n.247 del 23.09.2026 periodico (Parte Seconda)

PN FEAMPA 2021/2027 - Regolamento (UE) n. 1139/2021 - Ulteriori precisazioni in merito alle imprese di mitilicoltura - Avviso pubblico di attuazione della Priorità 2 - Obiettivo specifico 2.2 - Azione 5 - Codice intervento 222507 - Operazione 31 - annualità 2026 - DGR. 1414/2026

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Richiamati:

  • il Regolamento (UE) n. 1060/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante “Le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti” e relativi regolamenti delegati e di esecuzione;
  • il Regolamento (UE) n. 1139/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) n. 2017/1004;
  • la Decisione di esecuzione della Commissione europea C (2022) 4787 final del 15 luglio 2022, che approva l’Accordo di partenariato 2021-2027 con la Repubblica Italiana CCI 2021IT16FFPA001;
  • la Decisione di esecuzione della Commissione europea 8023 final del 3 novembre 2022, che approva il programma "Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura - Programma per l'Italia" per il periodo 2021-2027 ai fini del sostegno del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura in Italia, da ultimo modificata con Decisione di esecuzione della Commissione C(2025) 8823 final del 10 dicembre 2025;
  • il Decreto del Direttore Generale DISAI DG PEMAC del MASAF prot. n. 0669020 del 19 dicembre 2024 di approvazione del “PN FEAMPA 2021-2027 – Costi standard unitari per la rendicontazione dell’indennizzo delle imprese di pesca e di acquacoltura per i costi aggiuntivi sostenuti a causa della perturbazione del mercato dovuta alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina.” adeguato con successiva nota del Masaf protocollo n. 0361370 del 23/07/2026 ai sensi di quanto disposto al punto 12 della scheda tecnica attuativa della metodologia;

Visti:

  • la Delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) n. 78 del 22 dicembre 2021, relativa all’approvazione della proposta di accordo di partenariato e alla definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2021-2027;
  • il Decreto Ministeriale n. 69969 del 14 febbraio 2022 recante la ripartizione percentuale delle risorse finanziarie in quota comunitaria del Programma Nazionale relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura (FEAMPA 2021-2027) tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, in funzione degli accordi intercorsi ed approvati dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome nella seduta del 02/02/2022;
  • l’Atto repertorio prot. 7621 del 14 novembre 2022 della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, recante la ripartizione delle risorse finanziarie di parte regionale del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura (FEAMPA 2021-2027) tra le Regioni e le Province autonome ad esclusione della Regione Valle d’Aosta;
  • il Decreto n. 233337 del 4 maggio 2023 del Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste che approva l'Accordo Multiregionale finalizzato all'azione coordinata tra il Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste – Direzione Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura - e le Regioni per l'attuazione degli interventi cofinanziati dal FEAMPA;

Visto, in particolare, l'art. 71 par. 3 del Regolamento (UE) n. 1060/2021 che prevede che “l’Autorità di gestione può individuare uno o più organismi intermedi che svolgano determinati compiti sotto la sua responsabilità. Gli accordi tra l’autorità di gestione e gli organismi intermedi sono registrati per iscritto”;

Viste, inoltre, le deliberazioni di Giunta regionale:

  • n. 964 del 12 giugno 2023, recante "Reg. (UE) n. 1060/2021 e Reg. (UE) n. 1139/2021. Presa d'atto del Programma "Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura - Programma per l’Italia" per il periodo 2021-2027 e delle disposizioni attuative emanate dall'Autorità di Gestione. Designazione del Referente dell'Organismo intermedio dell'Autorità di Gestione e disposizioni collegate;
  • n. 1399 del 7 agosto 2023, recante “FEAMPA 2021-2027 - Reg. (UE) n. 1139/2021. Approvazione schema di Convenzione tra il Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, quale Autorità di Gestione, e la Regione Emilia-Romagna quale Organismo Intermedio”;
  • n. 1279 del 24 giugno 2024 “Manuale delle procedure e dei controlli - disposizioni procedurali della regione Emilia-Romagna in qualità di organismo intermedio per gli interventi delegati in attuazione del Programma operativo del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura - Programma per l’Italia FEAMPA 2021/2027”;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1414 del 3 agosto 2026 avente ad oggetto “PN FEAMPA 2021/2027 REG. (UE) N. 1139/2021 - PRIORITÀ 2 - OBIETTIVO SPECIFICO 2.2 - Approvazione avviso pubblico di attuazione dell'Azione 5 “Sostegno alle imprese nei settori della commercializzazione e trasformazione dei prodotti della pesca ed acquacoltura” - Codice Intervento 222507 - Operazione 31; Avviso Pubblico Annualità 2026”;

Richiamata, altresì, la propria determinazione n. 15702 del 6 agosto 2026 avente ad oggetto “PN FEAMPA 2021/2027 - REGOLAMENTO (UE) N. 1139/2021 - PRECISAZIONI ALL'AVVISO PUBBLICO DI ATTUAZIONE DELLA PRIORITA' 2 - OBIETTIVO SPECIFICO 2.2 - AZIONE 5 - CODICE INTERVENTO 222507 - OPERAZIONE 31 - ANNUALITA' 2026 - DGR. 1414/2026”;

Dato atto che la citata DGR n. 1414/2026 al punto 6) del dispositivo stabilisce che il Responsabile dell’Area Pesca e Acquacoltura del Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura, in qualità di Referente dell’O.I. della Regione Emilia-Romagna dell’Autorità di Gestione, possa disporre “… eventuali specifiche precisazioni a chiarimento di quanto indicato nell’Avviso … ivi compresi eventuali aggiornamenti dei criteri definiti a livello ministeriale”;

Considerato che la metodologia di calcolo relativa all’intervento codice 222507, comunicata con nota acquisita agli atti Prot. n. 24.08.2026.0724036.E riportata nell’Avviso pubblico approvato con la sopracitata D.G.R. n. 1414/2026, prevede, per le imprese di acquacoltura, che l’indennizzo riferito ai costi aggiuntivi derivanti dal conflitto in Medio Oriente debba essere determinata assumendo quale parametro dimensionale la quantità di prodotto commercializzato nell’anno 2025;

Richiamati, in particolare, i seguenti paragrafi del sopracitato Avviso pubblico di cui alla Deliberazione di Giunta regionale n. 1414/2026 ove è previsto tale requisito:

  • paragrafo 7.2, in particolare il punto 7.2.3 nel quale è previsto che “Per le imprese di acquacoltura ai fini del calcolo … si fa riferimento alla produzione complessiva commercializzata nell’annualità 2025 ovvero annualità 2026 per le start up” e ancora che “Ai fini del calcolo della compensazione si utilizzerà la produzione complessiva commercializzata dell’anno 2025. Per le imprese acquicole che hanno iniziato l’attività nell’anno 2026 il calcolo deve avere come riferimento la produzione del 2026”;
  • paragrafo 9.1 “per le imprese di acquacoltura”, alla lettera a) è prevista l’“attestazione della produzione riferita alla sola attività di acquacoltura commercializzata dall’impresa interessata completa dell’elenco delle fatture di vendita delle specie ittiche oggetto di produzione riportante il quantitativo, la tipologia del prodotto ed il prezzo di vendita con riferimento all’anno 2025, …”;
  • paragrafo 16 e l’Allegato A parte integrante, nel quale è previsto l’obbligo del beneficiario di “assicurare la conservazione della documentazione giustificativa relativa alla quantità di produzione riferita alla sola attività di acquacoltura commercializzata nell’anno 2025 o nell’anno 2026 per le imprese costituite nel medesimo anno, ivi compreso quella per i requisiti di ammissibilità, per almeno 5 (cinque) anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese dell’operazione. …”;

