n.49 del 16.02.2024 (Parte Seconda)

L.R. 31 maggio 2002, n. 9 e s.m.i. - Modifica dell'ordinanza balneare n. 1/2019, approvata con determina n. 4234/2019 e modificata dalle determine n. 6232/2021 e n. 6241/2022, di disciplina dell'esercizio delle attività balneari e dell'uso del litorale marittimo ricompreso nei territori dei comuni costieri della regione Emilia-Romagna

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti:

  • il Codice della Navigazione ed il relativo Regolamento di Esecuzione;
  • la Legge 4 dicembre 1993, n. 494 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 5 ottobre 1993 n. 400” e successive modificazioni;
  • l’articolo 105 del D. lgs. 112/1998;
  • la Legge regionale 31 maggio 2002, n. 9 recante "Disciplina delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale" e successive modifiche ed in particolare:
    • la lettera e ter) del comma 1 dell’art 2, in base al quale spettano alla Regione le funzioni di disciplina degli usi del demanio marittimo anche mediante ordinanze di polizia amministrativa, in applicazione delle direttive previste dai commi 2 e 4 dello stesso art. 2 della L.r. 9/2002;
    • il comma 5 dell’art. 2 che stabilisce che le funzioni amministrative relative ai beni oggetto della presente legge, non espressamente mantenute dalla Regione, sono attribuite ai Comuni competenti per territorio;
  • la Delibera del Consiglio regionale n. 468 del 6 marzo 2003 recante "Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L.R. n.9/02", nelle sezioni ancora applicabili;

Dato atto:

  • che il paragrafo 3.1.1 del Capo III delle Direttive sopraindicate prevede che entro il 31 marzo di ogni anno la Regione adotti apposito provvedimento - Ordinanza Balneare - per la disciplina dell'uso del litorale marittimo ricompreso nel territorio dei Comuni di Goro, Codigoro, Comacchio, Ravenna, Cervia, Cesenatico, Gatteo, Savignano sul Rubicone, San Mauro Pascoli, Bellaria-Igea Marina, Rimini, Riccione, Misano Adriatico e Cattolica;
  • che nel rispetto del principio di semplificazione dell’azione amministrativa, nel 2019 è stata approvata, con atto dirigenziale n 4234/2019, una ordinanza balneare valida a partire dal 2019 che resterà in vigore fino a modifica o sostituzione;
  • che, con le proprie determine n. 6232 del 9 aprile 2021 e n. 6241 del 1° aprile 2022, sono state apportate alcune modifiche all’ordinanza suddetta;

Rilevato:

- che negli ultimi anni si è assistito al progressivo prolungarsi in corso d’anno delle temperature elevate, tipiche della stagione estiva, e comunque di temperature miti che consentono la fruizione degli arenili anche nel mese di ottobre;

- che nel corso del 2023 sono stati effettuati diversi momenti di approfondimento con i diversi soggetti interessati, che compongono i Comitati Balneari (Autorità Marittima, Comuni Costieri, Associazioni di categoria e Sindacati), per verificare l’opportunità di modificare l’ordinanza balneare vigente al fine di estendere il periodo di durata dell’attività balneare, in cui è da assicurarsi obbligatoriamente il servizio di salvamento;

- che l’Autorità Marittima ha altresì rilevato l’esigenza, al fine di rendere più sicure le nostre coste, di regolamentare la pausa pranzo degli assistenti bagnanti in modo che il servizio non rimanga mai scoperto, pur nel rispetto delle prescrizioni contrattuali, e tale modifica ha trovato d’accordo i Comitati Balneari;

- che in data 3 gennaio 2024 si è proceduto alla consultazione formale tramite videoconferenza dei Comitati Balneari di cui all’art. 5, commi 1 e 2, della L.R. 31 maggio 2002, n. 9, durante la quale è stata condivisa l’opportunità di modificare la vigente ordinanza balneare al fine di estendere la durata del periodo dell’attività balneare e la durata della stagione balneare, nell’ottica di favorire e promuovere una ulteriore destagionalizzazione nella fruizione dei nostri arenili, anche quale opportunità di ulteriore consolidamento e sviluppo del turismo balneare, quale asset strategico dei territorio regionale, nonché di innovare la regolamentazione del servizio di salvamento, che già costituisce una eccellenza sul panorama nazionale, nell’ottica di garantire un sempre maggiore livello di qualità del servizio e di sicurezza dei bagnanti;

- in particolare è stato condiviso nell’ambito dei Comitati Balneari di modificare l’ordinanza balneare nei seguenti punti:

- il comma 3 dell’art. 1 e tutti i punti connessi, allungando il periodo di attività balneare in modo che comprenda il terzo fine settimana di settembre, con possibilità per i Comuni, con ordinanza integrativa, di comprendere anche i giorni feriali della terza settimana di settembre;

- il comma 2 dell’art. 1 e tutti i punti connessi, allungando il periodo della stagione balneare estiva fino al 2 novembre;

