniziative di intervento nelle materie di loro interesse;

c) hanno diritto di ottenere, su richiesta, copia degli studi e delle ricerche pubblicate dalla Regione e dagli Enti locali nei settori di loro interesse.

2. La Regione, nell'ambito della propria attività istituzionale, favorisce l'acquisizione da parte delle organizzazioni delle informazioni e degli strumenti utili all'accesso ai finanziamenti ed alle iniziative nazionali e dell'Unione Europea.».

Nota all’art.11

Comma 1

1) il testo del comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale n.12 del 21 febbraio 2005, che concerne Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 - legge-quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26), ora modificato, era il seguente.».

«Art. 8 - Formazione, aggiornamento e qualificazione.

1. I volontari aderenti alle organizzazioni iscritte nei registri di cui alla presente legge possono accedere alla formazione programmata ai sensi di quanto previsto all'articolo0 dellalegge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro) erogata da organismi di formazione professionale accreditati ai sensi dell'articolo 33 della legge medesima.».

Nota all’art. 12

Comma 1

1) il testo del comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale n.12 del 21 febbraio 2005, che concerne Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 - legge-quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26), ora modificato, era il seguente:

«Art. 9 - Contributi.

1. La Regione eroga contributi alle organizzazioni iscritte nei registri previsti dalla presente legge al fine di sostenere progetti d'interesse regionale volti alla diffusione delle buone pratiche del volontariato e per la sensibilizzazione dei cittadini all'attività di volontariato, con particolare riferimento ai giovani

Nota all’art. 13

Comma 1

1) il testo del comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale n.12 del 21 febbraio 2005, che concerne Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 - legge-quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26), ora modificato, era il seguente:

«Art. 10 - Spazi ed attrezzature.

1. Le disposizioni di cui all'articolo7, commi 3 e 4, della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 10 (Disciplina dei beni regionali - Abrogazione della L.R. 10 aprile 1989, n. 11) e successive modifiche si applicano alle organizzazioni iscritte ai registri di cui all'articolo 2, anche se prive di personalità giuridica. L'uso degli spazi e delle attrezzature può essere concesso a titolo gratuito alle seguenti condizioni:

a) le spese di gestione e di manutenzione ordinaria sono a carico delle organizzazioni concessionarie;

b) il legale rappresentante dell'organizzazione concessionaria s'impegna a restituire il bene nelle medesime condizioni in cui è stato consegnato, salvo il normale deperimento d'uso.».

Nota all’art. 14

Comma 1

1) il testo dell’articolo 11 della legge regionale n.12 del 21 febbraio 2005, che concerne Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 - legge-quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26), ora sostituito, era il seguente:

«Art. 11 - Disposizioni in materia di edilizia.

1. La sede ed i locali in cui si svolgono le attività delle organizzazioni di volontariato iscritte sono collocate di norma nel patrimonio edilizio esistente destinato ad attività pubbliche e di interesse generale.

2. Gli edifici e le unità immobiliari esistenti possono essere destinati alla sede ed alle attività delle organizzazioni di volontariato iscritte, anche in deroga alle destinazioni d'uso ammissibili definite dagli strumenti urbanistici vigenti, purché sia assicurato il rispetto delle norme di sicurezza e igienico-sanitarie e di quelle poste a tutela degli immobili che presentino un interesse storico-artistico. Per tali casi trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 15, commi 1 e 3 della legge regionale 25 novembre 2002, n. 31 (Disciplina generale dell'edilizia).

3. Le opere e le attrezzature realizzate dalle organizzazioni di volontariato iscritte usufruiscono dell'esonero dal contributo di costruzione ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 31 del 2002.».

Nota all’art. 15

Comma 1

1) il testo del comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale n.12 del 21 febbraio 2005, che concerne Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 - legge-quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26 ), ora modificato, era il seguente:

«Art. 12 - Servizi informativi.

1. Per garantire la circolazione delle informazioni utili allo svolgimento delle attività di volontariato, la regione può stipulare accordi con i centri di servizio di cui all'articolo 16 e con le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri istituiti dalla presente legge da almeno sei mesi, per consentire l'accesso ai propri servizi di documentazione, informativi ed informatici, comunque nel rispetto delle vigenti norme sulla tutela della privacy.».

Nota all’art. 16

Comma 1

1) il testo dell’articolo 13 della legge regionale n.12 del 21 febbraio 2005, che concerne Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 - legge-quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26), ora sostituito, era il seguente:

«Art. 13 - Rapporti convenzionali.

1. La Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale o nei registri provinciali da almeno sei mesi per l'erogazione di prestazioni ed attività, anche di carattere promozionale, compatibili con la natura e le finalità del volontariato.

2. I suddetti Enti devono pubblicizzare la volontà di stipulare convenzioni, nelle modalità che riterranno opportune, dandone comunicazione in ogni caso a tutte le organizzazioni del loro territorio iscritte ai registri ed operanti nel settore oggetto della convenzione.