Richiamati inoltre gli allegati parte integrante alla citata DGR n. 1414/2026, in particolare l’Allegato B riportante che il beneficiario “attesta che i quantitativi di produzione commercializzati nel corso del 2025, ovvero nel corso del 2026 per le start up, […] sono i seguenti: …” e la nota a piè di pagina n.3 riportante “Indicare se 2025 o 2026.”;

Dato atto che il Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), in qualità di Autorità di Gestione del PN FEAMPA 2021/2027, ha comunicato, con nota acquisita agli atti con Prot. 26/08/2026.0833949.E, che:

  • alcuni Organismi Intermedi hanno rappresentato una specifica criticità riguardante le imprese operanti nel settore della mitilicoltura, con particolare riferimento ad alcuni areali produttivi nei quali, nel corso degli anni 2024 e 2025, si è verificata una significativa contrazione della produzione riconducibile agli eccezionali incrementi della temperatura delle acque;
  • gli eventi verificatisi nel corso dell’estate 2024 hanno determinato, in taluni areali, fenomeni di rilevante mortalità, sia del prodotto destinato alla commercializzazione, sia del seme necessario per il successivo ciclo produttivo. Tali circostanze hanno prodotto effetti anche sull’annualità 2025, con conseguente forte riduzione, ovvero assenza, di prodotto commercializzabile;
  • conseguentemente, per le imprese effettivamente interessate da tali fenomeni, l’assunzione della produzione commercializzata nell’anno 2025, quale parametro per la determinazione dell’indennizzo, potrebbe non risultare rappresentativa dell’ordinaria capacità produttiva dell’impresa e determinare, nei casi più rilevanti, l’impossibilità di accedere all’indennizzo previsto dall’intervento codice 222507;
  • pertanto, alla luce di quanto sopra, ritiene che, limitatamente alle imprese di mitilicoltura per le quali risulti oggettivamente comprovato che la produzione relativa agli anni 2024 e 2025 sia stata significativamente compromessa dagli eventi di moria verificatesi nel 2024, possa essere assunta, ai fini della determinazione dell’indennizzo previsto dall’intervento codice 222507, la produzione commercializzata riferita all’anno 2023 in luogo di quella riferita all’anno 2025;
  • la sussistenza del nesso tra la riduzione o l’assenza della produzione commercializzata negli anni 2024 e 2025 e gli eventi di moria connessi all’eccezionale incremento delle temperature delle acque verificatosi nel 2024 dovrà essere verificata, sulla base di idonea documentazione probatoria (attestazioni o provvedimenti delle Amministrazioni competenti, documentazione tecnico-scientifica ovvero dichiarazioni o certificazioni delle Autorità competenti);

Preso atto della nota Prot. 15/11/2024.1269623.U della Dirigente dell’Area Sanità Veterinaria e igiene degli alimenti, con la quale si inoltravano gli esiti delle verifiche effettuate dai Servizi Veterinari delle AUSL competenti per territorio sui casi di mortalità anomala in allevamenti di mitili riferiti a tutta la fascia costiera Emiliano-Romagnola, dai quali è emerso che “Alla luce dei sopralluoghi e dei dati meteomarini rilevati dal personale veterinario delle ACL (Temperatura superficiale e profonda della colonna d’acqua, salinità, ossigeno, pH) sovrapponibili ai dati meteomarini rilevati dalla motonave Daphne dell’ARPA e nello stesso periodo, si ritiene che le cause di mortalità anomala riscontrata nel periodo estivo siano dovute a fenomeni climatici che hanno portato a ipossia/anossia a causa della temperatura elevata dell’acqua prolungata nel tempo, aggravata anche dalla presenza abnorme di mucillagine che ha determinato un’azione meccanica aderendo alle branchie durante la filtrazione dei molluschi nonché provocando una ulteriore diminuzione dell’ossigeno disciolto necessario alla degradazione di questa massa organica…. Questa massiccia mortalità, segnalata a partire dalla metà di luglio è imputabile a diverse concause, in particolare alla sottrazione di ossigeno da parte dell’abnorme sviluppo di mucillagine, iniziato poche settimane prima, ma soprattutto all’aumento della temperatura delle acque, non solo in superficie, ma anche in profondità, che si è protratta dall’inizio dell’estate.”;

Ritenuto, pertanto, alla luce di quanto comunicato dall’ Autorità di Gestione del PN FEAMPA, opportuno con il presente provvedimento, limitatamente alle imprese di mitilicoltura che si vogliano avvalere di questa facoltà:

  1. di prendere in considerazione, ai fini della determinazione del calcolo dell’indennizzo previsto dall’intervento codice 222507, la produzione commercializzata riferita all’anno 2023, in luogo di quella riferita all’anno 2025;
  2. di stabilire che la valutazione della sussistenza del nesso tra la riduzione o l’assenza della produzione commercializzata negli anni 2024 e 2025 e gli eventi di moria connessi all’eccezionale incremento delle temperature delle acque verificatosi nel 2024, si darà per acquisita da questa Amministrazione alla luce della sopracitata verifica operata dai Servizi Veterinari delle AUSL competenti per territorio di cui alla nota Prot. 15/11/2024.1269623.U della Dirigente dell’Area Sanità Veterinaria e igiene degli alimenti, già in possesso della scrivente Area, precisando che nel caso in cui dalle verifiche non venga comprovata la sussistenza del nesso di che trattasi, la domanda verrà rigettata;
  3. di precisare altresì che, la possibilità di avvalersi dell’annualità 2023, in luogo del 2025 rimane una facoltà dell’impresa richiedente, pertanto, una volta effettuata la scelta dell’anno di rifermento (tra il 2023 ovvero 2025), tutta la documentazione conseguentemente richiesta al paragrafo 9 (attestazione della produzione (Allegato B), copia delle fatture, file Excel “Dati acquacoltura”, ecc.), dovrà unicamente riferirsi all’anno selezionato, pena l’inammissibilità della domanda. Conseguentemente, la presentazione di documentazione per entrambe le annualità determinerà automaticamente il rigetto della domanda;
  4. di modificare, i seguenti paragrafi come segue:
  • paragrafo 7.2 “Per le imprese di acquacoltura ai fini del calcolo … si fa riferimento alla produzione complessiva commercializzata nell’annualità 2025 ovvero annualità 2026 per le start up. Per le imprese acquicole operanti nel settore della mitilicoltura si fa riferimento alla produzione commercializzata nel 2023 solo qualora l’impresa in sede di domanda abbia optato per tale annualità, in considerazione della significativa contrazione della produzione riconducibile agli eccezionali incrementi della temperatura delle acque” e ancora che “Ai fini del calcolo della compensazione si utilizzerà la produzione complessiva commercializzata dell’anno 2025. Per le imprese acquicole che hanno iniziato l’attività nell’anno 2026 il calcolo deve avere come riferimento la produzione del 2026. Per le imprese acquicole operanti nel settore della mitilicoltura si fa riferimento alla produzione commercializzata nel 2023 solo qualora l’impresa in sede di domanda abbia optato per tale annualità, in considerazione della significativa contrazione della produzione riconducibile agli eccezionali incrementi della temperatura delle acque”;
  • paragrafo 9.1 “per le imprese di acquacoltura”, alla lettera a) è prevista l’“attestazione della produzione riferita alla sola attività di acquacoltura commercializzata dall’impresa interessata completa dell’elenco delle fatture di vendita delle specie ittiche oggetto di produzione riportante il quantitativo, la tipologia del prodotto ed il prezzo di vendita con riferimento all’anno 2025 o all’anno 2026 per le start-up, ovvero all’anno 2023 per le imprese di mitilicoltura nei casi previsti dal precedente paragrafo 7.2 …”;
  • paragrafo 16 e Allegato A parte integrante alla citata DGR n. 1414/2026, nel quale è previsto l’obbligo del beneficiario di “assicurare la conservazione della documentazione giustificativa relativa alla quantità di produzione riferita alla sola attività di acquacoltura commercializzata dell’anno preso a riferimento, ivi compreso quella per i requisiti di ammissibilità, per almeno 5 (cinque) anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese dell’operazione. …”;
  • l’Allegato B parte integrante alla citata DGR n. 1414/2026, con la formulazione “il beneficiario […] attesta che i quantitativi di produzione commercializzati nel corso del 2025 ovvero nel corso del 2026 per le start up o 2023 per le imprese di mitilicoltura […] sono i seguenti: …” e la nota a piè di pagina n.3 con “Indicare se 2025, 2026 o 2023.”;

Si precisa infine che, per le imprese di mitilicoltura che non si trovino nelle condizioni sopra descritte, nonché per le altre tipologie di imprese di acquacoltura si conferma l’applicazione della metodologia ordinaria prevista dall’Avviso pubblico di cui alla sopracitata determinazione n. 1414/2026, riferita unicamente alla produzione commercializzata nell’anno 2025 ovvero 2026 per le start-up;

Richiamati in ordine agli obblighi di trasparenza:

  • il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.;
  • la determinazione n. 2335 del 9 febbraio 2022 del Servizio Affari Legislativi e Aiuti di Stato avente ad oggetto "Direttiva di Indirizzi Interpretativi degli Obblighi di Pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022";
  • la deliberazione della Giunta regionale n. 101 del 30 gennaio 2026 “Piano integrato di attività e organizzazione 2026-2028. Approvazione” e succ. mod.;

Richiamate, per gli aspetti amministrativi di natura organizzativa:

  • la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche;
  • le proprie deliberazioni:
    • n. 2224 del 22 dicembre 2025 “XII legislatura. Riorganizzazione dell’Ente in vigore dal 1° marzo 2026. Prima fase” con la quale è stato ridisegnato il nuovo macro-assetto dell’Ente, in prima fase riferito alle Direzioni generali ed alle Agenzie;
    • n. 100 del 30 gennaio 2026 “XII legislatura. Riorganizzazione dell’Ente in vigore dal 1° marzo 2026. Seconda fase”, (come rettificata ed integrata con deliberazione n. 171 del 9 febbraio 2026), con la quale sono stati ridefiniti i macro-assetti dell’Ente, approvando, contestualmente, in seconda fase, le declaratorie di tutti i Settori;
    • n. 278 del 27 febbraio 2026 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° marzo 2026”;

Viste, infine, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata inoltre la regolarità amministrativa del presente atto;

determina

1) relativamente alla DGR n. 1414/2026 e limitatamente alle imprese di mitilicoltura che si vogliano avvalere di questa facoltà, di prendere in considerazione, ai fini della determinazione del calcolo dell’indennizzo previsto dall’intervento codice 222507, la produzione commercializzata riferita all’anno 2023, in luogo di quella riferita all’anno 2025;

2) di stabilire che la valutazione della sussistenza del nesso tra la riduzione o l’assenza della produzione commercializzata negli anni 2024 e 2025 e gli eventi di moria connessi all’eccezionale incremento delle temperature delle acque verificatosi nel 2024, si darà per acquisita da questa Amministrazione alla luce della sopracitata verifica operata dai Servizi Veterinari delle AUSL competenti per territorio di cui alla nota Prot. 15/11/2024.1269623.U della Dirigente dell’Area Sanità Veterinaria e igiene degli alimenti, già in possesso della scrivente Area, precisando che nel caso in cui dalle verifiche non venga comprovata la sussistenza del nesso di che trattasi, la domanda verrà rigettata;

