n.60 del 04.03.2022 (Parte Terza)

Approvazione dello schema di intesa tra la Regione Emilia-Romagna, Direzione generale Cura della persona, Salute e Welfare e le Organizzazioni sindacali dei Medici di Medicina Generale per l'applicazione dei contenuti di cui all'art.1, commi 272 e 273 della Legge n.234 del 30/12/2021 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e Bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Viste:

- la determinazione del Responsabile del Servizio Assistenza Territoriale n.19489 del 21.10.2021 con la quale si è provveduto alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte Terza - n. 306 del 26 ottobre 2021 di un avviso (Allegato 1, parte integrante della citata determinazione) riportante gli incarichi vacanti di emergenza sanitaria territoriale individuati dalle Aziende USL della Regione Emilia-Romagna relativamente al secondo semestre 2021, i criteri e le modalità di assegnazione degli incarichi;

- la Legge n.234 del 30/12/2021 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), ed in particolare quanto previsto all’art.1, commi 272 e 273, ossia che, al fine di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, il personale medico in servizio presso le strutture del Sistema di Emergenza-Urgenza territoriale 118, che alla data di entrata in vigore della presente legge ha maturato un'anzianità lavorativa di almeno trentasei mesi, può accedere alle procedure di assegnazione degli incarichi convenzionali a tempo indeterminato destinate al Servizio di Emergenza-Urgenza 118 anche senza il possesso del diploma attestante la formazione specifica in medicina generale, e che a determinare il requisito di anzianità lavorativa di cui al precedente periodo concorrono periodi di attività, anche non continuativi, effettuati negli ultimi dieci anni, nei Servizi di Emergenza-Urgenza 118 con incarico convenzionale a tempo determinato;

Preso atto che all’art.1, comma 273 della Legge n.234 del 30/12/2021 si prevede che il personale medico di cui al comma 272 accede alle procedure di assegnazione degli incarichi convenzionali a tempo indeterminato destinate al Servizio di Emergenza-Urgenza 118 in via subordinata rispetto al personale medico iscritto in graduatoria regionale e in possesso del diploma di formazione specifica in Medicina generale, e che le procedure di assegnazione degli incarichi ai medici, di cui al periodo precedente, avvengono in una fase immediatamente successiva alla conclusione dell'assegnazione delle zone carenti agli aventi diritto. Infine, si prevede che nei casi di cui al presente comma è comunque requisito essenziale il possesso dell'attestato d'idoneità all'esercizio dell'emergenza sanitaria territoriale;

Valutata l’attuale grave situazione di carenza di medici nel settore dell’Emergenza Sanitaria territoriale e, quindi, l’opportunità di procedere con la massima celerità possibile all’assegnazione degli incarichi di emergenza sanitaria territoriale già pubblicati con l’avviso di cui al Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna – Parte Terza - n. 306 del 26 ottobre 2021 citato, ricomprendendo anche i professionisti che hanno maturato i requisiti previsti dai commi citati della Legge n.234 del 30/12/2021;

Preso atto che nella Regione Emilia-Romagna diversi professionisti, attualmente incaricati provvisoriamente nel settore dell’Emergenza Sanitaria territoriale, sono in possesso dei requisiti previsti all’art.1, commi 273 e 274 della Legge n.234 del 30/12/2021;

Valutata inoltre l’esistenza, nella Regione Emilia-Romagna, di medici attualmente operanti con incarico “temporaneo” così come definito all’art.5 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la Medicina Generale 18/6/2020 vigente, che recepisce i contenuti di cui all’articolo 9, comma 1, del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 febbraio 2019, n.12 o a quelli di cui all’articolo 12, comma 3, del D.L. 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60, in possesso dei requisiti previsti all’art.1, commi 273 e 274 della Legge n.234 del 30/12/2021;

Ritenuto pertanto opportuno, vista l’entrata in vigore della Legge n.234 del 30/12/2021 a far data dal 1/1/2022, che i medici in possesso dei requisiti di cui ai commi 272 e 273 della Legge citata possano partecipare all’assegnazione degli incarichi vacanti di emergenza sanitaria territoriale individuati dalle Aziende USL della Regione Emilia-Romagna relativamente al secondo semestre 2021, così come riportati nell’avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna – Parte Terza - n. 306 del 26 ottobre 2021, compresi i medici attualmente operanti nelle Aziende USL della Regione Emilia-Romagna con incarico “temporaneo” così come definito all’art.5 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la Medicina Generale 18/6/2020;

Ritenuto opportuno inoltre:

- che la data già prevista per l’assegnazione degli incarichi vacanti di emergenza sanitaria territoriale relativamente al secondo semestre 2021, già determinata e comunicata, dall’avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna – Parte Terza - n. 306 del 26 ottobre 2021, nel 10 febbraio 2022 sia da ritenersi cancellata e che si debba provvedere a definire una nuova data di assegnazione a seguito delle ulteriori procedure derivanti dalla Legge n.234 del 30/12/2021, art.1, commi 272 e 273;

- provvedere a pubblicare, in tempi rapidi, nel Bollettino Ufficiale della Regione un avviso riportante la possibilità per i medici in possesso dei requisiti di cui all’art.1, commi 272 e 273 della Legge n.234 del 30/12/2021 di partecipare all’assegnazione degli incarichi vacanti di emergenza sanitaria territoriale individuati dalle Aziende USL della Regione Emilia-Romagna relativamente al secondo semestre 2021, così come riportati nell’avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna – Parte Terza - n. 306 del 26 ottobre 2021;