3. Le convenzioni devono essere stipulate nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) le attività oggetto del rapporto convenzionale devono essere svolte dalle organizzazioni contraenti con l'apporto determinante e prevalente dei propri aderenti volontari;

b) deve essere verificato il possesso da parte dei volontari delle cognizioni tecniche e pratiche e delle eventuali abilitazioni professionali necessarie allo svolgimento delle attività e delle prestazioni specifiche;

c) devono essere stipulate le assicurazioni previste dall'articolo 4 della legge n. 226 del 1991 in favore dei volontari aderenti alle organizzazioni;

d) tra gli oneri derivanti dalle convenzioni, oltre alle spese ammesse a rimborso, ancorché non interamente documentate, devono figurare gli oneri relativi alle coperture assicurative ed eventuali quote parte delle spese generali di funzionamento delle organizzazioni.».

Nota all’art. 17

Comma 1

1) il testo del comma 1 dell’articolo 16 della legge regionale n.12 del 21 febbraio 2005, che concerne Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 199, n. 266 - legge-quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26), ora modificato, era il seguente:

«Art. 16 - Centri di servizio per il volontariato.

1. I Centri di servizio per il volontariato (di seguito denominati "Centri di servizio") sono istituiti dal Comitato di gestione del fondo speciale regionale per il volontariato (di seguito denominato "Comitato di gestione") e sono gestiti da organizzazioni di volontariato, ai sensi dell'articolo 15 dellalegge n. 266 del 1991, in forma associata. L'istituzione dei Centri di servizio deve avvenire d'intesa con la Provincia in cui avranno sede, previa valutazione dei progetti operativi presentati dai soggetti richiedenti.».

Comma 2

2) il testo del comma 2 dell’articolo 16. della legge regionale n.12 del 21 febbraio 2005, che concerne Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 199, n. 266 - legge-quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26), ora modificato, era il seguente:

«2. Il Comitato di gestione istituisce un Centro di servizio per ogni territorio provinciale, tenendo conto delle esigenze locali, della presenza di organizzazioni di volontariato e delle richieste delle stesse.».

Comma 6

3) il testo del comma 6 dell’articolo 16 della legge regionale n.12 del 21 febbraio 2005, che concerne Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 199, n. 266 - legge-quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26), ora modificato, era il seguente:

(omissis)

«6. Le Province ed i Comuni possono concorrere ad individuare ed assicurare gli spazi necessari per le sedi e le attività dei Centri di servizio al fine di contenere i costi di gestione e favorire lo sviluppo delle attività di volontariato.».

Comma 7

4) il testo del comma 7 dell’articolo 16. della legge regionale n.12 del 21 febbraio 2005, che concerne Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 199, n. 266 - legge-quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26),ora modificato, era il seguente:

«7. Le associazioni di organizzazioni di volontariato che gestiscono i Centri di servizio devono prevedere una base associativa aperta che favorisca il ricambio nella composizione degli organi direttivi. Le organizzazioni aderenti devono essere in maggioranza iscritte nei registri.».

Nota all’art. 18

Comma 1

1) il testo del comma 1 dell’articolo 17 della legge regionale n.12 del 21 febbraio 2005, che concerne Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 - legge-quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26), ora modificato, era il seguente:

«Art. 17 - Compiti e attività dei Centri di servizio.

1. I Centri di servizio hanno lo scopo di sostenere e qualificare l'attività di volontariato. A tal fine erogano le proprie prestazioni sotto forma di servizi a favore delle organizzazioni di volontariato iscritte e non iscritte nei registri. In particolare:

a) approntano strumenti ed iniziative per la crescita della cultura della solidarietà, la promozione di nuove iniziative di volontariato ed il rafforzamento di quelle esistenti;

b) offrono consulenza ed assistenza qualificata nonché strumenti per la progettazione, l'avvio e la realizzazione di specifiche attività;

c) offrono iniziative di formazione a favore degli aderenti ad organizzazioni di volontariato e rispondenti ai loro bisogni formativi, nonché un servizio di informazione in merito ad iniziative formative promosse dalle organizzazioni di volontariato sul territorio regionale;

d) offrono informazioni, notizie, documentazioni e dati sulle attività di volontariato locale e nazionale, su esperienze, linee e processi di sviluppo del settore a livello comunitario e internazionale;

e) incentivano e sostengono il ruolo e l'impegno civico delle organizzazioni di volontariato nella partecipazione alla programmazione ed alla valutazione delle politiche sociali nei singoli ambiti zonali;

f) contribuiscono all'attuazione di progetti promossi ed attuati dalle organizzazioni di volontariato, in forma singola, o in rete tra loro, o con altri soggetti istituzionali per dare risposte puntuali ed efficaci ai bisogni del territorio e del volontariato.».

Comma 2

2) il testo del comma 3 dell’articolo 17 della legge regionale n.12 del del 21 febbraio 2005, che concerne Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 - legge-quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26), ora modificato, era il seguente:

(omissis)

«3. I progetti di cui al comma 1, lettera f) possono contribuire al sistema integrato dei servizi predisposto con i Piani di zona di cui alla legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), o ad altri sistemi integrati di intervento previsti da altre leggi regionali, ovvero rispondere alle priorità territoriali autonomamente individuate dalle organizzazioni di volontariato.».

Nota all’art. 19

Comma 1

1) il testo del comma 2 dell’articolo 18 della legge regionale n.12 del 21 febbraio 2005, che concerne Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 - legge-quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26), ora modificato, era il seguente:

«Art. 18 - Controlli sui Centri di servizio.

