n.132 del 11.05.2022 periodico (Parte Seconda)

Modifica allo Statuto comunale

Modifiche agli artt. 18, 19, 20, 22, 23 e 24 dello Statuto comunale, approvate con deliberazione consiliare n. 28 del 28/4/2022

TITOLO III

ORGANI DI GOVERNO

Capo II – Il Consiglio Comunale

Art. 18

Funzioni

1. Il Consiglio comunale è l'organo competente ad esprimere l'indirizzo politico-amministrativo della complessiva azione comunale ed a controllarne l'attuazione, affidata alla responsabilità degli organi di governo. Dette funzioni di indirizzo e controllo sono svolte mediante l'adozione degli atti fondamentali che gli sono riservati dalla legge.

2. Il documento recante le linee programmatiche di cui all’art. 25 costituisce l’atto di riferimento generale attraverso il quale il Consiglio indirizza l’azione politico-amministrativa comunale e ne programma l’esecuzione. A tal fine, il Sindaco, sentita la Giunta, ne cura il progressivo aggiornamento e l’eventuale specificazione indicando, con riferimento all’esercizio successivo, attraverso la relazione previsionale e programmatica, le azioni ed i progetti che intende realizzare.

3. L'esercizio della funzione di controllo sull'attuazione degli interventi programmati ai sensi del precedente comma si esprime avendo prioritario riferimento ai rapporti che il Sindaco e la Giunta illustrano al Consiglio sullo stato della loro realizzazione, che il Sindaco espone al Consiglio comunale almeno una volta nel corso dell'anno.

4. Elegge al suo interno un Presidente ed un Vicepresidente.

TITOLO III

ORGANI DI GOVERNO

Capo II – Il Consiglio Comunale

Art. 19

Composizione, prima seduta e nomina del Presidente e Vicepresidente

1. Il Consiglio comunale è composto da sedici Consiglieri, oltre il Sindaco, che ne fa parte a tutti gli effetti. 2. L a prima seduta è convocata dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione della sua elezione ed è da lui presieduta sino all'elezione del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio, che avverrà dopo gli adempimenti di cui al comma 3, con le modalità stabilite nel Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale. 3. La nomina a Presidente ed a Vice Presidente ha la durata pari a quella del Consiglio. 4. Il Consiglio provvede alla convalida degli eletti e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, disponendo le eventuali surroghe. 5. Ove nella prima seduta, non si pervenisse all’elezione del Presidente, il Consiglio comunale è convocato entro 10 giorni dal Sindaco per procedere a nuove votazioni fino alla elezione. 6. Esauriti gli adempimenti di cui ai precedenti commi, il Sindaco esegue le comunicazioni di cui al successivo art. 25.

TITOLO III

ORGANI DI GOVERNO

Capo II – Il Consiglio Comunale

Art. 20

Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri rappresentano l'intera comunità locale ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

2. I Consiglieri, secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento, hanno diritto di:

a) partecipare alle sedute del Consiglio, prendere la parola, presentare proposte di emendamento alle delibere poste in discussione e votare su ciascun oggetto posto all'ordine del giorno;

b) esercitare l'iniziativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio;

c) presentare e sottoscrivere mozioni di sfiducia ai sensi di legge;

d) rivolgere al Sindaco interrogazioni sull'andamento dell'attività del Comune nonché di istituzioni ed enti pubblici dipendenti e gestori dei servizi pubblici comunali, a cui il Sindaco od Assessore suo delegato rispondono entro trenta giorni;

e) salvo quanto previsto dalla legge sulla tutela della privacy ottenere dal Comune nonché dalle istituzioni ed enti pubblici dipendenti e gestori dei servizi pubblici comunali tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del loro mandato, rimanendo tenuti

al segreto nei casi previsti dalla legge. Le modalità di esercizio del loro diritto di accesso alle informazioni ed ai documenti sono disciplinate dall'apposito regolamento nel rispetto dei seguenti principi:

ea) la richiesta di accesso è avanzata al dipendente responsabile del settore competente per materia; la determinazione definitiva, se di diniego, va preceduta dal parere del Sindaco;

eb) ove il provvedimento sia costituito da un procedimento composto da più fasi distinte, l'accesso è subordinato alla determinazione definitiva dell'unità organizzativa rispettivamente competente ad istruirle;

ec) il rilascio di copia dei documenti e l'accesso ai dati contenuti in strumenti informatici è gratuito;

f) sottoporre al controllo del competente organo, nei limiti, entro i termini e nelle forme previste dalla legge, le deliberazioni della Giunta e del Consiglio comunale.

