n.154 del 01.07.2015 periodico (Parte Seconda)

Procedure in materia di impatto ambientale effettuate ai sensi della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e s.m.i. – Decisione in merito alla procedura di V.I.A. relativa al progetto di copertura definitiva e degli interventi migliorativi di regimazione delle acque meteoriche della discarica per rifiuti speciali non pericolosi sita in Comune di Cesena, Località Tessello (Busca), presentato da Herambiente S.p.A.

L'Autorità competente: Provincia Forlì-Cesena comunicala decisione in merito alla procedura di valutazione d’impatto ambientale relativa al al progetto di copertura definitiva e degli interventi migliorativi di regimazione delle acque meteoriche della discarica per rifiuti speciali non pericolosi sita in Comune di Cesena, Località Tessello (Busca), procedura i cui termini sono iniziati a decorrere dal 12/3/2014, giorno in cui è stato pubblicato l'avviso di avvenuto deposito nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 73.

Il progetto è presentato dalla Ditta Herambiente S.p.A., avente sede legale in Viale Berti Pichat n.2/4 - 40127 Bologna.

Il progetto interessa il territorio del Comune di Comune di Cesena e della Provincia di Forlì-Cesena.

Il progetto, complessivamente inteso, appartiene alla categoria A.2.6 della L.R. 9/99 e s.m.i.: “Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva superiore a 100.000 m3 (operazioni di cui all’Allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152): discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui all’Allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo n. 152/2006), ad esclusione delle discariche per inerti con capacità complessiva sino a 100.000 m3”, ed è soggetto a procedura di V.I.A. in virtù di quanto previsto al punto A.2.22) della medesima legge regionale: “Ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente allegato, ove la modifica o l'estensione di per sé sono conformi agli eventuali limiti stabiliti nel presente allegato”.

Ai sensi del Titolo III della Legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 e s.m.i., l’autorità competente: Provincia di Forlì-Cesena, con decreto del Presidente prot. Gen. n. 50383/143 del giorno 28 maggio 2015, ha assunto la seguente decisione:

“IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

(omissis)

decreta

a. la Valutazione di Impatto Ambientale positiva, ai sensi dell’art. 16 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, del progetto di copertura definitiva e degli interventi migliorativi di regimazione delle acque meteoriche della discarica per rifiuti speciali non pericolosi sita in Comune di Cesena, Località Tessello (Busca) presentato da Herambiente S.p.a., poiché il progetto in esame, secondo gli esiti dell’apposita Conferenza di Servizi conclusasi il giorno 25/05/2015, è nel complesso ambientalmente compatibile nei limiti e alle condizioni espresse nei paragrafi 1.B, 2.B e 3.B del “Rapporto sull'impatto ambientale” che costituisce Allegato, e come tale parte integrante e sostanziale del presente atto;

b. di ritenere, quindi, possibile la realizzazione del progetto in oggetto, a condizione che siano rispettate sia le prescrizioni di seguito sinteticamente riportate e contenute nei paragrafi 2.C e 3.C. del sopra richiamato "Rapporto sull'impatto ambientale”, sia le prescrizioni contenute nella sezione D dell’Allegato A Schema di Autorizzazione Integrata Ambientale e dei suoi allegati del Rapporto stesso:

1. vista la valutazione degli impatti derivanti dalle attività di cantiere, la realizzazione degli interventi di progetto (copertura finale della discarica e interventi di miglioramento della regimazione delle acque) deve essere avviata solo a conclusione sostanziale dei lavori di rinforzo della briglia di valle indipendentemente dalla realizzazione dei previsti 6 pozzi duali che possono essere realizzati contemporaneamente ad altre attività di cantiere;

2. i lavori di regimazione delle acque della vallecola T2 e della correlata vallecola T1, così come i lavori di realizzazione della copertura definitiva della discarica devono iniziare entro 12 mesi e terminare entro 36 mesi dal rilascio del presente atto;

3. a partire dalla data di validità dell'AIA e fino alla chiusura dell'ultimo cantiere, ogni sei mesi deve essere rendicontato lo stato di avanzamento dei lavori relativi al rinforzo della briglia di valle, pozzi duali, copertura definitiva della discarica e regimazione delle acque T1/T2 ad Arpa, alla AUSL e alla Provincia;

4. al fine di verificare anomalie nel comportamento dinamico della discarica, (movimenti repentini, abbassamenti del piano campagna, etc.) che possano essere sintomatiche di una compromissione dell'equilibrio di versante, anche alla luce dei problemi di stabilità della briglia di valle, o di situazioni critiche in profondità (perdite nel telo e sottotelo, anomalie nella circolazione sotterranea delle acque, etc) i monitoraggi topografici dovranno essere effettuati con cadenza semestrale per tutta la durata della gestione operativa e per i primi tre anni della gestione post operativa; successivamente la frequenza dovrà essere biennale