(omissis)

2. Qualora a carico delle associazioni di organizzazioni che gestiscono i Centri di servizio venga accertato, tramite le procedure di verifica di cui al comma 1, il venir meno dell'effettivo svolgimento delle attività a favore delle organizzazioni di volontariato, o lo svolgimento di attività in modo difforme dai propri regolamenti, o irregolarità di gestione, od il mancato rispetto delle norme di riferimento, il Comitato di gestione provvede a cancellare, con provvedimento motivato, le stesse associazioni dall'elenco di cui all'articolo 2, comma 6, lettera c) delD.M. 8 ottobre 1997. Le associazioni di organizzazioni di volontariato che gestiscono i Centri di servizio sono altresì cancellate qualora appaia opportuna una diversa funzionalità o competenza territoriale in relazione ai Centri di servizio esistenti, ovvero nel caso in cui dette associazioni siano state definitivamente cancellate dai registri istituiti con la presente legge.».

Nota all’art. 20

Comma 1

1) il testo dell’articolo 19 della legge regionale n.12 del 21 febbraio 2005, che concerne Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 - legge-quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26), ora sostituito era il seguente:

«Art. 19 - Partecipazione al Comitato di gestione.

1. Il Presidente della Giunta regionale, o un suo delegato, è componente del Comitato di gestione. Lo stesso Presidente nomina quali componenti del medesimo Comitato quattro rappresentanti delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionale o provinciali ed un rappresentante degli Enti locali, designati rispettivamente nell'ambito della Conferenza di cui all'articolo 20 della presente legge e dalla Conferenza Regione - Autonomie locali di cui all'articolo 25 della legge regionale n. 3 del 1999 e successive modifiche.».

Nota all’art. 21

Comma 1

1) il testo del comma 1 dell’articolo 20 della legge regionale n.12 del 21 febbraio 2005, che concerne Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 - legge-quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26), ora sostituito, era il seguente:

«Art. 20 - Conferenza regionale del volontariato.

1. La Regione, in accordo con la Conferenza regionale del Terzo settore di cui all'articolo 35 della legge regionale n. 3 del 1999, indice la Conferenza regionale del volontariato quale momento di confronto e verifica sulle politiche di interesse per il volontariato. La Conferenza è costituita dalle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale od in quelli provinciali ed è indetta, di norma, almeno quaranta giorni prima della scadenza del Comitato di gestione.».

Nota all’art. 22

Comma 1

1) il testo del comma 1 dell’articolo 23 della legge regionale n.12 del 21 febbraio 2005, che concerne Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n 266 - legge-quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26), ora sostituito, era il seguente:

«Art. 23 - Comitati paritetici provinciali.

1. Le Province costituiscono Comitati paritetici provinciali composti da rappresentanti degli Enti locali e delle organizzazioni di volontariato iscritte e non iscritte nel registro regionale o nei registri provinciali. Partecipano inoltre ai Comitati paritetici provinciali i rappresentanti dei soggetti che contribuiscono al fondo speciale per il volontariato in relazione alle diverse appartenenze territoriali.».

Nota all’art. 23

Comma 1

1) il testo della rubrica del titolo II della legge regionale n.34 del 9 dicembre 2002, che concerne Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 (Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo) ora modificato, era la seguente:

«Titolo II- Registri dell'associazionismo di promozione sociale».

Nota all’art. 24

Comma 1

1) il testo dell’articolo 4 della legge regionale n.34 del 9 dicembre 2002, che concerne Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 (Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo). ora sostituito, era il seguente:

«Art.4 - Registri delle associazioni di promozione sociale.

1. Sono istituiti il registro regionale e i registri provinciali delle associazioni di promozione sociale, che sostituiscono a tutti gli effetti rispettivamente l'Albo regionale e gli Albi provinciali delle associazioni di cui alla L.R. 7 marzo 1995, n. 10 (Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo).

2. Nei registri di cui al comma 1 possono iscriversi le associazioni di promozione sociale che, avendo sede ed operando nel territorio regionale ed essendo in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3, sono costituite e svolgono effettivamente l'attività da almeno un anno.

3. Nel registro regionale possono iscriversi le associazioni aventi rilevanza regionale, e precisamente:

a) le associazioni che operano in almeno cinque province del territorio regionale attraverso articolazioni locali su base associativa;

b) gli organismi di collegamento e coordinamento di sole associazioni di promozione sociale, di cui almeno quindici iscritte in almeno cinque registri provinciali.

4. Nei registri provinciali possono iscriversi le associazioni non aventi rilevanza regionale.

5. L'iscrizione nei registri di cui al presente articolo è condizione necessaria per poter usufruire dei benefìci previsti dalla legge n. 383 del 2000 e per poter accedere alle forme di sostegno e valorizzazione previste dalla presente legge nonché dalla normativa di settore, fatti salvi gli ulteriori requisiti eventualmente da quest'ultima richiesti.

6. L'iscrizione nei registri di cui alla presente legge è incompatibile con l'iscrizione nei registri del volontariato di cui alla L.R. 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 "Legge quadro sul volontariato". Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26).».

Nota all’art. 25

Comma 1

1) il testo del comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale n., 34 del 9 dicembre 2002 che concerne Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 (Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo) ora sostituito, era il seguente:

«Art. 6 - Procedure per l'iscrizione, la cancellazione e la revisione.

