n.30 del 15.02.2012 periodico (Parte Seconda)

Accreditamento provvisorio Centro diagnostico per immagini "Il boschetto" di Riccione (RN)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina:

1) la struttura denominata Centro diagnostico per immagini “Il boschetto”, Via Veneto n. 43 int. A, Riccione (RN) per le motivazioni espresse in premessa e qui richiamate, è accreditato in via provvisoria ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 quater, comma 7, del DLgs 502/92 e successive modificazioni quale Ambulatorio per le seguenti attività:

a) Attività di diagnostica per immagini (RM muscoloscheletrica);

Relativamente alle attività di cui sopra, l’accreditamento è riferito alle sole prestazioni indicate nella domanda ove incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA);

2) di dare mandato all’ Agenzia sanitaria e sociale regionale di effettuare entro i prossimi quindici mesi la verifica dei requisiti generali e specifici di accreditamento ai sensi dall’art. 9 della L.R. 34/98, e successive modifiche, per l’attività di cui sopra, ai fini della verifica del volume di attività svolto e della qualità dei suoi risultati;

3) di dare atto che l’accreditamento oggetto del presente provvedimento viene concesso per gli effetti previsti dalla normativa vigente richiamata in premessa e che, ai sensi del comma 7 dell’art. 8 quater del DLgs 502/92 e successive modificazioni, l’eventuale verifica negativa di cui al precedente punto 2) comporta la sospensione automatica dell’accreditamento temporaneamente concesso;

4) di dare atto che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/92, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio Sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

5) l’accreditamento concesso decorre dalla data di adozione del presente provvedimento e ai sensi dell’art. 10 della L.R. 34/98, e successive modificazioni, ha validità quadriennale, salvo quanto previsto al precedente punto 3); 

6) di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina