n.170 del 18.06.2014 periodico (Parte Seconda)

Concorsi di architettura per la riqualificazione urbana di cui al Bando approvato con delibera 20 giugno 2011, n. 858. Ammissione a finanziamento, dei primi interventi proposti dai Comuni di Medolla (MO) e Nonantola (MO) in esito al completamento delle procedure concorsuali, ai contributi regionali destinati alla realizzazione delle opere

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamate:

- la Legge regionale 3 luglio 1998, n. 19 avente ad oggetto "Norme in materia di riqualificazione urbana", integrata e modificata, da ultimo, dalla Legge regionale 6 luglio 2009, n. 6 "Governo e riqualificazione solidale del territorio" e in particolare: l’art. 8 comma 1, ai sensi del quale i finanziamenti regionali possono essere altresì assegnati da atti di programmazione negoziata che ricomprendano tra le loro previsioni programmi di riqualificazione urbana, elaborati ed approvati ai sensi del Titolo I della stessa legge; l’art. 8 comma 2, lett. b) ai sensi del quale i contributi regionali sono destinati a finanziare gli interventi ricompresi nel programma, ivi comprese la progettazione e la direzione lavori degli stessi e, in base a quanto disposto dall’art. 8, comma 3, sono concessi nella misura e con le modalità stabilite con appositi atti amministrativi;

- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 42 dell’ 8 giugno 2011 avente ad oggetto “Approvazione delle linee programmatiche per la riqualificazione urbana” (Proposta della Giunta Regionale in data 16 maggio 2011 n. 671);

Considerato che al paragrafo 3) ”Procedure” di cui all’Allegato A alla suddetta deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 42 dell’ 8 giugno 2011, è previsto che la Giunta regionale predisponga un bando per definire i criteri e le procedure di assegnazione dei contributi ai Comuni per sostenere l’attuazione di programmi di riqualificazione urbana attraverso lo svolgimento dei concorsi di architettura di cui all’art. 4 - bis della L.R. 19/98 e che le proposte progettuali selezionate sulla base dei criteri di valutazione individuati nel bando, possano accedere a contributi in conto capitale messi a disposizione dalla Regione, per la realizzazione degli interventi contenuti nei programmi di riqualificazione urbana, avendo come riferimento le seguenti priorità:

- il raggiungimento degli standard di qualità progettuali definiti nel protocollo d’intesa sottoscritto con la Regione;

- la copertura finanziaria delle opere previste per la parte eccedente il contributo regionale;

- la cantierabilità delle opere in relazione alla disponibilità degli immobili e alle autorizzazioni eventualmente necessarie per il rilascio dei titoli abilitativi.

Viste:

- la propria deliberazione n. 858 del 20 giugno 2011 “Approvazione del bando Concorsi di architettura per la riqualificazione urbana in attuazione delle linee programmatiche approvate con deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 42/2011”;

- la propria deliberazione n. 1701 del 21 novembre 2011 ”Concorsi di architettura per la riqualificazione urbana di cui alla D.G.R. 858/2011. Approvazione della graduatoria delle proposte ammissibili al contributo regionale. Assegnazione, concessione e impegno dei contributi a favore dei Comuni. Approvazione dello schema di protocollo d’intesa. Parziale modifica delibera 858/2011”;

Considerato che:

- le proposte ammesse al contributo regionale, a seguito della valutazione effettuata dal nucleo di valutazione istituito con determinazione del Direttore Generale alla Programmazione Territoriale e Negoziata, Intese. Relazioni Europee e Relazioni Internazionali n. 11913/2011, in seguito recepita con propria deliberazione n. 1701/2011, sono risultate essere 19;

- in data 15 dicembre 2011 sono stati sottoscritti con i 19 Comuni assegnatari del contributo regionale, i protocolli d’intesa finalizzati a disciplinare gli impegni dei Comuni e della Regione, gli obiettivi, i contenuti e le modalità di effettuazione dei concorsi di progettazione/di idee, i termini e le modalità di liquidazione ed erogazione dei contributi regionali e il monitoraggio dei risultati;