1. Relativamente al registro regionale, le modalità di iscrizione, cancellazione e revisione vengono stabilite dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale regionale.»

Comma 2

2) il testo del comma 4 dell’articolo 6 della legge regionale n. 34 del 9 dicembre 2002 che concerne Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 (Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo), ora sostituito, era il seguente:

(omissis)

«4. Avverso i provvedimenti di diniego di iscrizione nei registri regionale, provinciali e comunali e avverso i provvedimenti di cancellazione dai registri regionale, provinciali e comunali sono ammessi i ricorsi di cui all'articolo10 della legge n. 383 del 2000.».

Nota all’art. 26

Comma 1

1) il testo del comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale n. 34 del 9 dicembre 2002, che concerne Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 (Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo), ora modificato, era il seguente:

«Art. 7 - Forme di sostegno dell'associazionismo sociale.

1. La Regione con la presente legge favorisce l'associazionismo di promozione sociale attraverso interventi di sostegno delle strutture associative dei soggetti iscritti nei registri regionale e provinciali.».

Nota all’art. 27

Comma 1

1) il testo del comma 3 dell’articolo 8 della legge regionale n. 34 del 9 dicembre 2002, che concerne Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 (Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo) ora modificato, era il seguente:

«Art. 8 - Fornitura di spazi e attrezzature.

(omissis)

3. Le province, gli Enti locali, gli Enti pubblici dipendenti dalla Regione e gli Enti pubblici soggetti a vigilanza regionale, nel rispetto delle normative di settore, possono offrire alle associazioni iscritte nei registri analoghe opportunità per l'uso di spazi e attrezzature di loro proprietà o a loro disposizione.».

Nota all’art. 28

Comma 1

1) il testo del comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale n. 34 del 9 dicembre 2002, che concerne Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 (Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo), ora sostituito, era il seguente:

«Art. 9 - Contributi finanziari per il sostegno dell'associazionismo.

1. La Regione assegna contributi finanziari alle associazioni iscritte al registro regionale per la realizzazione di progetti specifici di interesse e diffusione regionale volti:

a) alla conoscenza e alla valorizzazione dei princìpi ispiratori e dell'evoluzione storica dell'associazionismo;

b) al rafforzamento di strategie di coordinamento tra i vari livelli associativi e di raccordo interassociativo;

c) alla formazione e all'aggiornamento degli aderenti;

d) al potenziamento e alla qualificazione dei servizi;

e) alla tutela e alla valorizzazione delle associazioni storiche, con più di cento anni di vita attiva, e del loro patrimonio mobile e immobile di valore storico.»

Comma 2

2) il testo del comma 3 dell’articolo 9 della legge regionale n. 34 del 9 dicembre 2002, che concerne Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 (Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo), ora modificato, era il seguente:

(omissis)

«3. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, stabilisce annualmente le priorità di assegnazione nonché le modalità ed i criteri per l'accesso e per l'erogazione delle sovvenzioni di cui ai commi 1 e 2.».

Nota all’art. 29

Comma 1

1) il testo dell’articolo 10 della legge regionale n. 34 del 9 dicembre 2002, che concerne Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 (Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo) ora sostituito, era il seguente:

«Art. 10 - Diritto di partecipazione e di informazione.

1. Le associazioni iscritte nei registri regionale e provinciali nell'àmbito della Conferenza regionale del Terzo Settore di cui all'articolo 35 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale):

a) partecipano alla programmazione pubblica nei settori cui si riferisce la loro attività;

b) possono proporre, ciascuna per il proprio àmbito territoriale di attività, programmi e iniziative di intervento alla Regione e agli Enti locali nelle materie di loro interesse.

2. Alle associazioni di promozione sociale è riconosciuto il diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo quanto previsto dall'articolo 26 della legge n. 383 del 2000.».

Nota all’art. 30

Comma 1

1) il testo del comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale n. 34 del 9 dicembre 2002, che concerne Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 (Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo) ora modificato, era il seguente:

«Art. 12 - Convenzioni fra associazioni di promozione sociale e soggetti pubblici.

1. La Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici possono stipulare convenzioni con le associazioni iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui alla presente legge per la gestione di attività di promozione sociale verso terzi di cui all'articolo 2.».

Nota all’art. 31

Comma 1

1) il testo del comma 3 dell’articolo 14 della legge regionale n. 34 del 9 dicembre 2002, che concerne Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 (Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo), ora modificato, era il seguente:

«Art. 14 - Osservatorio regionale associazionismo di promozione sociale.

(omissis)

3. l'Osservatorio svolge le seguenti funzioni:

a) analizzare le necessità del territorio e le priorità di intervento;

b) favorire la conoscenza e la circolazione di esperienze, raccogliere dati, documenti e testimonianze riguardanti le attività di promozione sociale di cui all'articolo 2, comma 1;

c) promuovere direttamente o in collaborazione con gli Enti locali e con le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri regionale e provinciali, iniziative di studio e di ricerca ai fini della promozione e dello sviluppo delle attività di promozione sociale di cui all'articolo 2, comma 1;

d) formulare proposte operative in materia di promozione sociale.».