5. in riferimento alla prescrizione sopra citata, all'atto della comunicazione di modifica non sostanziale AIA relativa alla chiusura della discarica, il gestore dovrà produrre il progetto di monitoraggio topografico dettagliato che dovrà contenere la planimetria comprensibile dei capisaldi e dei punti di misura. Si chiede inoltre di valutare una soluzione tecnica differente che possa fornire informazioni più dettagliate su tutta la superficie di ricoprimento quale ad esempio il laserscanning;

6. per quanto riguarda il monitoraggio degli interventi sulla vallecola T1, il gestore dovrà attenersi a quanto disposto nel Piano di Sorveglianza e Controllo dell'AIA (scheda O);

7. stante che il gestore ha previsto di riutilizzare in loco tutto il materiale derivante dagli scavi, nel caso ci siano quantitativi in eccesso, tale materiale dovrà essere gestito secondo la vigente normativa in materia di terre e rocce da scavo;

8. il ripristino ed il rinverdimento del corpo della discarica dovranno essere realizzati secondo le indicazioni contenute nell'Elaborato 2 Piano di Ripristino Ambientale - Relazione illustrativa, datato 15/12/2014 (cod. doc. DS 01 FC VA 01 I2 RA 02.00);

9. al fine di completare il ripristino ambientale in tempi più rapidi possibili e rispetto a quanto riportato Elaborato 3 Planimetria delle opere di ripristino ambientale, datato 15/12/2014 ( cod. doc. DS 01 FC VA 01 I2 RA 03.00) in corrispondenza della Fase 3 (terzo anno) sarà necessario effettuare ulteriori piantumazioni, intervenendo su alcune piccole porzioni in corrispondenza dell'ultimo tornante ad una quota approssimativa di 218 m, introducendo tra le specie arbustive utilizzate la Tamarix gallica;

10. il terreno utilizzato per costituire lo strato di copertura di terreno vegetale, data l’incertezza sulla provenienza delle forniture oggetto dell’affidamento dei lavori, dovrà rispettare le specifiche tecniche minime che saranno contenute nel progetto esecutivo degli interventi e che l’appaltatore dovrà rispettare in sede di fornitura, così come specificato nell'Elaborato 2 Piano di Ripristino Ambientale - Relazione illustrativa, datato 15/12/2014 (cod. doc. DS 01 FC VA 01 I2 RA 02.00);

11. la manutenzione deve essere portata avanti fino all'affrancamento della discarica, distinguendo tra la manutenzione del primo periodo relativo agli interventi del triennio (realizzazione copertura definitiva del primo anno, piantumazione vegetazione erbacea del secondo anno, piantumazione specie arbustive del terzo anno), con interventi necessariamente più ravvicinati nel tempo, e la manutenzione del secondo periodo relativa al completamento della piantumazione delle specie arbustive al ventesimo anno, che sarà di più breve durata visto il contesto meno degradato. La manutenzione del primo periodo dovrà essere protratta per 15 anni, con monitoraggio annuale per i primi cinque anni e quinquennale per il periodo restante, e consisterà negli interventi descritti nell'Elaborato 2 Piano di Ripristino Ambientale - Relazione illustrativa, datato 15/12/2014 (cod. doc. DS 01 FC VA 01 I2 RA 02.00) messi in atto per garantire il successo dell'impianto. Sulla base delle risultanze del monitoraggio relative al 10º anno, di cui al punto 12, la Ditta potrà proporre una diversa programmazione degli interventi manutentivi relativi all'ultimo quinquennio del primo periodo, intesi sia come tipologia che come frequenza. La manutenzione del secondo periodo avrà una durata di 10 anni, con monitoraggio annuale per i primi 3 anni, quindi due ulteriori monitoraggi al quinto e decimo anno, e consisterà almeno nei seguenti interventi:

  • almeno quattro innaffiature di soccorso per gli alberi da concentrare prevalentemente nel periodo estivo;
  • una sarchiatura manuale nelle macchie alberate a partire dall’anno successivo l’impianto, con lo scopo di distruggere meccanicamente le erbe infestanti, favorire la circolazione dell’aria ed assicurare una migliore conservazione dell’umidità;
  • risarcimento delle fallanze calcolato sul 30% degli alberi, con riferimento sia alle piante morte che alle piante gravemente deteriorate.