- il comma 2 lett. a) del paragrafo A) dell’art. 5 afferente la regolamentazione del servizio di salvamento, ed i punti connessi, al fine di garantire il servizio senza soluzione di continuità nell’arco della giornata;

Ritenuto pertanto opportuno modificare l’ordinanza balneare n. 1/2019 e ss.mm.ii., recependo le indicazioni emerse dai Comitati Balneari, ritenendo condivisibili le motivazioni per le quali vengono richieste le modifiche;

Preso atto che la delibera della Giunta regionale n. 325 del 07/03/2022 ha modificato l’assetto delle Direzioni generali e che il “Servizio Turismo, Commercio e Sport” è diventato il “Settore Turismo, Commercio, Economia Urbana, Sport” a decorrere del 01/04/2022;

Ritenuto pertanto di dover aggiornare tutti i punti dell’ordinanza in cui viene citato il “Servizio Turismo, Commercio e Sport”, sostituendolo con “Settore Turismo, Commercio, Economia Urbana, Sport”;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 e successive modificazioni;

Richiamati i seguenti atti:

- in ordine agli obblighi di trasparenza:

  • il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;
  • la determinazione n. 2335 del 09/02/2022 contenente la “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013”;
  • la deliberazione della Giunta regionale n. 2077 del 27/11/2023 ad oggetto “Nomina del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza”;

- in ordine all’organizzazione:

  • la Legge regionale 26 novembre 2001, n.43 recante “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna";
  • la deliberazione della Giunta regionale n. 325 del 7 marzo 2022 ad oggetto “Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: Riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale”;
  • la deliberazione della Giunta regionale n. 2360 del 27 dicembre 2022 ad oggetto “Modifica e assestamento degli assetti organizzativi della Giunta regionale e soppressione dell’Agenzia sanitaria e sociale regionale. Provvedimenti”;
  • la deliberazione della Giunta regionale n. 2317 del 22 dicembre 2023 ad oggetto “Disciplina organica in materia di organizzazione dell'ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1 gennaio 2024”;
  • la deliberazione della Giunta regionale n. 2319 del 22 dicembre 2023 ad oggetto “Modifica degli assetti organizzativi della Giunta regionale. Provvedimenti di potenziamento per fare fronte alla ricostruzione post alluvione e indirizzi operativi”;
  • la deliberazione della Giunta regionale n. 380 del 13 marzo 2023 ad oggetto “Approvazione Piano integrato delle attività e dell’organizzazione 2023-2025” e ss.mm.ii.;

- in ordine agli incarichi dirigenziali:

  • la deliberazione della Giunta regionale n. 426 del 21 marzo 2022 ad oggetto “Riorganizzazione dell’ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e ai Direttori di Agenzia”;
  • la determinazione n. 5595 del 25 marzo 2022 ad oggetto “Micro-organizzazione della Direzione generale Conoscenza, Ricerca, lavoro, Imprese a seguito della D.G.R. n. 325/2022. Conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di titolarità di posizione organizzativa” e ss.mm.ii.;

- in ordine ai controlli interni:

  • la deliberazione della Giunta regionale n. 468 del 10/04/2017 ad oggetto "Il Sistema dei controlli interni della Regione Emilia-Romagna";
  • le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 e 21 dicembre 2017 PG/2017/0779385 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni, predisposte in attuazione della deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che la sottoscritta dirigente, responsabile del procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa

determina

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di integrare e modificare l’Ordinanza Balneare n. 1/2019 e s.m.i., recependo le indicazioni emerse nei Comitati Balneari del 3 gennaio 2024, in merito al prolungamento dell’attività balneare e della stagione balneare estiva, nonché alla regolamentazione della pausa pranzo degli assistenti bagnanti, come segue:

- all’articolo 1 sono apportate le seguenti modifiche:

  • al comma 2 le parole “l’ultima domenica di ottobre” sono sostituite dalle parole “2 novembre”;
  • il comma 3 è sostituito dal seguente:
    • 3. L’attività balneare comprende, per ogni anno, tutti i giorni feriali, festivi e prefestivi a partire dall’ultimo fine settimana (sabato e domenica) di maggio fino al secondo fine settimana (sabato e domenica) di settembre e comprende inoltre i giorni di sabato e domenica del terzo fine settimana di settembre. Durante tale periodo deve essere assicurata l’apertura delle strutture e degli impianti balneari e devono funzionare, presso le strutture balneari e gli impianti, i servizi di salvamento, secondo le modalità indicate all’art. 5, paragrafi A), comma 2 lettera a), e C), della presente Ordinanza e con l’osservanza delle prescrizioni riportate nell’Ordinanza di sicurezza balneare dell’Autorità marittima territorialmente competente. Negli altri periodi i Comuni e i titolari degli stabilimenti balneari non sono tenuti ad assicurare il servizio di salvamento e in tal caso devono predisporre adeguata segnaletica da posizionare in luoghi ben visibili e redatta anche in lingua inglese, francese e tedesca, con la seguente dicitura: “ATTENZIONE – MANCANZA DI SERVIZIO DI SALVAMENTO”.