Comma 2

2) il testo del comma 4 dell’articolo 14 della legge regionale n. 34 del 9 dicembre 2002, che concerne Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 (Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo), ora sostituito, era il seguente:

«4. La Regione, sentito l'Osservatorio, promuove ogni quattro anni la "Conferenza regionale della promozione sociale" cui partecipano i soggetti pubblici e le associazioni di promozione sociale interessate.».

Nota all’art. 32

Comma 1

1) il testo del comma 1 dell’articolo 15 della legge regionale n. 34 del 9 dicembre 2002, che concerne Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 (Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo), ora modificato, era il seguente:

«Art. 15 - Riduzione di tributi locali.

1. Gli Enti locali, qualora non si trovino in situazione di dissesto ai sensi del Titolo VIII del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali), possono deliberare riduzioni o esenzioni sui tributi di propria competenza a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui alla presente legge.».

Nota all’art. 33

Comma 1

1) il testo dell’articolo 17 della legge regionale n. 34 del 9 dicembre 2002, che concerne Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 (Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo), ora sostituito, era il seguente:

«Art. 17 - Attività di controllo.

1. La Regione e le Province stabiliscono criteri e modalità di controllo diretto sulle attività delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri, al fine di verificare l'effettiva esistenza e permanenza dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3, nonché in merito alle modalità con cui esse usufruiscono delle forme di sostegno e di valorizzazione previste dalle leggi di riferimento.

2. Le province stabiliscono i criteri e le modalità di controllo di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi di uniformità delle procedure stabiliti entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge dalla Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, con proprio atto da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale regionale.

3. Qualora venga riscontrata la perdita di uno o più requisiti essenziali per l'iscrizione ovvero gravi disfunzioni nello svolgimento delle attività, previa diffida e concessione di un termine per il ripristino delle condizioni necessarie, l'Amministrazione competente procede alla cancellazione dai registri.

4. Avverso i provvedimenti di cancellazione di cui al comma 3, sono ammessi i ricorsi ai sensi dell'articolo 6, comma 4.».

Nota all’art. 34

Comma 1

1) il testo del comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale n.20 del 20 ottobre 2003, che concerne Nuove norme per la valorizzazione del servizio civile. Istituzione del servizio civile regionale. Abrogazione della L.R. 28 dicembre 1999, n. 38 , ora sostituito, era il seguente:

«Art. 1 - Oggetto.

1. La Regione Emilia-Romagna, nel rispetto dei princìpi sanciti dagli articoli 2, 4, secondo comma, 11 e 52 della Costituzione, in attuazione delle finalità previste dall'articolo 2 dello Statuto regionale ed ispirandosi ai princìpi previsti dalla legge 8 luglio 1998, n. 230 (Nuove norme in materia di obiezione di coscienza) e dalla legge 6 marzo 2001, n. 64 (Istituzione del servizio civile nazionale) in materia di servizio civile, nell'esercizio delle proprie competenze legislative, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, detta norme per lo sviluppo e la valorizzazione del servizio civile nel territorio regionale. A questo scopo viene istituito il servizio civile regionale, così come definito e disciplinato nei successivi articoli.».

Nota all’art. 35

Comma 1

1) il testo del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale n.20 del 20 ottobre 2003, che concerne Nuove norme per la valorizzazione del servizio civile. Istituzione del servizio civile regionale. Abrogazione della L.R. 28 dicembre 1999, n. 38 , ora modificato, era il seguente:

«Art. 2 - Princìpi e finalità.

1. La presente legge si ispira ai seguenti princìpi e finalità:

a) sostenere e sviluppare il servizio civile, quale occasione di crescita e valorizzazione della persona in tutto l'arco della vita, con particolare riferimento al mondo giovanile, sul piano culturale, della solidarietà e della cittadinanza attiva come temi coessenziali all'educazione, all'istruzione ed alla formazione, per concorrere alla prevenzione dell'esclusione sociale;

b) favorire l'ingresso nel mondo del lavoro per i giovani con aumentata consapevolezza dei temi sociali;

c) consentire alla collettività di fruire dell'esperienza degli adulti e degli anziani, quale occasione di apprendimento e di scambio dei valori interculturali e intergenerazionali, in un contesto di formazione permanente;

d) sostenere e valorizzare il servizio civile, quale importante risorsa della comunità, attraverso progetti finalizzati a soddisfare i bisogni sociali, culturali, spirituali, ambientali, di protezione civile ed educativi, favorendo la coesione sociale;

e) sostenere, sentita la struttura statale competente in materia di servizio civile ai sensi della legge n. 230 del 1998 e della legge n. 64 del 2001, ed in raccordo con i Coordinamenti provinciali degli Enti di servizio civile, di cui all'articolo 16, le necessarie azioni di orientamento, programmazione e formazione;

f) promuovere il senso di appartenenza alla comunità regionale, nazionale, europea ed internazionale, attraverso lo sviluppo dei progetti di servizio civile volontario;

g) valorizzare, ai sensi della legge n. 230 del 1998, il diritto soggettivo dell'obiezione di coscienza all'arruolamento negli eserciti e promuovere la cultura della pace, della nonviolenza e della solidarietà, la cooperazione decentrata, gli scambi ed i gemellaggi, il confronto interculturale, i diritti umani, quali efficaci fattori di prevenzione della guerra e di ogni forma di degenerazione armata dei conflitti.».