3) di precisare altresì che, la possibilità di avvalersi dell’annualità 2023, in luogo del 2025 rimane una facoltà dell’impresa richiedente, pertanto, una volta effettuata la scelta dell’anno di rifermento (tra il 2023 ovvero 2025), tutta la documentazione conseguentemente richiesta al paragrafo 9 (attestazione della produzione (Allegato B), copia delle fatture, file Excel “Dati acquacoltura”, ecc.), dovrà unicamente riferirsi all’anno selezionato, pena l’inammissibilità della domanda. Conseguentemente, la presentazione di documentazione per entrambe le annualità determinerà automaticamente il rigetto della domanda;

4) di modificare, i seguenti paragrafi come segue:

paragrafo 7.2 “Per le imprese di acquacoltura ai fini del calcolo … si fa riferimento alla produzione complessiva commercializzata nell’annualità 2025 ovvero annualità 2026 per le start up. Per le imprese acquicole operanti nel settore della mitilicoltura si fa riferimento alla produzione commercializzata nel 2023 solo qualora l’impresa in sede di domanda abbia optato per tale annualità, in considerazione della significativa contrazione della produzione riconducibile agli eccezionali incrementi della temperatura delle acque” e ancora che “Ai fini del calcolo della compensazione si utilizzerà la produzione complessiva commercializzata dell’anno 2025. Per le imprese acquicole che hanno iniziato l’attività nell’anno 2026 il calcolo deve avere come riferimento la produzione del 2026. Per le imprese acquicole operanti nel settore della mitilicoltura si fa riferimento alla produzione commercializzata nel 2023 solo qualora l’impresa in sede di domanda abbia optato per tale annualità, in considerazione della significativa contrazione della produzione riconducibile agli eccezionali incrementi della temperatura delle acque”;

paragrafo 9.1 “per le imprese di acquacoltura”, alla lettera a) è prevista l’“attestazione della produzione riferita alla sola attività di acquacoltura commercializzata dall’impresa interessata completa dell’elenco delle fatture di vendita delle specie ittiche oggetto di produzione riportante il quantitativo, la tipologia del prodotto ed il prezzo di vendita con riferimento all’anno 2025 o all’anno 2026 per le start-up, ovvero all’anno 2023 per le imprese di mitilicoltura nei casi previsti dal precedente paragrafo 7.2 …”;

paragrafo 16 e Allegato A parte integrante alla citata DGR n. 1414/2026, nel quale è previsto l’obbligo del beneficiario di “assicurare la conservazione della documentazione giustificativa relativa alla quantità di produzione riferita alla sola attività di acquacoltura commercializzata dell’anno preso a riferimento, ivi compreso quella per i requisiti di ammissibilità, per almeno 5 (cinque) anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese dell’operazione. …”;

l’Allegato B parte integrante alla citata DGR n. 1414/2026, con la formulazione “il beneficiario […] attesta che i quantitativi di produzione commercializzati nel corso del 2025 ovvero nel corso del 2026 per le start up o 2023 per le imprese di mitilicoltura […] sono i seguenti: …” e la nota a piè di pagina n.3 con “Indicare se 2025, 2026 o 2023.”;

5) di dare atto che resta confermata ogni altra disposizione e termini previsti nella DGR n. 1414/2026 e nella determinazione n. 15702/2026, ed in particolare che per le imprese di mitilicoltura che non si trovino nelle condizioni sopra descritte, nonché per le altre tipologie di imprese di acquacoltura si conferma l’applicazione della metodologia ordinaria prevista dall’Avviso pubblico riferita unicamente alla produzione commercializzata nell’anno 2025;

6) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi della pubblicazione di cui al decreto legislativo n. 33/2013;

7) di disporre la pubblicazione in forma integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, dando atto che si provvederà a darne la più ampia diffusione anche sul sito internet della Regione Emilia-Romagna E-R Agricoltura e Pesca.

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