n. 44 del 12.03.2010 Parte Prima)

Composizione e modalità di funzionamento del Comitato regionale per la riduzione del rischio sismico di cui all'art. 4 comma 3, della L.R. 19/2008.

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Vista la legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19 “Norme per la riduzione del rischio sismico” ed in particolare l’art. 4, comma 3, che prevede l’istituzione del Comitato regionale per la riduzione del rischio sismico (di seguito Comitato) e gli attribuisce funzioni consultive, allo scopo di realizzare il coordinamento politico istituzionale e una più stretta integrazione tecnico operativa tra i soggetti pubblici e privati che concorrono con la propria attività ad una maggior tutela dell’incolumità pubblica attraverso la riduzione del rischio sismico;

 preso atto che, ai sensi dell’art. 4, comma 3, della legge regionale n. 19 del 2008 fanno parte del Comitato i seguenti soggetti, la cui partecipazione è senza oneri per la Regione:

A. l’assessore regionale competente per materia, che lo presiede;

B. i rappresentanti degli enti locali, designati dalla Conferenza Regione-Autonomie locali;

C. i rappresentanti delle categorie professionali e degli operatori economici privati che svolgono compiti e attività disciplinati dalla legge regionale n. 19 del 2008;

considerato che alla Giunta regionale è attribuita la funzione di regolare con apposito atto deliberativo la composizione e le modalità di funzionamento del Comitato;

onsiderato:

  • che detto organo regionale svolge una attività consultiva di contenuto altamente specialistico e che conseguentemente i suoi componenti devono avere una consolidata esperienza nel settore della progettazione strutturale ed una approfondita conoscenza della normativa tecnica per le costruzioni;
  • che nella designazione dei componenti del Comitato occorre tener conto della necessità che siano rappresentate le diverse professionalità previste dalla legge regionale n. 19 del 2008;
  • che è necessaria una composizione dell’organo che garantisca una rappresentatività diffusa su tutto il territorio regionale;

ato atto altresì che per disciplinare in modo dettagliato il proprio funzionamento interno nell’esercizio della propria autonomia organizzativa il Comitato può dotarsi di un apposito regolamento interno;

onsiderato che l’Assessore alla “Sicurezza territoriale, difesa del suolo e della costa, protezione civile” provvede a richiedere alle Istituzioni, Associazioni ed Organizzazioni di cui all’art. 4, comma 3 della sopracitata L.R. n. 19 del 2008 l’indicazione di nominativi per la composizione del Comitato;

itenuto che, ricevute le designazioni da parte delle Istituzioni, Associazioni ed Organizzazioni di cui sopra, alla nomina dei componenti del Comitato provvede con proprio decreto l’Assessore competente in materia di difesa del suolo;

ravvisata l’opportunità che i componenti del Comitato regionale per la riduzione del rischio sismico restino in carica per 4 anni, fatta salva la possibilità di una loro sostituzione in caso di rassegnate dimissioni e fatta salva la decadenza nel caso della mancata partecipazione, senza giustificati motivi, per tre sedute consecutive;

ravvisata altresì l’opportunità che le funzioni di Segreteria del Comitato vengano svolte dalla struttura operativa tecnico scientifica prevista dall’articolo 5 della delibera della Giunta regionale n. 1430 del 28 settembre 2009;

dato atto dei pareri allegati;

u proposta congiunta dell’Assessore alla “Sicurezza territoriale, difesa del suolo e della costa, protezione civile”, Marioluigi Bruschini e dell’Assessore alla “Programmazione e sviluppo territoriale, cooperazione col sistema delle autonomie, organizzazione”, Gian Carlo Muzzarelli;

a voti unanimi e palesi

delibera:

  1. di definire, per le motivazioni esposte in premessa che si intendono qui integralmente richiamate, la composizione del Comitato regionale per la riduzione del rischio sismico, istituito dall’art. 4 della L.R. n. 19 del 2008, e le modalità per il suo funzionamento, secondo quanto contenuto nell’allegato parte integrante del presente atto;
  2. di pubblicare il presente atto deliberativo nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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