Nota all’art. 36

Comma 1

1) il testo del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale n. 20 del 20 ottobre 2003, che concerne Nuove norme per la valorizzazione del servizio civile. Istituzione del servizio civile regionale. Abrogazione della L.R. 28 dicembre 1999, n. 38 ora sostituito, era il seguente:

«Art. 4 - Azioni e strumenti.

1. Per il raggiungimento degli obiettivi indicati all'articolo 3 sono individuati i seguenti strumenti:

a) le azioni formative, informative e di sensibilizzazione rivolte agli studenti che adempiono l'obbligo formativo, ai loro insegnanti, alle loro famiglie ed alle persone frequentanti centri di aggregazione, nell'àmbito dell'autonomia scolastica, sentita la Direzione scolastica regionale ed in coordinamento con le previsioni della legge regionale 24 giugno 2002, n. 12 (Interventi regionali per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo e i paesi in via di transizione, la solidarietà internazionale e la promozione di una cultura di pace). Le azioni sono relative ai seguenti temi: primo soccorso, protezione civile, cultura della pace, nonviolenza, difesa non armata, solidarietà, diritti umani, competenze sociali, partecipazione solidale e responsabile;

b) le prestazioni di servizio civile volontario effettuate dai giovani tra i 15 ed i 18 anni, nell'àmbito dei progetti d'impiego predisposti ed attuati dagli Enti di servizio civile di cui all'articolo 8, con modalità di svolgimento, attestazione e valorizzazione dell'esperienza opportunamente adeguate ed integrate nei percorsi scolastici e, più in generale, nell'obbligo formativo, sentita la Direzione scolastica regionale;

c) le prestazioni di servizio civile volontario, di durata variabile dai dieci ai ventiquattro mesi, svolte da giovani di età compresa tra i 18 ed i 28 anni;

d) le prestazioni di servizio civile alternative al servizio militare di leva, effettuate dagli obiettori di coscienza, ai sensi della legge n. 230 del 1998;

e) le prestazioni di servizio civile volontario, di durata variabile dagli otto ai dodici mesi, svolte da adulti e da anziani che in modo spontaneo e gratuito dedicano il proprio tempo libero alla collettività, secondo le modalità previste dalla presente legge;

f) le attività formative e di addestramento rivolte ai volontari, agli obiettori ed ai responsabili di servizio civile.».

Nota all’art. 37

Comma 1

1) il testo del comma 3 dell’articolo 6 della legge regionale n.20 del 20 ottobre 2003., che concerne Nuove norme per la valorizzazione del servizio civile. Istituzione del servizio civile regionale. Abrogazione della L.R. 28 dicembre 1999, n. 38 ora modificato, era il seguente:

«Art. 6 -Soggetti.

(omissis)

3. Possono prestare attività di servizio civile:

a) prioritariamente i giovani di età compresa tra i 18 ed i 28 anni, secondo le condizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), ed i giovani dai 15 ai 18 anni d'età, secondo le condizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b);

b) gli obiettori di coscienza che adempiono all'obbligo costituzionale di leva svolgendo il servizio civile in alternativa a quello militare;

c) gli adulti e gli anziani, secondo le previsioni dell'articolo 4, comma 1, lettera e).».

Nota all’art. 38

Comma 1

1) il testo del comma 6 dell’articolo 9 della legge regionale n. 20 del 20 ottobre 2003, che concerne Nuove norme per la valorizzazione del servizio civile. Istituzione del servizio civile regionale. Abrogazione della L.R. 28 dicembre 1999, n. 38 ora modificato, era il seguente:

«Art. 9 - Settori di impiego del servizio civile.

(omissis)

6. La Regione, sentita la struttura statale competente in materia di servizio civile, ai sensi della legge n. 230 del 1998 e della legge n. 64 del 2001, promuove in particolare:

a) lo svolgimento del servizio civile all'estero e la partecipazione a missioni umanitarie da parte dei giovani che lo richiedono, nei modi e con le forme previsti dalla legge n. 230 del 1998 e dalla legge n. 64 del 2001, ed in coordinamento con le previsioni della legge regionale n. 12 del 2002, inserendo in ogni piano annuale attuativo, in conformità a quanto indicato al precedente comma 5, la previsione di forme di sostegno a progetti presentati in questi àmbiti dagli Enti iscritti nell'Elenco regionale, in collaborazione con le Istituzioni della Comunità europea, con il Ministero degli Affari esteri e con l'O.N.U.;

b) la ricerca e la sperimentazione di forme di difesa civile non armata e non violenta, mediante apposite convenzioni e nell'àmbito delle risorse che saranno disponibili nei bilanci di previsione di competenza della Regione.».

Nota all’art. 39

Comma 1

1) il testo del comma 2 dell’articolo 10 della legge regionale n. 20 del 20 ottobre 2003, che concerne Nuove norme per la valorizzazione del servizio civile. Istituzione del servizio civile regionale. Abrogazione della L.R. 28 dicembre 1999, n. 38 , ora sostituito, era il seguente:

«Art. 10 - Benefìci e riconoscimenti.