I Comuni, con propria ordinanza integrativa, possono integrare il periodo di attività balneare, comprendendo i giorni feriali dal secondo fine settimana di settembre al terzo fine settimana di settembre, di ogni anno, nei tratti di litorale dove si preveda un significativo afflusso turistico anche in detto periodo.”;

- all’articolo 4 sono apportate le seguenti modifiche:

  • alla lettera h) del comma 1 sono eliminate le parole “compreso tra l’ultimo fine settimana (sabato e domenica) di maggio e il secondo fine settimana (sabato e domenica) di settembre”;

- al paragrafo A) dell’articolo 5 sono apportate le seguenti modifiche:

  • la lettera a) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

“a. Attivare un efficiente servizio di soccorso e salvamento nel periodo indicato all’articolo 1 comma 3 (periodo di attività balneare), negli orari indicati al precedente comma 1 (9:30-18:30) senza sospensioni di attività, nel rispetto delle prescrizioni di cui al paragrafo C) del presente articolo e dell’Ordinanza di sicurezza balneare dell’Autorità Marittima territorialmente competente. In caso di servizio collettivo di salvamento, come individuato ai sensi dell’art 5 paragrafo C) DISCIPLINA PARTICOLARE DEI SERVIZI DI SALVAMENTO, comma 3, è consentito che dalle 12 e 30 alle 14 e 30 il servizio sia assicurato a rotazione fra le postazioni contigue purché almeno in una postazione su due consecutive il servizio sia presente, al fine di consentire una pausa non superiore ad un’ora per il recupero psico-fisico degli addetti al salvamento .

Ove non risulti assicurato il servizio sopra indicato, si procederà, previo provvedimento amministrativo del Comune competente, alla sospensione d’autorità dell’attività dello stabilimento balneare fino all’accertamento del ripristino del servizio di soccorso e salvamento.”;

- al paragrafo C) dell’articolo 5 sono apportate le seguenti modifiche:

  • al comma 1 sono eliminate le parole “, compreso tra l’ultimo fine settimana (sabato e domenica) di maggio e il secondo fine settimana (sabato e domenica) di settembre di ogni anno”;
  • al comma 4 dopo le parole “che ne impediscono lo sfilamento.”, a capo è aggiunta la seguente frase:

“Ciascuna postazione di salvamento, durante il periodo di salvamento di cui al comma 3 dell’art. 1, deve essere dotata delle dotazioni di salvamento di cui all’Ordinanza di sicurezza balneare dell’Autorità marittima competente.”.

  • all’inizio del comma 6 le parole “Fino all’ultimo fine settimana (sabato e domenica) di maggio e dopo il secondo fine settimana (sabato e domenica) di settembre” sono sostituite dalle parole “Al di fuori del periodo di attività balneare di cui all’art. 1 comma 3”;
  • alla fine del comma 6 è eliminata la seguente frase: “Presso gli stabilimenti balneari, ove è prevista l’attivazione di una postazione di salvamento durante il periodo di cui al comma 3 dell'art. 1, devono essere sempre presenti le dotazioni di salvamento di cui all’Ordinanza di sicurezza balneare dell’Autorità marittima competente. Tale obbligo sussiste limitatamente al periodo del salvamento obbligatorio.”;
  • il comma 8 è sostituito dal seguente:

“8. I Comuni, all’atto degli adempimenti previsti dai commi precedenti sui piani di salvamento collettivi e sui piani individuali, sono tenuti a verificare la dotazione di defibrillatori semi automatici funzionanti, adatti al pronto soccorso cardiaco, da ubicare secondo le disposizioni di cui all’Ordinanza di sicurezza balneare dell’Autorità marittima competente. 

Le postazioni di salvamento e gli stabilimenti balneari dotati di defibrillatore devono essere segnalati con apposita cartellonistica al fine di renderlo utilizzabile da parte degli operatori abilitati, in caso di necessità, fermo restando che le responsabilità relative all’uso della predetta apparecchiatura restano in capo a chi ne fa uso.”;

2. di aggiornare tutti i punti dell’Ordinanza balneare in cui viene citato il “Servizio Turismo, Commercio e Sport”, sostituendolo con “Settore Turismo, Commercio, Economia Urbana, Sport”;

3. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, l'Allegato recante: "Ordinanza balneare n. 1/2019, così come modificata con determine dirigenziali n.6232 del 9 aprile 2021 e n. 6241 del 1° aprile 2022 e n. 2594 del 9 febbraio 2024”;

4. di precisare che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa alle pubblicazioni previste dal PIAO e dalla Direttiva di Indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione, incluse le ulteriori pubblicazioni ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. n. 33 del 2013;

5. di pubblicare integralmente la presente determina nel Bollettino Ufficiale Regionale Telematico.

La Responsabile del Settore 
Paola Bissi

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