3. Il Presidente del Consiglio, nelle forme e nei termini previsti dal regolamento, cura che ai Consiglieri, anche tramite i membri dell’Ufficio di presidenza, sia fornita una adeguata e tempestiva informazione sulle questioni sottoposte all’esame del Consiglio.

4. I Consiglieri si riuniscono in Gruppi consiliari secondo le modalità stabilite dal regolamento.

TITOLO III

ORGANI DI GOVERNO

Capo II – Il Consiglio Comunale

Art. 22

Presidenza, organizzazione e funzionamento

1. Il Consiglio è presieduto dal Sindaco o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Sindaco. In caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, il Consiglio è presieduto dal Consigliere più anziano di età.

2. Il Consiglio si avvale di Commissioni di studio e permanenti, per settori organici di materie e le pari opportunità, con funzioni preparatorie e referenti per gli atti di competenza consiliare indicati dal regolamento, costituite nel proprio seno con criterio proporzionale e comunque idoneo a garantire la rappresentanza dei gruppi. Il regolamento individua altresì i poteri affidati alle Commissioni di vigilanza sulla conformità dell’attività di istituzioni, enti pubblici dipendenti e gestori dei servizi pubblici comunali agli indirizzi consiliari nonché alle Commissioni speciali di indagine, la cui presidenza è riservata ad un Consigliere dell’opposizione.

3. Alle Commissioni può essere deferito dal Consiglio, con eventuale predeterminazione di principi e criteri direttivi, il compito di redigere il testo di atti deliberativi, anche di natura normativa, da sottoporre alla votazione consiliare senza discussione generale, salve le dichiarazioni di voto, qualora abbiano ottenuto dai suoi membri, nella votazione finale, un voto favorevole pari a quello di due terzi dei componenti il Consiglio comunale.

4. Le Commissioni hanno diritto di richiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco o degli Assessori delegati nonché, previa comunicazione al Sindaco, dei responsabili degli uffici e degli amministratori e dirigenti di istituzioni, enti pubblici dipendenti nonché gestori dei servizi pubblici comunali. Possono inoltre consultare rappresentanti di enti ed associazioni ed acquisire l’apporto di esperti.

5. L'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio e delle Commissioni sono disciplinati dal regolamento consiliare, approvato a maggioranza assoluta dei suoi membri. In tale atto, ispirato al principio di valorizzare la partecipazione di tutte le componenti consiliari alla formazione degli indirizzi delle politiche comunali, oltre alla disciplina degli istituti cui rinvia la legge ed il presente Statuto sono altresì individuate le modalità attraverso le quali, compatibilmente alle disponibilità dell’Ente, l’Amministrazione si incarica di fornire al Consiglio ed ai gruppi consiliari i servizi, le attrezzature e le risorse finanziarie adeguate all’esercizio dei rispettivi compiti istituzionali.

6. Il Consiglio, in casi del tutto eccezionali debitamente motivati, può essere riunito in seduta in modalità videoconferenza o mista secondo le norme del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

TITOLO III

ORGANI DI GOVERNO

Capo II – Il Consiglio Comunale

Art. 23

Ufficio di Presidenza

1. Il Presidente del Consiglio convoca e presiede l’Ufficio di presidenza, organismo consultivo del Sindaco per la definizione del programma dei lavori del Consiglio, il coordinamento delle attività delle Commissioni consiliari nonché la gestione dei servizi, delle attrezzature e delle risorse di cui all’art. 22, comma 5. In caso di mancato accordo dispone con determinazione motivata ed insindacabile il Sindaco.

2. L’Ufficio di presidenza è formato dal Presidente del Consiglio, o chi ne fa le veci, e dai Capigruppo consiliari o loro supplenti appositamente designati.

3. Il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

TITOLO III

ORGANI DI GOVERNO

Capo III – Il Sindaco e la Giunta

Art. 24

Il Sindaco

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione comunale, di cui possiede la rappresentanza legale. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti. Sovrintende inoltre all'espletamento delle funzioni statali, regionali e provinciali comunque attribuite al Comune e ne garantisce la coerenza ai rispettivi indirizzi generali e settoriali.