Sulla base delle risultanze del monitoraggio relative al 5º anno, di cui al punto 12, la Ditta potrà proporre una diversa programmazione degli interventi manutentivi relativi all'ultimo quinquennio del secondo periodo, intesi sia come tipologia che come frequenza;

12. il monitoraggio, così come descritto nell' Elaborato 2 Piano di Ripristino Ambientale - Relazione illustrativa, datato 15/12/2014 (cod. doc. DS 01 FC VA 01 I2 RA 02.00) e secondo le tempistiche al punto precedente, ha lo scopo di verificare la tenuta ecologica, le dinamiche di ricolonizzazione vegetale e l'efficacia della copertura finale ed è parte integrante della “Relazione sullo stato delle opere di ripristino ambientale” che il gestore dovrà redarre a proprie spese e trasmettere all’Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena, Servizio Ambiente Pianificazione Territoriale e Servizio Ambiente entro il 30 aprile dell'anno successivo al monitoraggio effettuato;

13. per quanto riguarda i sistemi relativi alla regimazione delle acque superficiali, il gestore deve assicurare fino alla conclusione della fase post operativa il loro corretto funzionamento. Di conseguenza i fossi devono essere mantenuti sgombri, le tubazioni devono essere mantenute efficienti e le caratteristiche del fosso collettore devono essere preservate;

14. l'accesso dei mezzi al cantiere sarà possibile dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00;

15. il gestore deve mantenere un'adeguata cartellonistica, all'interno dell'area della discarica, indicante che la velocità consigliata per il transito lungo la Via San Mamante è pari a 40 Km/h.

c. di esprimersi in merito alle controdeduzioni inviate dalla Ditta in data 18 maggio 2015 con nota prot. prov.le n. 47167 del 19/05/2015, relative allo schema di Rapporto Ambientale e alla bozza del Documento di AIA inviati in data 05/05/2015, conformemente a quanto deciso dalla Conferenza di Servizi nell'Allegato 1b del sopra richiamato Rapporto sull'impatto ambientale (Allegato e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento);

d. di dare atto che gli Enti convocati a partecipare alla Conferenza di Servizi hanno espresso i propri pareri di competenza richiamati nella parte narrativa del presente provvedimento;

e. di dare atto che, ai sensi dell’art. 17, comma 2, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, la presente Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) comprende e sostituisce i seguenti atti:

  • Autorizzazione Integrata Ambientale - art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
  • Autorizzazione per opere su aree soggette a vincolo idrogeologico - R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267;
  • Autorizzazione paesaggistica ai sensi del D. Lgs. 42/2004;
  • Parere in merito alla Determinazione n. 145 del 10/01/2013 - Variante alla concessione relativa all'occupazione del demanio idrico ai sensi della L.R. 7/2004 - Pratica FCPPT1808;
  • Parere igienico sanitario;
  • Parere ARPA;

f. di dare atto che la presente Valutazione di Impatto Ambientale comprende e sostituisce, ai sensi dell'art. 17, comma 2 della L.R. 9/99 e s.m.i., l'Autorizzazione Integrata Ambientale che costituisce l'Allegato A del Rapporto Ambientale, parte integrante e sostanziale del presente atto;

g. di dare atto che le intese, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i pareri, i nulla osta, gli assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione del progetto in base alla vigente normativa, elencati in premessa narrativa della presente deliberazione, non espressamente formalizzati dagli Enti che costituiscono la Conferenza di Servizi, si intendono contenuti all’interno del sopraccitato "Rapporto sull'impatto ambientale del progetto di copertura definitiva e degli interventi migliorativi di regimazione delle acque meteoriche della discarica per rifiuti speciali non pericolosi ubicata in Via della Busca, Loc. Tessello nel Comune di Cesena” che costituisce Allegato del presente atto;

h. di stabilire che il progetto in esame, in relazione alla necessità di addivenire ad un complessivo e celere recupero del sito, anche in relazione alle anomalie riscontrate a partire dal 21/12/2012, deve essere realizzato entro tre anni dalla pubblicazione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale;

i. di rilasciare, ai sensi dell’art. 29-nonies del D.Lgs 152/2006 e smi, l'Autorizzazione Integrata Ambientale a lla ditta HERAmbiente S.p.A. per l'esercizio dell'impianto discarica per rifiuti non pericolosi sita in Comune di Cesena - località San Carlo- Tessello secondo lo schema di AIA allegato alla presente che ne costituisce parte integrante;

j. di revocare, dalla data di efficacia del presente atto, la Delibera di Giunta Provinciale n. 117237/527 del 18/12/2012 di decisione in merito alla Valutazione di Impatto Ambientale e alla modifica sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale e le successive modifiche, integrazioni e attuazioni, in quanto sostituite dal presente atto, fatto salvo ciò che attiene alla realizzazione degli interventi di rinforzo della briglia di valle e al piano di utilizzo materiale da scavo;