(omissis)

2. A favore dei giovani di età compresa tra i 18 ed i 28 anni, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), compete un assegno per il servizio civile nella misura attualmente prevista dall'articolo9, comma 2 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 (Disciplina del servizio civile nazionale a norma dell'articolo 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64), nel limite dei posti d'impiego dei volontari di servizio civile, finanziati dalla Regione, da determinarsi in conformità all'articolo 7, comma 3, lettera a), della presente legge, sulla base dello stanziamento annuale del fondo regionale di cui all'articolo 23. In conformità a quanto stabilito dall'articolo 9, comma 1 , del decreto legislativo n. 77 del 2002, l'attività svolta nell'àmbito dei progetti di servizio civile non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro e, conseguentemente, l'assegno per il servizio civile non ha natura retributiva.».

Comma 2

2) il testo del comma 4 dell’articolo 10 della legge regionale n. 20 del 20 ottobre 2003, che concerne Nuove norme per la valorizzazione del servizio civile. Istituzione del servizio civile regionale. Abrogazione della L.R. 28 dicembre 1999, n. 38 . ora modificato era il seguente:

(omissis)

«4. A favore dei giovani di età compresa tra i 18 ed i 28 anni, di cui al precedente articolo 4, comma 1, lettera c), per il periodo di servizio civile può essere concesso nei limiti, nella misura e con i criteri fissati dalla Giunta regionale, un rimborso delle spese sostenute per la contribuzione volontaria relativa alla previdenza sociale pubblica, nei casi consentiti dalla legge dello Stato, con onere a carico del Fondo regionale per il servizio civile.».

Nota all’art. 40

Comma 1

1) il testo del comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale n. 20 del 20 ottobre 2003, che concerne Nuove norme per la valorizzazione del servizio civile. Istituzione del servizio civile regionale. Abrogazione della L.R. 28 dicembre 1999, n. 38 . ora modificato, era il seguente:

«Art. 12 - Aggiornamento delle liste di leva.

1. La Regione trasmette agli Uffici leva dei comuni l'elenco dei cittadini italiani che hanno prestato servizio civile volontario, concludendo il periodo d'impiego individuato ai sensi della presente legge, allo scopo di provvedere all'aggiornamento delle posizioni individuali dei cittadini residenti in riferimento all'articolo 52 della Costituzione ed alla relativa legislazione applicativa, nella previsione di eventuali richiami in servizio alle condizioni previste per gli obiettori di coscienza all'articolo 13 della legge n. 230 del 1998.».

Nota all’art. 41

Comma 1

1) il testo del comma 2 dell’articolo 16 della legge regionale n. 20 del 20 ottobre 2003, che concerne Nuove norme per la valorizzazione del servizio civile. Istituzione del servizio civile regionale. Abrogazione della L.R. 28 dicembre 1999, n. 38 ,

«Art. 16 - Coordinamenti provinciali degli Enti di servizio civile.

(omissis)

2. Qualora la Provincia non provveda, si applica l'articolo 16 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale).».

Nota all’art. 42

Comma 1

1) il testo del comma 2 dell’articolo 19 della legge regionale n.20 del 20 ottobre 2003. che concerne Nuove norme per la valorizzazione del servizio civile. Istituzione del servizio civile regionale. Abrogazione della L.R. 28 dicembre 1999, n. 38 , ora modificato, era il seguente:

«Art. 19 - Conferenza regionale sul servizio civile.

(omissis)

2. Alla Conferenza possono partecipare:

2. Alla Conferenza possono partecipare:

a) gli Enti di servizio civile iscritti nell'Elenco regionale;

b) gli Enti locali e loro forme associative;

c) le Aziende pubbliche di servizi alla persona di cui alla legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali);

d) le Aziende unità sanitarie locali e le Aziende ospedaliere;

e) le Organizzazioni sindacali;

f) gli organismi di Protezione civile;

g) le istituzioni scolastiche, gli organismi di formazione professionale accreditati, le Università degli studi;

h) gli enti dell'associazionismo giovanile;

i) gli enti gestori dei Centri servizi per il volontariato;

j) gli obiettori di coscienza ed i volontari in servizio civile e le loro associazioni;

k) i Coordinamenti provinciali degli Enti di servizio civile;

l) la struttura statale competente in materia di servizio civile ai sensi della legge n. 230 del 1998 e della legge n. 64 del 2001 e la sua sede periferica per il territorio dell'Emilia-Romagna, di cui al D.P.R. 28 luglio 1999, n. 352 (Regolamento recante norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio nazionale per il servizio civile, ai sensi dell'art. 8, comma 3 , dellalegge 8 luglio 1998, n. 230);

m) un rappresentante della competente Commissione consiliare;

n) i rappresentanti del Governo competenti per materia.».

Nota all’art. 43

Comma 1

1) il testo del comma 4 dell’articolo 22 della legge regionale n.20 del 20 ottobre 2003., che concerne Nuove norme per la valorizzazione del servizio civile. Istituzione del servizio civile regionale. Abrogazione della L.R. 28 dicembre 1999, n. 38 . ora sostituito era il seguente:

«Art. 22 - Norme transitorie.

(omissis)

4. Per quanto non espressamente indicato nella presente legge, nel documento di programmazione triennale regionale e nei piani annuali attuativi del servizio civile regionale si applicano le previsioni contenute nella legge n. 230 del 1998 e nel decreto legislativo n. 77 del 2002.».

