n.131 del 16.05.2018 (Parte Prima)

Presa d'atto delle dimissioni da Consigliere regionale del signor Galeazzo Bignami. Proclamazione della elezione a Consigliere regionale dell'Emilia-Romagna, per surrogazione, del signor Michele Facci

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

PRESIDENTE: Il consigliere Galeazzo Bignami (con nota prot. n. 26790 del 27 aprile 2018) ha presentato formali dimissioni dall’Assemblea legislativa.

Invito l'Assemblea a prendere atto delle predette dimissioni, di cui do lettura.

... omissis...

(Con votazione per alzata di mano, all’unanimità dei presenti, l’Assemblea prende atto delle dimissioni da Consigliere regionale rassegnate dal signor Galeazzo Bignami).

PRESIDENTE: È doveroso, ora, procedere alla proclamazione del consigliere subentrante e, pertanto, richiamo alcune delle disposizioni contenute nell’articolo 14, comma 1, (Surroghe) della legge regionale 23 luglio 2014, n. 21 (Norme per l’elezione dell’Assemblea legislativa e del Presidente della Giunta regionale) “1. Se in corso di legislatura, per qualunque causa anche sopravvenuta, si rende vacante un seggio dell’Assemblea legislativa, questo è attribuito al candidato che, nella graduatoria delle cifre individuali della medesima lista circoscrizionale cui il seggio era stato assegnato, segue immediatamente l’ultimo eletto. ……”.

Dò atto che dal verbale dell’Ufficio Centrale circoscrizionale presso il Tribunale di Bologna, relativo all’elezione dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna - anno 2014 - risulta primo dei candidati non eletti nella lista di quella circoscrizione avente il contrassegno Forza Italia e per il quale fu eletto il consigliere Galeazzo Bignami, il signor Michele Facci.

Proclamo, dunque, Consigliere regionale dell’Emilia-Romagna, in sostituzione del dimissionario consigliere Galeazzo Bignami, il signor Michele Facci.

(Entra il consigliere Facci)

… omissis …

PRESIDENTE: Rammento che, a termini dell’articolo 17 - secondo comma della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per l’elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale) cui fa rimando la citata legge regionale elettorale n. 21 del 2014, nessuna elezione può essere convalidata prima di quindici giorni dalla data della proclamazione. I Consiglieri regionali divengono titolari dei diritti, dei doveri e delle prerogative inerenti la loro funzione secondo le leggi e lo Statuto regionale (articolo 1 del Regolamento interno).

La presente deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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