n.45 del 22.02.2013 (Parte Seconda)
Integrazione della provvista finanziaria prevista dall’ordinanza commissariale n. 24 del 14 agosto 2012 a copertura del “Nuovo contributo per l’autonoma sistemazione”
IL PRESIDENTE
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO
ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012
convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012
Il Presidente della Giunta della Regione Emilia-Romagna, assunte, a norma dell’articolo 1, comma 2, del D.L. 6 giugno 2012 n. 74, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1 agosto 2012, n.122, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012” le funzioni di Commissario Delegato per l’attuazione degli interventi previsti dallo stesso decreto-legge;
Visto l’art. 5 della L. 24 febbraio 1992, n. 225;
Vista la legge regionale n. 1 del 7 febbraio 2005 recante “Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell’Agenzia regionale di protezione civile”;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012 con cui nei territori delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo è stato dichiarato per gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 rispettivamente fino al 21 luglio 2012 e al 29 luglio 2012 lo stato di emergenza, poi prorogato fino al 31 maggio 2013 dall’articolo 1, comma 3, del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012;
Viste le Ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n.1 del 22 maggio 2012 e n. 3 del 2 giugno 2012;
Vista la determinazione n. 506 del 18 giugno 2012, con la quale, in attuazione dell’art. 3 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1/2012, è stata approvata una direttiva disciplinante i termini, i criteri e le modalità procedurali per la presentazione delle domande e l’erogazione dei contributi per l’autonoma sistemazione dei nuclei familiari sfollati dalla propria abitazione in conseguenza degli eventi sismici del 20 maggio 2012 e del 29 maggio 2012;
Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 15 del 1 agosto 2012 che ha disposto la cessazione al 2 agosto 2012 della funzione di coordinamento delle attività di assistenza alla popolazione svolte dalla Direzione di Comando e Controllo (Di.Coma.C.) del Dipartimento predetto, tra cui quelle volte al monitoraggio ed all’erogazione, per il tramite dei Comuni interessati, dei contributi per l’autonoma sistemazione, prevedendo al contempo il subentro a far data dal 3 agosto 2012, dei Commissari delegati nella relativa gestione;
Vista la propria ordinanza n. 17 del 2 agosto 2012 che ha individuato l’Agenzia regionale di protezione civile della Regione Emilia-Romagna quale struttura a supporto dell’azione commissariale, al fine di assicurare tra le altre, la funzione e l’attività di assistenza alla popolazione e, tra queste, la gestione dei contributi per l’autonoma sistemazione;
Viste le proprie ordinanze:
- n. 23 del 14 agosto 2012 “Azioni finalizzate alla realizzazione del Programma Casa per la transizione e l’avvio della ricostruzione”
- n. 24 del 14 agosto 2012 “Criteri e modalità per l’erogazione del Nuovo contributo per l’autonoma sistemazione dei nuclei familiari sfollati dalla propria abitazione e per affrontare l’emergenza abitativa, in applicazione dal primo agosto 2012”, parzialmente modificata dalla propria ordinanza n. 32 del 30 agosto 2012, con la quale, oltre a confermare le parti ivi indicate della richiamata determinazione del Direttore dell’Agenzia regionale di protezione civile n. 506/2012, sono stati stabiliti nuovi parametri e procedure per l’erogazione a decorrere dal 1 agosto 2012 del contributo per l’autonoma sistemazione dei nuclei familiari sfollati dalla propria abitazione denominato appunto “Nuovo contributo per l’autonoma sistemazione”;
Visto, altresì, il proprio decreto n. 73 del 26 settembre 2012 che ha ridefinito i termini temporali e le modalità di assegnazione e liquidazione a favore dei Comuni interessati delle somme a copertura del Nuovo Contributo per l’autonoma sistemazione di cui alla propria ordinanza n. 24/2012, come parzialmente modificata dall’ordinanza n. 32/2012, al fine di imprimere la massima celerità alle procedure di spesa per le ragioni ivi indicate;
Dato atto che la richiamata ordinanza n. 24/2012 prevede che agli oneri derivanti dalla sua applicazione a far data dal 1 agosto 2012 e dalla determinazione del Direttore dell’Agenzia regionale di protezione civile n. 506/2012 per le giornate del 30 - 31 luglio 2012, stimati in €. 39.200.000,00, si fa fronte con le risorse del Fondo per la ricostruzione di cui all’art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 122/2012;
Considerato che in attuazione del proprio richiamato decreto n. 73/2012 i Comuni secondo una periodicità temporale ivi indicata provvedono ad inviare all’Agenzia regionale di protezione civile gli elenchi riepilogativi dei nuclei familiari sfollati dalle proprie abitazioni aventi titolo al nuovo contributo per l’autonoma sistemazione ai fini della liquidazione delle somme necessarie alla relativa copertura finanziaria;
Rilevato che la provvista di € 39.200.00,00, quantificata sulla base di una mera ed iniziale stima del fabbisogno finanziario, si sta rivelando, in base agli elenchi riepilogativi nel frattempo trasmessi ed in corso di trasmissione da parte dei Comuni interessati, sufficiente ad assicurare la copertura della spesa per i contributi in parola presumibilmente solo fino al mese di gennaio 2013;
Dato atto che, al momento, si prevede di assicurare la copertura della spesa per tali contributi fino al 31 maggio 2013, data di scadenza dello stato di emergenza, fatti salvi i casi di cessazione anticipata previsti dalla determinazione dirigenziale n. 506/2012 e dalla propria ordinanza n. 24/2012, come parzialmente modificata dall’ordinanza n. 32/2012;
Ritenuto di quantificare - a valere sul Fondo per la ricostruzione di cui all’art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2012, e nei limiti delle risorse assegnate allo scrivente in qualità di Commissario delegato - in €. 35.000.000,00 l’ulteriore provvista da destinare alla copertura finanziaria dei contributi per l’ulteriore periodo sopra evidenziato;
Visto l’art. 27 comma 1, della L. 24 novembre 2000, n. 340 e successive modifiche ed integrazioni ai sensi del quale i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di 7 giorni per l’esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti, ma possono essere dichiarati con motivazione espressa dell’organo emanante provvisoriamente efficaci;
Ritenuto che l’estrema urgenza di provvedere alla necessaria copertura finanziaria dei contributi di cui trattasi spettanti agli eventi titolo sia tale da rendere necessaria la dichiarazione di provvisoria efficacia ai sensi della L. 24/11/2000 n. 340;
DISPONE
- per le ragioni indicate in premessa, di quantificare - a valere sul Fondo per la ricostruzione di cui all’art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2012, e nei limiti delle risorse assegnate allo scrivente in qualità di Commissario delegato - in € 35.000.00,00 la provvista, integrativa della somma di 39.200.000,00 prevista nella propria ordinanza n. 24/2012, necessaria ad assicurare fino al 31 maggio 2013 la copertura finanziaria dei contributi per l’autonoma sistemazione dei nuclei familiari sfollati dalle proprie abitazioni in conseguenza degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;
- di dichiarare la presente ordinanza provvisoriamente efficace ai sensi dell’art. 27, comma 1, della L. n. 340/2000 e di disporne l’invio alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità ai sensi della L. n. 20/1994;
- di pubblicare la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
Bologna, 22 febbraio 2013
Il Commissario Delegato
Vasco Errani