Dato atto che:

- a seguito della conclusione dei concorsi di progettazione/di idee, con determinazioni del Responsabile del Servizio Qualità Urbana, sono stati liquidati i contributi a 15 dei 19 Comuni selezionati, ad eccezione dei Comuni di Medolla (MO), Nonantola (MO), San Giovanni in Persiceto (BO), Pieve di Cento (BO), per i quali il termine per presentare la documentazione attestante le spese effettivamente sostenute, idonea rendicontazione delle stesse e la richiesta di erogazione del contributo regionale assegnato e concesso con propria deliberazione n. 1701/2011, è stato prorogato al 30 giugno 2013, in quanto trattasi di Comuni colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012;

- ai sensi dell’articolo 6 “Monitoraggio dei risultati” del Protocollo d’intesa, i Comuni, attraverso i responsabili del procedimento, hanno comunicato alla Regione lo stato di avanzamento dei concorsi al fine di garantire il raggiungimento dei risultati di qualità previsti nei progetti;

- a conclusione del monitoraggio, mediante l’invio a ciascuno dei 19 Comuni sottoscrittori del protocollo d’intesa della comunicazione prot. PG n. 19204/2013, è stata avviata una fase di concertazione ai sensi dell’art. 8, comma 1, della L.R. 19/1998, per una prima definizione dei contributi per la realizzazione degli interventi individuati a seguito dei concorsi di architettura;

Preso atto che i Comuni, in risposta alla nota di cui al precedente punto, hanno provveduto ad inviare una relazione sintetica, trattenuta agli atti del competente Servizio regionale, contenente la valutazione dei risultati ottenuti attraverso il concorso di architettura, una prima indicazione sulle intenzioni dell’Amministrazione comunale in merito alla realizzazione degli interventi di riqualificazione urbana proposti, la documentazione illustrativa dei progetti selezionati da candidare alla fase attuativa e concorrere all’assegnazione del contributo regionale, contenente il progetto preliminare di un primo stralcio funzionale, il preventivo di massima dei costi tecnici di realizzazione e l’impegno a cofinanziare la parte eccedente il contributo regionale richiesto;

Dato atto che:

- con nota PG 56607/2013 i Comuni interessati sono stati invitati a partecipare ad un incontro in data 13/03/2013 presso la Regione, finalizzato a condividere criteri, modalità e tempi per avviare l’attuazione dei progetti selezionati a seguito degli esiti dei concorsi di architettura;

- a conclusione del percorso di concertazione sopra descritto, si sono svolti con ciascuna delle amministrazioni comunali incontri bilaterali nel corso dei quali, sulla base dell’accertata intenzionalità dei comuni a dare avvio alla realizzazione dei progetti selezionati a seguito dei concorsi di architettura, sono stati individuati gli interventi ammissibili a finanziamento in relazione al percorso amministrativo-contabile della L.R. 19/1998 sotto specificato, e i relativi costi preventivati;

Dato atto, inoltre, che le risorse finanziarie originariamente destinate alla realizzazione degli interventi dalla citata deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 42/2011 dell’importo di € 5.500.000,00, successivamente integrate a seguito di revoche di programmi precedentemente finanziati, disposte con proprie deliberazioni n. 2009 del 17/12/2012 per l’importo di € 803.606,94, n.484 del 14/4/2014 per l’importo di € 417.018,38, con determinazione del Responsabile del Servizio Qualità Urbana n. 4611 del 3/5/2013 per l’importo di € 200.000,00, e con L.R. n. 10 del 25/7/2013 per l’importo di € 1.426.050,00 quale variazione in diminuzione dal capitolo 30640 “Contributi a EELL per la realizzazione di opere di manutenzione, restauro e risanamento conservativo di edifici e luoghi di interesse storico (art. 2, lett. a), b), c), d), f), g), l), L.R. 15 luglio 2002, n. 16)” e variazione in aumento sul capitolo 31110 “Contributi in conto capitale per la realizzazione degli interventi ricompresi nei programmi di riqualificazione urbana (art. 8, comma 1 bis, comma 2, lett. b) e commi 3 e 4 della L.R. 3 luglio 1998, n. 19)”, ammontano a complessivi € 8.346.675,32 e risultano allocate sul bilancio per l’esercizio finanziario 2014 sul citato capitolo 31110, afferente all’U.P.B 1.4.1.3.12650;