k. di dare atto che è attualmente in corso il procedimento di bonifica, le cui risultanze verranno coordinate con l'Autorizzazione Integrata Ambientale mediante sua modifica non sostanziale;

l. di dare atto che la fase di emergenza di cui alla ordinanza emanata con atto n. 18 del 21/01/2013 prot. n. 6528, e successive modifiche ed integrazioni, è da ritenersi conclusa in virtù del presente provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale e di modifica sostanziale dell'Autorizzazione di Integrata Ambientale di cui all'oggetto;

m. di subordinare gli interventi relativi alla copertura finale della discarica e al miglioramento della regimazione delle acque, alla conclusione sostanziale dei lavori di rinforzo della briglia di valle indipendentemente dalla realizzazione dei previsti 6 pozzi duali che possono essere realizzati contemporaneamente ad altre attività di cantiere;

n. di dare atto che la prescrizione n. 17 del cap. D.2.1 dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (allegato al Rapporto Ambientale che costituisce allegato al presente atto e parte integrante e sostanziale dello stesso), su espressa richiesta della ditta effettuata in data 26/05/2015, quindi successiva alla conclusione dei lavori della Conferenza di Servizi, viene modificata come di seguito riportato

17. La validità della presente AIA è fissata in anni 5. Per il rinnovo della presente autorizzazione il Gestore deve presentare all'Autorità Competente domanda almeno sei mesi prima della scadenza;

o. di approvare, nel rispetto delle prescrizioni e indicazioni descritte nell'allegato “schema dell'AIA”, il Piano di Gestione Operativa (Rev. 01 del 03/02/2014 Cod. Doc. DS 01 FC AA 03 DT RT 01.01);

p. di approvare il Piano Finanziario ( Rev. 00 del 03/02/2014 Cod. Doc. DS 01 FC AA 03 DT RT 01.04);

q. di approvare il Piano di Monitoraggio e Controllo così come descritto nell'allegato “schema dell'AIA”, nel rispetto delle prescrizioni ivi riportate;

r. di approvare il Piano di Gestione post Operativa (Rev. 01 del 25/08/2014 Cod. Doc. DS 01 FC VA 01 I1 GP 28.00);

s. di approvare, nel rispetto delle prescrizioni e indicazioni descritte nell'allegato “schema dell'AIA”, il Piano di Ripristino Ambientale ( Rev. 01 del 15/12/2014 Cod. Doc. DS 01 FC VA 01 I2 RA 01.00);

t. di approvare il Piano di Sorveglianza e Controllo allegato allo schema di AIA che ne costituisce parte integrante;

u. di stabilire che l'impianto dovrà essere condotto nel rispetto delle modalità previste nel presente atto e nei piani operativi sopra descritti nonché nell'allegato schema dell'AIA;

v. di stabilire che al termine della fase di gestione operativa della discarica, dovrà essere richiesta alla Provincia di Forlì-Cesena apposita autorizzazione alla chiusura precisando che, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 36/2003, la discarica, o una parte di essa, è considerata definitivamente chiusa solo dopo provvedimento espresso dell'Autorità Competente;

w. di stabilire che la durata della fase di post esercizio è fissata in 30 anni dalla comunicazione di cui all'art. 12, comma 3 del D.Lgs 36/2003; per tutta la durata di tale periodo il gestore dell'impianto dovrà garantire la regolare e periodica esecuzione degli interventi previsti nel Piano di Gestione post-Operativa;

x. di stabilire che per tutta la durata della fase di gestione operativa e post-operativa il gestore dell'impianto dovrà prevedere ad effettuare l'attività di monitoraggio prevista nel Piano di Sorveglianza e Controllo;

y. di precisare che HERAmbiente S.p.A. dovrà provvedere a prestare a favore della Provincia di Forlì-Cesena le garanzie finanziarie di cui ai paragrafi B2.1, B2.2 dell'Allegato A ”Autorizzazione Integrata Ambientale” del sopra richiamato Rapporto Ambientale, con le modalità e le tempistiche definite al paragrafo B2.4;

z. di stabilire che il Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale della Provincia di Forlì-Cesena esercita i controlli di cui all’art. 29-decies del D.Lgs 152/06 e smi, avvalendosi del supporto tecnico, scientifico e analitico dell’ARPA, al fine di verificare la conformità dell’impianto alle condizioni contenute nello schema di AIA allegato;

aa) di stabilire che la Provincia, ove rilevi situazioni di non conformità alle condizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione, procederà secondo quanto stabilito nell’atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale;

ab) di precisare che sono fatti salvi adempimenti previsti dalla normativa vigente con particolare riferimento alla prevenzione incendi;

ac) di stabilire, in relazione alla validità dell'autorizzazione, che:

