n.295 del 05.10.2016 periodico (Parte Seconda)

Recepimento dell'atto di intesa "Accordo tra il Governo le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b), della legge 21 ottobre 2005, n. 219, concernente la revisione e aggiornamento dell'Accordo Stato-Regioni 20 marzo 2008 relativo alla stipula di convenzioni tra Regioni, Province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue" (Rep. atti n. 61/CSR)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamato il D.Lgs. 502/1992, così come successivamente integrato e modificato, che prevede, che:

- le azioni del Servizio Sanitario Nazionale vengano indirizzate verso il rispetto del principio di appropriatezza e l’individuazione di percorsi diagnostici terapeutici e di linee guida;

- spettano alle Regioni la determinazione dei principi sull'organizzazione dei servizi e sull'attività destinata alla tutela della salute delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, nonché le attività di indirizzo tecnico, promozione e supporto nei confronti delle medesime;

Premesso che la Regione Emilia-Romagna, attraverso la propria L.R. n. 29 del 2004 e successive modifiche “Norme generali sull’organizzazione ed il funzionamento del Servizio Sanitario Regionale”, nell’esercizio dell’autonomia conferitale dalla riforma del Titolo V della Costituzione, definisce i principi ed i criteri generali di organizzazione e di funzionamento del Servizio sanitario regionale;

Visti:

  • la legge 21 ottobre 2005 n. 219 recante «Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale di emoderivati» e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, le disposizioni degli art. 6, comma 1, lettera b) e 7, comma 2;
  • il Decreto del 2 novembre 2015 «Disposizioni relative ai requisiti di qualità' e sicurezza del sangue e degli emocomponenti»;
  • il Decreto del Ministro della salute 18 aprile 2007, recante “ Indicazioni sulla finalità statutaria delle Associazioni e Federazioni dei donatori volontari di sangue;
  • il Decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261 recante «Revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, recante attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti»;
  • il Decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2007, recante “Istituzione del sistema informativo dei servizi trasfusionali”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 gennaio 2008 n.13;
  • l’Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 20.03.2008 sulla definizione dello schema tipo per la stipula di convenzioni tra Regioni, Province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue ai sensi di quanto previsto dall’art. 6, comma 1, lettera b) della Legge 21 ottobre 2005 n. 219 (Rep. Atti n. 115/CSR);

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 819/2011 con la quale è stato recepito l'”Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività dei Servizi Trasfusionali e delle Unità di Raccolta del sangue e degli emocomponenti e sul modello per le visite di verifica, del 16 dicembre 2010” (Rep. Atti n. 242/CSR);

- n. 804 del 18 giugno 2012 che recepisce l’Accordo Stato - Regioni, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera c) della legge 21 ottobre 2005 n. 219, sul documento relativo a “Caratteristiche e funzioni delle Strutture Regionali di Coordinamento (SRC) per le attività trasfusionali”, sancito il 13 ottobre 2011 ed in particolare l’art.5 (Rep. Atti n. 206/CSR);

- n. 69/2013 che recepisce l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento concernente "Linee guida per l'accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti" approvato nella seduta del 25 luglio 2012 (Rep. Atti n. 18/CSR);

- n. 867/2016 che recepisce l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano “ Indicazioni in merito al prezzo unitario di cessione, tra Aziende Sanitarie e tra Regioni e Province autonome, delle unità di sangue, dei suoi componenti e dei farmaci plasmaderivati prodotti in convenzione, nonché azioni di incentivazione dell'interscambio tra le aziende sanitarie all'interno della regione e tra le regioni”, sancito in data 20 ottobre 2015 (Rep. Atti n. 168/CSR);

- n. 804 del 18 giugno 2012 che recepisce l’Accordo Stato – Regioni, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera c) della legge 21 ottobre 2005 n. 219, sul documento relativo a “Caratteristiche e funzioni delle Strutture Regionali di Coordinamento (SRC) per le attività trasfusionali”, sancito il 13 ottobre 2011 ed in particolare l’art.5;

Visto il Piano Sangue e Plasma regionale, triennio 2013- 2015, approvato con deliberazione n. 121 del 18/06/2013 dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna, art. 3, comma 2 e 3 ”Il Volontariato”;