Viste le proprie deliberazioni:

- n. 767/2013 con la quale sono stati ammessi a finanziamento 14 dei 19 Comuni selezionati a seguito del bando approvato con propria deliberazione n. 858/2011, per la realizzazione dei primi interventi proposti dai Comuni in esito al completamento delle procedure concorsuali per un importo complessivo di € 6.304.355,00;

- n. 234/2014 “Approvazione proposte accordo di programma ex art. 9 L.R. 19/98 per la realizzazione del primo stralcio funzionale individuato dai Comuni di: Agazzano (PC), Bagnacavallo (RA), Bagno di Romagna (FC), Bertinoro (FC), Forlì, Langhirano (PR), Lugo (RA), Mesola (FE), Pieve di Cento (BO), San Lazzaro di Savena (BO), Spilamberto (MO), Verucchio (RN), a seguito del concorso di architettura di cui al bando approvato con D.G.R. 858/2011 e ammessi a finanziamento con D.G.R. 767/2013. Assegnazione dei contributi regionali. Parziale modifica D.G.R. 767/2013”;

Considerato che i Comuni di Medolla (MO) e Nonantola (MO) hanno presentato copia della deliberazione di Giunta comunale, rispettivamente n. 47 del 16/05/2014 e n. 46 del 14/03/2014 di approvazione del progetto preliminare delle opere da realizzare;

Considerato inoltre che:

- come previsto anche al paragrafo 3) ”Procedure” di cui all’Allegato A alla deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 42 dell’ 8 giugno 2011, i contributi per la realizzazione degli interventi ricompresi nei programmi selezionati saranno assegnati, in base a quanto disposto dall’art. 9, comma 1, della L.R. n. 19/98, ai sensi del quale per definire le modalità di attuazione degli interventi ammessi a finanziamento regionale, il Sindaco promuove la conclusione di un accordo di programma con la Regione e gli altri enti pubblici interessati, nonché con gli eventuali soggetti privati che partecipano all’attuazione degli interventi;

- l’accordo di programma ex art. 9 L.R. n. 19/98 disciplinerà, tra l’altro, le modalità di concessione, ad avvenuta aggiudicazione dei lavori a conclusione della gara di appalto, e di liquidazione ed erogazione del contributo regionale, in base al termine di inizio lavori e ai successivi stati di avanzamento;

Ritenuto pertanto al fine di consentire l’avvio delle procedure indicate all’art. 9 della L.R. 19/1998:

- di ammettere a finanziamento i Comuni di cui all’Allegato 1 alla presente deliberazione, determinando per ciascuno il contributo massimo ammissibile, e la relativa percentuale di incidenza sui costi presunti, riportati nella tabella di cui all’allegato 1, parte integrante della presente deliberazione;

- di stabilire che i 2 Comuni di cui all’Allegato 1 parte integrante della presente deliberazione presentino al Servizio Regionale Qualità Urbana e Politiche Abitative, entro il termine del 30/11/2014, a pena di decadenza dell’ammissibilità del contributo regionale di cui al punto precedente, il progetto definitivo degli interventi da finanziare, nonché il relativo atto di approvazione con indicazione del costo totale del primo stralcio dell’intervento, del cofinanziamento da parte del Comune nonché dei tempi di avvio dell’opera;