Preso atto che le condizioni ed i requisiti ai fini della partecipazione per l’assegnazione degli incarichi in oggetto, nonché dei criteri di priorità da seguire in fase di assegnazione degli incarichi stessi, da parte dei medici in possesso dei requisiti previsti all’art.1, commi 273 e 274 della Legge n.234 del 30/12/2021, sono definiti all’interno dell’intesa tra l’Assessore alle Politiche per la Salute, dal Direttore della Direzione generale Cura della Persona, salute e welfare e dalle Organizzazioni sindacali firmatarie dell’A.C.N. 18/6/2020, e precisamente: FIMMG, SNAMI, SMI, allegato al presente atto quale parte integrante (Allegato 1);

Richiamati:

- il decreto-legge 17/3/2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24/4/2020, n. 27 oltre che la Legge 176/2020;

- il Decreto del Ministero della Salute 28 settembre 2020 “Disposizioni relative ai medici che si iscrivono al corso di formazione specifica in medicina generale 2019 - 2022”;

- il Decreto del Ministero della Salute 14 luglio 2021 “Disposizioni relative ai medici che si iscrivono al corso di formazione specifica in medicina generale relativo ai trienni 2020 - 2023 e 2021 - 2024”;

- il Decreto del Ministero della Salute 7 marzo 2006 “Principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale” e sue successive modifiche e integrazioni;

- l’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale 23/3/2005 e s.m.i.;

- l’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale 21/6/2018;

- l’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale 18/6/2020;

- il DPCM 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;

- la propria deliberazione n. 1398/2006 - Accordo Regionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale e successive integrazioni;

Considerato che la Legge n.234/2021 stessa richiama l’obiettivo comune di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza tramite l’applicazione, dall’entrata in vigore della legge stessa, dei contenuti di cui all’art.1, commi 272 e 273, e che si debba potenziare la risposta territoriale alla grave situazione emergenziale che si sta affrontando, valorizzando il contributo professionale della Medicina Generale, ivi compreso il settore dell’Emergenza Sanitaria Territoriale;

Preso atto che alla trattativa per la definizione dell’intesa hanno partecipato, in conformità a quanto previsto dall’art.22, comma 10, dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di Medicina Generale 23/3/2005 e s.m.i. le Organizzazioni Sindacali firmatarie dell’A.C.N. 18/6/2020, e precisamente: FIMMG, SNAMI, SMI;

Dato atto che l’attività di negoziazione e di confronto fra parte pubblica e parte sindacale ha portato al raggiungimento di intese sui contenuti e gli obiettivi ed alla elaborazione di un testo condiviso dall’Assessore alle Politiche per la Salute, dal Direttore della Direzione generale Cura della Persona, salute e welfare e dalle Organizzazioni sindacali sopraindicate, che viene allegato al presente atto quale parte integrante (Allegato 1);

Richiamate:

- la L.R. n. 19/1994 “Norme per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517” e successive modifiche;

- la L.R. n. 43/2001 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche;

Richiamate, inoltre, le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 avente per oggetto: “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modificazioni;

- n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna” e le Circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni;

- n. 2018 del 28 dicembre 2020 “Affidamento degli incarichi di Direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001 e ss.mm.ii.”;

- n. 771/2021 “Rafforzamento delle capacità amministrative dell’ente. Secondo adeguamento degli assetti organizzativi e linee di indirizzo 2021”;

- n. 191 del 16/2/2022 “Incarico ad interim di Direttore generale Cura della Persona, Salute e Welfare”;

Richiamati, infine:

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

- la propria deliberazione n. 111 del 31 gennaio 2022 “Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2022-2024, di transizione al piano integrato di attività e organizzazione di cui all'art. 6 del D.L. n. 80/2021” e la determinazione dirigenziale n. 2335 del 9/2/2022 “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;

- la determinazione del Direttore Generale n. 20202 del 13/11/2020 recante “Conferimento di incarico di Responsabile del Servizio Assistenza territoriale della Direzione Generale cura della persona, salute e welfare”;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interesse;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore alle Politiche per la Salute;

A voti unanimi e palesi

delibera

per le motivazioni esposte in parte narrativa che si intendono integralmente richiamate:

  1. di approvare lo schema di intesa tra l’Assessorato Politiche per la Salute della Regione Emilia-Romagna e le Organizzazioni Sindacali della Medicina Generale e precisamente: FIMMG, SNAMI, SMI, allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
  2. di autorizzare il Direttore della Direzione generale Cura della persona, Salute e Welfare alla sottoscrizione del Verbale di Intesa nella formulazione dello schema allegato, di cui al punto 1) del presente dispositivo, apportando in sede di sottoscrizione le modifiche al testo che si rendessero necessarie, purché non sostanziali;
  3. di fissare la decorrenza del Verbale di Intesa dalla data di assunzione della presente deliberazione, a seguito della sottoscrizione dello stesso tra i firmatari;
  4. di pubblicare il presente atto ed il relativo allegato (Allegato 1) nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico;
  5. di dare atto che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni citate in narrativa.

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