  • il presente decreto, ai sensi dell'articolo 29-octies, è soggetto a riesame con valenza di rinnovo:
    • entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione;
    • quando sono trascorsi 5 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione;
  • il presente decreto è comunque soggetto a riesame qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'articolo 29-octies comma 4del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
  • a seguito della comunicazione di avvio del riesame da parte dell'autorità competente il gestore dovrà presentare tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame delle condizioni di autorizzazione;
  • qualora l'autorità competente non provveda alla comunicazione di avvio di cui al punto precedente, il gestore dovrà comunque presentare tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame delle condizioni di autorizzazione entro 5 anni dalla data del presente atto;
  • fino alla pronuncia in merito al riesame dell'autorità competente, il gestore continua l'attività sulla base dell'autorizzazione in suo possesso;

ad) di approvare inoltre, ai sensi di legge, i seguenti punti:

  • il gestore deve condurre l'installazione con le modalità previste nel presente atto e nell’Allegato A: “Le condizioni dell’AIA” comprensivo del “Piano di Sorveglianza e Controllo”;
  • il gestore è tenuto a comunicare preventivamente le eventuali modifiche necessarie all'installazione (come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l), del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. alla Provincia di Forlì Cesena, all’ARPA ed al Comune territorialmente competente. Tali modifiche saranno valutate dall’autorità competente ai sensi dell’art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis), ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 dell'art. 29-nonies. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate. Nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso del gestore o a seguito della comunicazione di cui sopra, risultino sostanziali, il gestore deve inviare all'autorità competente una nuova domanda di autorizzazione;
  • ai sensi dell’art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell’installazione, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne danno comunicazione entro 30 giorni alla Provincia di Forlì Cesena anche nelle forme dell’autocertificazione;
  • il gestore dovrà informare comunque l'autorità competente e Arpa di ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa in materia di prevenzione dai rischi di incidente rilevante, ai sensi della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale o ai sensi della normativa in materia urbanistica. La comunicazione, da effettuarsi prima di realizzare gli interventi, specifica gli elementi in base ai quali il gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino né effetti sull'ambiente, né contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell'autorizzazione integrata ambientale;
  • entro trenta giorni da ricevimento del presente atto il Gestore dovrà provvedere al conguaglio delle spese istruttorie per un importo pari a € 504,00;

ae) di fare salvi i diritti di terzi;

af) di dare infine atto che le spese istruttorie della presente procedura di V.I.A, calcolate in misura dello 0,05% del valore dell'intervento, decurtate del 50% in ragione del fatto che la ditta è certificata EMAS, coerentemente con quanto disposto dal comma 2 dell'art. 28 della L.R. 9/99 e s.m.i., ridotte inoltre del 10% in relazione al comma 6 del medesimo art. 28 e quantificate in € 1.071,82 che, ai sensi dell’art. 28 della L.R. 9/99 e s.m.i., sono a carico del proponente, sono state corrisposte in sede di attivazione della procedura, così come previsto dall'art. 23 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;

ag) di trasmettere il presente atto al Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale per il seguito di competenza;

ah) di trasmettere copia del presente atto alla Ditta Herambiente S.p.a., ai sensi dell’art. 16, comma 4, della L.R. 18 maggio 1999 n. 9 e s.m.i.;

ai) di trasmettere, ai sensi dell’art. 16, comma 4, della L.R. 18 maggio 1999 n. 9 e s.m.i., per opportuna conoscenza, copia del presente atto al Comune di Cesena, all'Azienda U.S.L. n. 39 – Cesena, all’Arpa - Sez. Cesena, ad ATERSIR Forlì-Cesena, al Servizio Tecnico di Bacino Romagna, alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici, alla Regione Emilia-Romagna Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale;

aj) di inoltrare copia del presente atto all'ufficio Impianti della Provincia di Forlì-Cesena per il seguito di competenza;

ak) di pubblicare per estratto nel BURERT, ai sensi dell’art. 16, comma 4, della L.R. 18 maggio 1999 n. 9 e s.m.i., il presente partito di deliberazione;

al) di pubblicare integralmente sul sito web della Provincia di Forlì-Cesena, ai sensi dell’art. 27, comma 2, del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., il presente atto; Il presente decreto deliberativo, definitivo ai sensi di legge, viene dichiarato immediatamente eseguibile e dunque efficace dal momento della sua adozione. 

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