Richiamata altresì la propria deliberazione n.432 del 23 aprile 2015, avente ad oggetto “ Rinnovo convenzione tra Regione e Associazioni e Federazione dei donatore di sangue ai sensi dell'articolo 6 della legge 21 ottobre 20105 n. 219”;

Considerato che:

- la legge n. 219 del 2005 all'articolo 5, comma 1, lettera c), comprende la promozione della donazione del sangue tra i livelli essenziali di assistenza in materia di attività trasfusionali;

- le intervenute disposizioni normative conseguenti all'attuazione sia della legge 21 ottobre 2005, n.219, sia degli atti di recepimento di direttive europee, finalizzate alla garanzia dei livelli essenziali di assistenza in materia di attività trasfusionali, comportano sempre più il responsabile coinvolgimento e impegno delle Associazioni e Federazioni di donatori volontari di sangue nel raggiungimento degli obiettivi della rete trasfusionale in termini di programmazione, autosufficienza, sicurezza, qualità;

- la deliberazione n. 804 del 18 giugno 2012, sopra richiamata, definisce le caratteristiche e le funzioni delle strutture regionali di coordinamento (SRC), prevedendo in particolare
che:

  • al punto 3, alle attività della SRC, attraverso gli appositi organismi sia garantita la partecipazione delle Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue;
  • al punto 6.1, la SRC definisca il programma regionale di autosufficienza di concerto con le Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue;
  • al punto 6.2, la SRC coordini l'attività di raccolta, conformemente ai programmi annuali per l'autosufficienza del sangue e dei suoi prodotti, di concerto con le Associazioni e Federazioni dei donatori, l'attività relativa ai rapporti convenzionali con le Associazioni e Federazioni dei donatori, nonché la promozione della donazione volontaria, anonima, non remunerata e consapevole del sangue e degli emocomponenti;

- l'impegno delle Associazioni e Federazioni dei donatori volontari di sangue ai fini del completamento del percorso di attuazione dell'Accordo Stato Regioni 16 dicembre 2010 e l'importanza di valorizzare il ruolo svolto dalle Associazioni e Federazioni dei donatori volontari di sangue;

- la necessità di prevedere uno specifico schema tipo di convenzione articolato a seconda della tipologia di attività che Associazioni e Federazioni dei donatori svolgono nell'ambito della Regione, al fine di assicurare una omogenea e uniforme applicazione dei contenuti dello stesso sul territorio regionale;

Ritenuto opportuno revisionare le quote di rimborso per le attività di gestione associativa e di gestione delle Unità di Raccolta, in base alla proposta del Centro nazionale sangue utilizzando la metodologia prevista dal progetto, sviluppato in collaborazione con l'alta Scuola di Economia e management dei Sistemi Sanitari dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, per l'analisi dei costi degli emocomponenti e dei plasma derivati, al fine di definire un costo medio standard di produzione quale base per la definizione di tariffe di cessione nazionali coerentemente all'evoluzione della rete trasfusionale;

Tenuto conto del documento tecnico presentato dal Centro Nazionale Sangue, contenente la metodologia adottata per la revisione delle quote di rimborso, e considerato che le singole voci di costo che formano le quote sono acquisite agli atti del Centro nazionale sangue;

Dato atto che in data 14 aprile 2016 (Rep. Atti n.61/CSR), la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha approvato, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lett. b), della legge 21 ottobre 2005, n.219, il documento concernente “Revisione e aggiornamento dell'Accordo Stato-regioni 20 marzo 2008 relativo alla stipula di convenzioni tra Regioni, Province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue”

Ritenuto opportuno, stanti le considerazioni sopra evidenziate, recepire il documento indicato al precedente paragrafo concernente “Revisione e aggiornamento dell'Accordo Stato-regioni 20 marzo 2008 relativo alla stipula di convenzioni tra Regioni, Province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto inoltre di dover attuare quanto disposto dal suddetto Accordo, provvedendo all'approvazione dello schema di convenzione, che viene accluso alla presente deliberazione per costituirne parte integrale e sostanziale;

Ritenuto di dare mandato alle Aziende Sanitarie di porre in essere tutte le azioni necessarie conseguenti al recepimento dell’Intesa oggetto del presente atto deliberativo;

Richiamati:

  • la L.R. n. 19/1994 “Norme per il riordino del Servizio Sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517” e succ.mod.;
  • la L.R. 29/2004 “Norme generali sull’organizzazione ed il funzionamento del Servizio Sanitario Regionale” e succ. mod.;
  • la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modificazioni;

le proprie deliberazioni:

  • n. 2416 del 29 dicembre 2008 avente per oggetto “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modifiche e integrazioni;
  • n. 193 del 27 febbraio 2015 concernente “Contratto di lavoro ai sensi dell’art. 43 L.R. 43/2001 e affidamento dell’incarico di Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali”;
  • n. 628 del 29 maggio 2015 ad oggetto “Riorganizzazione della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali” come rettificata dalla n. 1026 del 27 luglio 2015;
  • n. 2189 del 21 dicembre 2015 ad oggetto “Linee di indirizzo per la riorganizzazione della organizzazione regionale”;
  • n. 56 del 25 gennaio 2016 ad oggetto “Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale, ai sensi dell’art.43 della L.R. 43/2001”;
  • n. 66 del 25 gennaio 2016 “Approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e del programma per la trasparenza e l’integrità. Aggiornamenti 2016-2018”;
  • n. 270 del 29 febbraio 2016 ad oggetto “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
  • n. 622 del 28 aprile 2016 ad oggetto “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
  • n. 702 del 16 maggio 2016 ad oggetto “Approvazione incarichi dirigenziali prorogati e conferiti nell’ambito delle Direzioni Generali, Agenzie, Istituto e nomina dei responsabili della prevenzione della corruzione, della trasparenza e accesso civico, della sicurezza del trattamento dei dati personali e dell’anagrafe per la stazione appaltante”;
  • n. 1107 dell’11 luglio 2016 ad oggetto “Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta Regionale a seguito dell’implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera n. 2189/2015;

il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche;

Vista la determinazione dirigenziale n. 12096 del 25 luglio 2016 ad oggetto “Ampliamento della trasparenza ai sensi dell’art. 7 comma 3 D. Lgs. n. 33/2013, di cui alla deliberazione della Giunta Regionale 25 gennaio 2016 n. 66”;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore alle Politiche per la Salute;

A voti unanimi e palesi

delibera:

  1. di recepire, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate, l'Atto di Intesa "Accordo tra il Governo le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera b), della Legge 21 ottobre 2005, n.219, concernente la “Revisione e aggiornamento dell'Accordo Stato-regioni 20 marzo 2008 relativo alla stipula di convenzioni tra Regioni, Province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue” (Rep. Atti n.61/CSR), allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di approvare lo schema tipo di convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e le Associazioni e Federazioni dei donatori volontari di sangue, relativo alle attività istituzionalmente svolte dalle stesse, così come definito nell’allegato 1 dell'Accordo del 14 aprile 2016, oggetto di recepimento con il presente provvedimento, e nei disciplinari tecnici A e B (se previsto) contenuti nel medesimo accordo, secondo le attività svolte dalle Associazioni e Federazioni di donatori. Può far parte della convenzione anche il disciplinare C, secondo quanto previsto al punto 6 dell'Accordo del 14 aprile 2016;
  3. di stabilire le corrispondenti quote di rimborso uniformi e omnicomprensive su tutto il territorio regionale così come definite nell’allegato 2 dell'Accordo del 14 aprile 2016, che si recepisce con il presente provvedimento;
  4. di stabilire inoltre che alla convenzione di cui al presente atto accedono le Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue i cui statuti corrispondono alle finalità previste dal Decreto del Ministro della Salute del 18 aprile 2007, in attuazione dell'articolo 7, comma 3, della legge n.219 del 2005, regolarmente iscritte ai registri regionali e/o provinciali del volontariato di cui alla legge n.266 del 1991;
  5. di dare mandato ai Direttori generali delle Aziende Sanitarie della Regione di operare, laddove necessario, misure di riorganizzazione tali da garantire il rispetto dell’Intesa oggetto del presente atto deliberativo entro tre mesi dal recepimento, precisando che qualora le Azienda Sanitarie non provvedano alla stipula delle convenzioni di cui all'Accordo 14 aprile 2016 (Rep. Atti n.61/CSR) entro i termini previsti, si applica quanto stabilito dall'art. 7, comma 6, della legge 21 ottobre 2005, n.219, e che il monitoraggio delle attività previste verrà effettuato attraverso il Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza di cui all'Intesa Stato Regioni del 23 marzo 2005;
  6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;
  7. di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa.

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