2. Il Sindaco nomina e revoca gli assessori, assicura l'unità di indirizzo amministrativo dell'azione dell'Ente, promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori, che gli rispondono personalmente. Spetta al Sindaco, coordinandosi con il titolare delle funzioni di direzione generale, ove assegnate, e tramite l'attività della Giunta, la responsabilità di attuare le azioni e realizzare i pro getti individuati nel proprio programma nonché garantire la traduzione degli indirizzi deliberati dal Consiglio in strategie che ne consentano la concreta realizzazione.

2 bis. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Può essere convocata in casi del tutto eccezionali in seduta da remoto o mista secondo le norme del regolamento di funzionamento della giunta.

3. Il Sindaco, in quanto presidente della Giunta, ne convoca le sedute, ne stabilisce le modalità in presenza, da remoto o mista e ne coordina i lavori, mantenendo l'unità di indirizzo politico-amministrativo.

4. Spetta al Sindaco, in quanto organo responsabile dell'amministrazione comunale:

a) nominare i responsabili delle tipologie direzionali che la compongono ed attribuire loro le funzioni di direzione individuate dal regolamento nonché attribuire gli incarichi di collaborazione esterna di propria competenza secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge e dal presente Statuto.

b) nominare, ai sensi della legge, il Segretario comunale e il Direttore generale;

c) emanare circolari e direttive volte a stabilire gli indirizzi programmatici ed i criteri che devono essere osservati dall'apparato nel complessivo esercizio delle proprie funzioni di direzione e nell'attuazione di speciali obiettivi;

d) promuovere conferenze di servizi nonché accordi di programma per l'esercizio delle funzioni di competenza dell'Ente;

e) impartire direttive al Segretario comunale ed al Direttore generale, ove distinto;

f) promuovere ed assumere le iniziative opportune per assicurare che istituzioni, aziende, società o altri enti pubblici o privati appartenenti o partecipati dal Comune svolgano la rispettiva attività in coerenza agli indirizzi adottati dal Consiglio;

g) promuovere indagini e verifiche amministrative sull'attività comunale, nonché delle istituzioni, aziende, società o altri enti pubblici e privati appartenenti o partecipati dall'Ente;

h) assumere l'iniziativa e partecipare alle conferenze degli accordi di programma;

i) promuovere il coordinamento dell'azione dei diversi soggetti pubblici operanti nel territorio, sia nelle forme di conferenze periodiche o finalizzate a specifici obiettivi, sia con iniziative dirette ad attivare flussi e scambi di informazioni sull'attività dei soggetti pubblici di interesse della collettività locale;

l) stipulare gli accordi di cui all'art. 15 della l. n. 241 del 1990;

m) provvedere, sulla base degli indirizzi consiliari, alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;

n) impartire le direttive e vigilare sull'espletamento del servizio di polizia municipale, adottando i provvedimenti previsti dalla legge e dai regolamenti;

o) emanare, salva restando la facoltà di delega ai sensi della legge e del presente Statuto, ordinanze contingibili ed urgenti nonché gli altri atti che la legge ed i regolamenti che lo attuano riservano alla sua competenza;

p) al fine di armonizzare l'erogazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici nonché, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici aventi sede nel territorio comunale;

q) costituire, ove non già previsto dallo schema organizzativo, un ufficio di segreteria posto alle proprie dirette dipendenze, dotato di personale dipendente del Comune ovvero assunto con contratto a tempo determinato.

5. Il Sindaco nomina i componenti del comitato di direzione.

6. Il Sindaco, nel rispetto della legge e del presente Statuto, ha facoltà di delegare proprie funzioni agli Assessori, al Segretario comunale ed al Direttore generale, ove nominato e distinto, nonché ai dipendenti ai quali abbia attribuito le funzioni di direzione, con potere di avocazione e di riassunzione. Il Sindaco può inoltre attribuire, gratuitamente e per un tempo determinato, incarichi per affari determinati.

7. Il Sindaco può altresì incaricare singoli Consiglieri e Consigliere di sovrintendere allo svolgimento di particolari affari e o materie secondo gli indirizzi stabiliti dal Consiglio e dalla Giunta.

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