Nota all’art. 44

Comma 1

1) il testo del comma 2 dell’articolo 23 della legge regionale n. 20 del 20 ottobre 2003, che concerne Nuove norme per la valorizzazione del servizio civile. Istituzione del servizio civile regionale. Abrogazione della L.R. 28 dicembre 1999, n. 38 , ora sostituito, era il seguente:

«Art. 23 - Norma finanziaria.

(omissis)

2. Al finanziamento del Fondo regionale per il servizio civile possono concorrere risorse statali e comunitarie.».

Comma 2

2) il testo del comma 3 dell’articolo 23 della legge regionale n. 20 del 20 ottobre 2003, che concerne Nuove norme per la valorizzazione del servizio civile. Istituzione del servizio civile regionale. Abrogazione della L.R. 28 dicembre 1999, n. 38 , ora sostituito, era il seguente:

«3. Per le stesse finalità di spesa previste dalla presente legge possono direttamente provvedere le risorse degli Enti locali, delle Aziende pubbliche di servizi alla persona, delle Aziende unità sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere, degli altri Enti di servizio civile iscritti nell'Elenco regionale, nonché la quota parte del Fondo speciale regionale del volontariato di cui all'articolo 15, comma 3, della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge quadro sul volontariato) che, in accordo con il Comitato di gestione, di cui all'articolo 2 del D.M. 8 ottobre 1997 del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale (Modalità per la costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso le regioni), sia stato eventualmente vincolato a sostenere la progettualità nell'àmbito del servizio civile a favore delle organizzazioni di volontariato.».

Nota all’art. 45

Comma 1

1) il testo dell’articolo 35 della legge regionale n.3 del 21 aprile 1999, che concerne Riforma del sistema regionale e locale, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 35 - Conferenza regionale del terzo settore.

1. Per il confronto e la concertazione tra la Giunta regionale e gli enti, gli organismi e le associazioni rappresentativi del terzo settore, è istituita la Conferenza regionale del terzo settore con riferimento agli organismi rappresentativi del volontariato, della cooperazione sociale e delle associazioni non lucrative di utilità sociale.

2. Con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, sono definite le modalità di composizione, organizzazione e funzionamento della Conferenza.».

Nota all’art. 47

Comma 1

1) il testo del comma 4 dell’articolo 20 della legge regionale n.12 del 21 febbraio 2005, che concerne Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 - legge-quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26), ora abrogato, era il seguente:

«Art. 20 - Conferenza regionale del volontariato.

(omissis)

4. Nell'ambito della Conferenza, le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale o nei registri provinciali designano i propri rappresentanti nel Comitato di gestione, assicurando la rappresentanza dei territori provinciali e dei diversi ambiti di attività, anche attraverso il criterio della rotazione.»

Comma 2

2) il testo dell’articolo 5 della legge regionale n. 34 del 9 dicembre 2002, che concerne Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 (Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo), ora abrogato, era il seguente:

«Art. 5 - Registri comunali.

1. Al fine di perseguire le finalità e i princìpi di cui alla presente legge, i comuni possono prevedere l'istituzione di registri comunali delle associazioni di promozione sociale.

2. Nei registri di cui al comma 1 sono iscritte, a cura dell'Ente locale, d'ufficio le associazioni iscritte nei registri regionale e provinciali che hanno sede nel territorio comunale o vi operano in modo continuato da almeno un anno e, su richiesta, le associazioni che, non essendo iscritte in detti registri, hanno sede nel territorio comunale e sono in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3.

3. Le associazioni iscritte unicamente nei registri comunali, acquisiscono titolo a:

a) accedere a contributi erogati dai comuni titolari dei registri;

b) accedere a rapporti convenzionali di con gli stessi comuni, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 12 e 13;

c) accedere all'assegnazione di spazi e attrezzature di proprietà dei medesimi comuni, così come previsto dall'articolo 8, comma 3;

d) accedere alla riduzione dei tributi locali nelle forme previste dall'articolo 15.

4. I comuni possono stipulare convenzioni con le associazioni iscritte nei registri nel rispetto delle procedure e delle condizioni di cui all'articolo 12, commi 2 e 3.»

3) il testo del comma 2 dell’art. 6 della legge regionale n. 34 del 9 dicembre 2002, che concerne Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 (Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo), ora abrogato, era il seguente:

«Art. 6 - Procedure per l'iscrizione, la cancellazione e la revisione.

(omissis)

2. Relativamente ai registri provinciali e comunali, in attuazione dell'articolo 117, comma 6 della Costituzione, le province e i comuni, ciascuno relativamente ai propri àmbiti di competenza, con propri regolamenti disciplinano le modalità di iscrizione, cancellazione e revisione, nel rispetto di criteri minimi di uniformità delle procedure stabiliti entra sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge dalla Giunta regionale con proprio atto da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale regionale.».

4) il testo del comma 2 dell’art. 9 della legge regionale n. 34 del 9 dicembre 2002, che concerne Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 (Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo) ora abrogato, era il seguente:

«Art.9 - Contributi finanziari per il sostegno dell'associazionismo

(omissis)

2. La Regione assegna altresì contributi alle province per il sostegno di piani di intervento per la realizzazione di iniziative concordate con le associazioni operanti nel proprio territorio ed iscritte nei registri provinciali.».

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