- di stabilire, inoltre, che entro lo stesso termine del 30/11/2014, i Comuni presentino contestualmente alla Regione, sulla base di uno schema predisposto dal Servizio Regionale Qualità Urbana, una proposta di accordo di programma ai sensi dell’art. 9 della L.R. 19/98, finalizzata a disciplinare fra l’altro gli impegni reciproci dei soggetti sottoscrittori, le modalità di concessione, liquidazione ed erogazione del contributo regionale, la copertura finanziaria per la parte eccedente il contributo stesso, il cronoprogramma dell’intervento;

- di stabilire che i Comuni di cui all’Allegato 1 alla presente deliberazione, si impegnino, a pena di decadenza del contributo regionale, a rispettare il termine di inizio lavori che verrà indicato nell’accordo di programma di cui all’art. 9 L.R. 19/98;

Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.”;

Viste:

- la propria deliberazione n. 1621 del 11 novembre 2013 avente per oggetto: “Indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.”;

- la propria deliberazione n. 68 del 27 gennaio 2014;

Viste:

- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40;

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 e s. m.;

- la L.R. 25 luglio 2013, n. 10;

- le L.R. nn. 28 e 29 del 20 dicembre 2013;

Richiamate le proprie deliberazioni n. 1057/06, n. 1663/06, n. 2416/08 e s. m., n. 1030/10, n. 2060/2010, n. 1222/2011;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta del Presidente della Giunta regionale, Vasco Errani 

A voti unanimi e palesi 

delibera: 

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate in esito alla procedura di concertazione ai sensi dell’art. 8, comma 1, della L.R. 19/1998 e succ. mod.:

1) di ammettere a finanziamento i Comuni di cui all’Allegato 1 alla presente deliberazione, determinando per ciascuno il contributo massimo ammissibile, e la relativa percentuale di incidenza sui costi presunti, riportati nella tabella di cui all’Allegato 1, parte integrante della presente deliberazione;

2) di stabilire che i 2 Comuni di cui all’Allegato 1 parte integrante della presente deliberazione presentino al Servizio Regionale Qualità Urbana e Politiche Abitative, entro il termine del 30/11/2014, a pena di decadenza dell’ammissibilità del contributo regionale di cui al punto precedente, il progetto definitivo degli interventi da finanziare, nonché il relativo atto di approvazione con indicazione del costo totale del primo stralcio dell’intervento, del cofinanziamento da parte del Comune nonché dei tempi di avvio dell’opera;

3) di stabilire, inoltre, che entro lo stesso termine del 30/11/2014, i Comuni presentino contestualmente alla Regione, sulla base di uno schema predisposto dal Servizio Regionale Qualità Urbana, una proposta di accordo di programma ai sensi dell’art. 9 della L.R. 19/98, finalizzata a disciplinare fra l’altro gli impegni reciproci dei soggetti sottoscrittori, le modalità di concessione, liquidazione ed erogazione del contributo regionale, la copertura finanziaria per la parte eccedente il contributo stesso, il cronoprogramma dell’intervento;

4) di stabilire che i Comuni di cui all’Allegato 1 alla presente deliberazione, si impegnino, a pena di decadenza del contributo regionale, a rispettare il termine di inizio lavori che verrà indicato nell’accordo di programma di cui all’art. 9 L.R. 19/98;

5) di dare atto che gli interventi oggetto del presente provvedimento per un ammontare complessivo di E. 1.000.000,00 trovano copertura sul 31110 “Contributi in conto capitale per la realizzazione degli interventi ricompresi nei programmi di riqualificazione urbana (art. 8, comma 1 bis, comma 2, lett. b) e commi 3 e 4 della L.R. 3 luglio 1998, n. 19)” afferente all’U.P.B 1.4.1.3.12650;

6) di dare atto, infine, che secondo quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013, nonché sulla base degli indirizzi interpretativi ed adempimenti contenuti nelle proprie deliberazioni n. 1621/2013 e n. 68/2014, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;

7) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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